Art. 32 
 
 
Riorganizzazione  della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari
                               chiusi 
 
  1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di  vigilanza,
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione   finanziaria),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  la  lett.  j)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «j) 'fondo comune  di  investimento':  il  patrimonio  autonomo
raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una  pluralita'
di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base  di
una predeterminata politica di investimento; suddiviso  in  quote  di
pertinenza di una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»; 
    b) all'articolo 36, comma 6, dopo le  parole:  «nonche'  da  ogni
altro patrimonio gestito dalla medesima societa'», sono  inserite  le
seguenti: «; delle obbligazioni contratte per  suo  conto,  il  fondo
comune  di  investimento  risponde  esclusivamente  con  il   proprio
patrimonio.»; 
    c) all'articolo 37, comma 2,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:
«all'esperienza professionale degli investitori;»  sono  inserite  le
seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli  36,  comma  3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.». 
  2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emana,  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito  fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto  legislativo  n.  58  del
1998,  come  modificata  dal  comma  1,  lettera  a),   adottano   le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2. 
  4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento,  la  societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare pari all' 5 per cento ((  del
valore netto )) del fondo (( risultante dal prospetto redatto  al  31
dicembre 2009. )) L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011  e  la
restante parte in due rate di pari  importo  da  versarsi,  la  prima
entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013. 
  5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare
le delibere di adeguamento previste dal  comma  3  deliberano,  entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento  in  deroga  ad  ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative.  In  tal  caso  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta  con  l'aliquota  del  7  per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. (( La  liquidazione
deve  essere  conclusa  nel  termine  massimo  di  cinque  anni.  Sui
risultati conseguiti dal 1° gennaio  2010  e  fino  alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per  cento.  L'imposta  e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione. 
  5-bis. Non si  applica  la  ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni,  fino  a   concorrenza   dell'ammontare   assoggettato
all'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi  4  e  5.  Il  costo  di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. 
  5-ter. Gli atti di liquidazione  del  patrimonio  immobiliare  sono
soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali. 
  5-quater. Alle  cessioni  di  immobili  effettuate  nella  fase  di
liquidazione di cui al comma  5  si  applica  l'articolo  17,  quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al  periodo  precedente
e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte  del  Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai  conferimenti  in
societa'  di  pluralita'  di  immobili,  effettuati  nella  fase   di
liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano  compresi,  agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale,  fra  gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3),  della
tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10,  comma  2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,  e
nell'articolo  4,  della  tariffa  allegata   al   medesimo   decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate
nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai  fini
dell'articolo 19-bis, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  operazioni  che  non  formano
oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo. )) 
  6.  Per  l'accertamento  delle  modalita'   di   determinazione   e
versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si  applicano  le
disposizioni  del  titolo  IV  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, (( e' sostituito dai seguenti: 
  «3. La ritenuta non si applica  sui  proventi  percepiti  da  fondi
pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di  cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  su
quelli percepiti da enti od organismi  internazionali  costituiti  in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e  da  banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali  dello
Stato. 
  3-bis. Per i proventi di  cui  al  comma  1  spettanti  a  soggetti
residenti in Stati con  i  quali  siano  in  vigore  convenzioni  per
evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini  dell'applicazione
della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione,  i  sostituti
d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono: 
  a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente   effettivo
beneficiario   dei   proventi,   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo,  la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni  alle  quali  e'  subordinata  l'applicazione  del  regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari  a  determinare  la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
  b) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente  dello  Stato
ove l'effettivo beneficiario dei  proventi  ha  la  residenza,  dalla
quale risulti la  residenza  nello  Stato  medesimo  ai  sensi  della
convenzione.  L'attestazione  produce  effetti  fino  al   31   marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione». 
