Art. 22 Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto e dei decreti interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003. 2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalita' e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti. 7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici. Per tale finalita', a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo. 8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 7, nonche' le modalita' procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia' entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.