Art. 34 
 
Obbligo per i non residenti di indicazione  del  codice  fiscale  per
  l'apertura di rapporti con operatori finanziari 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la  lettera  g-quater),  e'  aggiunta  la
seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti  di
cui  all'articolo  32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti  l'apertura  o  la   chiusura   di   qualsiasi   rapporto
continuativo.»; 
    b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le  parole  «in  luogo
del quale va indicato il domicilio o  sede  legale  all'estero»  sono
aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti  o  negozi  di  cui  alla
lettera g-quinquies).». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente della repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,
          recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
          codice fiscale  dei  contribuenti»  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il  numero
          di codice fiscale). - Il  numero  di  codice  fiscale  deve
          essere indicato nei seguenti atti: 
                a) fatture e documenti equipollenti emessi  ai  sensi
          delle norme  concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
          relativamente all'emittente; 
                b) richieste  di  registrazione,  di  cui  all'ultimo
          comma del presente articolo, degli atti  da  registrare  in
          termine fisso o in caso  d'uso  relativamente  ai  soggetti
          destinatari degli effetti  giuridici  immediati  dell'atto,
          esclusi gli atti  degli  organi  giurisdizionali  e  quelli
          elencati nella tabella allegata  al  presente  decreto.  Il
          Ministro per le finanze ha facolta', con  proprio  decreto,
          di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti
          o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o
          escludere  atti  dai  quali  risultino  fatti  o   rapporti
          giuridici indicativi  di  capacita'  contributiva.  Non  e'
          obbligatoria l'indicazione del  numero  di  codice  fiscale
          nelle  richieste  di  registrazione  degli  atti   pubblici
          formati e delle scritture private autenticate prima del  1°
          gennaio  1978,  nelle  scritture  private  non  autenticate
          presentate per la registrazione prima di tale data, nonche'
          nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro
          automobilistico per gli atti stipulati fino al 28  febbraio
          1978 relativamente ai veicoli gia'  iscritti  nel  pubblico
          registro automobilistico; 
                c) comunicazioni allo schedario generale  dei  titoli
          azionari,  relativamente  alla   societa'   emittente,   ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente, agli intestatari  o  cointestatari  del  titolo,
          nonche' agli altri soggetti per  cui  tale  indicazione  e'
          richiesta  nel  modello  di  comunicazione  approvato   con
          decreto del Ministro per le finanze.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del   numero   di   codice   fiscale   nelle
          comunicazioni allo schedario generale dei  titoli  azionari
          che concernono pagamenti di dividendi  o  altre  operazioni
          effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978; 
                d) dichiarazioni dei  redditi  previste  dalle  norme
          concernenti l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta
          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta ed i  certificati  attestanti  le  ritenute  alla
          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da
          cui provengono ed agli altri soggetti in  esse  indicati  o
          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e'
          prescritta da leggi tributarie.  Per  i  soggetti  indicati
          nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi
          certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale  e'
          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
          fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e'
          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e  relative   certificazioni   degli   uffici   finanziari,
          limitatamente alle persone che hanno redditi propri.  Nelle
          dichiarazioni,  nelle  richieste  di  certificazione,   nei
          certificati   e   negli   elenchi   non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
          i quali il rapporto con i soggetti  da  cui  provengono  e'
          cessato  anteriormente  al  1°   gennaio   1978;   non   e'
          obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
          certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e
          dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  per  le
          somme corrisposte e le  ritenute  operate  per  il  periodo
          precedente il 1° gennaio 1978;  distinte  e  bollettini  di
          conto  corrente  postale  per  i  versamenti  diretti  alle
          esattorie delle ritenute alla fonte  e  delle  imposte  sui
          redditi, relativamente ai  soggetti  da  cui  provengono  i
          versamenti; bollettini di conto  corrente  postale  per  il
          pagamento  delle  imposte   dirette   iscritte   a   ruolo,
          relativamente ai soggetti  tenuti  al  pagamento;  atti  di
          delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17  della
          legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
          pagamento rilasciate dalle aziende delegate,  relativamente
          ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli
          uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art.
