Art. 40 Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari 1. Con verifiche annuali, disposte di norma a fine esercizio, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero i capi dei Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, accertano la regolare tenuta del registro di carico e scarico del materiale di facile consumo. 2. Nell'ambito di tali verifiche, ovvero nel caso di sostituzione del consegnatario, i dirigenti responsabili di cui al comma precedente controllano, unitamente ad un funzionario dell'Ufficio, la corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali.