Art. 35 
 
 
Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti  dei  soggetti  che
                 aderiscono al consolidato nazionale 
 
  1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «Art. 40-bis (Rettifica delle dichiarazioni dei  soggetti  aderenti
al consolidato nazionale). - 1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', il controllo delle dichiarazioni  proprie  presentate
dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche'  le  relative
rettifiche,   spettano   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  2.  Le  rettifiche  del  reddito  complessivo  proprio  di  ciascun
soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con  il  quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita  al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti  necessari.
Il  pagamento  delle  somme  scaturenti  dall'atto   unico   estingue
l'obbligazione  sia  se  effettuato  dalla  consolidata   che   dalla
consolidante. 
  3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano  computate  in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A  tal  fine,  la  consolidante  deve
presentare un'apposita istanza,  all'ufficio  competente  a  emettere
l'atto di cui al comma  2,  entro  il  termine  di  proposizione  del
ricorso. In tale caso il  termine  per  l'impugnazione  dell'atto  e'
sospeso, sia per la consolidata  che  per  la  consolidante,  per  un
periodo  di  sessanta  giorni.   L'ufficio   procede   al   ricalcolo
dell'eventuale maggiore  imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle
sanzioni correlate, e  comunica  l'esito  alla  consolidata  ed  alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
  4. Le attivita' di controllo della dichiarazione  dei  redditi  del
consolidato e le relative rettifiche diverse  da  quelle  di  cui  al
comma 2,  sono  attribuite  all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione. 
  5. Fino alla  scadenza  del  termine  stabilito  nell'articolo  43,
l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere  integrato
o modificato in aumento, mediante la notificazione di  nuovi  avvisi,
in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.». 
  2. (( Nel titolo I, capo II, )) del decreto legislativo  19  giugno
1997, n. 218, dopo l'articolo 9 (( e' aggiunto )) il seguente: 
  «Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). -  1.  Al
procedimento di  accertamento  con  adesione  avente  ad  oggetto  le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle  rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al  primo  comma  dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da  una  sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo  9
del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti. 
  2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano  computate  in
diminuzione  dei  maggiori  imponibili  le  perdite  di  periodo  del
consolidato non utilizzate, fino  a  concorrenza  del  loro  importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1-bis, del presente decreto, alla  comunicazione  ivi  prevista  deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3  dell'articolo  40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600; in tal caso, il versamento  delle  somme  dovute  dovra'  essere
effettuato entro il quindicesimo giorno  successivo  all'accoglimento
dell'istanza  da  parte  dell'ufficio  competente,  comunicato   alla
consolidata  ed  alla  consolidante,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo  delle  perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere  presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui  all'articolo  5-bis
del  presente  decreto;  l'ufficio  competente   emette   l'atto   di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica  del  29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9,  comma  2,  secondo  periodo,  e  17  del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore  il
1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per  i  quali,
alla  predetta  data,  sono  ancora  pendenti  i   termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  40  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              «Art. 40 (Rettifica delle  dichiarazioni  dei  soggetti
          diversi dalle persone  fisiche).  -  Alla  rettifica  delle
          dichiarazioni  presentate  dai  soggetti  all'imposta   sul
          reddito delle persone giuridiche si procede con unico  atto
          agli effetti di tale  imposta  e  dell'imposta  locale  sui
          redditi, con riferimento unitario  al  reddito  complessivo
          imponibile ma tenendo  distinti  i  redditi  fondiari.  Per
          quanto  concerne  il  reddito  complessivo  imponibile   si
          applicano le  disposizioni  dell'articolo  39  relative  al
          reddito d'impresa con riferimento al bilancio o  rendiconto
          e se del caso ai prospetti di  cui  all'art.  5  e  tenendo
          presenti, ai  fini  della  lettera  b)  del  secondo  comma
          dell'articolo 39,  anche  le  disposizioni  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 598 concernenti  la  determinazione  del
          reddito complessivo imponibile. 
              Alla rettifica  delle  dichiarazioni  presentate  dalle
          societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto  ai  fini
          dell'imposta  locale  sui  redditi  dovuta  dalle  societa'
          stesse e ai fini delle imposte sul  reddito  delle  persone
          fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli  soci
          o associati. Si applicano le disposizioni del  primo  comma
          del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si
          tratti di  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita
          semplice ed equiparate ovvero di  societa'  semplici  o  di
          societa' o associazioni equiparate.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              «Art.  9  (Perfezionamento  della  definizione).  -  La
          definizione  si  perfeziona  con  il  versamento   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, ovvero  con  il  versamento  della
          prima rata e con la prestazione  della  garanzia,  previsti
          dall'articolo 8, comma 2.». 
              - L'articolo 40-bis del citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973 e'  stato  introdotto  dal
          comma 1 del presente articolo 35. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'articolo 331 del codice di  procedura  penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.».