          36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, relativamente ai soggetti in  essi  indicati;
          domande e  note  di  voltura  catastale,  relativamente  ai
          soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del
          numero di codice fiscale nelle domande e  note  di  voltura
          relative ad atti pubblici formati ed  a  scritture  private
          autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni
          e   relativi   allegati,   da   presentare   agli   effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti
          da cui provengono ed agli altri soggetti in essi  indicati.
          Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi  da  allegare
          alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul  valore
          aggiunto, l'indicazione del numero di  codice  fiscale  dei
          contraenti  per  le   operazioni   effettuate,   ai   sensi
          dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio  1978;
          distinte e dichiarazioni di incasso da presentare  ad  enti
          delegati dal Ministero  delle  finanze  all'accertamento  e
          alla riscossione dei  tributi,  relativamente  ai  soggetti
          tenuti  alla  compilazione  dei   documenti;   denunce   di
          successione, relativamente al dante causa  ed  agli  aventi
          causa. Non e'  obbligatoria  l'indicazione  del  numero  di
          codice fiscale del dante causa se il  decesso  e'  avvenuto
          anteriormente al 1° gennaio 1978;  dichiarazioni  decennali
          da presentare ai  sensi  dell'art.  18,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643,  relativamente  ai  soggetti  interessati;   note   di
          trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
          conservatorie dei registri immobiliari, con  esclusione  di
          quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
          le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.  Il  Ministro  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  puo'  escludere  dall'obbligo  le   note
          relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva; 
                e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
          commercio specialita' medicinali,  alimenti  per  la  prima
          infanzia, prodotti dietetici,  prodotti  chimici  usati  in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
          acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di  bibite
          analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio  di
          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,
          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o
          licenze per l'esercizio del commercio; domande per  licenze
          di importazione delle armi non  da  guerra  e  loro  parti;
          domande per licenze  di  pubblico  esercizio;  domande  per
          licenze di esercizio delle arti tipografiche,  litografiche
          o fotografiche; domande  per  licenze  di  esercizio  delle
          investigazioni o ricerche per la raccolta  di  informazioni
          per conto di privati; domande per licenze di  esercizio  di
          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
          produzione, commercio o mediazione  di  oggetti  e  metalli
          preziosi;  domande  per  concessioni  di  aree   pubbliche;
          domande per concessione del permesso di ricerca  mineraria;
          domande per autorizzazioni per la  ricerca,  estrazione  ed
          utilizzazione di acque sotterranee;  domande  per  licenze,
          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
          di  merci,  per  servizi   pubblici   automobilistici   per
          viaggiatori,  bagagli  e  pacchi  agricoli;   domande   per
          concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole  non
          statali;  domande  ad  amministrazioni   statali   per   la
          concessione di contributi e di  agevolazioni;  domande  per
          altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
          per le finanze ha facolta' di indicare con proprio  decreto
          entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  con  efficacia  a
          decorrere   dal   1°    gennaio    dell'anno    successivo;
          immatricolazione  e  reimmatricolazione   di   autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi; 
                e-bis) denunce di inizio  attivita'  presentate  allo
          sportello  unico  comunale  per  l'edilizia,  permessi   di
          costruire e ogni altro atto di assenso comunque  denominato
          in materia di attivita' edilizia rilasciato dai  comuni  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e  ai
          progettisti dell'opera; 
                f) domande di iscrizione, variazione e  cancellazione
          nei registri delle  ditte  e  negli  albi  degli  artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,  relativamente  ai  soggetti  che   esercitano
          l'attivita';   domande   di   iscrizione,   variazione    e
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
          di  lavoro  autonomo,   relativamente   ai   soggetti   che
          esercitano l'attivita'; domande di  iscrizione  e  note  di
          trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od  estintivi
          della proprieta' o di altri  diritti  reali  di  godimento,
          nonche'  dichiarazioni  di  armatore,   concernenti   navi,
          galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,
          soggette ad iscrizione nei  registri  tenuti  dagli  uffici
          marittimi o dagli  uffici  della  motorizzazione  civile  -
          sezione nautica; domande di iscrizione  di  aeromobili  nel
          Registro aeronautico nazionale,  note  di  trascrizione  di
          atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
          di altri diritti reali  di  godimento  sugli  aeromobili  o
          quote  di  essi,  soggetti  ad  iscrizione   nel   Registro
          aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni  di  esercente
          di aeromobili soggette a trascrizione nei  registri  tenuti
          dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; 
                g) atti emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti  le
          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla
          precedente   lettera   e),   relativamente   ai    soggetti
          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza  di
          domande presentate prima del 1° gennaio 1978; 
                g-bis) mandati,  ordini  ed  altri  titoli  di  spesa
          emessi dalle amministrazioni dello Stato o  da  altri  enti
          pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse  da  quelle
          concernenti le borse di studio o derivanti da  rapporti  di
          impiego o  di  lavoro  subordinato,  anche  in  quiescenza,
          relativamente al beneficiario  della  spesa  e  diverse  da
          quelle derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto,  delle
          lotterie nazionali e dei giochi e concorsi  menzionati  nei
          commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni; 
                g-ter) contratti di assicurazione, ad  esclusione  di
          quelli  relativi  alla  responsabilita'  civile   ed   alla
          assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
          contraenti;  contratti  di  somministrazione   di   energia
          elettrica,  di  servizi  di  telefonia,  fissa,  mobile   e
          satellitare, di servizi idrici  e  del  gas,  relativamente
          agli utenti; 
                g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
          grado relativamente ai ricorrenti ed ai  rappresentanti  in
          giudizio, con la  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze; 
              g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli  enti
          di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o
          a nome  di  terzi  clienti,  riguardanti  l'apertura  o  la
          chiusura di qualsiasi rapporto continuativo. 
              Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
          numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
          riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
          comunicazione non perviene almeno dieci  giorni  prima  del
          termine  in  cui  l'obbligo  di  indicazione  deve   essere
          adempiuto,      possono       rivolgersi       direttamente
          all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando  sistemi
          telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo
          4, relativi al soggetto di cui si  richiede  l'attribuzione
          del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione  del
          numero di codice fiscale dei  soggetti  non  residenti  nel
          territorio dello Stato, cui tale codice  non  risulti  gia'
          attribuito, si intende adempiuto con  la  sola  indicazione
          dei  dati  di  cui  all'articolo  4,  con  l'eccezione  del
          domicilio fiscale,  in  luogo  del  quale  va  indicato  il
          domicilio o sede legale all'estero, salvo per  gli  atti  o
          negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel  caso  in  cui
          non sia stato possibile acquisire  tutti  i  dati  indicati
          nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui  l'indicazione  si
          riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono
          richiedere   l'attribuzione   di   un    codice    numerico
          all'Amministrazione  finanziaria,   che   provvede   previo
          accertamento delle ragioni addotte.  Se  l'indicazione  del
          numero di codice fiscale o dei dati di cui  all'articolo  4
          deve essere fatta nelle comunicazioni di cui  alla  lettera
          c) del precedente comma, i  soggetti  tenuti  ad  indicarli
          possono sospendere l'adempimento delle  prestazioni  dovute
          ai  soggetti  interessati  fino  a   quando   ne   ricevano
          comunicazione  da  questi  ultimi  o   dall'Amministrazione
          finanziaria. 
              La registrazione degli atti, diversi  da  quelli  degli
          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
          per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta  in
          conformita' ai modelli approvati con decreti  del  Ministro
          per le finanze e deve contenere le  indicazioni  prescritte
          nei modelli stessi. 
              Il Ministro delle finanze, con  proprio  decreto,  puo'
          individuare altre tipologie di atti nei quali  deve  essere
          indicato il numero di codice  fiscale;  tale  decreto  deve
          essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  almeno  novanta
          giorni prima della sua entrata in vigore.».