Art. 38 
 
 
              Altre disposizioni in materia tributaria 
 
  1. Gli enti che erogano  prestazioni  sociali  agevolate,  comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo  studio
universitario,  a  seguito  di  presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  109,  comunicano   all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, nel rispetto delle  disposizioni  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei  termini  e  con  modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base  di  direttive
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  i  dati  dei
soggetti  che  hanno  beneficiato  delle  prestazioni  agevolate.  Le
informazioni raccolte  sono  trasmesse  in  forma  anonima  anche  al
Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai   fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei  servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia  delle  entrate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche  per  lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti  che
in ragione del  maggior  reddito  accertato  in  via  definitiva  non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore  delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 
  3. Fermo restando la  restituzione  del  vantaggio  conseguito  per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior  reddito  accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate  di
cui al comma 1 si applica  la  sanzione  da  500  a  5.000  euro.  La
sanzione e'  irrogata  dall'INPS,  avvalendosi  dei  poteri  e  delle
modalita'  vigenti.  Ai  fini  della   restituzione   del   vantaggio
indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli  accertamenti
agli enti che sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  1
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti  emersi.  Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base  dello  scambio  di  informazioni  tra  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale  e  l'Agenzia  delle  entrate  una
discordanza tra il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  e  quello
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione  di
tale discordanza il soggetto abbia  avuto  accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al comma 1. 
  4. Al fine di razionalizzare le modalita' di  notifica  in  materia
fiscale sono adottate le seguenti misure: 
    a) all'articolo 60, del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, lettera  a),  le  parole  «delle  imposte»  sono
soppresse; 
  2) al primo comma,  lettera  d),  le  parole  «dalla  dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente
ufficio  imposte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da   apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio»,  e  dopo  le  parole
«avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti:  «ovvero  in  via
telematica con modalita' stabilite con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate»; 
  3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla  dichiarazione
annuale» sono soppresse; 
  4) al terzo comma, le parole «non  risultanti  dalla  dichiarazione
annuale» sono soppresse e le parole «della  comunicazione  prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ovvero  del
modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di  codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA». 
    b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il  seguente:
«La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.
68, a mezzo posta elettronica certificata,  all'indirizzo  risultante
dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.  Tali  elenchi  sono
consultabili,  anche  in   via   telematica,   dagli   agenti   della
riscossione.  Non  si  applica  l'articolo  149-bis  del  codice   di
procedura civile.». 
  5. Al fine di potenziare ed  estendere  i  servizi  telematici,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi,  con  propri
provvedimenti possono definire termini  e  modalita'  per  l'utilizzo
esclusivo  dei  propri  servizi   telematici   ovvero   della   posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti  fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed  enti  indicati  al  periodo   precedente   definiscono   altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli  atti,  comunicazioni  o   servizi   dagli   stessi   resi.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
gli  atti  per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge  e'
sostituita da una denuncia esclusivamente  telematica  di  una  delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,  comma  1,  primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
«trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
  6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo
di ogni soggetto, da  indicare  in  ogni  atto  relativo  a  rapporti
intercorrenti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a  chiunque,  con  servizio  di  libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i  dati  disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti.  Tenuto  inoltre  conto  che  i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni  e  quelli  intercorrenti  tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle  informazioni
presso la  Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della  completa
attivazione dell'indice delle  anagrafi  INA-SAIA,  l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con  prevalente  capitale  pubblico  inserite  nel  conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre  2004,  numero  311,  nonche'  ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed,  infine,  ai  privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il
codice  fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed   i   dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire  l'acquisizione  delle  corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono  rese  disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita'  della
cooperazione applicativa. 
  7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine  anno,  per
importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi  di
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  superiori  a  18.000  euro,
sono  prelevate,  in  un  numero  massimo  di  undici   rate,   senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello  in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello  relativamente  al
quale le ritenute sono versate nel  mese  di  dicembre.  In  caso  di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o  ai
suoi eredi, gli importi residui da versare. 
  8.  I  soggetti  che  corrispondono  redditi  di  pensione  di  cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il  cui  reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del  canone
di abbonamento  Rai  in  un  numero  massimo  di  undici  rate  senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  i  termini  e  le
modalita' di versamento delle somme  trattenute  e  le  modalita'  di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati  deve  essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui  si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
sostituto comunica al contribuente, o  ai  suoi  eredi,  gli  importi
residui da versare.  Le  predette  modalita'  di  trattenuta  mensile
possono essere applicate dai medesimi  soggetti,  a  richiesta  degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi,  previa  apposita  convenzione  con  il
relativo ente percettore. 
  9. (( Soppresso )) 
  10. All'articolo 3, comma 24,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005,  n.  248,  dopo  le  parole  «decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per  gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo  di  azienda
relativo alle attivita' svolte in regime  di  concessione  per  conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative  ai
beni dei contribuenti  iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema  informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze». 
  11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le  parole:  «nonche'  l'esercizio  di  attivita'   previdenziali   e
assistenziali da parte di enti privati di  previdenza  obbligatoria».
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti  effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 
  12.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,  limitatamente
al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data  del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
  13.  Gli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall'articolo   4   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: 
  a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi  internazionali   ratificati.   Tale   esonero   si   applica
limitatamente al periodo di tempo in cui  l'attivita'  lavorativa  e'
svolta all'estero; 
  b)  ai  soggetti  residenti  in  Italia  che  prestano  la  propria
attivita' lavorativa  in  via  continuativa  all'estero  in  zone  di
frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi   con   riferimento   agli
investimenti e alle attivita' estere di natura  finanziaria  detenute
nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa. 
  (( 13-bis. Nell'articolo 111 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie  relative
al ramo vita concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi  e  degli
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  i  proventi,  anche  se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi
di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e  delle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in  misura  non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento». 
  13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 13-bis del  presente  articolo,  hanno  effetto,  nella  misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento  del  secondo  acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  A  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno
essere riconsiderate le percentuali di  cui  al  citato  comma  1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario   2010   possono   altresi'
beneficiare del riparto della quota del cinque per mille  i  soggetti
gia' inclusi nel  corrispondente  elenco  degli  enti  della  ricerca
scientifica  e  dell'Universita',   predisposto   per   le   medesime
finalita',   per   l'esercizio   finanziario   2009.   Il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   procede   ad
effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi  ad  accertare  che  gli  enti  inclusi  nell'elenco  del   2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno  diritto  al
beneficio. 
  13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
societa' a prevalente partecipazione pubblica». 
  13-septies. All'articolo 2, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696,
dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente: 
  «tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei  punti
di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso
il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite  gli
addetti al recapito». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   109,   recante
          «Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a  norma  dell'articolo  59,
          comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449»: 
              «Art.  4.(Dichiarazione  sostitutiva  unica)  -  1.  Il
          richiedente la prestazione presenta un'unica  dichiarazione
          sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di
          validita' annuale, concernente le  informazioni  necessarie
          per  la  determinazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  di  cui  all'articolo  2,  ancorche'
          l'ente   si   avvalga   della   facolta'    riconosciutagli
          dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino
          di  presentare,  entro  il  periodo  di   validita'   della
          dichiarazione sostitutiva unica, una  nuova  dichiarazione,
          qualora intenda far rilevare i mutamenti  delle  condizioni
          familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
          della situazione economica equivalente del  proprio  nucleo
          familiare. Gli enti  erogatori  possono  stabilire  per  le
          prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti  di
          tali nuove dichiarazioni. 
              2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata  ai
          comuni o ai  centri  di  assistenza  fiscale  previsti  dal
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  o  direttamente
          all'amministrazione pubblica alla  quale  e'  richiesta  la
          prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale (INPS) competente per  territorio.  Tali
          soggetti  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia   delle
          entrate le relative informazioni. 
              3. E' comunque consentita la presentazione  all'Agenzia
          delle  entrate,  in  via  telematica,  della  dichiarazione
          sostitutiva  unica  direttamente  a   cura   del   soggetto
          richiedente la prestazione agevolata. 
              4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della
          situazione economica equivalente in relazione: 
              a) agli elementi in possesso  del  Sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria; 
              b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente  la
          prestazione agevolata. 
              5. In relazione ai dati  autocertificati  dal  soggetto
          richiedente,  l'Agenzia  delle  entrate,  sulla   base   di
          appositi   controlli   automatici,    individua    altresi'
          l'esistenza di omissioni, ovvero difformita'  degli  stessi
          rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto
          Sistema informativo. 
              6. Gli esiti delle attivita' effettuate  ai  sensi  dei
          commi 4 e 5 sono  comunicati  dall'Agenzia  delle  entrate,
          mediante  procedura  informatica,  ai  soggetti  che  hanno
          trasmesso le informazioni ai  sensi  del  comma  2,  ovvero
          direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione
          sostitutiva unica ai sensi del comma  3,  nonche'  in  ogni
          caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1. 
              7. Sulla base della  comunicazione  dell'Agenzia  delle
          entrate,  di  cui  al  comma  6,  i  comuni,  i  centri  di
          assistenza fiscale, l'INPS e le  amministrazioni  pubbliche
          ai  quali  e'  presentata  la   dichiarazione   sostitutiva
          rilasciano un'attestazione, riportante  l'indicatore  della
          situazione  economica  equivalente,  nonche'  il  contenuto
          della dichiarazione e gli  elementi  informativi  necessari
          per  il  calcolo.  Analoga   attestazione   e'   rilasciata
          direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui  al
          comma  3.  L'attestazione  riporta   anche   le   eventuali
          omissioni  e  difformita'   di   cui   al   comma   5.   La
          dichiarazione, munita  dell'attestazione  rilasciata,  puo'
          essere  utilizzata,  nel  periodo  di  validita',  da  ogni
          componente  il  nucleo   familiare   per   l'accesso   alle
          prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 
              8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui  al
          comma  5,  il  soggetto  richiedente  la  prestazione  puo'
          presentare  una  nuova  dichiarazione  sostitutiva   unica,
          ovvero puo' comunque  richiedere  la  prestazione  mediante
          l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione   presentata
          recante le omissioni o le difformita' rilevate dall'Agenzia
          delle  entrate.  Tale  dichiarazione  e'  valida  ai   fini
          dell'erogazione della prestazione, fatto salvo  il  diritto
          degli enti erogatori di  richiedere  idonea  documentazione
          atta a dimostrare la completezza  e  veridicita'  dei  dati
          indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori  eseguono,
          singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti
          i  controlli  ulteriori  necessari  e  provvedono  ad  ogni
          adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei  dati
          dichiarati. 
              9. Ai  fini  dei  successivi  controlli  relativi  alla
          determinazione  del  patrimonio  mobiliare  gestito   dagli
          operatori di cui all'articolo 7, sesto comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          l'Agenzia  delle  entrate,  in   presenza   di   specifiche
          omissioni o difformita' rilevate  ai  sensi  del  comma  5,
          effettua,  sulla  base  di  criteri   selettivi,   apposite
          richieste   di   informazioni   ai   suddetti    operatori,
          avvalendosi  delle  relative  procedure  automatizzate   di
          colloquio. 
              10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita'  di
          accertamento della Guardia  di  finanza,  una  quota  delle
          verifiche  e'  riservata  al  controllo  sostanziale  della
          posizione reddituale e patrimoniale  dei  nuclei  familiari
          dei soggetti beneficiari di  prestazioni,  secondo  criteri
          selettivi. 
              11. I nominativi  dei  richiedenti  nei  cui  confronti
          emergono  divergenze  nella  consistenza   del   patrimonio
          mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza  al  fine
          di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei  controlli
          previsti dal comma 10. 
              12.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  solidarieta'
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il
          Ministro della salute, da adottare entro centoventi  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,    sono     individuate     le     componenti
          autocertificate della dichiarazione, di  cui  al  comma  4,
          lettera b), e le modalita' attuative delle disposizioni  di
          cui al  presente  articolo,  nonche'  stabilite  specifiche
          attivita' di sperimentazione da condurre in sede  di  prima
          applicazione. 
              13. Con apposita convenzione  stipulata  tra  l'INPS  e
          l'Agenzia delle entrate, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del codice in materia di protezione dei dati  personali  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  sono
          disciplinate le modalita' per lo scambio delle informazioni
          necessarie all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.» 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  reca
          «Codice in materia di protezione dei dati personali». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  21  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali.»: 
              «Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali.). -
          1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province   e   i   comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  281  del
          1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.» 
              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'
          citato nelle note al comma 1 del presente articolo. 
              - L'articolo 4 del citato decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 109, e'  riportato  nelle  note  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  60,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  60.(Notificazioni.)  - La  notificazione   degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite dagli articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
              a) la notificazione  e'  eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
              b) il messo deve fare sottoscrivere  dal  consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
              b- bis) se il  consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
              c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in
          mani  proprie,  la  notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
              d)  e'  in  facolta'  del  contribuente   di   eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
              e) quando  nel  comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del c.p.c., in busta chiusa  e  sigillata,  si  affigge
          nell'albo del comune e  la  notificazione,  ai  fini  della
          decorrenza del termine per ricorrere  si  ha  per  eseguita
          nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; 
              e- bis) e' facolta' del  contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
              f) le disposizioni contenute negli articoli  142,  143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla lettera d)  ed  alla  letterae-
          bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  IVA.
          Se la comunicazione e' stata  omessa  la  notificazione  e'
          eseguita  validamente  nel  comune  di  domicilio   fiscale
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26.(Notificazione della cartella di pagamento.) -
          La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione
          o da altri  soggetti  abilitati  dal  concessionario  nelle
          forme  previste  dalla  legge  ovvero,   previa   eventuale
          convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
          o dagli agenti della polizia municipale. La  notifica  puo'
          essere eseguita anche mediante invio  di  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento;  in  tal  caso,  la  cartella   e'
          notificata in plico  chiuso  e  la  notifica  si  considera
          avvenuta nella data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento
          sottoscritto da una  delle  persone  previste  dal  secondo
          comma o dal portiere dello stabile  dove  e'  l'abitazione,
          l'ufficio o l'azienda. 
              La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi  a  tal
          fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono  consultabili,
          anche in via telematica, dagli  agenti  della  riscossione.
          Non si applica l'articolo 149-bis del codice  di  procedura
          civile. 
              Quando la notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
              Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
          civile, la notificazione della  cartella  di  pagamento  si
          effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60del  D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno
          successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso
          nell'albo del comune. 
              Il concessionario deve conservare per  cinque  anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso del  ricevimento  ed
          ha  l'obbligo  di  farne  esibizione   su   richiesta   del
          contribuente o dell'amministrazione. 
              Per quanto non e' regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  60   del   predetto
          decreto; per la notificazione della cartella  di  pagamento
          ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
          di cui al  quarto  e  quinto  comma  dell'articolo  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600.» 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2704  del
          codice civile: 
              «Art. 2704. (Data della scrittura privata nei confronti
          dei terzi.). - La data della scrittura privata della  quale
          non  e'  autenticata  la  sottoscrizione  non  e'  certa  e
          computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui  la
          scrittura e' stata registrata o dal giorno  della  morte  o
          della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di  uno
          di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in  cui  il
          contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o,
          infine, dal giorno in cui si verifica un  altro  fatto  che
          stabilisca in modo egualmente  certo  l'anteriorita'  della
          formazione del documento. 
              La  data   della   scrittura   privata   che   contiene
          dichiarazioni   unilaterali   non   destinate   a   persona
          determinata puo' essere accertata con  qualsiasi  mezzo  di
          prova. 
              Per  l'accertamento  della  data  nelle  quietanze   il
          giudice, tenuto conto  delle  circostanze,  puo'  ammettere
          qualsiasi mezzo di prova.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, del  decreto
          legislativo   18   dicembre   1997,   n.    463,    recante
          «Semplificazione  in  materia  di  versamenti  unitari  per
          tributi determinati dagli enti impositori e di  adempimenti
          connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3,
          comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre  1996,  n.
          662», cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   3-ter.   (Procedure    di    controllo    sulle
          autoliquidazioni.).  -  1.  Gli   uffici   controllano   la
          regolarita' dell'autoliquidazione e  del  versamento  delle
          imposte e qualora, sulla  base  degli  elementi  desumibili
          dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano,
          anche per via telematica,  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dalla presentazione del modello  unico  informatico,
          apposito  avviso   di   liquidazione   per   l'integrazione
          dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della
          suindicata notifica; trascorso tale  termine,  sono  dovuti
          gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo
          giorno utile per la  richiesta  della  registrazione  e  si
          applica la sanzione di  cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso  di  dolo  o
          colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici
          segnalano  le  irregolarita'  agli  organi   di   controllo
          competenti per  l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti
          disciplinari. Per i notai e' ammessa  la  compensazione  di
          tutte  le   somme   versate   in   eccesso   in   sede   di
          autoliquidazione con le imposte dovute  per  atti  di  data
          posteriore, con conseguente esclusione  della  possibilita'
          di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art.1. (Finalita' ed ambito di applicazione.) (Art.  1
          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del
          D.Lgs. n. 80 del 1998) - 1. Le  disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          garantendo  pari  opportunita'  alle  lavoratrici   ed   ai
          lavoratori e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto  a
          quello del lavoro privato. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.» 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5,
          dell'articolo 1, della citata legge n. 311 del 2004: 
              «Art. 1 (1-4 omissis). - 5. Al fine  di  assicurare  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti
          in sede  di  Unione  europea,  indicati  nel  Documento  di
          programmazione economico-finanziaria e nelle relative  note
          di aggiornamento, per il triennio  2005  -  2007  la  spesa
          complessiva delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato, individuate  per  l'anno  2005
          nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per  gli  anni
          successivi dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)
          con  proprio  provvedimento   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale non oltre il 31 luglio di  ogni  anno,  non  puo'
          superare  il  limite  del  2  per   cento   rispetto   alle
          corrispondenti previsioni aggiornate del  precedente  anno,
          come   risultanti   dalla    Relazione    previsionale    e
          programmatica. 
              (omissis)» 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  49,  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi»: 
              «Art. 49.(Redditi  di  lavoro  dipendente.) -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
              a) le pensioni di ogni genere e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; 
              b) le somme di cui  all'art.  429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile.» 
