Art. 18 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti  obbligati  ed
ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi. 
  2. A decorrere dalla entrata in vigore  del  presente  decreto,  in
occasione della stipula  del  nuovo  contratto  di  assicurazione,  i
soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2010 
 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                        con delega allo Sport 
                                Crimi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi