Art. 35 Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale 1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. 3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.». 2. (( Nel titolo I, capo II, )) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 9 (( e' aggiunto )) il seguente: «Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). - 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti. 2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. 3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: «Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997: «Art. 9 (Perfezionamento della definizione). - La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2.». - L'articolo 40-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' stato introdotto dal comma 1 del presente articolo 35. - Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».