Art. 39 
 
 
Ulteriore sospensione dei versamenti  tributari  e  contributivi  nei
     confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 
 
  1. Nei confronti (( delle persone fisiche )) di cui all'articolo 1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa  o  di  lavoro
autonomo, (( nonche' nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche )) con volume d'affari  non  superiore  a  200.000  euro,  il
termine  di  scadenza  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20 dicembre 2010.
Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'  versato.  ((   Le
disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano,  comunque,
alle banche ed alle imprese di assicurazione. )) 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  con
riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di
impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 
  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e  con  riferimento
ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al  15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  (( 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al  comma
1 e dei contributi e dei premi di  cui  al  comma  3  avviene,  senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
mese  di  gennaio  2011.  Gli  adempimenti  tributari,  diversi   dai
versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione  sono
effettuati entro lo stesso mese di  gennaio  2011  con  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati  dal  6
aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta
dall'articolo 1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri  30  dicembre  2009,  n.  3837,
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di  pari  importo  a
decorrere dal  mese  di  gennaio  2011.  Gli  adempimenti  tributari,
diversi dai versamenti,  non  eseguiti  per  effetto  della  predetta
sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011  con
le modalita' stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali non versati  dal  6  aprile
2009 al  30  giugno  2010  per  effetto  della  sospensione  prevista
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.  3837,
avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di  pari  importo  a
decorrere dal mese di gennaio 2011. 
  3-quinquies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3-bis,  3-ter   e
3-quater, valutati in  617  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e
2, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  affluite  alla
contabilita' speciale prevista dall'articolo  13-bis,  comma  8,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. )) 
  4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  quale  contributo
al comune de L'Aquila per  far  fronte  al  disavanzo  pregresso  sul
bilancio 2009 in relazione alle  minori  entrate  verificatesi  nello
stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa  al  sisma
in Abruzzo. Al predetto  Comune  non  si  applicano  le  disposizioni
recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010». 
  (( 4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, le parole da: «con una dotazione di 45 milioni di  euro»
fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  una
dotazione di 90 milioni di euro  che  costituisce  tetto  massimo  di
spesa». 
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato  ai
sensi del comma 4-bis del presente  articolo,  si  provvede,  per  45
milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma
1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli
utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, per  gli  anni  2011  e  2012  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dai  commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto. 
  4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel caso in cui al termine di  scadenza  il  programma  non
risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle  conseguenze
negative di ordine  economico  e  produttivo  generate  dagli  eventi
sismici del 2009 nella regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti
difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali,  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   Commissario
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel
limite massimo di 1 milione di  euro  per  il  2010  la  proroga  del
termine di esecuzione del programma  per  i  gruppi  industriali  con
imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al  31  dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di  spesa».  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per  l'anno
2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   dell'articolo   1,
          dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del 30 dicembre 2009, n. 3837, recante «Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          verificatisi nella  regione  Abruzzo  il  giorno  6  aprile
          2009.»: 
              «Art.  1  (Proroga  del  termine  di   scadenza   della
          sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,
          nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
          premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
          e le malattie  professionali.).  -  1.  Nei  confronti  dei
          soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6  giugno
          2009,  il  termine  di  scadenza  della  sospensione  degli
          adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,   nonche'   dei
          contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, e' prorogato al 30 giugno 2010. Non
          si fa luogo al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  2.  Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
          applicazione nei confronti  degli  Istituti  di  credito  e
          assicurativi. 
              3. Con successivo provvedimento  saranno  stabilite  le
          modalita'  di  effettuazione  degli   adempimenti   e   dei
          versamenti sospesi in  base  al  comma  1,  anche  mediante
          rateizzazione. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 30  dicembre
          2009, n. 194.» 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   dell'articolo   2,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  9
          aprile  2009,  n.  3754,  recante  «Ulteriori  disposizioni
          urgenti conseguenti agli eventi sismici che  hanno  colpito
          la provincia dell'Aquila  ed  altri  comuni  della  regione
          Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»: 
              «Art. 2 ( Sospensione  del  versamento  dei  contributi
          previdenziali   ed   assistenziali   e   dei   premi    per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali). - 1. Ai datori  di  lavoro  ed  ai
          lavoratori autonomi, anche del settore  agricolo,  operanti
          alla  data  dell'evento   sismico   nei   comuni   di   cui
          all'articolo 1 e' concessa fino  al  30  novembre  2009  la
          sospensione del versamento dei contributi previdenziali  ed
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          contro gli  infortuni  e  le  malattie  professionali,  ivi
          compresa la  quota  a  carico  dei  lavoratori  dipendenti,
          nonche'  di  quelli   con   contratto   di   collaborazione
          coordinata e continuativa. 
