Art. 20 Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre a: a) determinare le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonche' per la gestione delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica; b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati; c) determinare le modalita' con le quali sono remunerate le attivita' di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonche' quelle di cui alla lettera b); d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della medesima legge.