  7-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  7  hanno  effetto  per  i
proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi
che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i  proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  nel  testo  in
vigore alla predetta data. )) 
  8.  Sono  abrogati  i  commi  da  17  a  20  dell'articolo  82  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al  comma  2,  sono  definite  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  36  e  37  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante  «Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio 1996, n. 52» come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «legge fallimentare»: il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                e) «societa'  di  intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) «impresa di investimento comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  «impresa   di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) «societa' di investimento  a  capitale  variabile»
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
                j) «fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi; 
                k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
                l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
                m)  «organismi   di   investimento   collettivo   del
          risparmio» (OICR): i fondi  comuni  di  investimento  e  le
          SICAV; 
                n) «gestione collettiva del risparmio»:  il  servizio
          che si realizza attraverso: 
                  1) la promozione, istituzione e  organizzazione  di
          fondi  comuni  d'investimento   e   l'amministrazione   dei
          rapporti con i partecipanti; 
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili; 
                o) «societa' di gestione  del  risparmio»  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  «societa'  di   gestione   armonizzata»:   la
          societa' con sede legale e direzione generale in uno  Stato
          membro diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva  in  materia   di   organismi   di   investimento
          collettivo, a prestare il servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio; 
                p)  «societa'  promotrice»:   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); 
                q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2); 
                r)  «soggetti  abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione  armonizzate,  le  SICAV  nonche'  gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'articolo 107 del testo  unico  bancario  e  le  banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
                s) «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) «emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine»: 
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede in uno  Stato  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in  Italia  o  i  cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea. 
              Omissis. 
              Art. 36 (Fondi comuni di investimento). - 1.  Il  fondo
          comune  di  investimento  e'  gestito  dalla  societa'   di
          gestione del risparmio che  lo  ha  istituito  o  da  altra
          societa'  di  gestione  del  risparmio.  Quest'ultima  puo'
          gestire  sia  fondi  di  propria  istituzione   sia   fondi
          istituiti da altre societa'. 
              2. La  custodia  degli  strumenti  finanziari  e  delle
          disponibilita' liquide di un fondo comune  di  investimento
          e' affidata a una banca depositaria. 
              3. Il rapporto di partecipazione  al  fondo  comune  di
          investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo.  La
          Banca d'Italia, sentita  la  CONSOB,  determina  i  criteri
          generali di redazione del regolamento del fondo  e  il  suo
          contenuto  minimo,  a  integrazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 39. 
              4.  Nell'esercizio  delle   rispettive   funzioni,   la
          societa' promotrice, il  gestore  e  la  banca  depositaria
          agiscono  in  modo  indipendente   e   nell'interesse   dei
          partecipanti al fondo. 
              5.  La  societa'  promotrice  e  il  gestore   assumono
          solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le
          responsabilita' del mandatario. 
              6. Ciascun fondo  comune  di  investimento,  o  ciascun
          comparto  di  uno  stesso  fondo,  costituisce   patrimonio
          autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
          societa' di gestione del risparmio e da quello  di  ciascun
          partecipante, nonche'  da  ogni  altro  patrimonio  gestito
          dalla medesima societa'; delle obbligazioni  contratte  per
          suo  conto,  il  fondo  comune  di  investimento   risponde
          esclusivamente  con  il   proprio   patrimonio.   Su   tale
          patrimonio non sono  ammesse  azioni  dei  creditori  della
          societa' di gestione del risparmio o  nell'interesse  della
          stessa, ne' quelle dei  creditori  del  depositario  o  del
          sub-depositario o nell'interesse degli  stessi.  Le  azioni
          dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto
          sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa'  di
          gestione del risparmio non puo' in alcun  caso  utilizzare,
          nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei
          fondi gestiti. 
              7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento le procedure di fusione  tra  fondi  comuni  di
          investimento. 
              8. Le quote di partecipazione  ai  fondi  comuni,  sono
          rappresentate da certificati nominativi o al  portatore,  a
          scelta dell'investitore. La Banca d'Italia  puo'  stabilire
          in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche  dei
          certificati e il valore nominale  unitario  iniziale  delle
          quote. 
              Art. 37. (Struttura dei fondi comuni di  investimento).
          -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo: 
                a) all'oggetto dell'investimento; 
                b) alle categorie di  investitori  cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote; 
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione e rimborso delle quote,  all'eventuale  ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; 
                d) all'eventuale durata minima e massima; 
                d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le  quali
          devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei
          beni, sia in fase costitutiva che in fase  successiva  alla
          costituzione del fondo, nel caso  di  fondi  che  investano
          esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,  diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; 
              2. Il  regolamento  previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso; 
                b)  le  cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento all'intervento di  esperti  indipendenti  nella
          valutazione dei beni, nel caso di cessioni  o  conferimenti
          di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della  societa'
          di gestione o dalle societa' facenti parte del  gruppo  cui
          essa appartiene, comunque prevedendo un limite  percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; 
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali di contenimento e di frazionamento del  rischio
          stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche  alla
          qualita' e all'esperienza professionale degli  investitori;
          a tali fondi non si applicano gli  articoli  36,  comma  3,
          ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39,  comma  3.  Nel
          caso dei fondi previsti alla lettera  d-bis)  del  comma  1
          dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano  assumere
          prestiti sino a un valore di almeno il  60  per  cento  del
          valore degli immobili,  dei  diritti  reali  immobiliari  e
          delle partecipazioni in societa' immobiliari e del  20  per
          cento per gli  altri  beni  nonche'  che  possano  svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; 
                c)  le  scritture  contabili,  il  rendiconto   e   i
          prospetti  periodici  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per  le
          imprese commerciali, nonche' gli  obblighi  di  pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici; 
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato  dei  certificati  rappresentativi
          delle quote dei fondi; 
                e)  i  requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti indicati nell'articolo 6,  comma  1),  lettera
          c), numero 5). 
              2-bis. Con il regolamento previsto dal  comma  1,  sono
          altresi' individuate le materie sulle quali i  partecipanti
          dei fondi chiusi si riuniscono in  assemblea  per  adottare
          deliberazioni vincolanti per la societa'  di  gestione  del
          risparmio.  L'assemblea  delibera  in   ogni   caso   sulla
          sostituzione della  societa'  di  gestione  del  risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e sulle modifiche delle politiche di gestione.  L'assemblea
          e'  convocata  dal  consiglio  di   amministrazione   della
          societa' di gestione del risparmio anche su  richiesta  dei
          partecipanti che rappresentino almeno il 10 per  cento  del
          valore delle quote in circolazione e le deliberazioni  sono
          approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu'  una
          quota   degli   intervenuti   all'assemblea.   Il    quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per cento del valore di tutte le quote in circolazione.  Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia per l'approvazione. Esse  si  intendono  approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla  trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti   si
          applica,  per  quanto  non  disciplinato   dalla   presente
          disposizione  e  dal  regolamento  previsto  dal  comma  1,
          l'articolo 46, commi 2 e 3.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  37  del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note al comma
          1 del presente articolo. 
              - Il testo del  comma  1  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle  note
          al comma 1 del presente articolo. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  reca
          «Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della L. 6 febbraio 1996, n. 52». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni
          urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare pubblico e  di  sviluppo  dei  fondi
          comuni di investimento  immobiliare»  come  modificato  dal
          successivo comma 7 del presente articolo: 
              «Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1.  Sui
          proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera  g),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          derivanti   dalla    partecipazione    a    fondi    comuni
          d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma  1,
          la societa' di gestione del risparmio  opera  una  ritenuta
          del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
          proventi  riferibili  a  ciascuna  quota   risultanti   dai
          rendiconti periodici  redatti  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
          costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra  il
          valore di riscatto o di  liquidazione  delle  quote  ed  il
          costo  di  sottoscrizione   o   acquisto.   Il   costo   di
          sottoscrizione o acquisto e' documentato dal  partecipante.
          In mancanza della documentazione il  costo  e'  documentato
          con una dichiarazione sostitutiva. 
              2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d)  del  predetto  articolo.
          Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi  quelli
          esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa',  la
          ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La  ritenuta  non
          e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
          complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n. 124, e dagli  organismi  d'investimento  collettivo  del
          risparmio istituiti in  Italia  e  disciplinati  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              2-bis.  Qualora  le   quote   dei   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui all'articolo  6,  comma  1,
          siano immesse in un sistema di deposito accentrato  gestito
          da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo  80  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, la ritenuta di cui al comma  1  e'  applicata,  alle
          medesime  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,   dai
          soggetti residenti presso  i  quali  le  quote  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato   nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. 
              2-ter. I soggetti non residenti di cui al  comma  2-bis
          nominano quale loro rappresentante fiscale  in  Italia  una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel territorio dello Stato, una stabile  organizzazione  in
          Italia  di  banche  o  di  imprese  di   investimento   non
          residenti, ovvero una societa' di  gestione  accentrata  di
          strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo  80
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,   n.   58.   Il   rappresentante   fiscale   risponde
          dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini  e
          con le stesse responsabilita' previste per  i  soggetti  di
          cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a: 
                a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
                b) fornire, entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
          fondi pensione e organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio  esteri,  sempre  che'  istituiti  in   Stati   o
          territori  inclusi  nella   lista   di   cui   al   decreto
          ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'  su  quelli  percepiti   da   enti   od   organismi
          internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia e da banche centrali  o  organismi
          che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 
              3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono: 
              a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
              b) un'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              «Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta  dai
          soggetti  che  effettuano  le  cessioni  di   beni   e   le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'erario,  cumulativamente  per   tutte   le   operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
              Gli obblighi relativi alle  cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
              Nel caso in cui gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. 
              Le disposizioni del secondo e del terzo  comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui  all'articolo  10,  numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della  norma  di
          cui  al  presente  comma,   deve   essere   integrata   dal
          cessionario  con  l'indicazione   dell'aliquota   e   della
          relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui
          agli articoli 23 o 24 entro il mese di  ricevimento  ovvero
          anche successivamente, ma comunque  entro  quindici  giorni
          dal ricevimento e con  riferimento  al  relativo  mese;  lo
          stesso documento, ai fini  della  detrazione,  e'  annotato
          anche nel registro di cui all'articolo 25. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          anche: 
                a)  alle  prestazioni   di   servizi,   compresa   la
          prestazione  di  manodopera,  rese  nel  settore  edile  da
          soggetti subappaltatori nei  confronti  delle  imprese  che
          svolgono l'attivita' di costruzione o  ristrutturazione  di
          immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o
          di un altro subappaltatore. La disposizione non si  applica
          alle prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di  un
          contraente generale a cui venga affidata dal committente la
          totalita' dei lavori; 
                a-bis) alle cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali di cui alle  lettere  b)  e  d)  del
          numero 8-ter) dell'articolo 10; 
                b) alle cessioni di apparecchiature terminali per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  nonche'  dei  loro
          componenti ed accessori; 
                c) alle cessioni di  personal  computer  e  dei  loro
          componenti ed accessori; 
                d) alle cessioni di  materiali  e  prodotti  lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          alle  ulteriori   operazioni   individuate   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in  base
          alla direttiva 2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio
          2006, ovvero  individuate  con  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nelle  ipotesi  in  cui   necessita   la   preventiva
          autorizzazione   comunitaria   prevista   dalla   direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  395  della
          Direttiva  del  Consiglio  relativa   al   sistema   comune
          d'imposta sul valore aggiunto n. 2006/112/CE: 
              «Art.   395.   -   1.   Il    Consiglio,    deliberando
          all'unanimita'  su   proposta   della   Commissione,   puo'
          autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali
          di  deroga  alla  presente   direttiva,   allo   scopo   di
          semplificare  la  riscossione  dell'imposta  o  di  evitare
          talune evasioni o elusioni fiscali. 
              Le  misure  aventi  lo   scopo   di   semplificare   la
          riscossione dell'imposta non devono  influire,  se  non  in
          misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate
          fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo
          finale. 
              2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di
          cui al paragrafo  1  invia  una  domanda  alla  Commissione
          fornendole  tutti  i  dati  necessari.  Se  la  Commissione
          ritiene  di  non  essere  in  possesso  di  tutti  i   dati
          necessari, essa contatta lo Stato membro interessato  entro
          due mesi dal ricevimento  della  domanda,  specificando  di
          quali dati supplementari necessiti. 
              Non appena la Commissione dispone di tutti i  dati  che
          ritiene necessari per la valutazione, ne informa  lo  Stato
          membro richiedente entro un mese e  trasmette  la  domanda,
          nella lingua originale, agli altri Stati membri. 
              3.   Entro   i   tre    mesi    successivi    all'invio
          dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma,  la
          Commissione presenta al Consiglio una proposta  appropriata
          o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da  parte
          sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. 
              4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3  deve  essere
          completata, in ogni caso, entro otto mesi  dal  ricevimento
          della domanda da parte della Commissione.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              «Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
          beni gli atti a titolo oneroso che importano  trasferimento
          della proprieta' ovvero  costituzione  o  trasferimento  di
          diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
              Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
                1) le vendite con riserva di proprieta'; 
                2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti; 
                3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
          commissionario al committente di beni venduti o  acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione; 
                4) le cessioni gratuite  di  beni  ad  esclusione  di
          quelli la cui produzione o il  cui  commercio  non  rientra
          nell'attivita' propria dell'impresa se  di  costo  unitario
          non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i  quali
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
          dell'importazione,  la  detrazione  dell'imposta  a   norma
          dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di  cui
          all'articolo 36-bis; 
                5) la destinazione  di  beni  all'uso  o  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano un'arte o una professione o ad  altre  finalita'
          estranee alla impresa o  all'esercizio  dell'arte  o  della
          professione,   anche   se   determinata    da    cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e' stata operata,  all'atto  dell'acquisto,  la  detrazione
          dell'imposta di cui all'articolo 19; 
                6) le assegnazioni ai soci fatte a  qualsiasi  titolo
          da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le  assegnazioni
          o le analoghe operazioni fatte  da  altri  enti  privati  o
          pubblici, compresi i consorzi e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica. 
              Non sono considerate cessioni di beni: 
                a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
          in denaro; 
                b) le cessioni e i conferimenti in societa'  o  altri
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni, che hanno per oggetto  aziende  o  rami  di
          azienda; 
                c) le cessioni che  hanno  per  oggetto  terreni  non
          suscettibili di utilizzazione edificatoria  a  norma  delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria la costruzione delle opere indicate  nell'art.
