Art. 22 
 
 
             Monitoraggio della diffusione, divulgazione 
              dei risultati e attivita' di informazione 
 
  1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE  trasmette  al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  alle  regioni  e  province  autonome,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un  rapporto  relativo
all'attivita'  svolta   e   ai   risultati   conseguiti   a   seguito
dell'applicazione   del    presente    decreto    e    dei    decreti
interministeriali attuativi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
387 del 2003. 
  2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28  luglio
2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al  presente
decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione
e provincia autonoma e  per  ciascuna  tipologia  di  impianto  e  di
ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la  relativa
produzione energetica, i valori delle tariffe  incentivanti  erogate,
l'entita' cumulata delle tariffe  incentivanti  erogate  in  ciascuno
degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 
  3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione  del  rapporto,
il GSE, in assenza  di  osservazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 
  4. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  una  raccolta  fotografica
esemplificativa degli impianti  fotovoltaici  entrati  in  esercizio,
avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 
  5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su  un  campione  significativo  di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema  di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 
  6. Il GSE promuove azioni informative  finalizzate  a  favorire  la
conoscenza del meccanismo di incentivazione e  relative  modalita'  e
condizioni di accesso,  rivolte  anche  ai  soggetti  pubblici  e  ai
soggetti che possono finanziare gli impianti. 
  7.  Il  GSE  predispone  un'anagrafica  unica  per   gli   impianti
fotovoltaici. Per tale finalita',  a  seguito  dell'accettazione  del
preventivo  per  la  connessione   e   alla   conclusione   dell'iter
autorizzativo   e   comunque   prima   dell'entrata   in    esercizio
dell'impianto, il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a  censire  il
proprio  impianto  presso  il  GSE  ottenendo   un   codice   univoco
identificativo del medesimo. 
  8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
GSE individua le informazioni relative agli  impianti  necessarie  al
fine  del  censimento  di  cui  al  comma  7,  nonche'  le  modalita'
procedurali per  la  trasmissione  delle  medesime  informazioni.  Il
soggetto  responsabile  risponde   comunque   della   correttezza   e
veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti
a comunicare le informazioni  in  loro  possesso  necessarie  per  il
popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia'
entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese  pubbliche
dal medesimo GSE.