Art. 35 
 
 
  Controllo degli inventari e scheda riepilogativa dei beni mobili 
 
  1. Alla chiusura  dell'esercizio  finanziario  la  regolarita'  dei
registri  contabili  tenuti  dai  consegnatari  e'  certificata   dai
titolari dei centri di responsabilita' competenti.  Delle  variazioni
di consistenza dei beni mobili e' data evidenza in un'apposita scheda
riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal capo  dipartimento
competente. Tale scheda e' trasmessa, entro il 15 gennaio di  ciascun
anno, al Dipartimento per le risorse strumentali. 
  2. Il Dipartimento per le  risorse  strumentali  redige  la  scheda
riepilogativa  generale  dei  beni  mobili  della  Presidenza  e   la
trasmette entro il 15 febbraio all'Ufficio. 
  3.  La  scheda  riepilogativa  generale  e'   trasmessa,   a   cura
dell'Ufficio,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   per
l'inserimento nel conto del patrimonio dello Stato.