              - Il testo dell'articolo 49 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato  nelle  note
          al comma 7 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo del comma  24,  dell'articolo  3,
          del citato decreto-legge n. 203 del 2005,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3.(Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione.) (1- 23 omissis) - 24. Fino  al  momento
          dell'eventuale cessione, totale  o  parziale,  del  proprio
          capitale sociale alla  Riscossione  S.p.a.,  ai  sensi  del
          comma  7,  o  contestualmente  alla  stessa,   le   aziende
          concessionarie possono trasferire ad altre societa' il ramo
          d'azienda relativo  alle  attivita'  svolte  in  regime  di
          concessione per conto degli enti locali, nonche'  a  quelle
          di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446. In questo caso: 
              a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza  di  diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
              b) la riscossione coattiva delle entrate  di  spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              (25- 42-sexies.Omissis)» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.74. (Stato ed enti pubblici.) - 1. Gli organi e le
          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
          autonomo, anche se  dotati  di  personalita'  giuridica,  i
          comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni  e  gli
          enti gestori di demanio collettivo, le  comunita'  montane,
          le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 
              2.   Non   costituiscono    esercizio    dell'attivita'
          commerciale: 
              a) l'esercizio di funzioni statali  da  parte  di  enti
          pubblici; 
              b)    l'esercizio    di    attivita'     previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie   locali   nonche'   l'esercizio   di   attivita'
          previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
          previdenza obbligatoria.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  8,  del
          citato decreto-legge  n.  351  del  2001,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410: 
              «Art. 8. (Regime tributario del fondo ai fini IVA.).  -
          1. La societa' di gestione  e'  soggetto  passivo  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni  e
          le prestazioni di  servizi  relative  alle  operazioni  dei
          fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta  sul  valore
          aggiunto   e'   determinata   e   liquidata   separatamente
          dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa'  secondo
          le disposizioni previste dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, ed e' applicata  distintamente  per  ciascun
          fondo.    Al    versamento    dell'imposta    si    procede
          cumulativamente per le somme complessivamente dovute  dalla
          societa' e dai fondi. Gli acquisti di  immobili  effettuati
          dalla societa' di gestione e  imputati  ai  singoli  fondi,
          nonche' le manutenzioni degli stessi,  danno  diritto  alla
          detrazione  dell'imposta  ai  sensi  dell'articolo  19  del
          citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis  del  medesimo
          decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le
          spese di manutenzione sono considerati beni  ammortizzabili
          ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre  sei
          mesi,  senza  presentazione  delle  garanzie  previste  dal
          medesimo articolo. 
              1-bis.  Gli  apporti  ai   fondi   immobiliari   chiusi
          disciplinati  dall'articolo  37  del  testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  e  dall'articolo  14-bis  della
          legge 25 gennaio 1994, n. 86, e  successive  modificazioni,
          costituiti da una pluralita'  di  immobili  prevalentemente
          locati al momento dell'apporto,  si  considerano  compresi,
          agli effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  tra  le
          operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera  b),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  nonche',  agli
          effetti delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale,
          fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a),
          numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2,  del  testo  unico
          delle disposizioni  concernenti  le  imposte  ipotecaria  e
          catastale, di cui al decreto legislativo 31  ottobre  1990,
          n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della
          tariffa allegata al citato testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo n. 347 del 1990.  La  disposizione  recata  dal
          presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004. 
              2.  In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso   la
          societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
          in parte, in compensazione delle imposte e  dei  contributi
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, anche oltre il limite  fissato  dall'articolo
          25, comma 2, del citato decreto.  Puo'  altresi'  cedere  a
          terzi il credito indicato nella dichiarazione  annuale.  Si
          applicano le disposizioni degli articoli  43-bis  e  43-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. Gli atti  pubblici  o  le  scritture  private
          autenticate, aventi ad oggetto  la  cessione  del  credito,
          sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa  di
          L. 250.000. 
              3. Con decreto  dell'amministrazione  finanziaria  sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
          commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
          all'effettuazione delle compensazioni e alle  cessioni  dei
          crediti.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  25  del
          citato decreto legislativo n. 46 del 1999. 
              «Art. 25.(Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
          dei crediti degli  enti  pubblici  previdenziali.) -  1.  I
          contributi o premi dovuti agli enti pubblici  previdenziali
          sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: 
              a) per i contributi o premi non versati  dal  debitore,
          entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  al  termine
          fissato  per  il  versamento;  in  caso   di   denuncia   o
          comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito,  tale
          termine  decorre  dalla  data  di  conoscenza,   da   parte
          dell'ente; 
              b)  per  i  contributi  o  premi  dovuti  in  forza  di
          accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31  dicembre
          dell'anno   successivo   alla   data   di   notifica    del
          provvedimento  ovvero,  per  quelli  sottoposti  a  gravame
          giudiziario, entro il 31 dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. 
              2. [abrogato]» 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  recante
          «Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori»: 
              «Art. 4.(Dichiarazione annuale per gli  investimenti  e
          le attivita'.) -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che  al  termine
          del periodo  d'imposta  detengono  investimenti  all'estero
          ovvero attivita' estere di natura  finanziaria,  attraverso
          cui possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte  estera
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della  presente
          disposizione si  considerano  di  fonte  estera  i  redditi
          corrisposti  da   non   residenti,   soggetti   all'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
          ritenuta prevista nel  terzo  comma  dell'articolo  26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si  trovano
          al di fuori del territorio dello Stato. 
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato  l'ammontare  dei  trasferimenti   da,   verso   e
          sull'estero che nel corso dell'anno hanno  interessato  gli
          investimenti all'estero e le  attivita'  estere  di  natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine del periodo di imposta  i  soggetti  non  detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie. 
              3.  In  caso  di  esonero  dalla  presentazione   della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito modulo, conforme a modello approvato  con  decreto
          del Ministro delle finanze, da presentare entro gli  stessi
          termini previsti per la presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi. 
              4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi previsti nei commi 1  e  2  non  sussistono  per  i
          certificati in serie o di massa ed  i  titoli  affidati  in
          gestione od in amministrazione agli intermediari  residenti
          indicati  nell'articolo  1,  per   i   contratti   conclusi
          attraverso  il  loro  intervento,  anche  in  qualita'   di
          controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti,  a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di   natura   finanziaria   siano    riscossi    attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi. 
              5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e  3
          non sussiste se l'ammontare complessivo degli  investimenti
          ed attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta,  ovvero
          l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel  corso
          dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro. 
              6. Ai fini  del  presente  articolo  viene  annualmente
          stabilito, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei cambi determinera' con riferimento ai dati di  chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente  al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero e le  attivita'  estere  di  natura  finanziaria
          oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano  stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario o valutario, si  considerano  effettuati,  anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  111  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 111. (Imprese  di  assicurazioni.).  -  1.  Nella
          determinazione del reddito delle societa' e degli enti  che
          esercitano attivita' assicurative  concorre  a  formare  il
          reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
          obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma  di
          legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi. 
              1-bis.   La   variazione   delle    riserve    tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e   delle
          plusvalenze di cui all'articolo  87.  In  ogni  caso,  tale
          rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per  cento  e
          non superiore al 98,5 per cento. 
              2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi  2  e  3,  i
          maggiori e i minori valori iscritti relativi  alle  azioni,
          alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d),  nonche'  le
          plusvalenze e le  minusvalenze  che  fruiscono  del  regime
          previsto dall'articolo 87 concorrono a formare  il  reddito
          qualora siano  relativi  ad  investimenti  a  beneficio  di
          assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il  rischio.
          Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  165  i  predetti
          utili si assumono nell'importo che in base all'articolo  89
          concorre a formare il reddito. 
              3. La variazione della  riserva  sinistri  relativa  ai
          contratti di assicurazione dei rami  danni,  per  la  parte
          riferibile alla componente di lungo periodo, e'  deducibile
          nell'esercizio in misura pari al 30 per cento  dell'importo
          iscritto in bilancio; l'eccedenza e'  deducibile  in  quote
          costanti nei diciotto esercizi successivi.  E'  considerato
          componente di lungo periodo il 50 per cento della  medesima
          riserva sinistri. 
              3-bis. Per le imprese di assicurazione  che  gestiscono
          sia il ramo danni che il  ramo  vita,  la  valutazione  dei
          titoli   e   degli   strumenti   finanziari   e'    attuata
          separatamente per ciascuno di essi. 
              4.  Le  provvigioni   relative   all'acquisizione   dei
          contratti di assicurazione di durata  poliennale  stipulati
          nel periodo di imposta sono deducibili  in  quote  costanti
          nel periodo stesso e nei due  successivi;  tuttavia  per  i
          contratti  di  assicurazione  sulla  vita  possono   essere
          dedotte per l'intero ammontare  nel  predetto  periodo.  Le
          provvigioni  stesse,   se   iscritte   tra   gli   elementi
          dell'attivo  a  copertura  delle  riserve  tecniche,   sono
          deducibili nei limiti dei  corrispondenti  caricamenti  dei
          premi e per un periodo massimo pari alla durata di  ciascun
          contratto e comunque non superiore a dieci anni.» 
              - L'articolo 111  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato  nelle  note
          al comma 13-bis del presente articolo. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3  della
          legge 27  luglio  2000,  n.  212,  recante«Disposizioni  in
          materia di statuto dei diritti del contribuente»: 
              «Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie.).
          - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» 
              - L'articolo 111  del  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, e' riportato  nelle  note
          al comma 13-bis del presente articolo. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  recante
          «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3-bis.  (Capitale  sociale  delle  societa'   di
          riscossione dei tributi). - 1.  Per  l'iscrizione  all'albo
          dei  soggetti  abilitati   ad   effettuare   attivita'   di
          accertamento  dei  tributi  e  quelle  di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,  di
          cui all' articolo 53, comma 1, del decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, sono richieste  le  seguenti  misure
          minime di capitale interamente versato: 
              a)  1  milione  di  euro  per  l'effettuazione,   anche
          disgiuntamente, delle attivita' nei comuni con  popolazione
          fino  a  10.000  abitanti,  con   un   numero   di   comuni
          contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non  superino
          complessivamente 100.000 abitanti; 
              b)  5  milioni  di  euro  per  l'effettuazione,   anche
          disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
          e di quelle di riscossione dei tributi e di  altre  entrate
          nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; 
              c)  10  milioni  di  euro  per  l'effettuazione,  anche
          disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
          e di quelle di riscossione dei tributi e di  altre  entrate
          nelle province e nei comuni  con  popolazione  superiore  a
          200.000 abitanti. 
