Art. 36 
 
 
                            Consegnatari 
 
  1. I consegnatari e i vice consegnatari del Segretariato  generale,
del Dipartimento della protezione civile  e  del  Dipartimento  della
funzione pubblica sono nominati, per la durata di  un  triennio,  con
decreto dei rispettivi titolari di tali uffici e sono scelti  tra  il
personale di ruolo della Presidenza, con qualifica non  dirigenziale,
in possesso di adeguata professionalita' in  campo  amministrativo  e
contabile. 
  2.  Il  consegnatario  del  patrimonio  librario  della  biblioteca
Chigiana e' nominato con decreto del capo dell'Ufficio del Segretario
generale. 
  3.  Il  Dirigente  responsabile  del   servizio   automezzi   della
Presidenza svolge anche le funzioni di consegnatario degli  automezzi
e dei motocicli, controllandone l'uso e  provvedendo  trimestralmente
alla compilazione dei prospetti riepilogativi  dei  consumi  e  degli
interventi di manutenzione ordinaria. 
  4. Sulla base delle direttive impartite dal dirigente  responsabile
del servizio, in cui  organicamente  sono  inseriti,  i  consegnatari
provvedono: 
    a) alla conservazione ed  alla  distribuzione  degli  oggetti  di
cancelleria, degli stampati, dei registri e delle carte di  qualunque
specie; 
    b) alla conservazione, alla distribuzione  ed  alla  manutenzione
dei beni mobili, degli arredi d'ufficio e dei beni librari; 
    c) alla conservazione  delle  collezioni  ufficiali  di  leggi  e
decreti e delle altre pubblicazioni ufficiali nonche' di  quelle  non
ufficiali che rivestano particolare importanza; 
    d) alla conservazione, alla  distribuzione  e  alla  manutenzione
degli utensili, delle  macchine  ed  attrezzature  e  di  quant'altro
costituisca  la   dotazione   di   uffici,   magazzini,   tipografie,
laboratori, officine e centri elaborazioni dati 
  5. I consegnatari della Presidenza sono responsabili per debito  di
vigilanza e, nei soli casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  per
debito di custodia. In tal caso, presentano  annualmente  all'Ufficio
il conto giudiziale per il successivo inoltro alla Corte dei conti.