Art. 36 
 
 
                       Disposizioni antifrode 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. Sulla base delle decisioni assunte  dal  GAFI,  dai  gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche'  delle
informazioni risultanti  dai  rapporti  di  valutazione  dei  sistemi
nazionali di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo  e  delle  difficolta'  riscontrate   nello   scambio   di
informazioni   e   nella   cooperazione   bilaterale,   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista  di  Paesi  in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale. 
  7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente  decreto  di  cui
agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13
e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono  dall'instaurare
un  rapporto  continuativo,   eseguire   operazioni   o   prestazioni
professionali ovvero pongono fine al  rapporto  continuativo  o  alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente  o
indirettamente parte  societa'  fiduciarie,  ((  trust,  ))  societa'
anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede  nei
Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali  misure  si
applicano anche nei  confronti  delle  ulteriori  entita'  giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di  cui
non e' possibile identificare il  titolare  effettivo  e  verificarne
l'identita'. 
  7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis  sono  stabilite  le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter.»; 
  b) all'articolo 41, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «E'  un  elemento  di  sospetto  il  ricorso  frequente   o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non  in  violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il  prelievo  o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro.»; 
  c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo  28,
comma 7-ter, di importo fino ad euro 50.000 si applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro,  mentre  per  quelle  di
importo  superiore  a   50.000   euro   si   applica   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  per  cento  al  40   per   cento
dell'importo   dell'operazione.   Nel   caso   in    cui    l'importo
dell'operazione non sia determinato o  determinabile  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.». 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo 21 novembre 2001, n.  231  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «28.Obblighi rafforzati. 
              1. Gli  enti  e  le  persone  soggetti  alla  direttiva
          applicano misure  rafforzate  di  adeguata  verifica  della
          clientela  in  presenza  di  un  rischio  piu'  elevato  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei
          casi indicati ai commi 2, 4 e 5. 
              2. Quando il cliente non e' fisicamente  presente,  gli
          enti e le persone soggetti  al  presente  decreto  adottano
          misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
          elevato applicando una o piu'  fra  le  misure  di  seguito
          indicate: 
              a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
          dati o informazioni supplementari; 
              b) adottare misure supplementari per la verifica  o  la
          certificazione  dei  documenti  forniti  o  richiedere  una
          certificazione  di  conferma  di  un  ente   creditizio   o
          finanziario soggetto alla direttiva; 
              c)  assicurarsi  che  il   primo   pagamento   relativo
          all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
          cliente presso un ente creditizio. 
              3. Gli obblighi di identificazione e adeguata  verifica
          della clientela  si  considerano  comunque  assolti,  anche
          senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 
              a)  qualora  il  cliente  sia  gia'   identificato   in
          relazione a un rapporto in essere, purche' le  informazioni
          esistenti siano aggiornate; 
              b) per le operazioni effettuate con  sistemi  di  cassa
          continua o di sportelli automatici,  per  corrispondenza  o
          attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto  di
          valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni  sono
          imputate  al  soggetto  titolare  del  rapporto  al   quale
          ineriscono; 
              c) per i clienti i cui dati identificativi e  le  altre
          informazioni da acquisire risultino da  atti  pubblici,  da
          scritture private autenticate o da certificati  qualificati
          utilizzati  per  la  generazione  di  una  firma   digitale
          associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              d) per i clienti i cui dati identificativi e  le  altre
          informazioni da acquisire risultino da dichiarazione  della
          rappresentanza e dell'autorita' consolare  italiana,  cosi'
          come indicata nell'articolo 6 del  decreto  legislativo  26
          maggio 1997, n. 153. 
              4.  In  caso  di  conti  di  corrispondenza  con   enti
          corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
          devono: 
              a)  raccogliere  sull'ente  creditizio   corrispondente
          informazioni  sufficienti  per  comprendere  pienamente  la
          natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
          pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
          chiunque, la sua reputazione e la qualita' della  vigilanza
          cui e' soggetto; 
              b) valutare la qualita' dei  controlli  in  materia  di
          contrasto al riciclaggio o al finanziamento del  terrorismo
          cui l'ente corrispondente e' soggetto; 
              c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
          suo  incaricato  ovvero  di  un  soggetto  che  svolge  una
          funzione  equivalente  prima  di  aprire  nuovi  conti   di
          corrispondenza; 
              d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
          l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi; 
              e) assicurarsi che  l'ente  di  credito  corrispondente
          abbia verificato  l'identita'  dei  clienti  che  hanno  un
          accesso  diretto  ai  conti   di   passaggio,   che   abbia
          costantemente assolto gli  obblighi  di  adeguata  verifica
          della  clientela  e  che,  su  richiesta,   possa   fornire
          all'intermediario  finanziario  controparte  i   dati   del
          cliente   titolare    effettivo    ottenuti    a    seguito
          dell'assolvimento di tali obblighi. 
              5.  Per  quanto  riguarda  le  operazioni,  i  rapporti
          continuativi o le  prestazioni  professionali  con  persone
          politicamente  esposte  residenti   in   un   altro   Stato
          comunitario o in un uno Stato extracomunitario, gli enti  e
          le persone soggetti al presente decreto devono: 
              a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio  per
          determinare se il cliente  sia  una  persona  politicamente
          esposta; 
              b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
          suo  incaricato  ovvero  di  un  soggetto  che  svolge  una
          funzione  equivalente,  prima  di   avviare   un   rapporto
          continuativo con tali clienti; 
              c)  adottare  ogni  misura   adeguata   per   stabilire
          l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
          continuativo o nell'operazione; 
              d) assicurare un controllo continuo  e  rafforzato  del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale. 
              6. Gli intermediari finanziari  non  possono  aprire  o
          mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza  con
          una banca di comodo. 
              7. Gli enti e le persone soggetti al  presente  decreto
          prestano particolare  attenzione  a  qualsiasi  rischio  di
          riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo  connesso  a
          prodotti  o  transazioni  atti  a  favorire  l'anonimato  e
          adottano le misure eventualmente necessarie  per  impedirne
          l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento  del
          terrorismo. 
              7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai
          gruppi  regionali  costituiti  sul  modello  del   GAFI   e
          dall'OCSE,  nonche'  delle  informazioni   risultanti   dai
          rapporti  di   valutazione   dei   sistemi   nazionali   di
          prevenzione  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   del
          terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
          informazioni e nella cooperazione bilaterale,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
          il Comitato di sicurezza finanziaria, individua  una  lista
          di Paesi  in  ragione  del  rischio  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del terrorismo ovvero della  mancanza  di  un
          adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. 
              7-ter. Gli enti  e  le  persone  soggetti  al  presente
          decreto di cui agli articoli 10,  comma  2,  ad  esclusione
          della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a),  b)
          c)  ed  f),  si  astengono  dall'instaurare   un   rapporto
          continuativo,    eseguire    operazioni    o    prestazioni
          professionali ovvero pongono fine al rapporto  continuativo
          o alla prestazione professionale  gia'  in  essere  di  cui
          siano  direttamente   o   indirettamente   parte   societa'
          fiduciarie,   trust,   societa'   anonime   o   controllate
          attraverso  azioni  al  portatore  aventi  sede  nei  Paesi
          individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali  misure
          si applicano anche nei confronti  delle  ulteriori  entita'
          giuridiche altrimenti  denominate  aventi  sede  nei  Paesi
          sopra individuati di cui non e' possibile  identificare  il
          titolare effettivo e verificarne l'identita'. 
              7-quater. Con il decreto di cui  al  comma  7-bis  sono
          stabilite le modalita'  applicative  ed  il  termine  degli
          adempimenti di cui al comma 7-ter». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41 del gia'
          citato decreto legislativo 21 novembre 2001, n.  231,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11,
          12,  13  e  14  inviano  alla  UIF,  una  segnalazione   di
          operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
          ragionevoli per sospettare che siano in corso o  che  siano
          state compiute o tentate operazioni  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto  dalle
          caratteristiche,  entita',  natura  dell'operazione  o   da
          qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione  delle
          funzioni esercitate, tenuto  conto  anche  della  capacita'
          economica e  dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e'
          riferita,  in  base  agli  elementi  a   disposizione   dei
          segnalanti,  acquisiti  nell'ambito  dell'attivita'  svolta
          ovvero a seguito del conferimento di  un  incarico.  E'  un
          elemento di sospetto il ricorso frequente o  ingiustificato
          a operazioni in contante, anche se non  in  violazione  dei
          limiti di  cui  all'articolo  49,  e,  in  particolare,  il
          prelievo o  il  versamento  in  contante  con  intermediari
          finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. E' un
          elemento di sospetto il ricorso frequente o  ingiustificato
          a operazioni in contante, anche se non  in  violazione  dei
          limiti di  cui  all'articolo  49,  e,  in  particolare,  il
          prelievo o  il  versamento  in  contante  con  intermediari
          finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 57  del
          gia' citato decreto legislativo 21 novembre 2001,  n.  231,
          come modificato dalla presente legge: 
              «57.Violazioni del Titolo I, Capo II e del  Titolo  II,
          Capi II e III. 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto  del   provvedimento   di   sospensione   di   cui
          all'articolo 6, comma 7, lettera  c),  e'  punito  con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 
              1-bis.  La  violazione  della   prescrizione   di   cui
          all'articolo  28,  comma  6,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro. 
              1-ter.  Alla  violazione  della  disposizione  di   cui
          all'articolo 28, comma  7-ter,  di  importo  fino  ad  euro
          50.000 si applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a
          50.000  euro  si  applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40  per  cento  dell'importo
          dell'operazione. Nel caso in cui l'importo  dell'operazione
          non sia determinato o determinabile si applica la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. 
              2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico
          di  cui  all'articolo  37  e'  punita  con   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 50.000  a  500.000  euro.  Nei
          casi  piu'  gravi,  tenuto  conto  della   gravita'   della
          violazione desunta dalle circostanze della stessa  e  dalla
          sua durata nel tempo, con il provvedimento  di  irrogazione
          della sanzione e' ordinata al sanzionato  la  pubblicazione
          per  estratto  del  decreto  sanzionatorio  su  almeno  due
          quotidiani a diffusione nazionale di cui uno  economico,  a
          cura e spese del sanzionato. 
              3. L'omessa istituzione del registro della clientela di
          cui  all'articolo  38  ovvero  la  mancata  adozione  delle
          modalita' di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita
          con una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000  a
          50.000 euro. 
              4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omessa
          segnalazione di  operazioni  sospette  e'  punita  con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento  al  40
          per cento dell'importo dell'operazione non  segnalata.  Nei
          casi  piu'  gravi,  tenuto  conto  della   gravita'   della
          violazione  desunta  dalle  circostanze  della   stessa   e
          dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
          provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata  la
          pubblicazione per estratto  del  decreto  sanzionatorio  su
          almeno due quotidiani a diffusione  nazionale  di  cui  uno
          economico, a cura e spese del sanzionato. 
              5.  Le  violazioni  degli  obblighi   informativi   nei
          confronti  della  UIF  sono   punite   con   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.