              2. Gli  Enti  previdenziali  ed  assistenziali  gestori
          delle forme di previdenza ed assistenza  obbligatoria  sono
          autorizzati ad  anticipare  il  pagamento  della  rata  dei
          trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del
          mese di maggio 2009 entro il corrente  mese  di  aprile  in
          favore  dei  soggetti   residenti   nei   comuni   di   cui
          all'articolo 1. 
              3.  I  trattamenti  di  tutela  del  reddito   di   cui
          all'articolo  19  del  decreto  legge  29  novembre   2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, sono  erogati  dall'INPS  agli  aventi  diritto,  che
          svolgono  la  propria  prestazione  nei   comuni   di   cui
          all'articolo 1 secondo le procedure  definite  in  sede  di
          Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati,
          su  richiesta  del  datore  di  lavoro  o,   in   caso   di
          impossibilita' di quest'ultimo, dai lavoratori interessati. 
              4.  Per  i  lavoratori  residenti  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1 l'indennita' ordinaria di disoccupazione con
          requisiti normali di cui all'articolo 1,  comma  25,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247 e' prorogata per un mese con
          riconoscimento della contribuzione figurativa.» 
              - Il testo dell'articolo 1 della citata  ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,
          n. 3837, e' riportato nelle note al comma  1  del  presente
          articolo. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   dell'articolo   1
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  6
          giugno 2009, n. 3780, recante «Attuazione del decreto-legge
          28 aprile 2009, n.  39,  recante:  «Interventi  urgenti  in
          favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
          verificatisi nella  regione  Abruzzo  il  giorno  6  aprile
          2009»: 
              «Art.  1   (Sospensione   degli   adempimenti   e   dei
          versamenti.). - 1. Nei  confronti  delle  persone  fisiche,
          anche in qualita' di sostituti d'imposta,  che,  alla  data
          del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei  comuni
          individuati dall'art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n.  39,  sono  sospesi  dal  6  aprile  al  30
          novembre 2009, i termini relativi agli  adempimenti  ed  ai
          versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si
          fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano,
          altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle  persone
          fisiche,  compresi  i  sostituti   d'imposta,   aventi   il
          domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui  al
          comma 1. 
              3. I sostituti di imposta, indipendentemente  dal  loro
          domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di  cui  ai
          commi 1 e  2,  non  operano  le  ritenute  alla  fonte.  La
          sospensione si applica alle ritenute da  operare  ai  sensi
          degli articoli 23, 24,  25,  25-bis,  25-ter,  28,  secondo
          comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, dell'art. 5  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  dell'art.  19  del  decreto
          ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
          del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446   e
          dell'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
          settembre 1998,  n.  360.  Le  ritenute  gia'  operate  dai
          sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui
          al comma 1 del presente  articolo  devono  comunque  essere
          versate.» 
              -  Il  testo  dell'articolo   1,   dell'ordinanza   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,
          n. 3837, e' riportato nelle note al comma  1  del  presente
          articolo. 
              -  Il  testo  dell'articolo   2,   dell'ordinanza   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  9  aprile  2009,  n.
          3754, e' riportato nelle  note  al  comma  3  del  presente
          articolo. 
              -  Il  testo  dell'articolo   1,   dell'ordinanza   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,
          n. 3837, e' riportato nelle note al comma  1  del  presente
          articolo. 
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2,
          dell'articolo 1, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
          194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010, n.  25,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative»: 
              «Art. 1  (Proroga  di  termini  tributari,  nonche'  in
          materia   economico-finanziaria).   -   1.   Le   attivita'
          finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da
          una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono  essere
          rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo  13-bis
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010. 
              2.  Per  le   operazioni   di   rimpatrio   ovvero   di
          regolarizzazione   perfezionate   successivamente   al   15
          dicembre 2009 l'imposta  di  cui  all'articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,  si  applica,   secondo   quanto
          stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis: 
                a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le
          operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione  perfezionate
          entro il 28 febbraio 2010; 
                b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le
          operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione  perfezionate
          dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010. 
              (omissis)» 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 13-bis, del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.»: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio  di
          attivita' finanziarie e  patrimoniali  detenute  fuori  del
          territorio dello  Stato).  -  1.  E'  istituita  un'imposta
          straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: 
                a) detenute fuori del territorio  dello  Stato  senza
          l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; 
                b) a condizione che le stesse  siano  rimpatriate  in
          Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
          regolarizzate  o  rimpatriate  perche'  detenute  in  Stati
          dell'Unione  europea  e  in  Stati  aderenti  allo   Spazio
          economico europeo che garantiscono un effettivo scambio  di
          informazioni fiscali in via amministrativa. 
              2. L'imposta si applica come segue: 
                a) su un rendimento lordo presunto in ragione  del  2
          per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o
          la regolarizzazione,  senza  possibilita'  di  scomputo  di
          eventuali perdite; 
                b) con un'aliquota sintetica del  50  per  cento  per
          anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza  diritto
          allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. 
              3.  Il  rimpatrio   ovvero   la   regolarizzazione   si
          perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
          ogni caso costituire elemento utilizzabile  a  sfavore  del
          contribuente, in ogni  sede  amministrativa  o  giudiziaria
          civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
          addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
          cui all'articolo 41 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2007,  n.  231,  relativamente  ai  rimpatri  ovvero   alle
          regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti  di
          cui al comma 4, secondo periodo. 
              4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta  produce   gli
          effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
          disposizioni di cui all' articolo 17 del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  350,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  e   successive
          modificazioni.  Fermo  quanto   sopra   previsto,   e   per
          l'efficacia  di   quanto   sopra,   l'effettivo   pagamento
          dell'imposta  comporta,  in  materia  di  esclusione  della
          punibilita' penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla
          regolarizzazione   di    cui    al    presente    articolo,
          l'applicazione della disposizione di cui  al  gia'  vigente
          articolo 8, comma 6, lettera c), della  legge  27  dicembre
          2002, n.  289,  e  successive  modificazioni;  resta  ferma
          l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
          dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              5. Il rimpatrio o la regolarizzazione  operano  con  le
          stesse modalita', in  quanto  applicabili,  previste  dagli
          articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2  e  2-bis,  e  20,
          comma 3, del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2002,  n.  73.  Il
          direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
          provvedimento le  disposizioni  e  gli  adempimenti,  anche
          dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo . 
              6. L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle
          attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire  da
          una data non successiva al 31 dicembre 2008  e  rimpatriate
          ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
          al 30 aprile 2010 
              7. All' articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  4,  le  parole:  «dal  5  al  25»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; 
                b) al  comma  5,  le  parole:  «dal  5  al  25»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50». 
              7-bis.  Possono  effettuare  il  rimpatrio  ovvero   la
          regolarizzazione altresi'  le  imprese  estere  controllate
          ovvero collegate di cui agli articoli 167e  168  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni.  In  tal  caso  gli  effetti  del
          rimpatrio ovvero della  regolarizzazione  si  producono  in
          capo  ai  partecipanti  nei  limiti  degli  importi   delle
          attivita' rimpatriate ovvero  regolarizzate.  Negli  stessi
          limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
          articoli 167e 168 del predetto testo unico con  riferimento
          ai redditi conseguiti dal soggetto estero  partecipato  nei
          periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. 
              8. Le maggiori entrate derivanti dal presente  articolo
          affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
          destinate alle finalita' indicate all' articolo  16,  comma
          3.» 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo   11,
          dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3877 del 12  maggio  2010,  recante  «Ulteriori  interventi
          urgenti  diretti  a   fronteggiare   gli   eventi   sismici
          verificatisi nella  regione  Abruzzo  il  giorno  6  aprile
          2009»: 
              «Art. 11. - 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma
          2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dallalegge 24  giugno  2009,  n.  77,  e  la
          provincia dell'Aquila,  sono  autorizzati  a  ripianare  il
          disavanzo  di  amministrazione  2009  in  deroga  a  quanto
          previsto dal  secondo  e  terzo  comma  dell'art.  193  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e  successive
          modificazioni ed  integrazioni,  con  decorrenza  dall'anno
          2013 ed entro il biennio successivo. 
              2. Agli enti locali di cui  al  primo  comma,  che  non
          hanno rispettato il patto di stabilita' interno  2009,  non
          si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61,  comma
          10, e 77-bis, commi 20 e 21, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  recante
          «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile», cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10. (Agevolazioni per  lo  sviluppo  economico  e
          sociale). - 1. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  puo'   essere   stabilita   l'istituzione,
          nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'  articolo  15
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, di  un'apposita  sezione
          destinata  alla  concessione  gratuita   di   garanzie   su
          finanziamenti  bancari  a  favore  delle  piccole  e  medie
          imprese, comprese quelle commerciali, agricole,  turistiche
          e di servizi nonche' degli studi professionali, secondo  le
          seguenti percentuali di copertura: 
                a) nel caso di  garanzia  diretta,  fino  all'80  per
          cento dell'ammontare di ciascun finanziamento; 
                b) nel caso di controgaranzia, fino al 90  per  cento
          dell'importo garantito dai confidi e dagli altri  fondi  di
          garanzia, a condizione  che  gli  stessi  abbiano  prestato
          garanzie  in  misura  non  superiore   all'80   per   cento
          dell'ammontare di ciascun finanziamento. 
              1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
          economico  e   sentita   la   regione   Abruzzo,   provvede
          all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito  dei
          territori comunali della provincia di L'Aquila e di  quelli
          di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche
          urbane ai sensi dell' articolo 1, commi da 340a 343,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          sulla  base   di   parametri   fisici   e   socio-economici
          rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale  e
          degli effetti provocati dal sisma sul tessuto  economico  e
          produttivo,  in  deroga  al   requisito   demografico   ivi
          previsto. Alle aree, cosi'  individuate,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all' articolo 1,  commi  da  340a  343,
          della predetta legge n. 296 del 2006 . Ai fini  di  cui  al
          presente comma, il termine del 1°  gennaio  2008  stabilito
          dai commi 341e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge
          n. 296 del 2006 si intende sostituito  dal  termine  del  6
          aprile 2009 e l'espressione «a decorrere dall'anno 2008» di
          cui  alla  lettera  c)  del  citato  comma  341si   intende
          sostituita dall'espressione «a decorrere  dall'anno  2009».
          Per il finanziamento delle zone franche urbane  individuate
          ai sensi del presente comma, e per il  periodo  di  vigenza
          degli incentivi previsto ai sensi del  presente  comma,  e'
          istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con  una
          dotazione di 90  milioni  di  euro  che  costituisce  tetto
          massimo di spesa. 
              1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, previa autorizzazione comunitaria,  puo'  essere
          stabilita l'applicazione, in alternativa alle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1-bis,  di   un   regime   fiscale   di
          incentivazione che preveda: 
                a)  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  la   non
          concorrenza alla formazione del reddito imponibile per  gli
          anni di imposta 2009, 2010, 2011  e  2012  dei  redditi  di
          impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o  in
          parte, dalla determinazione dell'imponibile per il  reddito
          di  impresa  dell'ammontare  delle  spese   sostenute   per
          l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e
          macchinari; 
                b) ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  fermi
          restando gli obblighi di fatturazione e registrazione,  che
          l'imposta non  e'  dovuta  sulle  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di  servizi  connesse  alle   esigenze   della
          ricostruzione; 
                c) ai fini delle  imposte  indirette,  l'applicazione
          dell'imposta di registro  in  misura  fissa  per  gli  atti
          traslativi a titolo oneroso  di  diritti  su  fabbricati  o
          porzioni  di  fabbricati  situati   nei   comuni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, nonche' altre agevolazioni ai fini
          delle imposte indirette sui  finanziamenti  collegati  alla
          ricostruzione. 
              1-quater. Con provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le
          modalita' per l'applicazione  delle  disposizioni  previste
          dal comma 1-ter, nonche' delle disposizioni previste  dall'
          articolo 1, commi da 366a  372,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui  all'
          articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data  del  6
          aprile  2009  e  alle   imprese   edili   impegnate   nella
          ricostruzione nei predetti territori. 
              1-quinquies.  Al   fine   di   assicurare   l'effettiva
          compatibilita' comunitaria delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  la  loro  efficacia  e'
          subordinata alla preventiva  autorizzazione  comunitaria  e
          agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si  applicano
          le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 5  del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di  ogni
          altro finanziamento sono effettuate senza  applicazione  di
          costi da parte degli intermediari e sono esenti da  imposte
          e tasse di ogni genere,  con  esclusione  dell'imposta  sul
          valore aggiunto. I relativi onorari notarili  sono  ridotti
          del cinquanta per cento. 
              3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui
          al Fondo strategico per il Paese a  sostegno  dell'economia
          reale, puo' essere destinata al finanziamento di accordi di
          programma  gia'   sottoscritti   per   l'attuazione   degli
          interventi agevolativi di cui al  decreto-legge  1°  aprile
          1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero  da
          sottoscrivere, con priorita' per le  imprese  ammesse  alla
          procedura  di  amministrazione  straordinaria  di  cui   al
          decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.   270,   ed   al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.   39,
          compresi gli eventuali acquirenti delle  predette  imprese,
          nei settori dei componenti e prodotti hardware  e  software
          per ICT,  della  farmaceutica,  dell'agroalimentare,  della
          chimica  e  dell'automotive  e  dell'edilizia  sostenibile,
          nonche' ai contratti di programma che alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto risultano  gia'  presentati.
          L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo sviluppo di impresa e' incaricata  degli  interventi  di
          cui al presente comma. 
              4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  1
          sono disciplinate le modalita'  per  la  destinazione  alla
          regione Abruzzo della quota delle risorse  disponibili  del
          Fondo per le  politiche  giovanili  per  le  iniziative  di
          sostegno delle giovani generazioni  della  regione  Abruzzo
          colpite  dall'evento  sismico   riguardanti   la   medesima
          regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e
          rendicontazione delle iniziative intraprese. 
              5. Al fine di favorire la ripresa delle  attivita'  dei
          centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne  e
          delle madri in  situazioni  di  difficolta',  ivi  comprese
          quelle derivanti dagli effetti  degli  eventi  sismici,  e'
          autorizzata la spesa di tre milioni  di  euro,  per  l'anno
          2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro
          di immobili a tale scopo destinati situati  nei  comuni  di
          cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma,
          pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede
          mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella  C  allegata
          alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
              5-bis. In  considerazione  della  riprogrammazione  dei
          relativi interventi, volti  a  privilegiare  le  misure  di
          maggiore necessita', le risorse finanziarie  di  pertinenza
          del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento  di
          attivita' correlate principalmente alle celebrazioni  della
          festa della Repubblica 2009 sono ridotte di  1  milione  di
          euro e il  relativo  importo,  corrispondente  ai  risparmi
          realizzati, e' trasferito ad  apposito  capitolo  di  spesa
          dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
          essere destinato al finanziamento di appositi interventi  a
          favore delle popolazioni colpite dal  sisma  del  6  aprile
          2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di
          intesa con il Commissario delegato di cui all' articolo 2.» 
              - Il testo dell'articolo 10, del  citato  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, e' riportato  nelle  note  al  comma
          4-bis del presente articolo. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  del
          citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39: 
              «Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie) - 1.  Al
          fine di finanziare gli interventi  di  ricostruzione  e  le
          altre misure di cui al presente decreto,  il  CIPE  assegna
          agli stessi interventi la  quota  annuale,  compatibilmente
          con i vincoli di finanza pubblica  e  con  le  assegnazioni
          gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000  milioni
          e non superiore a 4.000 milioni di euro  nell'ambito  della
          dotazione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  il
          periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
          complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
          a sostegno dell'economia  reale  di  cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera  b-bis),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari a 408,5 milioni
          di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture  di
          cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono  essere
          utilizzati anche senza il vincolo di cui  al  comma  3  del
          citato articolo 18. 
              1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del  comma
          1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini  di  sola
          cassa,  del  fondo  per  la  compensazione  degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali di  cui  all'
          articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, degli importi di  279  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, 567  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  84
          milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di  euro  per
          l'anno 2012. 
              2. Le risorse di cui all'articolo 148  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  assegnate  all'Istituto  per  la
          promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
          attivita' produttive in data 22 dicembre  2003,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23  giugno  2004,  e
          successivamente integrate con decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 23 novembre  2004,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005,  sono
          trasferite al  Dipartimento  della  protezione  civile  per
          essere destinate a  garantire  l'acquisto  da  parte  delle
          famiglie di mobili ad uso civile,  di  elettrodomestici  ad
          alta   efficienza   energetica,   nonche'   di   apparecchi
          televisivi e computer, destinati  all'uso  proprio  per  le
          abitazioni ubicate nei comuni di cui all' articolo 1. 
              3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  1
          sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
          immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli  enti
          previdenziali   pubblici,   inclusi   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo  o
          non abitativo, esclusivamente  in  forma  indiretta  e  nel
          limite del 7 per cento dei fondi  disponibili,  localizzati
          nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo
          1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle  misure
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche  al  fine
          di evitare  i  maggiori  costi  derivanti  dalla  eventuale
          interruzione  dei  programmi  di  investimento  di  cui  al
          presente comma gia' intrapresi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione  degli
          investimenti  previsti  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma non esclude il completamento  di  quelli  in
          corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione  previsti
          dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate. 
              4.  Le  maggiori   entrate   rivenienti   dalla   lotta
          all'evasione fiscale, anche  internazionale,  derivanti  da
          futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  affluiscono  ad  un
          apposito Fondo istituito nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
          all'attuazione delle misure di cui al  presente  decreto  e
          alla solidarieta'. 
              5.  Il  fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente di cui  all'
          articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e' incrementato di 23  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a  valere
          sulle maggiori entrate derivanti dal presente  decreto.  Al
          fine di finanziare gli interventi  di  ricostruzione  e  le
          altre misure di cui al presente decreto, e' autorizzata, in
          aggiunta a quanto previsto al  comma  1,  la  spesa  di  27
          milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 350 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e  30
          milioni di euro per l'anno 2012  e  al  relativo  onere  si
          provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dal  presente
          decreto; per la compensazione degli effetti finanziari  per
          l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma  e'  ridotto
          di 10 milioni di euro per il medesimo anno. 
              5-bis. I sindaci dei  comuni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, predispongono, d'intesa con  il  presidente  della
          regione Abruzzo  -  Commissario  delegato  ai  sensi  dell'
          articolo 4, comma  2,  d'intesa  con  il  presidente  della
          provincia  nelle  materie  di  sua  competenza,  piani   di
          ricostruzione  del  centro  storico  delle   citta',   come
          determinato ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444,  definendo  le  linee  di  indirizzo  strategico  per
          assicurarne    la    ripresa    socio-economica    e     la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile   2009.
          L'attuazione del piano avviene a valere  sulle  risorse  di
          cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'
          articolo 10, comma 3,  lettera  a),  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  in  caso  di   particolare
          interesse  paesaggistico  attestato  dal  competente   vice
          commissario d'intesa con il  sindaco,  gli  edifici  civili
          privati possono essere ricostruiti a valere sulle  predette
          risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
          dell' articolo 1, comma 1, tenuto  conto  della  situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude la concessione dei contributi di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettere a) ed e). 
              5-ter.  Eventuali  risorse   economiche   che   saranno
          destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6
          aprile 2009  sono  considerate  aggiuntive  a  quelle  gia'
          stanziate dal Governo italiano. 
              5-quater. Al fine di effettuare il  monitoraggio  sulla
          realizzazione degli interventi di cui al presente  decreto,
          dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo  si
          avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il  CIPE.
          Sull'andamento  degli  interventi,  il   presidente   della
          regione predispone una relazione semestrale  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri che la  inoltra  al  Parlamento.
          All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si
          provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie gia' previste e in  ogni  caso  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica»: 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi.) - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante «Misure urgenti
          per la ristrutturazione industriale di  grandi  imprese  in
          stato di insolvenza», cosi' come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4. (Accertamento  dello  stato  di  insolvenza  e
          programma  del  commissario  straordinario.).   -   1.   Il
          tribunale, con sentenza pubblicata  entro  quindici  giorni
          dalla comunicazione del  decreto  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2,  sentiti  il  commissario  straordinario,  ove  lo
          ritenga necessario, e il  debitore  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, dichiara lo  stato  di  insolvenza
          dell'impresa e assume i provvedimenti di  cui  all'articolo
          8, comma 1, lettere a), d) ed e), del  decreto  legislativo
          n. 270. La sentenza determina, con  riferimento  alla  data
          del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
          straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
          270, in quanto compatibili. 
              1-bis. Qualora il tribunale respinga  la  richiesta  di
          dichiarazione dello  stato  di  insolvenza  ovvero  accerti
          l'insussistenza di anche uno solo  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 1, cessano gli effetti  del  decreto  di  cui
          all'articolo 2, comma 2. Restano in  ogni  caso  salvi  gli
          effetti degli atti legalmente compiuti dagli  organi  della
          procedura. 
              2. Salvo che per le imprese operanti  nel  settore  dei
          servizi pubblici essenziali per le quali  sia  stato  fatto
          immediato ricorso alla trattativa di cui al comma  4-quater
          del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
          rami e complessi  aziendali  oggetto  della  stessa,  entro
          centottanta giorni dalla data del  decreto  di  nomina,  il
          commissario  straordinario  presenta  al   Ministro   delle
          attivita' produttive il programma di  cui  all'articolo  54
          del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
          di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
          b),  del  decreto  medesimo,  considerando  specificamente,
          anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la  posizione  dei
          piccoli  risparmiatori   persone   fisiche,   che   abbiano
          investito in obbligazioni, emesse o garantite  dall'impresa
          in  amministrazione  straordinaria.   Contestualmente,   il
          commissario  presenta  al  giudice  delegato  la  relazione
          contenente la descrizione particolareggiata delle cause  di
          insolvenza,   prevista   dall'articolo   28   del   decreto
          legislativo n. 270, accompagnata dallo stato  analitico  ed
          estimativo delle attivita'  e  dall'elenco  nominativo  dei
          creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
          cause di prelazione. 
              2-bis. Un estratto della relazione e del  programma  e'
          pubblicato, tempestivamente, in  almeno  due  quotidiani  a
          diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
          modalita'  ritenuta  idonea  dal  giudice   delegato,   con
          l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
          ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne  visione
          e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento  a
          rete informatica accessibile al pubblico secondo  modalita'
          stabilite dal  giudice  delegato.  Si  applica,  anche  con
          riferimento  alla  relazione,  la   disposizione   di   cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270. 
              3. Su richiesta motivata del  commissario,  il  termine
          per la presentazione del programma  puo'  essere  prorogato
          dal Ministro delle attivita' produttive, per  non  piu'  di
          ulteriori novanta giorni. 
              3-bis. Nel caso  in  cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma non risulti  completato,  anche  in  ragione  del
          protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico  e
          produttivo generate dagli eventi  sismici  del  2009  nella
          regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti  difficolta'
          connesse alla definizione dei  problemi  occupazionali,  il
          Ministro  dello  sviluppo   economico,   su   istanza   del
          Commissario   straordinario,   sentito   il   Comitato   di
          sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
          di euro per il 2010 la proroga del  termine  di  esecuzione
          del programma per  i  gruppi  industriali  con  imprese  ed
          unita' locali nella regione Abruzzo, fino  al  31  dicembre
          2010, compatibilmente con il  predetto  limite  di  spesa».
          Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si
          provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo
          di quota parte delle maggiori entrate derivanti  dai  commi
          13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. 
              4.  Qualora  non  sia  possibile  adottare,  oppure  il
          Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
          comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
          decreto  legislativo  n.  270,  il  tribunale,  sentito  il
          commissario straordinario,  dispone  la  conversione  della
          procedura di amministrazione straordinaria  in  fallimento,
          ferma restando la disciplina dell'articolo 70  del  decreto
          legislativo n. 270. 
              4-bis. Il  programma  di  cessione  puo'  anche  essere
          presentato dal  commissario  straordinario  entro  sessanta
          giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
          programma di ristrutturazione. Se il programma di  cessione
          e' autorizzato, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
          non  superiore  a   due   anni,   decorrenti   dalla   data
          dell'autorizzazione. 
              4-ter. Nel caso  in  cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma risulti eseguito solo in parte, in ragione  della
          particolare complessita' delle  operazioni  attinenti  alla
          ristrutturazione o alla  cessione  a  terzi  dei  complessi
          aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
          problemi  occupazionali,   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  su  istanza  del   commissario   straordinario,
          sentito il  comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre  la
          proroga del termine di  esecuzione  del  programma  per  un
          massimo di dodici mesi. 
              4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di  scadenza,  il
          programma  non  risulti  completato,   in   ragione   delle
          conseguenze  negative  di  ordine  economico  e  produttivo
          generate  dagli  eventi  sismici  del  2009  nella  regione
          Abruzzo, nonche'  delle  conseguenti  difficolta'  connesse
          alla definizione dei problemi  occupazionali,  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   commissario
          straordinario, sentito il comitato  di  sorveglianza,  puo'
          disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
          per le imprese con unita'  locali  nella  regione  Abruzzo,
          fino al 30 giugno 2010. 
              4-quater. Fermo restando il rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata dal presente decreto, in  deroga  al  disposto
          dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  270,  e  con
          riferimento alle imprese di cui all'articolo  2,  comma  2,
          secondo periodo, e alle imprese del gruppo  il  commissario
          straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata,
          tra i soggetti che garantiscono la  continuita'  nel  medio
          periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
          e il rispetto dei  requisiti  previsti  dalla  legislazione
          nazionale, nonche' dai Trattati  sottoscritti  dall'Italia.
          Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di  mercato
          come  risultante  da   perizia   effettuata   da   primaria
          istituzione   finanziaria   con   funzione    di    esperto
          indipendente, individuata con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico.  Si  applicano  i  commi  dal   quarto
          all'ottavo dell'articolo 105 del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267. 
              4-quinquies.  Con  riferimento  alle  imprese  di   cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni  di
          concentrazione connesse o contestuali o  comunque  previste
          nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
          presente   articolo,   ovvero    nel    provvedimento    di
          autorizzazione  di  cui  al  comma   1   dell'articolo   5,
          rispondono a preminenti interessi generali e  sono  escluse
          dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli  articoli
          2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
          normativa comunitaria, qualora le  suddette  operazioni  di
          concentrazione rientrino  nella  competenza  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del  mercato,  le  parti  sono,
          comunque, tenute a notificare preventivamente  le  suddette
          operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
          comportamentali  idonee   a   prevenire   il   rischio   di
          imposizione  di  prezzi  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente   gravose   per   i   consumatori    in
          conseguenza  dell'operazione.  L'Autorita',   con   propria
          deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni    dalla
          comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
          con le modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie;
          definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
          anni,  entro   il   quale   le   posizioni   di   monopolio
          eventualmente determinatesi  devono  cessare.  In  caso  di
          inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
          19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
          applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. 
              4-sexies.   L'ammissione   delle   imprese    di    cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
          amministrazione di cui  al  presente  decreto  e  lo  stato
          economico e finanziario di tali imprese non comportano, per
          un periodo di  sei  mesi  dalla  data  di  ammissione  alle
          procedure previste dal presente decreto, il venir meno  dei
          requisiti per il mantenimento, in capo alle  stesse,  delle
          eventuali    autorizzazioni,    certificazioni,    licenze,
          concessioni o altri atti o  titoli  per  l'esercizio  e  la
          conduzione delle relative attivita'  svolte  alla  data  di
          sottoposizione delle stesse  alle  procedure  previste  dal
          presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami  di
          aziende ai sensi del presente decreto,  le  autorizzazioni,
          certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o  titoli
          sono trasferiti all'acquirente. 
              4-septies. Per le procedure il  cui  programma  risulti
          gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che,  in  ragione
          della loro particolare  complessita',  non  possano  essere
          definite entro il termine indicato al  suddetto  comma,  il
          Ministro dello sviluppo  economico  puo'  disporre  con  le
          medesime modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.»