Art. 33 Classificazione dei beni mobili 1. La Presidenza provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 2. La classificazione dei beni e le procedure per la loro gestione sono disciplinate da un decreto del Segretario generale, su proposta congiunta del capo del Dipartimento per le risorse strumentali e del capo dell'Ufficio.