Art. 16 
 
 
               Attivita' di informazione ed educazione 
 
  1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con delega per lo Sport,  di  intesa  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e sentiti  il  CONI  e  il  Comitato
italiano paralimpico, individua le linee guida per  l'informazione  e
l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche
dei soggetti obbligati,  promuove  campagne  informative  finalizzate
alla  prevenzione  degli  infortuni  derivanti  dall'esercizio  della
pratica sportiva. 
  2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai  giovani
ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza  delle
normative  tecniche  di  sicurezza  e   delle   possibili   soluzioni
preventive. 
  3. Campagne informative devono essere altresi' effettuate per  dare
adeguata informazione alle disposizioni in materia  di  assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  nell'esercizio  della   pratica
sportiva.