Art. 40 
 
 
              Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari 
 
  1. Con verifiche annuali, disposte di norma a  fine  esercizio,  il
capo del Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero i  capi  dei
Dipartimenti affidati  a  Ministri  o  Sottosegretari,  accertano  la
regolare tenuta del registro di carico e  scarico  del  materiale  di
facile consumo. 
  2. Nell'ambito di tali verifiche, ovvero nel caso  di  sostituzione
del  consegnatario,  i  dirigenti  responsabili  di  cui   al   comma
precedente controllano, unitamente ad un funzionario dell'Ufficio, la
corrispondenza dei registri  con  la  consistenza  dei  materiali.  I
risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali.