Art. 33 
 
 
                   Classificazione dei beni mobili 
 
  1.  La   Presidenza   provvede   all'acquisizione,   conservazione,
manutenzione  ed  uso  dei   beni   mobili   necessari   al   proprio
funzionamento. 
  2. La classificazione dei beni e le procedure per la loro  gestione
sono disciplinate da un decreto del Segretario generale, su  proposta
congiunta del capo del Dipartimento per le risorse strumentali e  del
capo dell'Ufficio.