Art. 36 Consegnatari 1. I consegnatari e i vice consegnatari del Segretariato generale, del Dipartimento della protezione civile e del Dipartimento della funzione pubblica sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto dei rispettivi titolari di tali uffici e sono scelti tra il personale di ruolo della Presidenza, con qualifica non dirigenziale, in possesso di adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile. 2. Il consegnatario del patrimonio librario della biblioteca Chigiana e' nominato con decreto del capo dell'Ufficio del Segretario generale. 3. Il Dirigente responsabile del servizio automezzi della Presidenza svolge anche le funzioni di consegnatario degli automezzi e dei motocicli, controllandone l'uso e provvedendo trimestralmente alla compilazione dei prospetti riepilogativi dei consumi e degli interventi di manutenzione ordinaria. 4. Sulla base delle direttive impartite dal dirigente responsabile del servizio, in cui organicamente sono inseriti, i consegnatari provvedono: a) alla conservazione ed alla distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, dei registri e delle carte di qualunque specie; b) alla conservazione, alla distribuzione ed alla manutenzione dei beni mobili, degli arredi d'ufficio e dei beni librari; c) alla conservazione delle collezioni ufficiali di leggi e decreti e delle altre pubblicazioni ufficiali nonche' di quelle non ufficiali che rivestano particolare importanza; d) alla conservazione, alla distribuzione e alla manutenzione degli utensili, delle macchine ed attrezzature e di quant'altro costituisca la dotazione di uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazioni dati 5. I consegnatari della Presidenza sono responsabili per debito di vigilanza e, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, per debito di custodia. In tal caso, presentano annualmente all'Ufficio il conto giudiziale per il successivo inoltro alla Corte dei conti.