          9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
                d) le cessioni di campioni gratuiti di modico  valore
          appositamente contrassegnati; 
                e) [abrogata]; 
                f) i passaggi  di  beni  in  dipendenza  di  fusioni,
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
          operazioni poste in essere da altri enti; 
                g) soppressa; 
                h) [abrogata]; 
                i) le cessioni di valori bollati  e  postali,  marche
          assicurative e similari; 
                l) le cessioni di paste alimentari ; le  cessioni  di
          pane,  biscotto  di  mare,  e  di  altri   prodotti   della
          panetteria ordinaria, senza aggiunta  di  zuccheri,  miele,
          uova, materie grasse, formaggio o frutta ; le  cessioni  di
          latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato  al
          consumo alimentare, confezionato per la vendita al  minuto,
          sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad   altri   trattamenti
          previsti da leggi sanitarie; 
                m) le cessioni di beni soggette alla  disciplina  dei
          concorsi e delle operazioni a premio di cui  al  R.D.L.  19
          ottobre 1938, n. 1933,  convertito  nella  legge  5  giugno
          1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente della Tariffa,  parte  I,
          articolo  4,  allegata  al  Decreto  del  presidente  della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante «Approvazione del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro»: 
                                   «Art. 4. 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti le imposte ipotecaria e catastale»: 
              «Art. 10 (Oggetto  e  misura  dell'imposta).  -  1.  Le
          volture catastali sono  soggette  all'imposta  del  10  per
          mille sul valore dei beni  immobili  o  dei  diritti  reali
          immobiliari determinato  a  norma  dell'art.  2,  anche  se
          relative a  immobili  strumentali,  ancorche'  assoggettati
          all'imposta sul valore aggiunto, di  cui  all'articolo  10,
          primo comma, numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2. L'imposta e'  dovuta  nella  misura  fissa  di  euro
          168,00 per le volture eseguite in dipendenza  di  atti  che
          non  importano   trasferimento   di   beni   immobili   ne'
          costituzione o trasferimento di diritti reali  immobiliari,
          di  atti  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
          fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo  e  di
          conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
          singoli  rami  dell'impresa,   per   quelle   eseguite   in
          dipendenza di  atti  di  regolarizzazione  di  societa'  di
          fatto,  derivanti  da  comunione  ereditaria   di   azienda
          registrati entro un anno dall'apertura  della  successione,
          nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
          all'articolo 1, comma 1, quarto  e  quinto  periodo,  della
          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
              3. Non sono soggette ad  imposta  le  volture  eseguite
          nell'interesse  dello   Stato   ne'   quelle   relative   a
          trasferimenti  di  cui   all'art.   3   del   testo   unico
          sull'imposta sulle successioni e donazioni,  approvato  con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo  quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  Tariffa
          allegata al citato decreto legislativo n. 347 del 1990. 
                                   «Art. 4. 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis  del  citato
          decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              «Art. 19-bis  (Percentuale  di  detrazione).  -  1.  La
          percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma  5,
          e' determinata in base al rapporto  tra  l'ammontare  delle
          operazioni  che  danno  diritto  a  detrazione,  effettuate
          nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
          esenti effettuate nell'anno  medesimo.  La  percentuale  di
          detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o  inferiore
          a seconda che la parte decimale  superi  o  meno  i  cinque
          decimi. 
              2. Per il calcolo della percentuale  di  detrazione  di
          cui al comma 1 non si tiene conto delle  cessioni  di  beni
          ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo
          comma, e delle operazioni  di  cui  all'articolo  2,  terzo
          comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti  di
          cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies),  e,
          quando  non  formano  oggetto  dell'attivita'  propria  del
          soggetto  passivo  o  siano  accessorie   alle   operazioni
          imponibili,  delle  altre  operazioni  esenti  indicate  ai
          numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma  restando
          la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e  servizi
          utilizzati  esclusivamente  per  effettuare  queste  ultime
          operazioni.» 
              - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge  n.
          351 del  2001,  come  modificato  dal  presente  comma,  e'
          riportato nelle note del comma 5-bis del presente articolo. 
              - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge  n.
          351 del 2001, come modificato  dal  comma  7  del  presente
          articolo, e' riportato  nelle  note  del  comma  5-bis  del
          presente articolo. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto-legge  n.  112  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 82. - 1. All'articolo 96 del  Testo  Unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma  5
          e' inserito il seguente: 
              «5-bis. Gli interessi passivi  sostenuti  dai  soggetti
          indicati nel primo periodo del  comma  5,  sono  deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96  per  cento  del   loro   ammontare.   Nell'ambito   del
          consolidato nazionale di cui agli articoli da  117  a  129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo a soggetti partecipanti al  consolidato  a  favore  di
          altri soggetti partecipanti sono  integralmente  deducibili
          sino  a  concorrenza   dell'ammontare   complessivo   degli
          interessi passivi maturati in capo ai soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  partecipanti  a  favore  di   soggetti
          estranei al consolidato. La societa'  o  ente  controllante
          opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
          al periodo precedente  in  sede  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 122,  apportando  la  relativa  variazione  in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti.». 
              2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
          96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917,  del  1986,
          come introdotto dal comma 1, si applicano a  decorrere  dal
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo  d'imposta
          gli interessi passivi di cui al  citato  comma  5-bis  sono
          deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. 
              3. Al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo  e'
          aggiunto il seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare.»; 
                b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo  e'
          aggiunto il seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare.»; 
                c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto  in  fine  il
          seguente periodo: «Gli interessi  passivi  concorrono  alla
          formazione del valore della produzione nella misura del  96
          per cento del loro ammontare.». 
              4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212, le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso  al  31  dicembre  2007.  Limitatamente  al  medesimo
          periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al  comma  3
          sono deducibili nei  limiti  del  97  per  cento  del  loro
          ammontare. 
              5. Nella determinazione degli acconti  dovuti  ai  fini
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  per  il   medesimo
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o  unica
          rata, si assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi precedenti. 
              6. All'articolo 111, comma 3,  del  Testo  Unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  apportate
          le seguenti modifiche: 
                a) le parole «pari al 60 per cento»  sono  sostituite
          dalle seguenti «pari al 30 per cento»; 
                b) le parole  «nei  nove  esercizi  successivi»  sono
          sostituite   dalle   seguenti   «nei   diciotto    esercizi
          successivi»; 
                c) le parole «il 50 per cento della medesima  riserva
          sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75  per  cento
          della medesima riserva sinistri». 
              7. Le residue quote  dell'ammontare  complessivo  delle
          variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo  111,
          comma  3,  del  Testo  Unico  delle  imposte  sui   redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986, che  eccede  il  60  per  cento  dell'importo
          iscritto in bilancio, formate negli esercizi  precedenti  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto e non ancora dedotte,  sono  deducibili  per  quote
          costanti fino al raggiungimento del diciottesimo  esercizio
          successivo a quello di loro formazione. 
              8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si  applicano
          a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
          entrata   in   vigore   del   presente    decreto;    nella
          determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
          di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o  unica
          rata, si assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi 6 e 7. 
              9. La percentuale della somma da versare, nei termini e
          con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
          elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85  per  cento
          per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 
              10. La percentuale della somma da versare nei termini e
          con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della
          legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per  cento
          per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e  al  40  per
          cento per gli anni successivi. 
              11. All'articolo 106, comma 3, del  Testo  Unico  delle
          imposte dirette approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a) le parole: «0,40 per  cento»,  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»; 
                b) le parole  «nei  nove  esercizi  successivi»  sono
          sostituite   dalle   seguenti   «nei   diciotto    esercizi
          successivi». 
              12. Le residue quote dell'ammontare  complessivo  delle
          svalutazioni eccedenti  la  misura  deducibile  in  ciascun
          esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate  negli
          esercizi precedenti a quello in corso alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e non ancora  dedotte,  sono
          deducibili per quote costanti fino  al  raggiungimento  del
          diciottesimo esercizio successivo a quello in cui  esse  si
          sono formate. 
              13. In deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11  e  12  si
          applicano a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto;  nella
          determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
          di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o  unica
          rata, si assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi 11 e 12. 
              13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre
          2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 265, il comma  2-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale indicata nel comma 2 e'  aumentata  allo  0,350
          per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data  del
          31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel  comma  2  e'
          aumentata allo 0,390 per cento;  per  il  medesimo  periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro il 30 novembre 2008, in misura pari  allo  0,050  per
          cento delle riserve  del  bilancio  dell'esercizio  per  il
          quale il termine di approvazione scade anteriormente al  25
          giugno 2008». 
              14.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 5,  comma  2,  dopo  le  parole:  «ad
          eccezione delle operazioni esenti  e  imponibili  ai  sensi
          dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter)  e
          27-quinquies),  dello  stesso  decreto»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «nonche' delle locazioni di  immobili  esenti  ai
          sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133  e
          dell'articolo 10, secondo comma, del  medesimo  decreto  n.