              2. I soggetti iscritti  all'albo  di  cui  al  comma  1
          devono adeguare alle  predette  misure  minime  il  proprio
          capitale sociale entro il 30 giugno  2010;  in  ogni  caso,
          fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti
          o partecipare a gare indette a tale fine. 
              2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
          applicano  alle  societa'   a   prevalente   partecipazione
          pubblica 
              3. E' abrogato il  comma  7-bis  dell'articolo  32  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento  recante  norme
          per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
          corrispettivi», cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2.(Operazioni  non   soggette   all'obbligo   di
          certificazione.) - 1.  Non  sono  soggette  all'obbligo  di
          certificazione  di   cui   all'articolo   1   le   seguenti
          operazioni: 
              a)  le  cessioni  di   tabacchi   e   di   altri   beni
          commercializzati    esclusivamente     dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici  registri,
          di carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
              c) le cessioni  di  prodotti  agricoli  effettuate  dai
          produttori agricoli  cui  si  applica  il  regime  speciale
          previsto dall'articolo 34, primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  ,  e
          successive modificazioni; 
              d) le cessioni di beni risultanti dal documento di  cui
          all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  ,   se   integrato
          nell'ammontare dei corrispettivi; 
              e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
          supporti integrativi, di libri, con  esclusione  di  quelli
          d'antiquariato; 
              f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
          sono previsti onorari, diritti o altri compensi  in  misura
          fissa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di  cambiali
          e di assegni bancari; 
              g) le cessioni e  le  prestazioni  effettuate  mediante
          apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
          prestazioni rese mediante  apparecchi  da  trattenimento  o
          divertimento installati in luoghi pubblici o locali  aperti
          al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di  qualunque
          specie; 
              h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
          scommesse soggetti all'imposta  unica  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative  ai
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato,  compresa  la
          raccolta delle rispettive giocate; 
              i) le somministrazioni di alimenti e  bevande  rese  in
          mense    aziendali,    interaziendali,    scolastiche    ed
          universitarie   nonche'   in   mense    popolari    gestite
          direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e  di
          beneficenza; 
              l) le prestazioni di traghetto rese con barche a  remi,
          le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia,
          le prestazioni di  trasporto  rese  con  mezzi  a  trazione
          animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo  servizio
          di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a  motore  da
          soggetti che esplicano attivita' di traghetto  fluviale  di
          persone e veicoli tra due  rive  nell'ambito  dello  stesso
          comune o tra comuni limitrofi; 
              m) le prestazioni  di  custodia  e  amministrazione  di
          titoli ed altri servizi  resi  da  aziende  o  istituti  di
          credito  da  societa'  finanziarie  o  fiduciarie  e  dalle
          societa' di intermediazione mobiliare; 
              n)  le  cessioni  e  le  prestazioni  esenti   di   cui
          all'articolo 22, primo comma,  punto  6,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; 
              o) le prestazioni  inerenti  e  connesse  al  trasporto
          pubblico collettivo di persone e di veicoli  e  bagagli  al
          seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della  legge
          30  dicembre  1991,  n.  413  ,  effettuate  dal   soggetto
          esercente l'attivita' di trasporto; 
              p)  le  prestazioni  di  autonoleggio  da  rimessa  con
          conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
          svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti  di
          portatori di handicap; 
              q)   le   prestazioni   didattiche,   finalizzate    al
          conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; 
              r) le prestazioni effettuate, in caserme,  ospedali  od
          altri  luoghi   stabiliti,   da   barbieri,   parrucchieri,
          estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
          con pubbliche amministrazioni; 
              s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
          in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; 
              t) le prestazioni rese da rammendatrici  e  ricamatrici
          senza collaboratori o dipendenti; 
              u)  le  prestazioni   di   riparazione   di   calzature
          effettuate  da   soggetti   che   non   si   avvalgono   di
          collaboratori e dipendenti; 
              v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori  di
          sedie senza dipendenti e collaboratori; 
              z)  le  prestazioni  di  cardatura  della  lana  e   di
          rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione  dei
          clienti da  parte  di  materassai  privi  di  dipendenti  e
          collaboratori; 
              aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
          soggetti  che  non  si   avvalgono   di   collaboratori   e
          dipendenti; 
              bb) le cessioni da  parte  di  venditori  ambulanti  di
          palloncini,  piccola  oggettistica  per  bambini,   gelati,
          dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini  non  muniti
          di  attrezzature  motorizzate,  e  comunque  da  parte   di
          soggetti che esercitano, senza attrezzature,  il  commercio
          di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
          nei mercati rionali; 
              cc)  le  somministrazioni   di   alimenti   e   bevande
          effettuate  in  forma  itinerante  negli  stadi,   stazioni
          ferroviarie e simili, nei cinema, teatri  ed  altri  luoghi
          pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; 
              dd) le cessioni di cartoline e souvenirs  da  parte  di
          venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; 
              ee)  le  somministrazioni  di   alimenti   e   bevande,
          accessorie al  servizio  di  pernottamento  nelle  carrozze
          letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; 
              ff) le prestazioni rese  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo concernenti la prenotazione di servizi  in  nome  e
          per conto del cliente; 
              gg) le prestazioni di parcheggio  di  veicoli  in  aree
          coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
          del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
          funzionanti  a  monete,  gettoni,  tessere,   biglietti   o
          mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
          indipendentemente  dall'eventuale  presenza  di   personale
          addetto; 
              hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere  dalle
          associazioni sportive  dilettantistiche  che  si  avvalgono
          della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
          , nonche' dalle associazioni senza fini di  lucro  e  dalle
          associazioni  pro-loco,  contemplate  dall'articolo   9-bis
          della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ; 
              ii) le prestazioni aventi per oggetto  l'accesso  nelle
          stazioni ferroviarie; 
              ll)  le  prestazioni  aventi  per  oggetto  servizi  di
          deposito bagagli; 
              mm) le prestazioni aventi per  oggetto  l'utilizzazione
          di servizi igienico-sanitari pubblici; 
              nn) le  prestazioni  di  alloggio  rese  nei  dormitori
          pubblici; 
              oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
          effettuano  vendite  per  corrispondenza,  limitatamente  a
          dette cessioni; 
              pp) le cessioni di prodotti agricoli  effettuate  dalle
          persone  fisiche  di  cui  all'articolo  2  della  legge  9
          febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di  esonero
          dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 ; 
              qq) le cessioni e le prestazioni  poste  in  essere  da
          regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle  comunita'
          montane, delle istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza,
          dagli enti di previdenza, dalle  unita'  sanitarie  locali,
          dalle istituzioni pubbliche di cui  all'articolo  41  della
          legge 23  dicembre  1978,  n.  833  ,  nonche'  dagli  enti
          obbligati  alla  tenuta  della  contabilita'  pubblica,  ad
          esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite
          dai comuni; 
              rr)  le  prestazioni  di  servizi  rese  sul   litorale
          demaniale   dai   titolari   dei   relativi   provvedimenti
          amministrativi  rilasciati  dalle   autorita'   competenti,
          escluse le somministrazioni di alimenti e  bevande  e  ogni
          altra attivita' non connessa con quella autorizzata; 
              ss) le prestazioni  relative  al  servizio  telegrafico
          nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; 
              tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati  nella
          sezione I limitatamente alle piccole e medie  attrazioni  e
          alla  sezione  III  dell'elenco  delle  attivita'  di   cui
          all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.  337,  escluse
          le  attrazioni  installate   nei   parchi   permanenti   da
          divertimento  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
          realizzino un volume di affari annuo superiore a  cinquanta
          milioni di lire. 
              tt-bis) le  prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito. 
              2.  Non   sono   altresi'   soggette   all'obbligo   di
          documentazione  disposto  dall'articolo  12,  primo  comma,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,  in  relazione  agli
          adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti  e  le
          operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  ,  sono  esonerate  dall'obbligo  di  emissione  della
          fattura in virtu' dei seguenti decreti del  Ministro  delle
          finanze: 
              a) D.M. 4 marzo  1976  :  Associazione  italiana  della
          Croce rossa; 
              b)    D.M.    13    aprile    1978:    settore    delle
          telecomunicazioni; 
              c)  D.M.  20  luglio  1979  :  enti  concessionari   di
          autostrade; 
              d)  D.M.  2  dicembre  1980  :  esattori   comunali   e
          consorziali; 
              e) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione  di  acqua,
          gas, energia elettrica e  manutenzione  degli  impianti  di
          fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo  ruoli
          esattoriali; 
              f) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione  di  acqua,
          gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; 
              g) D.M. 22 dicembre 1980: societa'  che  esercitano  il
          servizio  di  traghettamento  di  automezzi  commerciali  e
          privati tra porti nazionali; 
              h) D.M. 26 luglio 1985 : enti e societa' di  credito  e
          finanziamento; 
              i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di  infrastrutture
          nei porti,  autoporti,  aeroporti  e  scali  ferroviari  di
          confine.»