Art. 20 
 
 
       Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
 
  1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,
i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas provvede inoltre a: 
    a)  determinare  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
l'erogazione delle tariffe  incentivanti,  nonche'  per  la  gestione
delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura  nel
gettito della componente tariffaria  A3  delle  tariffe  dell'energia
elettrica; 
    b)  aggiornare  i  provvedimenti  relativi   all'erogazione   del
servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la
responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo  ai
gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati; 
    c) determinare le modalita'  con  le  quali  sono  remunerate  le
attivita' di certificazione di fine lavori eseguite  dai  gestori  di
rete in attuazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  9,  nonche'
quelle di cui alla lettera b); 
    d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in  materia  di
connessione   alla   rete   elettrica   con   particolare    riguardo
all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g),  della  legge  14
novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei  tempi
per la connessione da parte del gestore di rete comporti  la  perdita
del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il
potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2,
comma 20, lettera c) della medesima legge.