          633 del 1972»; 
                b)  all'articolo  40,  comma   1   dopo   le   parole
          «27-quinquies)  dello  stesso  decreto»  sono  inserite  le
          seguenti: «nonche' delle locazioni di  immobili  esenti  ai
          sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
          dell'articolo 10, secondo comma, del  medesimo  decreto  n.
          633 del 1972». 
              15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate sono stabiliti  le  modalita'  e  i  termini  degli
          adempimenti e del versamento  dell'imposta  commisurata  ai
          canoni di locazione maturati  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto per i  contratti  di
          locazione  in  corso  alla  medesima  data  e  per   quelli
          stipulati successivamente. 
              16. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  262,
          della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente  nel  comma
          264, dell'articolo 1, lettera a), della legge  n.  244  del
          2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262». 
              [17. soppresso] 
              [18. soppresso] 
              [18-bis. soppresso] 
              [19. soppresso] 
              [20. soppresso] 
              21. Nell'articolo 7,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  le  parole:  «una
          ritenuta  del  12,50  per  cento»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «una ritenuta del 20 per cento». 
              21-bis.  Nel  caso   di   rimborso   delle   quote   di
          partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare
          la ritenuta prevista dal  comma  1  dell'  articolo  7  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  come
          modificato dal comma 21 del presente articolo,  e'  operata
          sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per  cento,
          fino a concorrenza della differenza positiva tra il  valore
          risultante  dall'ultimo  rendiconto  periodico  redatto  ai
          sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, prima della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione  o
          acquisto. 
              22. All'articolo 73 del Testo Unico delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il  comma  5-ter,
          e' inserito il seguente: 
              «5-quater.  Salvo  prova  contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'.». 
              23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  la  lettera
          g-bis) e' abrogata. 
              24. La disposizione di cui al comma 23  si  applica  in
          relazione alle azioni assegnate ai dipendenti  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              24-bis. Al comma 4 dell' articolo 27  del  testo  unico
          delle norme concernenti gli assegni familiari,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in  fine,  la
          seguente lettera: 
                «g-bis) i  redditi  da  lavoro  dipendente  derivanti
          dall'esercizio di piani di stock option». 
              24-ter.    L'esclusione    dalla    base     imponibile
          contributiva, disposta ai sensi della  lettera  g-bis)  del
          comma 4 dell' articolo 27 del citato testo unico di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797, introdotta dal comma  24-bis  del  presente  articolo,
          opera in relazione  alle  azioni  assegnate  ai  dipendenti
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              25. Le  cooperative  a  mutualita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 2512  del  codice  civile  che  presentano  in
          bilancio un debito per finanziamento contratto con  i  soci
          superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito  sia
          superiore  al  patrimonio  netto   contabile,   comprensivo
          dell'utile d'esercizio, cosi' come risultante alla data  di
          approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il  5  per
          cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per
          i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi  29
          e 30, del  presente  decreto,  secondo  le  modalita'  e  i
          termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Ministro della giustizia. 
              26. La disposizione di cui al comma 25  si  applica  in
          relazione  agli  utili  evidenziati  nei  bilanci  relativi
          all'esercizio in corso alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto e a quello successivo. 
              27. Il comma 3 dell'articolo  6  del  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Sugli   interessi   corrisposti   dalle   societa'
          cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
          della definizione di piccole e micro imprese  di  cui  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003,  ai  propri  soci  persone  fisiche   residenti   nel
          territorio dello Stato, relativamente ai  prestiti  erogati
          alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  si
          applica una ritenuta a titolo di imposta nella  misura  del
          20 per cento.». 
              28.  Al  comma  460  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b)  e'  inserita  la
          seguente lettera: 
                «b-bis) per la quota del 55  per  cento  degli  utili
          netti annuali delle societa' cooperative di consumo e  loro
          consorzi». 
              29. In deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  28  si
          applicano a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto;  nella
          determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
          di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o  unica
          rata, si assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni del comma 28.