Art. 35 Controllo degli inventari e scheda riepilogativa dei beni mobili 1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarita' dei registri contabili tenuti dai consegnatari e' certificata dai titolari dei centri di responsabilita' competenti. Delle variazioni di consistenza dei beni mobili e' data evidenza in un'apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal capo dipartimento competente. Tale scheda e' trasmessa, entro il 15 gennaio di ciascun anno, al Dipartimento per le risorse strumentali. 2. Il Dipartimento per le risorse strumentali redige la scheda riepilogativa generale dei beni mobili della Presidenza e la trasmette entro il 15 febbraio all'Ufficio. 3. La scheda riepilogativa generale e' trasmessa, a cura dell'Ufficio, al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel conto del patrimonio dello Stato.