Art. 21 
 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
controlli disposta dall'art. 42 del decreto  legislativo  n.  28  del
2011, definisce  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  controlli  che
prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare
la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili. 
  2. Ferme  restando  le  altre  conseguenze  disposte  dalla  legge,
l'accertamento della non veridicita' di  dati  e  documenti  o  della
falsita' di dichiarazioni, resi dai  soggetti  responsabili  ai  fini
dell'ottenimento  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente
decreto  comporta,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, la decadenza  dal  diritto  alla  tariffa
incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13
e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso
di incentivi gia' percepiti,  e  l'esclusione  dagli  incentivi,  per
dieci anni dalla data dell'accertamento, per  le  persone  fisiche  e
giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e  per  gli
ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.