Art. 18 Disciplina transitoria 1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi. 2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2010 Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Crimi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi