Art. 23
Norme in materia tributaria
1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e'
aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera
c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5
per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a
condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il
pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive
modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di
registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto
d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della
ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso
l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche
sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti
dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento")).
b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le
parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, ((approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992)), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative
ai depositi di titoli" sono soppresse;
((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il
cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 34,20
b) con periodicita' semestrale euro 17,1
c) con periodicita' trimestrale euro 8,55
d) con periodicita' mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 70,00
b) con periodicita' semestrale euro 35,00
c) con periodicita' trimestrale euro 17,5
d) con periodicita' mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 240,00
b) con periodicita' semestrale euro 120,00
c) con periodicita' trimestrale euro 60,00
d) con periodicita' mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 680,00
b) con periodicita' semestrale euro 340,00
c) con periodicita' trimestrale euro 170,00
d) con periodicita' mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 230,00
b) con periodicita' semestrale euro 115,00
c) con periodicita' trimestrale euro 57,50
d) con periodicita' mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 780,00
b) con periodicita' semestrale euro 390,00
c) con periodicita' trimestrale euro 195,00
d) con periodicita' mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 1.100,00
b) con periodicita' semestrale euro 550,00
c) con periodicita' trimestrale euro 275,00
d) con periodicita' mensile euro 91,67")).
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso il regime di riporto delle
perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla
data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.".
((10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".))
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30
luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi
all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali,all'articolo 15
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10
sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in
bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del
capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le
imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di
cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative
previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva
ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010
sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il
versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con
provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di definizione della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme,
se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione
del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla
prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione,
se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione
della predetta garanzia sull'importo delle rate successive,
comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano
agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni
giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio
dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non
versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da
tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e'
revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in
materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima
indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata
gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso
gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non
trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale
articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o
l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente
con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale"
sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la
completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio".
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la
Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla
presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a
cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di
settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire
dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per
tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere
pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente
lettera: "((d-ter) )) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si
applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella
motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di
settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle
sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni
irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La
disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di
irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della
predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la
proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite
con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e
riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei
versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti
parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di
garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i
rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il
rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel
corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso
di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero
sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga
l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo
l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali,
e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31
dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ((le disposizioni))
contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente
decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno
2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilita':
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato
dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30
settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1°
ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a:
"data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega
uno o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
abrogati i commi 213, 214. ((. Al comma 215 del medesimo articolo, al
secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei
limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")).
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio
di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti
che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui
all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo
l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello
stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito,
di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del
noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere
consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia
riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in
grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' differito alla
data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle
quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota
pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle
attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista la disciplina del regime
fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla
base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino
attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a
quote costanti e attivita' ammortizzabili cumulativamente con
aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:
"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche', per gli atti degli organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono
soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa
devono essere indicati, le generalita' complete della parte, la
residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in
giudizio.
((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai
compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 26-quater. Esenzione dalle imposte sugli
interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in
Stati membri dell'Unione europea - 1. Gli interessi e i
canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti
di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile
organizzazione, situata in un altro Stato membro, di
societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da
ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme
previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali,
nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza
fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle
societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel
territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di
regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa',
di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al
comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano
inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa
(114).
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni
hanno diritto all'esenzione se:
a) la societa' che effettua il pagamento o la societa'
la cui stabile organizzazione effettua il pagamento,
detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25
per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione
riceve il medesimo pagamento;
b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la
cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene
direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento
dei diritti di voto nella societa' che effettua il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione
effettua il medesimo pagamento;
c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale
non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella
societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui
stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella
societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui
stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c),
detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio
dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea
ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis
del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di
voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute
ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi
natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, comprese le pellicole
cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o
per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di
qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in
particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni
e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai
suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o
dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
f), del predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e
109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche
per la quota che non comporta la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il
creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in
cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono
disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali
il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di
cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma
3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono
beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle
forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali
in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di
una Convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di
regimi di esonero, ad una delle imposte indicate
nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non
residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una
delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e
le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro
di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono
beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a
tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di
interessi o di canoni:
1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in
qualita' di beneficiario finale e non di intermediario,
quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito,
il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i
pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano
effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti
interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse
sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad
una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio,
all'«impôt des non-residents/belasting der
niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la
Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni
e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e'
controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto
che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi
i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,
da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e'
superiore al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al
comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore
normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al
comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale
risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso
di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile
organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti
autorita' fiscali dello Stato in cui la societa'
beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in
cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una
dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che
attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e
4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di
cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del
pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti
per un anno a decorrere dalla data di rilascio della
documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere
conservata fino a quando non siano decorsi i termini per
gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso
alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e
comunque fino a quando non siano stati definiti gli
accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite
specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
appositi modelli .
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B
conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. »;
c) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la
ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti»;
d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis)
e' aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e
canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti
siano effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4,
lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a
soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri
proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996 e successive modificazioni e integrazioni; b)
garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che
corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero da altra societa' controllata dalla
stessa controllante. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Determinazione dell'imposta - 1. L'imposta e'
determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
b) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per
cento";
c) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per
cento;
d) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per
cento. "
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento. .
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ".
Si riporta l'articolo 13 della Tariffa approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992
(Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), come
modificato dalla presente legge:
Parte di provvedimento in formato grafico
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi,
vaglia del tesoro ed altri
titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in
modo virtuale al momento
dell'emissione degli stessi. Per le quietanze
rilasciate dalle conservatorie
dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici
erariali, dagli uffici del registro,
dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta
e' riscossa dagli uffici
stessi
Note
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico
atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica
per ciascun percipiente.
2. L'imposta non e' dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150. 000, a meno che
si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per
somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione
di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate
per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti
gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita
dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e
dei biglietti delle lotterie nazionali.
3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al
pagamento di spese di condominio negli edifici.
3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona
fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della
periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di euro
26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione
di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle
societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una
persona fisica.
3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per
tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti
dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane,
relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto
corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati
nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto,
compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli,
si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel
corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti
dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo
per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della
predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono
altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative ai
depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle
cartolari e comunque oggetto di successiva
dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o
di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o
inferiore a mille Euro.
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 25. Contrasto di interessi - 1. A decorrere dal
1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S. p. a.
operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 84. Riporto delle perdite - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
misura non superiore all'ottanta per cento del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non
ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti. La perdita e` diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per
la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5.
Detta differenza potra' tuttavia essere computata in
diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) .
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 107. Altri accantonamenti - 1. Gli accantonamenti
a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e
revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei
limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra
l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa
complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o
e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine
il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e
dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese
subconcessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo
scadere della concessione e delle altre spese di cui al
comma 6 dell'articolo 102. La deduzione e' ammessa, per
ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del
costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto
l'ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le
imprese concessionarie di costruzione e gestione di
autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all'1 per cento. Se le spese sostenute
in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo
l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei cinque successivi. L'ammontare degli
accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito
dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili
in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano distinti per
esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a
carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del
valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali
differenze rispetto a tale valore costituiscono
sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non
utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a
quello di formazione concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti
diversi da quelli espressamente considerati dalle
disposizioni del presente capo. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Riallineamento e rivalutazione volontari di
valori contabili- 1. Le modifiche introdotte dall'articolo
1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli
successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti
valgono anche ai fini della determinazione della base
imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le
disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al
comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con
effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto
distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del
primo esercizio di adozione dei principi contabili
internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in
sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, nonche' quelli che sono derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero,
comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi' come
modificate dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato sulla totalita' delle
differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole
fattispecie si intendono i componenti reddituali e
patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai
fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi
rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di
riallineamento e' assoggettato ad imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con
aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo
negativo non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva
e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali
disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo
unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali
operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5,
in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a ciascuno dei soggetti interessati
all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera b), puo' essere attuato tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro
il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze
derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le
disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi
da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini
dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili
IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione
dei principi contabili effettuata successivamente al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di
avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi dell'articolo 24, e seguenti,
del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili
internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per
partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi delle relative previsioni.
L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai
fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche
per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo
a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per tali operazioni sia stata gia'
esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47,
della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera
validamente esercitata anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto
dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC
della dichiarazione dei redditi.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza
nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o,
ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono
stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina
altresi' le modalita' applicative degli istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV
del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al
presente comma previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 13 destinano a una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla
differenza tra i valori registrati in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato
alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
13, 14 e 15, le imprese di cui all' articolo 210, commi 1 e
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della
verifica della solvibilita' corretta di cui al capo IV del
titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino
al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito
destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi
o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, puo' essere reiterata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma
non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita'
corretta .
15-ter. Le imprese di cui all' articolo 210, commi 1 e
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la
permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie
corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente
all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con
regolamento modalita', condizioni e limiti di attuazione
del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza
con altri benefici che direttamente o indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilita' corretta.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non
adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli
immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al
31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in
una speciale riserva designata con riferimento al presente
decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che
ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di
imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato con l'applicazione in capo alla societa' di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da
versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal quinto esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli
immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo
a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20
devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di
cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso
di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento
annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 6. Cause di non punibilita' - 1. Se la violazione
e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e'
responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa.
Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei
valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e
le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima
non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si
considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni
estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate
dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se
differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il
cinque per cento.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando
essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da
indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei
modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile
d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il
pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto
denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non
si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo e non incidono sulla determinazione della base
imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
citata legge n. 212 del 2000:
"Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente - 1. I rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non
determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullita' del contratto. ".
Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, reca
"Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina
del gruppo creditizio".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1973,
n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):
"Art. 6. Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche - L'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti
soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione
compete a condizione che abbiano personalita' giuridica. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10-bis
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una
ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti
dalle societa' e modificazioni della disciplina della
nominativita' obbligatoria dei titoli azionari):
"Art. 10-bis. - Gli utili spettanti a persone
giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta
sulle societa', che hanno esclusivamente scopo di
beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca
scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista
dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il
rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre
dell'anno precedente quelli in cui e' deliberata la
distribuzione degli utili, abbia presentato al competente
Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la
distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto
che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza
dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere
vistate dall'autorita' governativa che esercita il
controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente.
L'Ispettorato compartimentale trasmette alle societa'
emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che
hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero
delle azioni in essa comprese.
L'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla
ispezione della contabilita' degli enti che hanno
presentato la distinta con le modalita' stabilite dagli
articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della
contabilita' l'importo della ritenuta, in misura pari al
trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in
esonero da essa, e' iscritto a ruolo a nome dell'ente,
insieme con una soprattassa del dieci per cento, a norma
degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di
falsita' dell'attestazione di cui al comma precedente,
fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente
legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le
pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.
L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si
applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo
d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre
che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di
ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e
l'attestazione di cui al primo comma. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Adempimenti successivi - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una
banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio
di riscossione competente in base all'ultimo domicilio
fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo
dovuto a titolo di tributo.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di
cui ai commi 1 e 2. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Perfezionamento della definizione - 1. La
definizione si perfeziona con il versamento di cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della
prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Conciliazione giudiziale - 1. Ciascuna delle
parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo'
proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla
commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito
d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
rate trimestrali se le somme dovute superano i 50. 000
euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento,
entro il termine di venti giorni dalla data di redazione
del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero
della prima rata. Per le modalita' di versamento si applica
l'articolo 5 del D. P. R. 28 settembre 1994, n. 592. Le
predette modalita' possono essere modificate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. .
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo
dovuto a titolo di tributo.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la
conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della
prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una
proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in
camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione
alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se
l'istanza e' presentata prima della fissazione della data
di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto
tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il
decreto e' comunicato alle parti ed il versamento
dell'intero importo o della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa
la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni
dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura del 40 per cento
delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del
tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni
caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore al
40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un terzo se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme dovute.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso
di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto
dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali che consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 articolo:del
citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti, effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge::
"Art. 35. Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I. V. A.
che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo
e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di
cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla
data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo'
emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a
effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono stabilite le modalita' di diniego o
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50. 000 euro.
15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le
modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento
(CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.
15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA
e' revocata d'ufficio qualora per tre annualita'
consecutive il titolare non abbia esercitato l'attivita'
d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla
presentazione della dichiarazione annuale in materia
d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti
alle Commissioni tributarie. ".
Il testo dell'articolo 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' riportato
nelle note al comma 22 del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 417 del 1997 :
"Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. Se la violazione riguarda la
dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 4-bis.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del
minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni
dall'invito dell'ufficio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 32. Poteri degli uffici - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo articolo 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra
che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito
soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso
fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come
ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture
contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi
nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le
richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da
verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo
rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo
della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad
avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13
dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in
un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto - Gli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente
nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto
terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per
cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Accessi, ispezioni e verifiche - Per la
esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D. P. R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. "
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Applicazione degli studi di settore - 1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere
conto degli andamenti economici e dei mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta
successivo a quello della loro entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore degli studi. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai
fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto compresa quella periodica non e' redatta in
conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni. Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti
nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50. 000. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 39. Redditi determinati in base alle scritture
contabili - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b).
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione si applica a
condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
".
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario), come modificato dalla presente legge:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate nei confronti dei contribuenti che
dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori al livello della congruita', ai
fini dell'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50. 000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette - 1. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
2-bis. 1: La misura della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2-bis. .
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. Se la violazione riguarda la
dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 4-bis.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del
minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni
dall'invito dell'ufficio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. Violazioni relative alla dichiarazione - 1.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta
dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non e'
dovuta imposta, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
2. Se nella dichiarazione e' indicato un imponibile
inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta
inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione
amministrativa da una a due volte l'ammontare della
maggiore imposta dovuta.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile,
accertato a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, non e' superiore al 10 per cento di quello
dichiarato.
2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2-bis.
3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 600 , come sostituiti dall'articolo 13, comma 1,
del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni 1.
La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono
irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle
deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Irrogazione immediata- 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
: "Art. 29. Concentrazione della riscossione
nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a
partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui
ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato;
b-bis) In caso di richiesta, da parte del contribuente,
della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai
sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b)
e' sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento
che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di
notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al
periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Remunerazione del servizio - 1. L'attivita'
degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a carico
del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a
ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono
essere rideterminate con decreto non regolamentare del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base
di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita'
di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a
carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di
inesigibilita'.
b) del debitore, negli altri casi.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6,
lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e'
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di
mancata erogazione, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
novembre di ciascun anno.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della
riscossione spetta un compenso per l'attivita' di
esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita'
di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto
previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute
indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione
commi da 1 a 11 (Omissis).
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009
alle societa' partecipate dalla Riscossione S. p. a. ai
sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2012.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dei commi 4-quinquies e 4-sexies
dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione
commi da 1 a 4-quater (Omissis).
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma
12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, si interpretano nel senso che le societa' che hanno
aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la
maggioranza del cui capitale sociale e' stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono
presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il
30 settembre 2012, le comunicazioni di inesigibilita'
relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre
2009 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le
comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi
ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita',
anche integrative, il cui termine di presentazione e'
fissato al 30 settembre 2012, il termine previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2012.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Discarico per inesigibilita' - 1. Ai fini del
discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario
trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una
comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene
redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto
del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e,
nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il
terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli;
la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva,
diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
risultava dal sistema informativo del Ministero delle
finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore
pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui
nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota. ".
- Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali
1. - 366. (Omissis).
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, provvede alla gestione del credito, mediante
le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il
titolare dell'ufficio competente delega uno o piu'
dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli. ".
- Si riporta il testo del comma 215 dell'articolo 2
della ciata legge 23 dicembre 2009, n. 191 , come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni diverse
commi 1. - 212. (Omissis).
213. (Abrogato).
214. (Abrogato).
215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti
relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213
nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, previa verifica della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della
giustizia e destinate al finanziamento di un piano
straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al
potenziamento dei servizi istituzionali
dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso
l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione
emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare,
inoltre, la piena operativita' dei relativi servizi, il
Ministro della giustizia e' autorizzato all'assunzione di
personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici
consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del
comma 212 e nei limiti delle risorse di cui al precedente
periodo.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2752 del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti
locali - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore
i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute
secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta
regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui
redditi.
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2776 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili - I
crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto
ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i
crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso
di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo
comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente,
in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma
precedente. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 512 del codice di
procedure civile:
"Art. 512. Risoluzione delle controversie - Se, in sede
di distribuzione, sorge controversia tra i creditori
concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di
uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di
prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo
comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione
della somma ricavata. ".
- Si riporta il testo degli articoli 98 e 99 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 98. Impugnazioni - Contro il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta
opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o
revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti
su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda
sia stata accolta in parte o sia stata respinta;
l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia
stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del
creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al
procedimento partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di
accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che
essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per
causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda e'
stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la
domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento
partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del
creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte
interessata. "
"Art. 99. Procedimento - Le impugnazioni di cui
all'articolo precedente si propongono con ricorso
depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in
caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del
documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e
del fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha
dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la
trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza
di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di
decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti con le modalita' per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte
del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva
sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto
motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il
deposito di memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso
per cassazione. ".
Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l'economia), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale):
"9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge e'
obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le
prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da
esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non
tenuti all'obbligo della emissione della fattura. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 84. Locazione senza conducente- 1. Agli effetti
del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.