(parte 1)
                               Art. 23 
 
 
                     Norme in materia tributaria 
 
  1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  e'
aggiunto il seguente comma: 
    "8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,  lettera
c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una  ritenuta  del  5
per cento sugli interessi corrisposti  a  soggetti  non  residenti  a
condizione  che  gli  interessi  siano  destinati  a  finanziare   il
pagamento di interessi e altri proventi  su  prestiti  obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in  mercati  regolamentati  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze  4  settembre  1996  e  successive
modificazioni e  integrazioni;  b)  garantiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  8-bis  dell'articolo  26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  si  applicano  agli  interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  3. L'atto di garanzia e'  in  ogni  caso  soggetto  ad  imposta  di
registro con aliquota dello 0,25 per cento. 
  4. Per i prestiti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis  dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli  interessi  gia'  corrisposti  a  condizione  che  il  sostituto
d'imposta provveda entro il 30  novembre  2011  al  versamento  della
ritenuta e  dei  relativi  interessi  legali.  In  quest'ultimo  caso
l'imposta e' dovuta  nella  misura  del  6  per  cento  ed  e'  anche
sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia. 
  5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti
dei soggetti di cui: 
      a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
      b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
      c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento")). 
    b) al comma 3, dopo le parole  "al  comma  1"  sono  aggiunte  le
parole "e 1-bis". 
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. All'articolo 13  della  Tariffa,  ((approvata  con  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto  1992)),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis le parole "comprese le  comunicazioni  relative
ai depositi di titoli" sono soppresse; 
  ((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di  titoli  inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
      1) per ogni esemplare relativamente ai depositi  di  titoli  il
cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 34,20 
        b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
        c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
        d) con periodicita' mensile euro 2,85 
      2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 70,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
        d) con periodicita' mensile euro 5,83 
      3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 240,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
        d) con periodicita' mensile euro 20,00 
      4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 680,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
        d) con periodicita' mensile euro 56,67 
      5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 230,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
        d) con periodicita' mensile euro 19,17 
      6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 780,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
        d) con periodicita' mensile euro 65,00 
      7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente  ai  depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro: 
        a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
        b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
        c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
        d) con periodicita' mensile euro 91,67")). 
  8. Per  minimizzare  gli  adempimenti  in  occasione  di  pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali  spetta  la  detrazione  d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento". 
  9. Al fine di rendere piu' rigoroso  il  regime  di  riporto  delle
perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potra'  tuttavia
essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
all'articolo 80. 
    2. Le perdite realizzate nei primi tre  periodi  d'imposta  dalla
data di costituzione possono, con le modalita' previste al  comma  1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi
d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.". 
 ((10. Per rendere piu' rigoroso il  regime  di  deducibilita'  degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".)) 
  11. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3  della  legge  30
luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10  si  applicano  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici  relativi
all'avviamento ed alle altre  attivita'  immateriali,all'articolo  15
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo  il  comma  10
sono inseriti i seguenti: 
    "10-bis. Le previsioni del comma 10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori  valori  delle  partecipazioni  di  controllo,  iscritti  in
bilancio a seguito dell'operazione a  titolo  di  avviamento,  marchi
d'impresa  e  altre  attivita'  immateriali.  Per  partecipazioni  di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del
capo III del decreto legislativo  9  aprile  1991,  n.  127.  Per  le
imprese tenute ad applicare i principi  contabili  internazionali  di
cui  al  regolamento  n  1606/2002  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per  partecipazioni  di  controllo  si
intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi  delle  relative
previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non  rileva
ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. 
    10-ter. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili  anche  ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite  nell'ambito  di  operazioni  di  cessione  di
azienda ovvero di partecipazioni.". 
  13. La disposizione di cui al comma 12 si applica  alle  operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre  2010
sia in quelli  precedenti.  Nel  caso  di  operazioni  effettuate  in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011,  il
versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in  un'unica  soluzione
entro il 30 novembre 2011. 
  14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14. 
  16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti  di  cui  al  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.  356,  delle  agevolazioni  previste
dall'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  601,  e  dall'articolo  10-bis  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, non sono  dovute  le  sanzioni  irrogate  con
provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione  ai  sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile. 
  17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di  definizione  della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di  tali  somme,
se superiori a 50.000 euro, il  contribuente  e'  tenuto  a  prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione
del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse; 
    b) al comma 3, le parole:  "e  la  documentazione  relativa  alla
prestazione della garanzia" sono soppresse; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n.  471,))  applicata  in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
  18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e  la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista". 
  19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa  prestazione,
se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore  a  50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di  garanzia  collettiva  dei
fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse; 
    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e  con  la  prestazione
della  predetta  garanzia   sull'importo   delle   rate   successive,
comprensivo  degli  interessi  al   saggio   legale   calcolati   con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono soppresse; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In  caso  di
mancato pagamento anche di una sola delle rate  diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento della rata  successiva,  il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede  all'iscrizione  a  ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n.  471,))  applicata  in
misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.". 
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a  19  non  si  applicano
agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ed  alle  conciliazioni
giudiziali  gia'  perfezionate,  anche  con  la   prestazione   della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. A  partire  dall'anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  e'  dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro
dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio
dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell'importo  non
versato. 
  22. A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da
tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  e'  aggiunto  il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA  e'
revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in
materia d'imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale
obbligo. Il provvedimento  di  revoca  e'  impugnabile  davanti  alle
Commissioni tributarie.". 
  23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano
tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di
attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima
indicata nell'articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto.
La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata
gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 
  24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di  indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie"; 
    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e  creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria". 
  25. All'articolo 51, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie"; 
    b) al numero 7), primo periodo, dopo le  parole:  "alla  societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie,"  sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per  le
attivita' finanziarie," e dopo  le  parole:  "nonche'  alle  garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte  le  seguenti:  "o  dagli  operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria". 
  26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, 
      1) le parole: "e presso le aziende  e  istituti  di  credito  e
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e  presso
gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32"; 
      2) al  secondo  comma,  le  parole:  "allo  scopo  di  rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui  copia  sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello  stesso  articolo  32  e  non
trasmessa  entro  il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale
articolo o allo scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza  o
l'esattezza,  allorche'  l'ufficio  abbia  fondati  sospetti  che  le
pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di  conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal  contribuente
con la azienda o istituto di  credito  o  l'Amministrazione  postale"
sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del  n.  7)  dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine  previsto  nell'ultimo
comma di tale articolo o  allo  scopo  di  rilevare  direttamente  la
completezza o l'esattezza delle risposte  allorche'  l'ufficio  abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio". 
    b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
      "Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui  al  n.  7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma,  devono  essere  eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia  delle  entrate,  del  Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per  la
Guardia di finanza,  del  Comandante  regionale,  da  funzionari  con
qualifica non inferiore a  quella  di  funzionario  tributario  e  da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello  aperto  al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite  alla
presenza del  responsabile  della  sede  o  dell'ufficio  presso  cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia  a
cura del predetto responsabile al soggetto  interessato.  Coloro  che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere  direttamente  le  cautele  necessarie  alla
riservatezza dei dati acquisiti.". 
  27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e  gli
enti indicati al n.  5)  dell'articolo  51  e  presso  gli  operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo  51,  si  applicano  le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni.". 
  28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in  tema  di  studi  di
settore: 
    a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A  partire
dall'anno 2012 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre  del  periodo  d'imposta  nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni,  indispensabili  per
tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o  aree  territoriali,  devono  essere
pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  marzo  del  periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore."; 
    b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Si  applica  la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione  del
modello  per  la   comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore,  laddove  tale  adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate."; 
    c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta  la  seguente
lettera: "((d-ter) ))  quando  viene  rilevata  l'omessa  o  infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per  la  comunicazione  dei
dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore,
nonche' l'indicazione di cause di esclusione  o  di  inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente  disposizione  si
applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471."; 
    d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,  n.
146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di  rettifica,  nella
motivazione  dell'atto  devono  essere  evidenziate  le  ragioni  che
inducono l'ufficio  a  disattendere  le  risultanze  degli  studi  di
settore in quanto inadeguate a stimare  correttamente  il  volume  di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente."; 
    e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2- bis ."; 
    f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter:  La  misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 4-bis."; 
    g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter:  La  misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata  del  50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi  di  settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto  ed   il
contribuente non abbia  provveduto  alla  presentazione  del  modello
anche a seguito di  specifico  invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. Si applica la disposizione di cui  al  secondo  periodo  del
comma 2-bis.". 
  29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di  irrogazione  delle
sanzioni: 
    a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il  seguente:  "7-bis.  Le  sanzioni
irrogate ai sensi  del  comma  7,  qualora  rideterminate  a  seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con  il  pagamento  dell'importo  stabilito   dal   comma   3.".   La
disposizione di cui al periodo precedente si  applica  agli  atti  di
irrogazione delle sanzioni notificati dopo  la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima  della
predetta data per  i  quali  risultano  pendenti  i  termini  per  la
proposizione del ricorso; 
    b) nel comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono  essere"  sono  sostituite
con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. 
  30.  Ai  fini  di  coordinamento  in  materia  di  accertamento   e
riscossione, all'articolo 29, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre". 
  31.  Per  coordinare  l'entita'  delle  sanzioni  al  ritardo   dei
versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997  n.  471,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "riguardanti crediti  assistiti  integralmente  da  forme  di
garanzia reale  o  personale  previste  dalla  legge  o  riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,". 
  32. Al fine  di  razionalizzare  gli  adempimenti  previsti  per  i
rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a:  "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente  comma  :  "6-bis.  Il
rimborso delle spese di cui al comma  6,  lettera  a),  maturate  nel
corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo  dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In  caso
di mancata erogazione, l'agente della riscossione  e'  autorizzato  a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico della quota per  il  cui  recupero
sono state svolte le procedure che determinano il  rimborso,  obbliga
l'agente della riscossione a restituire  all'ente,  entro  il  decimo
giorno successivo alla richiesta,  l'importo  anticipato,  maggiorato
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi  spese  riscossi  dopo
l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli  interessi  legali,
e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.". 
  33. Ferma restando, per  i  rimborsi  spese  maturati  fino  al  31
dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6,  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ((le  disposizioni))
contenute nel comma 6-bis  dello  stesso  articolo  17,  del  decreto
legislativo n. 112  del  1999,  nel  testo  introdotto  dal  presente
decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire  dall'anno
2011. 
  34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione  delle
comunicazioni di inesigibilita': 
    a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; 
    b)  all'articolo  36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25,  le  parole:  «30  settembre  2011»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»,  le  parole:  «30
settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
ottobre 2012»; 
    c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite  le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,". 
  35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'alinea, sono soppresse le  parole  da:  "conseguenti"  a:
"data,"; 
    b) nella lettera b), dopo la parola:  "credito"sono  inserite  le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente  delega
uno o piu' dipendenti della societa' stipulante  alla  sottoscrizione
dei relativi ruoli". 
  36. All'articolo 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
abrogati i commi 213, 214. ((. Al comma 215 del medesimo articolo, al
secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  nei
limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")). 
  37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del  codice  civile,  le  parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  l'imposta  sul
reddito delle  persone  giuridiche,  per  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi,  diversi  da
quelli indicati nel primo  comma  dell'articolo  2771,  iscritti  nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del  servizio
di riscossione  procede  o  interviene  nell'esecuzione  e  nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  imposte  e  le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di  imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato. 
  39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile,  dopo  le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite  le  seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i  crediti  sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti  nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare in  data  anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i  crediti
che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti  commi,  sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio,  valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata,  del  rimedio  di  cui
all'articolo 512 del codice di procedura  civile,  oppure  proponendo
l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel  termine  di  cui  all'articolo  99  dello
stesso decreto. 
  41. All'articolo 7, comma  2,  lettera  o),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto  il  seguente"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti"; 
    b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto  il  seguente:  "1-ter.  Gli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
dall'articolo  7,  sesto  comma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte  di  credito,
di debito  o  prepagate,  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate.". 
  42. Al fine di razionalizzare  gli  adempimenti  in  occasione  del
noleggio di autoveicoli: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai  soggetti  che  esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) l'azienda di noleggio e'  tenuta  ad  indicare  nella  fattura
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento; 
    c) La fattura, emessa ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,  deve  essere
consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura  sia
riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che  sia  in
grado di emettere il documento. 
  43.  In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina
dell'imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. 
  44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonche'  dei
contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali,  sospesi  in  relazione  all'eccezionale  afflusso  di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  e'  differito  alla
data del 30 giugno 2012. 
  45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
assicurare  l'effettiva  compatibilita'  comunitaria  della  presente
disposizione,  la  sua  efficacia  e'  subordinata  alla   preventiva
autorizzazione comunitaria. 
  46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le  finalita'  alle
quali puo' essere destinata, a scelta  del  contribuente,  una  quota
pari al cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  e'  inserita,  altresi',  quella  del  finanziamento   delle
attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme. 
  47. In attesa della riforma fiscale, a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2012,  con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista  la  disciplina  del  regime
fiscale degli ammortamenti dei beni  materiali  e  immateriali  sulla
base  di  criteri  di  sostanziale  semplificazione  che  individuino
attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e  a
quote  costanti  e  attivita'  ammortizzabili   cumulativamente   con
aliquota unica di ammortamento. 
  48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 605,  al  primo  comma,  lettera  b),  le  parole:
"esclusi  gli  atti  degli  organi  giurisdizionali  e  quelli"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "nonche',  per  gli  atti  degli  organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti". 
  49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile  1986,  n.
131, le parole: "esclusi quelli degli  organi  giurisdizionali"  sono
soppresse. 
  50. In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa
devono essere indicati,  le  generalita'  complete  della  parte,  la
residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il
codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in
giudizio. 
 ((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di  cui
ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede  l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
  50-ter. La disposizione di  cui  al  comma  50-bis  si  applica  ai
compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  50-quater.  Gli  incrementi  delle  aliquote  di  accisa   disposti
dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere  dal  1°  gennaio  2012.  Continua  ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75)). 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  26-quater
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.  26-quater.   Esenzione   dalle   imposte   sugli
          interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti  in
          Stati membri dell'Unione europea - 1.  Gli  interessi  e  i
          canoni pagati a societa' non residenti aventi  i  requisiti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  o   a   una   stabile
          organizzazione,  situata  in  un  altro  Stato  membro,  di
          societa' che hanno i suddetti requisiti  sono  esentati  da
          ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: 
              a) da societa' ed enti che rivestono  una  delle  forme
          previste dall'allegato A, che risiedono, ai  fini  fiscali,
          nel territorio  dello  Stato  e  sono  assoggettate,  senza
          fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito  delle
          societa'; 
              b)  da  una   stabile   organizzazione,   situata   nel
          territorio dello Stato  e  assoggettata,  senza  fruire  di
          regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle  societa',
          di societa' non residenti aventi  i  requisiti  di  cui  al
          comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano
          inerenti all'attivita' della stabile organizzazione  stessa
          (114). 
              2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei  canoni
          hanno diritto all'esenzione se: 
              a) la societa' che effettua il pagamento o la  societa'
          la  cui  stabile  organizzazione  effettua  il   pagamento,
          detiene direttamente una percentuale non  inferiore  al  25
          per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve  il
          pagamento o nella societa' la  cui  stabile  organizzazione
          riceve il medesimo pagamento; 
              b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la
          cui stabile  organizzazione  riceve  il  pagamento  detiene
          direttamente una percentuale non inferiore al 25 per  cento
          dei  diritti  di  voto  nella  societa'  che  effettua   il
          pagamento o nella societa' la  cui  stabile  organizzazione
          effettua il medesimo pagamento; 
              c) una terza societa' avente i requisiti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale
          non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella
          societa' che effettua il pagamento o nella societa' la  cui
          stabile organizzazione  effettua  il  pagamento  sia  nella
          societa' che riceve il pagamento o nella  societa'  la  cui
          stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento; 
              d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b)  e  c),
          detenuti nelle societa' ed enti  residenti  nel  territorio
          dello  Stato,  sono  quelli   esercitabili   nell'assemblea
          ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis
          del codice civile; 
              e) le partecipazioni che  attribuiscono  i  diritti  di
          voto di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  sono  detenute
          ininterrottamente per almeno un anno. 
              3. Ai fini del presente articolo: 
              a) si  considerano  canoni,  i  compensi  di  qualsiasi
          natura percepiti per l'uso o la concessione in uso: 
              1)  del  diritto  di  autore   su   opere   letterarie,
          artistiche   o   scientifiche,   comprese   le    pellicole
          cinematografiche e il software; 
              2) di brevetti, marchi  di  fabbrica  o  di  commercio,
          disegni o modelli, progetti, formule o processi  segreti  o
          per  informazioni  concernenti  esperienze   di   carattere
          industriale, commerciale o scientifico; 
              3)   di   attrezzature   industriali,   commerciali   o
          scientifiche; 
              b) si considerano interessi, i redditi  da  crediti  di
          qualsiasi  natura,  garantiti  o  non  da  ipoteca  e,   in
          particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni
          e da prestiti, compresi gli altri  proventi  derivanti  dai
          suddetti titoli e prestiti; 
              c) non si considerano interessi: 
              1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di  cui
          all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, direttamente  erogati  dal  socio  o
          dalle sue parti correlate; 
              2) gli utili di cui all'articolo 44, comma  1,  lettera
          f), del predetto testo unico; 
              3)  le  remunerazioni  dei  titoli  e  degli  strumenti
          finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a),  e
          109, comma 9, lettera a), del medesimo testo  unico,  anche
          per  la  quota  che  non  comporta  la  partecipazione   ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              4) i pagamenti relativi a crediti  che  autorizzano  il
          creditore a rinunciare al suo  diritto  agli  interessi  in
          cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 
              5) i pagamenti relativi a crediti  che  non  contengono
          disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali
          il rimborso  debba  essere  effettuato  trascorsi  piu'  di
          cinquanta anni dalla data di emissione. 
              4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: 
              a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma
          3  e  le  societa'  le  cui  stabili  organizzazioni   sono
          beneficiarie dei  medesimi  redditi,  rivestono  una  delle
          forme previste dall'allegato A, risiedono ai  fini  fiscali
          in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi  di
          una  Convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residenti  al  di   fuori
          dell'Unione europea e sono assoggettate,  senza  fruire  di
          regimi  di  esonero,  ad   una   delle   imposte   indicate
          nell'allegato   B   ovvero   a   un'imposta   identica    o
          sostanzialmente  simile  applicata   in   aggiunta   o   in
          sostituzione di dette imposte; 
              b) gli interessi e i canoni pagati  alle  societa'  non
          residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati  ad  una
          delle imposte elencate nell'allegato B; 
              c) le societa' non residenti di cui alla lettera  a)  e
          le stabili organizzazioni situate in un altro Stato  membro
          di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a)  sono
          beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3;  a
          tal  fine,  sono  considerate  beneficiarie  effettive   di
          interessi o di canoni: 
              1) le predette societa', se  ricevono  i  pagamenti  in
          qualita' di beneficiario finale  e  non  di  intermediario,
          quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona; 
              2) le predette stabili organizzazioni, se  il  credito,
          il diritto, l'utilizzo  o  l'informazione  che  generano  i
          pagamenti degli  interessi  o  dei  canoni  si  ricollegano
          effettivamente a tali stabili organizzazioni e  i  suddetti
          interessi o canoni rappresentano redditi per i  quali  esse
          sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad
          una delle imposte elencate nell'allegato B  o,  in  Belgio,
          all'«impôt      des       non-residents/belasting       der
          niet-verblijfhouders», in  Spagna  all'«impuesto  sobre  la
          Renta de no Residentes»  ovvero  a  un'imposta  identica  o
          sostanzialmente  simile  applicata   in   aggiunta   o   in
          sostituzione di dette imposte. 
              5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei  canoni
          e degli  interessi  di  cui  al  comma  3  controlla  o  e'
          controllato, direttamente o  indirettamente,  dal  soggetto
          che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero  entrambi
          i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,
          da un terzo, e l'importo degli interessi o  dei  canoni  e'
          superiore  al   valore   normale   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 2, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui  al
          comma  1  si  applica  limitatamente  al  medesimo   valore
          normale. 
              6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di  cui  al
          comma 1, deve essere prodotta un'attestazione  dalla  quale
          risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso
          di  stabile  organizzazione,  l'esistenza   della   stabile
          organizzazione   stessa,   rilasciata   dalle    competenti
          autorita'  fiscali  dello  Stato   in   cui   la   societa'
          beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato  in
          cui e'  situata  la  stabile  organizzazione,  nonche'  una
          dichiarazione  dello  stesso  beneficiario  effettivo   che
          attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e
          4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti  di
          cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  entro  la  data  del
          pagamento degli interessi o dei canoni  e  produce  effetti
          per un anno  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio  della
          documentazione medesima. 
              7. La documentazione di cui  al  comma  6  deve  essere
          conservata fino a quando non siano decorsi  i  termini  per
          gli accertamenti relativi al periodo di  imposta  in  corso
          alla data di pagamento degli  interessi  o  dei  canoni,  e
          comunque  fino  a  quando  non  siano  stati  definiti  gli
          accertamenti  stessi.  Con  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   stabilite
          specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
          appositi modelli . 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono  apportate  modifiche  agli  allegati  A  e  B
          conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. »; 
              c) all'articolo 27, dopo il  comma  3  e'  inserito  il
          seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica  l'articolo  98
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa,  la
          ritenuta  di  cui  al  comma  3  sulla   remunerazione   di
          finanziamenti eccedenti prevista  dal  citato  articolo  98
          direttamente  erogati  dal  socio  o  da  una   sua   parte
          correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
          della  determinazione  della  ritenuta  di  cui  sopra,  si
          computa in diminuzione la  eventuale  ritenuta  operata  ai
          sensi   dell'articolo   26   riferibile    alla    medesima
          remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
          remunerazione  di  finanziamenti   eccedenti   direttamente
          erogati dalle stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti»; 
              d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis)
          e' aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di  interessi  e
          canoni di cui all'art. 26-quater, qualora  detti  pagamenti
          siano effettuati  a  soggetti  controllati  direttamente  o
          indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in  uno
          Stato dell'Unione europea. 
              8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,
          lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
          ritenuta del 5 per  cento  sugli  interessi  corrisposti  a
          soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
          destinati a finanziare il pagamento di  interessi  e  altri
          proventi su prestiti obbligazionari emessi dai  percettori:
          a) negoziati in mercati regolamentati  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
          di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  settembre
          1996  e  successive  modificazioni   e   integrazioni;   b)
          garantiti  dai  soggetti  di  cui   all'articolo   23   che
          corrispondono   gli   interessi   ovvero   dalla   societa'
          capogruppo controllante ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile ovvero da altra  societa'  controllata  dalla
          stessa controllante. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Determinazione dell'imposta - 1. L'imposta e'
          determinata applicando al  valore  della  produzione  netta
          l'aliquota del 3,9 per cento,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. 
              1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
              b) all'articolo 5, che esercitano attivita' di  imprese
          concessionarie diverse da quelle di costruzione e  gestione
          di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per
          cento"; 
              c) all'articolo 6, si applica l'aliquota del  4,65  per
          cento; 
              d) all'articolo 7, si applica l'aliquota del  5,90  per
          cento. " 
              2. Nei confronti dei soggetti di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera e-bis), relativamente al  valore  prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota  dell'8,5
          per cento. . 
              3. A decorrere dal terzo anno successivo  a  quello  di
          emanazione del presente decreto, le regioni hanno  facolta'
          di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad  un
          massimo di un punto percentuale. La variazione puo'  essere
          differenziata per settori di attivita' e per  categorie  di
          soggetti passivi. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3. Efficacia temporale delle norme  tributarie  -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ". 
              Si riporta l'articolo 13 della  Tariffa  approvata  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze   20   agosto   1992
          (Approvazione della tariffa dell'imposta  di  bollo),  come
          modificato dalla presente legge: 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              Modo di pagamento 
              1. Marche o bollo a punzone. 
              2. Per le quietanze  relative  a  mandati,  ordinativi,
          vaglia del tesoro ed altri 
              titoli di spesa dello Stato, l'imposta e'  riscossa  in
          modo virtuale al momento 
              dell'emissione   degli   stessi.   Per   le   quietanze
          rilasciate dalle conservatorie 
              dei  registri   immobiliari,   dagli   uffici   tecnici
          erariali, dagli uffici del registro, 
              dell'imposta sul valore aggiunto o doganali,  l'imposta
          e' riscossa dagli uffici 
              stessi 
              Note 
              1. Per le ricevute e quietanze, contenute in  un  unico
          atto e relative a piu' percipienti,  l'imposta  si  applica
          per ciascun percipiente. 
              2. L'imposta non e' dovuta: 
              a) quando la somma non supera L. 150. 000, a  meno  che
          si tratti di ricevute o quietanze rilasciate  a  saldo  per
          somma inferiore al debito originario,  senza  l'indicazione
          di questo o delle precedenti quietanze,  ovvero  rilasciate
          per somma indeterminata; 
              b) per la quietanza o ricevuta  apposta  sui  documenti
          gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti; 
              c) per le quietanze apposte sulle bollette  di  vendita
          dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali  e
          dei biglietti delle lotterie nazionali. 
              3. Sono esenti dall'imposta  le  ricevute  relative  al
          pagamento di spese di condominio negli edifici. 
              3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla  persona
          fisica,  l'imposta  e'  maggiorata,   in   funzione   della
          periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di  euro
          26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione
          di imposta non si applica agli estratti conto inviati  alle
          societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante  sia  una
          persona fisica. 
              3-ter. L'imposta e' sostitutiva di  quella  dovuta  per
          tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti
          dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane,
          relativi a operazioni e rapporti  regolati  mediante  conto
          corrente, ovvero relativi al deposito di  titoli,  indicati
          nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9,  comma  1,
          lettera a), 13, commi  1  e  2,  e  14.  L'estratto  conto,
          compresa la comunicazione relativa ai depositi  di  titoli,
          si considera in ogni caso  inviato  almeno  una  volta  nel
          corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti
          dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo
          per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione  della
          predetta imposta e che siano  chiusi  d'ufficio.  Non  sono
          altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative  ai
          depositi di titoli emessi con modalita' diverse  da  quelle
          cartolari    e    comunque    oggetto     di     successiva
          dematerializzazione, il cui complessivo valore  nominale  o
          di rimborso posseduto presso  ciascuna  banca  sia  pari  o
          inferiore a mille Euro. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   25   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 25. Contrasto di interessi - 1. A  decorrere  dal
          1° luglio 2010 le banche e  le  Poste  Italiane  S.  p.  a.
          operano una ritenuta del 4 per cento a  titolo  di  acconto
          dell'imposta  sul  reddito  dovuta  dai  beneficiari,   con
          obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito  dei  pagamenti
          relativi  ai  bonifici  disposti   dai   contribuenti   per
          beneficiare di oneri deducibili o per  i  quali  spetta  la
          detrazione d'imposta.  Le  ritenute  sono  versate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
          pagamenti  nonche'  le  modalita'   di   esecuzione   degli
          adempimenti   relativi   alla   certificazione    e    alla
          dichiarazione delle ritenute operate. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 84. Riporto delle perdite - 1. La perdita  di  un
          periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
          per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
          diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
          misura non superiore  all'ottanta  per  cento  del  reddito
          imponibile di ciascuno di essi e per l'intero  importo  che
          trova capienza  in  tale  ammontare.  Per  i  soggetti  che
          fruiscono di un regime di esenzione dell'utile  la  perdita
          e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile  che  non
          ha concorso alla  formazione  del  reddito  negli  esercizi
          precedenti. La perdita e`  diminuita  dei  proventi  esenti
          dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87,  per
          la  parte  del  loro  ammontare  che  eccede  i  componenti
          negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109,  comma  5.
          Detta  differenza  potra'  tuttavia  essere  computata   in
          diminuzione del reddito  complessivo  in  misura  tale  che
          l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
          compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla
          fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,  e  dalle
          eccedenze di cui all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora: 
              a) . 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 107. Altri accantonamenti - 1. Gli accantonamenti
          a fronte delle spese per lavori ciclici di  manutenzione  e
          revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei
          limiti del 5  per  cento  del  costo  di  ciascuna  nave  o
          aeromobile  quale  risulta  all'inizio  dell'esercizio  dal
          registro  dei  beni  ammortizzabili.  La   differenza   tra
          l'ammontare   complessivamente   dedotto   e    la    spesa
          complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o
          e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine
          il ciclo. 
              2. Per le imprese concessionarie  della  costruzione  e
          dell'esercizio   di   opere   pubbliche   e   le    imprese
          subconcessionarie   di   queste   sono    deducibili    gli
          accantonamenti a fronte delle  spese  di  ripristino  o  di
          sostituzione  dei  beni  gratuitamente   devolvibili   allo
          scadere della concessione e delle altre  spese  di  cui  al
          comma 6 dell'articolo 102. La  deduzione  e'  ammessa,  per
          ciascun bene, nel limite massimo del cinque per  cento  del
          costo e non e' piu' ammessa quando il  fondo  ha  raggiunto
          l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al   bene
          medesimo  sostenute  negli  ultimi  due  esercizi.  Per  le
          imprese  concessionarie  di  costruzione  e   gestione   di
          autostrade e trafori  la  percentuale  di  cui  al  periodo
          precedente e' pari all'1 per cento. Se le  spese  sostenute
          in un esercizio  sono  superiori  all'ammontare  del  fondo
          l'eccedenza e' deducibile in quote costanti  nell'esercizio
          stesso  e  nei   cinque   successivi.   L'ammontare   degli
          accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito
          dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. 
              3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
          operazioni a premio e da concorsi a premio sono  deducibili
          in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
          al  70  per  cento  dell'ammontare  degli  impegni  assunti
          nell'esercizio,  a  condizione  che  siano   distinti   per
          esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
          relativi ai  singoli  esercizi  deve  essere  effettuato  a
          carico dei corrispondenti  accantonamenti  sulla  base  del
          valore unitario di formazione degli stessi e  le  eventuali
          differenze   rispetto   a   tale    valore    costituiscono
          sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi  non
          utilizzato al termine  del  terzo  esercizio  successivo  a
          quello  di  formazione  concorre  a  formare   il   reddito
          dell'esercizio stesso. 
              4.  Non  sono  ammesse  deduzioni  per   accantonamenti
          diversi   da   quelli   espressamente   considerati   dalle
          disposizioni del presente capo. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185  convertito
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 15. Riallineamento e rivalutazione  volontari  di
          valori contabili- 1. Le modifiche introdotte  dall'articolo
          1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, al regime impositivo ai fini  dell'IRES  dei  soggetti
          che redigono il bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  luglio  2002,
          esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal  comma  61,
          secondo periodo, del medesimo articolo 1, con  riguardo  ai
          componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
          decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
          dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere  assoggettati
          alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
          patrimoniali sul bilancio di tale  esercizio  e  di  quelli
          successivi  delle  operazioni   pregresse   che   risultino
          diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
          temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
          classificazioni,  valutazioni   e   imputazioni   temporali
          risultanti dal  bilancio  dell'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  2007.  Le  disposizioni  dei  periodi  precedenti
          valgono anche  ai  fini  della  determinazione  della  base
          imponibile  dell'IRAP,  come  modificata  dall'articolo  1,
          comma 50, della citata legge n. 244 del 2007. 
              2.  I  contribuenti  possono   riallineare,   ai   fini
          dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le
          disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui  al
          comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
          successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2007,  con
          effetto a partire da tale inizio. 
              3.   Il   riallineamento    puo'    essere    richiesto
          distintamente per le divergenze che derivano: 
              a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si  sarebbero
          manifestate se le modifiche apportate agli  articoli  83  e
          seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
          del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del
          primo  esercizio  di  adozione   dei   principi   contabili
          internazionali. Sono esclusi i  disallineamenti  emersi  in
          sede  di  prima   applicazione   dei   principi   contabili
          internazionali  dalla  valutazione  dei  beni  fungibili  e
          dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di  valore
          e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5  e
          6 dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  28  febbraio
          2005,  n.  38,  nonche'  quelli  che  sono  derivati  dalle
          deduzioni  extracontabili   operate   per   effetto   della
          soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo  109,
          comma 4, del citato testo unico e quelli che si  sarebbero,
          comunque, determinati  anche  a  seguito  dell'applicazione
          delle disposizioni dello stesso  testo  unico,  cosi'  come
          modificate dall'articolo 1, commi 58, della  legge  n.  244
          del 2007; 
              b)   dalla   valutazione   dei   beni    fungibili    e
          dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di  valore
          e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5  e
          6 dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  28  febbraio
          2005, n. 38. 
              4. Il riallineamento delle divergenze di cui  al  comma
          3, lettera a), puo' essere attuato  sulla  totalita'  delle
          differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione  e'
          esercitata  nella  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'esercizio successivo a quello in corso al  31  dicembre
          2007. In tal caso,  la  somma  algebrica  delle  differenze
          stesse, se  positiva,  va  assoggettata  a  tassazione  con
          aliquota    ordinaria,    ed    eventuali    maggiorazioni,
          rispettivamente,  dell'IRES  e   dell'IRAP,   separatamente
          dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in  unica
          soluzione entro il termine  di  versamento  a  saldo  delle
          imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso
          al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo,  la  relativa
          deduzione concorre, per  quote  costanti,  alla  formazione
          dell'imponibile del secondo esercizio successivo  a  quello
          in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi. 
              5. Il riallineamento delle divergenze di cui  al  comma
          3,  lettera  a),  puo'  essere  attuato,  tramite   opzione
          esercitata  nella  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'esercizio successivo a quello in corso al  31  dicembre
          2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole
          fattispecie  si  intendono  i   componenti   reddituali   e
          patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura  ai
          fini  delle  qualificazioni  di  bilancio  e  dei  relativi
          rapporti   di   copertura.   Ciascun   saldo   oggetto   di
          riallineamento  e'  assoggettato  ad  imposta   sostitutiva
          dell'IRES,  dell'IRAP  e  di  eventuali  addizionali,   con
          aliquota del 16 per cento del relativo  importo.  Il  saldo
          negativo non e' comunque deducibile. L'imposta  sostitutiva
          e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il   termine   di
          versamento a saldo  delle  imposte  relative  all'esercizio
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
              6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31
          dicembre  2007  sono  intervenute  aggregazioni   aziendali
          disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo
          unico, come modificati dalla legge n.  244  del  2007,  tra
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali, il soggetto beneficiario di  tali
          operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o  5,
          in  modo  autonomo  con  riferimento   ai   disallineamenti
          riferibili   a   ciascuno    dei    soggetti    interessati
          all'aggregazione. 
              7. Il riallineamento delle divergenze di cui  al  comma
          3,  lettera  b),  puo'  essere  attuato   tramite   opzione
          esercitata  nella  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'esercizio successivo a quello in corso al  31  dicembre
          2007.  In   tal   caso   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 1, comma 48, della legge  n.  244  del  2007.
          L'imposta sostitutiva e' versata in unica  soluzione  entro
          il termine di versamento a  saldo  delle  imposte  relative
          all'esercizio successivo a quello in corso al  31  dicembre
          2007.  Limitatamente  al  riallineamento  delle  divergenze
          derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2,  del
          decreto  legislativo  n.  38  del  2005,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 81,  commi  21,  23  e  24,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei  commi
          da 1 a 7 si assumono i disallineamenti  rilevanti  ai  fini
          dell'IRES. 
              8. Le disposizioni dei commi precedenti  si  applicano,
          in quanto compatibili, anche in caso di: 
              a) variazioni che intervengono nei  principi  contabili
          IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
          che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; 
              b) variazioni registrate in sede di prima  applicazione
          dei  principi  contabili  effettuata   successivamente   al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
              8-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottate  le
          disposizioni per l'attuazione del comma 8. 
              9. Si applicano le norme in  materia  di  liquidazione,
          accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni  previste
          ai fini delle imposte sui redditi. 
              10.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   2-ter
          introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
          46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  del  relativo
          decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
          in tutto o  in  parte,  i  maggiori  valori  attribuiti  in
          bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e  alle  altre
          attivita' immateriali all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
          medesimo comma 2-ter, con  l'aliquota  del  16  per  cento,
          versando in  unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro  il
          termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte  relative
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione. I maggiori  valori  assoggettati  ad  imposta
          sostitutiva  si  considerano  riconosciuti  fiscalmente   a
          partire dall'inizio del periodo  d'imposta  nel  corso  del
          quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
          all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli  5,
          6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
          maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa  puo'
          essere effettuata in misura non superiore ad un  decimo,  a
          prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
          dal periodo di imposta successivo a quello  nel  corso  del
          quale e'  versata  l'imposta  sostitutiva.  A  partire  dal
          medesimo periodo di imposta sono  deducibili  le  quote  di
          ammortamento  del  maggior  valore  delle  altre  attivita'
          immateriali  nel  limite  della  quota  imputata  a   conto
          economico. 
              10-bis. Le previsioni del  comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
          iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo  di
          avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
          Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
          nel consolidamento ai sensi dell'articolo 24,  e  seguenti,
          del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
          Per le imprese tenute ad  applicare  i  principi  contabili
          internazionali  di  cui  al  regolamento  n  1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per
          partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
          consolidamento  ai   sensi   delle   relative   previsioni.
          L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai
          fini del valore fiscale della partecipazione stessa. 
              10-ter. Le previsioni del  comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
          di impresa  e  altre  attivita'  immateriali  nel  bilancio
          consolidato - delle partecipazioni di  controllo  acquisite
          nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero  di
          partecipazioni. 
              11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche
          per  riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori   valori
          attribuiti in  bilancio  ad  attivita'  diverse  da  quelle
          indicate nell'articolo 176, comma 2-ter,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  In
          questo  caso  tali  maggiori  valori  sono  assoggettati  a
          tassazione   con   aliquota   ordinaria,    ed    eventuali
          maggiorazioni,  rispettivamente,  dell'IRPEF,  dell'IRES  e
          dell'IRAP,   separatamente   dall'imponibile   complessivo,
          versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
          valori  sono  relativi  ai  crediti  si  applica  l'imposta
          sostitutiva di cui al comma 10  nella  misura  del  20  per
          cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con  riguardo
          a singole fattispecie, come definite dal comma 5. 
              12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle
          operazioni  effettuate  a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
          quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
          dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  per  tali  operazioni  sia  stata  gia'
          esercitata l'opzione prevista dall'articolo  1,  comma  47,
          della legge n. 244 del  2007,  il  contribuente  procede  a
          riliquidare  l'imposta  sostitutiva  dovuta   versando   la
          differenza entro il termine di  versamento  a  saldo  delle
          imposte relative al periodo d'imposta successivo  a  quello
          in corso al 31 dicembre 2007. 
              12-bis. L'opzione di  cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  si   considera
          validamente  esercitata  anche  per  riallineare  i  valori
          fiscali ai maggiori valori  contabili  emersi  per  effetto
          dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del  decreto  legislativo
          28 febbraio 2005, n. 38,  se  identificati  nel  quadro  EC
          della dichiarazione dei redditi. 
              13. Considerata l'eccezionale situazione di  turbolenza
          nei mercati finanziari,  i  soggetti  che  non  adottano  i
          principi contabili internazionali, nell'esercizio in  corso
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          possono  valutare  i  titoli  non  destinati  a   permanere
          durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore  di
          iscrizione cosi' come risultante  dall'ultimo  bilancio  o,
          ove   disponibile,   dall'ultima    relazione    semestrale
          regolarmente approvati anziche' al valore di  realizzazione
          desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione  per
          le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
          all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
          finanziari, puo' essere reiterata con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   le   modalita'
          attuative delle  disposizioni  di  cui  al  comma  13  sono
          stabilite  dall'ISVAP  con  regolamento,   che   disciplina
          altresi'   le   modalita'   applicative   degli    istituti
          prudenziali in materia di attivi a copertura delle  riserve
          tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e  IV
          del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209.  Le  imprese  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  previa  verifica  della  coerenza  con  la
          struttura degli  impegni  finanziari  connessi  al  proprio
          portafoglio assicurativo. 
              15. Le imprese indicate al comma 14  che  si  avvalgono
          della facolta' di cui al comma 13 destinano a  una  riserva
          indisponibile  utili  di  ammontare   corrispondente   alla
          differenza tra i valori registrati  in  applicazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato
          alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
          onere fiscale. In caso di utili  di  esercizio  di  importo
          inferiore a quello della citata differenza, la  riserva  e'
          integrata utilizzando riserve di utili  disponibili  o,  in
          mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. 
              15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai  commi
          13, 14 e 15, le imprese di cui all' articolo 210, commi 1 e
          2, del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della
          verifica della solvibilita' corretta di cui al capo IV  del
          titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e  fino
          al 30 giugno  2011,  possono  tener  conto  del  valore  di
          iscrizione nel bilancio individuale dei  titoli  di  debito
          destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi
          o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale  misura,  in
          relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
          mercati finanziari, puo' essere reiterata con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  l'ISVAP.
          Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente  comma
          non sono duplicabili con altri benefici che direttamente  o
          indirettamente  incidono  sul  calcolo  della  solvibilita'
          corretta . 
              15-ter. Le imprese di cui all' articolo 210, commi 1  e
          2, del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la
          permanenza nell'ambito del gruppo  di  risorse  finanziarie
          corrispondenti alla differenza di  valutazione  conseguente
          all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP  disciplina  con
          regolamento modalita', condizioni e  limiti  di  attuazione
          del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza
          con  altri  benefici  che  direttamente  o   indirettamente
          incidono sul calcolo della solvibilita' corretta. 
              16. I soggetti  indicati  nell'articolo  73,  comma  1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  le  societa'  in   nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che  non
          adottano  i   principi   contabili   internazionali   nella
          redazione  del   bilancio,   possono,   anche   in   deroga
          all'articolo  2426  del  codice  civile  e  ad  ogni  altra
          disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
          immobili, ad esclusione delle  aree  fabbricabili  e  degli
          immobili alla cui produzione o al cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al
          31 dicembre 2007. 
              17. La rivalutazione deve essere eseguita nel  bilancio
          o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al
          31 dicembre 2007, per il quale il termine  di  approvazione
          scade successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti
          alla stessa categoria omogenea e deve essere  annotata  nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
          intendono compresi in due distinte categorie  gli  immobili
          ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. 
              18. Il  saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato  in
          una speciale riserva designata con riferimento al  presente
          decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione,  che
          ai fini  fiscali  costituisce  riserva  in  sospensione  di
          imposta. 
              19. Il saldo attivo  della  rivalutazione  puo'  essere
          affrancato con l'applicazione in capo alla societa' di  una
          imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche,   dell'imposta   sul   reddito   delle   societa',
          dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  di
          eventuali addizionali nella misura  del  10  per  cento  da
          versare con le modalita' indicate al comma 23. 
              20. Il maggior valore attribuito ai  beni  in  sede  di
          rivalutazione  puo'  essere  riconosciuto  ai  fini   delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  quinto  esercizio
          successivo  a  quello   con   riferimento   al   quale   la
          rivalutazione e'  stata  eseguita,  con  il  versamento  di
          un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche, dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  di
          eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli
          immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento  relativamente
          agli  immobili  non   ammortizzabili,   da   computare   in
          diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. 
              21.  Nel  caso  di  cessione  a  titolo   oneroso,   di
          assegnazione ai soci, di destinazione a finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa ovvero al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore dei  beni  rivalutati  in  data
          anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo
          a  quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
          eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze  o
          minusvalenze si ha riguardo al costo del bene  prima  della
          rivalutazione. 
              22. Le imposte sostitutive di cui  ai  commi  19  e  20
          devono essere versate,  a  scelta,  in  un'unica  soluzione
          entro il termine di versamento del saldo delle imposte  sui
          redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
          quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre  rate  di
          cui la prima con la medesima scadenza di  cui  sopra  e  le
          altre  con  scadenza  entro  il   termine   rispettivamente
          previsto per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
          redditi relative ai periodi d'imposta successivi.  In  caso
          di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono
          dovuti gli interessi legali con la misura del 3  per  cento
          annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
          rata. Gli importi da versare possono essere  compensati  ai
          sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              23.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni degli articoli 11, 13  e  15  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342,  quelle  del  decreto  del  Ministro
          delle finanze 13 aprile 2001, n.  162  e  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile  2002,  n.
          86. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 6. Cause di non punibilita' - 1. Se la violazione
          e'  conseguenza  di  errore  sul  fatto,  l'agente  non  e'
          responsabile quando l'errore non e' determinato  da  colpa.
          Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita'  dei
          valori di bilancio e secondo corretti criteri  contabili  e
          le valutazioni eseguite secondo corretti criteri  di  stima
          non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si
          considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni
          estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate
          dal  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358,   se
          differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il
          cinque per cento. 
              2. Non e' punibile  l'autore  della  violazione  quando
          essa e' determinata da obiettive condizioni  di  incertezza
          sulla  portata  e   sull'ambito   di   applicazione   delle
          disposizioni  alle  quali  si   riferiscono,   nonche'   da
          indeterminatezza delle  richieste  di  informazioni  o  dei
          modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 
              3. Il contribuente,  il  sostituto  e  il  responsabile
          d'imposta  non  sono  punibili  quando  dimostrano  che  il
          pagamento del tributo  non  e'  stato  eseguito  per  fatto
          denunciato   all'autorita'   giudiziaria   e   addebitabile
          esclusivamente a terzi. 
              4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non
          si tratta di ignoranza inevitabile. 
              5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto  per  forza
          maggiore. 
              5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che  non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo e non incidono sulla  determinazione  della  base
          imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  10  della
          citata legge n. 212 del 2000: 
              "Art. 10. Tutela dell'affidamento e della  buona  fede.
          Errori del contribuente - 1. I rapporti tra contribuente  e
          amministrazione finanziaria sono  improntati  al  principio
          della collaborazione e della buona fede. 
              2. Non sono irrogate sanzioni ne'  richiesti  interessi
          moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato  a
          indicazioni   contenute   in   atti    dell'amministrazione
          finanziaria,    ancorche'    successivamente     modificate
          dall'amministrazione   medesima,   o   qualora    il    suo
          comportamento risulti posto in essere a  seguito  di  fatti
          direttamente conseguenti a  ritardi,  omissioni  od  errori
          dell'amministrazione stessa. 
              3. Le sanzioni non sono  comunque  irrogate  quando  la
          violazione dipende da obiettive  condizioni  di  incertezza
          sulla portata e sull'ambito  di  applicazione  della  norma
          tributaria o quando  si  traduce  in  una  mera  violazione
          formale senza alcun debito di imposta;  in  ogni  caso  non
          determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
          un  giudizio  in  ordine  alla  legittimita'  della   norma
          tributaria.  Le  violazioni  di  disposizioni  di   rilievo
          esclusivamente  tributario  non  possono  essere  causa  di
          nullita' del contratto. ". 
              Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  356,  reca
          "Disposizioni per la ristrutturazione e per  la  disciplina
          del gruppo creditizio". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  novembre  1973,
          n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie): 
              "Art.  6.  Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche - L'imposta sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti
          soggetti: 
              a) enti e istituti di assistenza sociale,  societa'  di
          mutuo soccorso, enti  ospedalieri,  enti  di  assistenza  e
          beneficenza; 
              b) istituti  di  istruzione  e  istituti  di  studio  e
          sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
          lucro,   corpi   scientifici,   accademie,   fondazioni   e
          associazioni   storiche,   letterarie,   scientifiche,   di
          esperienze   e   ricerche   aventi   scopi   esclusivamente
          culturali; 
              c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini  di
          beneficenza o di istruzione; 
              c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque
          denominati, e loro consorzi. 
              2. Per i soggetti  di  cui  al  comma  1  la  riduzione
          compete a condizione che abbiano personalita' giuridica. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10-bis
          della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione  di  una
          ritenuta d'acconto o di  imposta  sugli  utili  distribuiti
          dalle  societa'  e  modificazioni  della  disciplina  della
          nominativita' obbligatoria dei titoli azionari): 
              "Art.  10-bis.  -  Gli  utili   spettanti   a   persone
          giuridiche  pubbliche  o  fondazioni,  esenti  dall'imposta
          sulle  societa',  che   hanno   esclusivamente   scopo   di
          beneficenza,  educazione,  istruzione,  studio  e   ricerca
          scientifica  sono   esonerati   dalla   ritenuta   prevista
          dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che  il
          rappresentante legale dell'ente, entro il mese  di  ottobre
          dell'anno  precedente  quelli  in  cui  e'  deliberata   la
          distribuzione degli utili, abbia presentato  al  competente
          Ispettorato  compartimentale  delle  imposte   dirette   la
          distinta delle azioni possedute,  attestando  per  iscritto
          che  gli  utili  relativi  sono  di  esclusiva   pertinenza
          dell'ente.  La  distinta  e  l'attestazione  devono  essere
          vistate  dall'autorita'   governativa   che   esercita   il
          controllo e la vigilanza sulla  amministrazione  dell'ente.
          L'Ispettorato  compartimentale  trasmette   alle   societa'
          emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco  degli  enti  che
          hanno presentato la distinta, con l'indicazione del  numero
          delle azioni in essa comprese. 
              L'Amministrazione  finanziaria  puo'   procedere   alla
          ispezione  della  contabilita'   degli   enti   che   hanno
          presentato la distinta con  le  modalita'  stabilite  dagli
          articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle  imposte
          dirette. In  caso  di  omessa  o  irregolare  tenuta  della
          contabilita' l'importo della ritenuta, in  misura  pari  al
          trenta per cento dell'ammontare  degli  utili  riscossi  in
          esonero da essa, e' iscritto  a  ruolo  a  nome  dell'ente,
          insieme con una soprattassa del dieci per  cento,  a  norma
          degli articoli 168, secondo comma  e  183  lettera  b)  del
          testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In  caso  di
          falsita' dell'attestazione  di  cui  al  comma  precedente,
          fermo restando il disposto dell'articolo 15 della  presente
          legge, si applicano al rappresentante legale  dell'ente  le
          pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale. 
              L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo  si
          applica per gli utili la cui distribuzione, anche a  titolo
          d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre  1967,  sempre
          che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il  mese  di
          ottobre del 1967  siano  state  presentate  la  distinta  e
          l'attestazione di cui al primo comma. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. Adempimenti  successivi  -  1.  Il  versamento
          delle  somme  dovute  per  effetto  dell'accertamento   con
          adesione e' eseguito entro  venti  giorni  dalla  redazione
          dell'atto di cui all'articolo 7,  mediante  delega  ad  una
          banca autorizzata o tramite il concessionario del  servizio
          di riscossione  competente  in  base  all'ultimo  domicilio
          fiscale del contribuente. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di dodici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cento milioni  di  lire.  L'importo
          della prima rata e' versato entro il termine  indicato  nel
          comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
          interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data   di
          perfezionamento dell'atto di adesione. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio  rilascia  al  contribuente  copia  dell'atto  di
          accertamento con adesione. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle  rate  diverse  dalla  prima  entro  il  termine   di
          pagamento della  rata  successiva,  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a  ruolo
          delle  residue  somme  dovute  e  della  sanzione  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471 applicata in  misura  doppia,  sul  residuo  importo
          dovuto a titolo di tributo. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' per il  versamento  di
          cui ai commi 1 e 2. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo n. 218 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 9. Perfezionamento  della  definizione  -  1.  La
          definizione  si  perfeziona  con  il  versamento   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, ovvero  con  il  versamento  della
          prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  48  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 48. Conciliazione giudiziale - 1. Ciascuna  delle
          parti  con  l'istanza  prevista  dall'articolo   33,   puo'
          proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
          della controversia. 
              2. La conciliazione puo' aver luogo solo  davanti  alla
          commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
          quale il tentativo di conciliazione  puo'  essere  esperito
          d'ufficio anche dalla commissione. 
              3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
          processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute  a
          titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.  Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute mediante versamento diretto  in  un'unica  soluzione
          ovvero in  forma  rateale,  in  un  massimo  di  otto  rate
          trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
          rate trimestrali se le somme  dovute  superano  i  50.  000
          euro. La conciliazione si  perfeziona  con  il  versamento,
          entro il termine di venti giorni dalla  data  di  redazione
          del processo verbale,  dell'intero  importo  dovuto  ovvero
          della prima rata. Per le modalita' di versamento si applica
          l'articolo 5 del D. P. R. 28 settembre  1994,  n.  592.  Le
          predette modalita' possono essere  modificate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro. . 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle  rate  diverse  dalla  prima  entro  il  termine   di
          pagamento della  rata  successiva,  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a  ruolo
          delle  residue  somme  dovute  e  della  sanzione  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471 applicata in  misura  doppia,  sul  residuo  importo
          dovuto a titolo di tributo. 
              4.  Qualora  una  delle   parti   abbia   proposto   la
          conciliazione e la stessa non abbia luogo nel  corso  della
          prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
          superiore a sessanta  giorni,  per  la  formazione  di  una
          proposta ai sensi del comma 5. 
              5. L'ufficio puo', sino alla  data  di  trattazione  in
          camera  di  consiglio,  ovvero  fino  alla  discussione  in
          pubblica udienza, depositare una proposta di  conciliazione
          alla quale l'altra  parte  abbia  previamente  aderito.  Se
          l'istanza e' presentata prima della fissazione  della  data
          di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
          la  sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di
          ammissibilita',  dichiara  con  decreto  l'estinzione   del
          giudizio.  La  proposta  di  conciliazione  ed  il  decreto
          tengono luogo del processo verbale di cui al  comma  3.  Il
          decreto  e'  comunicato  alle  parti   ed   il   versamento
          dell'intero  importo  o  della  prima  rata   deve   essere
          effettuato   entro   venti   giorni   dalla   data    della
          comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
          ritenuta ammissibile il presidente della commissione  fissa
          la trattazione della  controversia.  Il  provvedimento  del
          presidente e' depositato in segreteria entro  dieci  giorni
          dalla data di presentazione della proposta. 
              6.  In  caso  di  avvenuta  conciliazione  le  sanzioni
          amministrative si applicano nella misura del 40  per  cento
          delle  somme  irrogabili  in  rapporto  dell'ammontare  del
          tributo risultante dalla conciliazione  medesima.  In  ogni
          caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore  al
          40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni
          piu' gravi relative a ciascun tributo. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 15.  Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione - 1. Le sanzioni irrogate  per  le  violazioni
          indicate nell'articolo 2, comma 5,  del  presente  decreto,
          nell'articolo  71  del  testo  unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
          testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle
          successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a  un  terzo  se  il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione, provvedendo a pagare, entro  il  termine  per  la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto conto della predetta  riduzione.  In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo. 
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi  2,  3  e  3-bis.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute. 
              2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  le
          sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta'  se  l'avviso
          di accertamento e di liquidazione non  e'  stato  preceduto
          dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
          La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
          nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
          ai  sensi  dell'articolo  5-bis  e  con  riferimento   alle
          maggiori  imposte  e  alle  altre   somme   relative   alle
          violazioni indicate nei  processi  verbali  che  consentono
          l'emissione degli accertamenti di cui  all'articolo  41-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive  modificazioni,  e  all'articolo
          54,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  articolo:del
          citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti  -  1.
          Chi non esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle  prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per i  versamenti,  effettuati
          con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
          di cui al primo periodo,  oltre  a  quanto  previsto  dalla
          lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,  e'  ulteriormente
          ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo  per  ciascun
          giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              2. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              3. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge:: 
              "Art. 35.  Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione  attivita'
          -  1.  I  soggetti   che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione nel territorio dello  Stato,
          o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono  farne
          dichiarazione entro  trenta  giorni  ad  uno  degli  uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.  V.  A.
          che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
              a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il  luogo
          e la data di nascita, il codice fiscale, la  residenza,  il
          domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
              b) per i soggetti diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
              c)  per  i   soggetti   residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
              d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il  luogo  o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
              e) per i soggetti che svolgono attivita'  di  commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
              e-bis)  per  i  soggetti   che   intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
              f)  ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello   ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
              3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
              5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di
          cui al comma 2, lettera e-bis) entro  trenta  giorni  dalla
          data di attribuzione  della  partita  IVA,  l'Ufficio  puo'
          emettere provvedimento  di  diniego  dell'autorizzazione  a
          effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo  II  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
              7-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle Entrate sono stabilite  le  modalita'  di  diniego  o
          revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis. 
              8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
              9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10. Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
              11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13. I soggetti di cui al comma 3  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri previsti dal presente decreto. 
              15-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
              a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
          dichiarazione di inizio di attivita'; 
              b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
          del numero di partita  IVA  determina  la  possibilita'  di
          effettuare  gli  acquisti  di  cui  all'articolo   38   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50. 000 euro. 
              15-quater. Ai fini del contrasto  alle  frodi  sull'IVA
          intracomunitaria,   con   provvedimento    del    direttore
          dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i  criteri  e  le
          modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca  dati
          dei   soggetti   passivi    che    effettuano    operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento
          (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798. 
              15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita  IVA
          e'  revocata   d'ufficio   qualora   per   tre   annualita'
          consecutive il titolare non  abbia  esercitato  l'attivita'
          d'impresa o di arti e  professioni  o,  se  obbligato  alla
          presentazione  della  dichiarazione  annuale   in   materia
          d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto  a  tale
          obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile  davanti
          alle Commissioni tributarie. ". 
              Il  testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 633 del  1972  e'  riportato
          nelle note al comma 22 del presente articolo. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo n. 417 del 1997 : 
              "Art.  5.  Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai  rimborsi  -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore  a
          lire cinquecentomila. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'articolo 49, comma  1,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La stessa sanzione si applica anche se  e'  omessa
          la   dichiarazione   periodica    o    quella    prescritta
          dall'articolo 50, comma  4,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          della   differenza.   Se   la   violazione   riguarda    la
          dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
          comma 3. 
              4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione  non  si  applica  se  la   maggiore   imposta
          accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile,  a
          seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
          non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata. 
              4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 50 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 4-bis. 
              5. Chi, in difformita' della dichiarazione,  chiede  un
          rimborso non dovuto o in misura  eccedente  il  dovuto,  e'
          punito con sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della somma non spettante. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste nel primo e terzo  comma  dell'articolo
          35 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o la presenta con  indicazioni  incomplete  o
          inesatte  tali  da  non  consentire  l'individuazione   del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata  l'attivita'  o
          in  cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture   e
          documenti e' punito con sanzione da lire un milione a  lire
          quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad  un  quinto  del
          minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione  della
          dichiarazione  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni
          dall'invito dell'ufficio. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32. Poteri degli uffici - Per  l'adempimento  dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo articolo 33; 
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e  terzo  comma  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle  rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti   dagli
          articoli 38, 39, 40 e 41 se il  contribuente  non  dimostra
          che ne ha tenuto conto per la  determinazione  del  reddito
          soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza  allo  stesso
          fine; alle  stesse  condizioni  sono  altresi'  posti  come
          ricavi  o  compensi  a  base  delle  stesse  rettifiche  ed
          accertamenti, se il contribuente non ne indica il  soggetto
          beneficiario e sempreche'  non  risultino  dalle  scritture
          contabili,  i   prelevamenti   o   gli   importi   riscossi
          nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od   operazioni.   Le
          richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare  da
          verbale sottoscritto  anche  dal  contribuente  o  dal  suo
          rappresentante; in mancanza deve essere indicato il  motivo
          della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad
          avere copia del verbale; 
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del  numero
          7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge; 
              8) richiedere ai  soggetti  indicati  nell'articolo  13
          dati, notizie e documenti relativi ad attivita'  svolte  in
          un  determinato  periodo  d'imposta,  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
              8-ter) richiedere  agli  amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo'  essere  inferiore  a  quindici
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
          Il termine puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  51.   Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto - Gli uffici  dell'imposta
          sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
          e i  versamenti  eseguiti  dai  contribuenti,  ne  rilevano
          l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e  alla
          riscossione  delle  imposte  o  maggiori  imposte   dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
          della contabilita' e degli  altri  obblighi  stabiliti  dal
          presente decreto; provvedono alla  irrogazione  delle  pene
          pecuniarie e delle soprattasse  e  alla  presentazione  del
          rapporto  all'autorita'  giudiziaria  per   le   violazioni
          sanzionate penalmente.  Il  controllo  delle  dichiarazioni
          presentate e l'individuazione dei  soggetti  che  ne  hanno
          omesso la  presentazione  sono  effettuati  sulla  base  di
          criteri selettivi fissati annualmente  dal  Ministro  delle
          finanze che tengano anche conto della  capacita'  operativa
          degli uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di
          accertamento di cui al periodo precedente, compresa  quella
          a mezzo di studi di settore, sono rivolti  prioritariamente
          nei  confronti   dei   soggetti   diversi   dalle   imprese
          manifatturiere che svolgono  la  loro  attivita'  in  conto
          terzi per altre imprese in misura non inferiore al  90  per
          cento. 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
              2) invitare i soggetti che esercitano imprese,  arti  o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati  a  norma  dell'articolo  52,  ultimo   comma,   o
          dell'articolo  63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai   sensi
          dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo  63,  primo
          comma, o acquisiti ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 
              3) inviare ai soggetti che esercitano imprese,  arti  e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge. 
              Gli inviti e le richieste di cui  al  precedente  comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 52 del D.  P.  R.  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni. 
              Le richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Per l'inottemperanza agli  inviti  di  cui  al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo e quarto dell'articolo 32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto del presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33. Accessi,  ispezioni  e  verifiche  -  Per  la
          esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche  si  applicano
          le disposizioni dell'art. 52 del D. P. R. 26 ottobre  1972,
          n. 633. 
              Gli uffici delle imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso  gli
          operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32  allo
          scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
          notizie  e  documenti,  relativi  ai   rapporti   ed   alle
          operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7)  dello
          stesso art. 32, non trasmessi  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza o  l'esattezza  delle  risposte
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in dubbio. 
              La Guardia di finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura penale, utilizza e trasmette  agli  uffici  delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
              Ai fini del necessario coordinamento dell'azione  della
          guardia di  finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba procedere ad indagini sistematiche tra  la  direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali. 
              Gli uffici finanziari e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve  la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti. 
              Gli accessi presso gli operatori finanziari di  cui  al
          n. 7) dell'articolo 32, di cui  al  secondo  comma,  devono
          essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
          entrate, del Direttore  centrale  dell'accertamento  o  del
          Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
          Comandante  regionale,  da  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
          e devono avvenire in orari diversi da quelli  di  sportello
          aperto al pubblico; le ispezioni e le  rilevazioni  debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. " 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche -  Gli  uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di impiegati dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione ritenuta utile per l'accertamento  dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni. Gli impiegati  che  eseguono  l'accesso  devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da  cui  dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,  e'  necessaria  anche   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica. In ogni caso,  l'accesso  nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere eseguito in presenza del titolare dello studio o  di
          un suo delegato. 
              L'accesso in locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              E'  in  ogni  caso  necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del  codice
          di procedura penale. 
              L'ispezione documentale si estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              I libri, registri, scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto di esibizione si intendono anche  la  dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione. 
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              I documenti e le scritture possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              In deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              Per l'esecuzione  degli  accessi  presso  le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'articolo
          51 e presso gli operatori finanziari di  cui  al  7)  dello
          stesso  articolo  51,  si  applicano  le  disposizioni  del
          secondo e sesto comma  dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1999,   n.   195
          (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le
          modalita' di applicazione degli  studi  di  settore),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Applicazione degli studi di settore  -  1.  Le
          disposizioni previste dall'articolo 10, commi  da  1  a  6,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano  a  partire
          dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel  quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno  2008  il
          termine di cui al  periodo  precedente  e'  fissato  al  31
          dicembre. 
              1-bis. A partire dall'anno 2012 gli  studi  di  settore
          devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro  il
          31 dicembre del periodo  d'imposta  nel  quale  entrano  in
          vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili  per  tenere
          conto  degli  andamenti  economici  e  dei   mercati,   con
          particolare  riguardo  a   determinati   settori   o   aree
          territoriali,  devono   essere   pubblicate   in   Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  31  marzo   del   periodo   d'imposta
          successivo a quello della loro entrata in vigore. 
              2. Le disposizioni di cui  all'articolo  10,  comma  8,
          della  citata  legge  n.  146  del  1998,  si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  di
          entrata in vigore degli studi. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  8.  Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni  -  1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se  la  dichiarazione  ai
          fini  delle  imposte  dirette  o  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  compresa  quella  periodica  non  e'  redatta  in
          conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
          ovvero in essa sono omessi o non sono indicati  in  maniera
          esatta e completa dati rilevanti per  l'individuazione  del
          contribuente e, se  diverso  da  persona  fisica,  del  suo
          rappresentante, nonche' per la determinazione del  tributo,
          oppure non e' indicato in maniera esatta  e  completa  ogni
          altro elemento prescritto per il compimento dei  controlli,
          si   applica   la   sanzione   amministrativa    da    lire
          cinquecentomila a  lire  quattro  milioni.  Si  applica  la
          sanzione  in  misura  massima  nelle  ipotesi   di   omessa
          presentazione del modello per  la  comunicazione  dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
          laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente  non
          abbia provveduto alla presentazione  del  modello  anche  a
          seguito di specifico invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
          Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta l'allegazione  alla  dichiarazione,  la
          conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione  amministrativa  da  lire  un
          milione  a  lire  otto   milioni   quando   l'omissione   o
          l'incompletezza   riguardano    gli    elementi    previsti
          nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni  dei
          sostituti d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'articolo 110, comma 11, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50. 000. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  39  del  citato
          decreto del presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39. Redditi determinati in  base  alle  scritture
          contabili - Per i redditi d'impresa delle  persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica: 
              a) se gli elementi  indicati  nella  dichiarazione  non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell'articolo 3; 
              b)  se  non  sono  state   esattamente   applicate   le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
              c) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri  esibiti
          o trasmessi ai sensi del  numero  3)  dello  stesso  comma,
          dalle  dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste   negli
          articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni  eseguite
          nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri  atti  e
          documenti in possesso dell'ufficio; 
              d) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui  all'articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
              a) quando il reddito d'impresa non  e'  stato  indicato
          nella dichiarazione; 
              b). 
              c) quando dal verbale di  ispezione  redatto  ai  sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque  sottratto  all'ispezione  una  o  piu'  scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14,  ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
              d)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della lettera d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto; 
              d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito  agli
          inviti disposti dagli uffici  ai  sensi  dell'articolo  32,
          primo comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto  o
          dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  3)  e  4),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              d-ter)  quando  viene  rilevata  l'omessa  o   infedele
          indicazione  dei  dati  previsti   nei   modelli   per   la
          comunicazione dei dati rilevanti ai fini  dell'applicazione
          degli studi di settore, nonche' l'indicazione di  cause  di
          esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
          sussistenti.  La  presente  disposizione   si   applica   a
          condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
          2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,  con
          riferimento  alle   scritture   contabili   rispettivamente
          indicate negli artt. 18 e  19.  Il  reddito  d'impresa  dei
          soggetti indicati nel quarto comma dell'art.  18,  che  non
          hanno provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui  ai
          precedenti commi dello stesso articolo, e'  determinato  in
          ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
          ". 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  10
          della legge 8 maggio 1998,  n.  146  (Disposizioni  per  la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario), come modificato dalla presente legge: 
              "4-bis.  Le  rettifiche  sulla  base   di   presunzioni
          semplici di cui all'articolo 39, primo comma,  lettera  d),
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  54,
          secondo comma, ultimo periodo, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  non  possono
          essere  effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti   che
          dichiarino, anche per effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o
          compensi pari o superiori al livello della  congruita',  ai
          fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore  di  cui
          all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di  coerenza
          risultanti dagli specifici indicatori, di cui  all'articolo
          10-bis, comma 2, della presente legge, qualora  l'ammontare
          delle attivita' non dichiarate, con un massimo di  50.  000
          euro, sia pari o inferiore al 40 per  cento  dei  ricavi  o
          compensi  dichiarati.  Ai  fini   dell'applicazione   della
          presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi  si
          intendono quelli  indicati  al  comma  4,  lettera  a).  La
          presente disposizione si applica a condizione che non siano
          irrogabili le sanzioni  di  cui  ai  commi  2-bis  e  4-bis
          rispettivamente  degli  articoli  1   e   5   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  nonche'  al  comma
          2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Violazioni relative alla  dichiarazione  delle
          imposte dirette - 1. Nei casi di omessa presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  lire
          cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Essa
          puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
              2. Se nella dichiarazione e' indicato,  ai  fini  delle
          singole imposte, un reddito imponibile inferiore  a  quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta o  un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della maggior  imposta  o  della  differenza  del
          credito.  La  stessa   sanzione   si   applica   se   nella
          dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d'imposta
          ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,  anche  se  esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
              2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
          ovvero di arte o professione,  accertato  a  seguito  della
          corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,  non  e'
          superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo dichiarato. 
              2-bis. 1: La misura della sanzione minima e massima  di
          cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 2-bis. . 
              2-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'articolo 110, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza  del
          credito, la sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica
          qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
          altra  attivita'  istruttoria,  il  contribuente   consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di cui  al  periodo  precedente,  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati.  In  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. 
              3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
          redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate  di
          un terzo con  riferimento  alle  imposte  o  alle  maggiori
          imposte relative a tali redditi. 
              4. Per maggiore imposta si intende  la  differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle dichiarazioni,  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  recante
          disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento   delle
          imposte sui redditi. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  5.  Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai  rimborsi  -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore  a
          lire cinquecentomila. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'articolo 49, comma  1,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La stessa sanzione si applica anche se  e'  omessa
          la   dichiarazione   periodica    o    quella    prescritta
          dall'articolo 50, comma  4,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          della   differenza.   Se   la   violazione   riguarda    la
          dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
          comma 3. 
              4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione  non  si  applica  se  la   maggiore   imposta
          accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile,  a
          seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
          non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata. 
              4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 50 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 4-bis. 
              5. Chi, in difformita' della dichiarazione,  chiede  un
          rimborso non dovuto o in misura  eccedente  il  dovuto,  e'
          punito con sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della somma non spettante. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste nel primo e terzo  comma  dell'articolo
          35 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o la presenta con  indicazioni  incomplete  o
          inesatte  tali  da  non  consentire  l'individuazione   del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata  l'attivita'  o
          in  cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture   e
          documenti e' punito con sanzione da lire un milione a  lire
          quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad  un  quinto  del
          minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione  della
          dichiarazione  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni
          dall'invito dell'ufficio. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 32. Violazioni relative alla dichiarazione  -  1.
          Nel caso di omessa presentazione  della  dichiarazione,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  dal  centoventi   al
          duecentoquaranta  per  cento  dell'ammontare   dell'imposta
          dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.  Se  non  e'
          dovuta  imposta,   si   applica   la   sanzione   da   lire
          cinquecentomila a lire due milioni. 
              2. Se nella dichiarazione  e'  indicato  un  imponibile
          inferiore  a  quello  accertato  o,  comunque,   un'imposta
          inferiore  a  quella  dovuta,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa  da  una  a  due  volte  l'ammontare   della
          maggiore imposta dovuta. 
              2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione non  si  applica  se  il  maggior  imponibile,
          accertato a seguito della corretta applicazione degli studi
          di settore, non e' superiore al  10  per  cento  di  quello
          dichiarato. 
              2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 50 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 2-bis. 
              3. Per maggiore imposta si intende  la  differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alla  dichiarazione  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del D. P.  R.  29  settembre
          1973, n. 600 , come sostituiti dall'articolo 13,  comma  1,
          del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni 1.
          La sanzione amministrativa e le  sanzioni  accessorie  sono
          irrogate    dall'ufficio     o     dall'ente     competenti
          all'accertamento  del  tributo   cui   le   violazioni   si
          riferiscono. 
              2. L'ufficio o l'ente notifica  atto  di  contestazione
          con indicazione, a pena di nullita', dei  fatti  attribuiti
          al trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle  norme
          applicate, dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per  la
          determinazione delle sanzioni e della loro entita'  nonche'
          dei minimi edittali previsti dalla  legge  per  le  singole
          violazioni. Se la motivazione fa riferimento  ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  trasgressore,  questo
          deve essere allegato all'atto che  lo  richiama  salvo  che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
              3. Entro il termine previsto per  la  proposizione  del
          ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido  possono
          definire la controversia con il  pagamento  di  un  importo
          pari ad un terzo della sanzione  indicata  e  comunque  non
          inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti  per  le
          violazioni  piu'  gravi  relative  a  ciascun  tributo.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie. 
              4. Se  non  addivengono  a  definizione  agevolata,  il
          trasgressore e i  soggetti  obbligati  in  solido  possono,
          entro lo stesso termine, produrre deduzioni  difensive.  In
          mancanza,   l'atto   di    contestazione    si    considera
          provvedimento  di   irrogazione,   impugnabile   ai   sensi
          dell'articolo 18. 
              5.  L'impugnazione  immediata  non  e'  ammessa  e,  se
          proposta, diviene improcedibile qualora vengano  presentate
          deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 
              6. L'atto di contestazione deve contenere  l'invito  al
          pagamento delle somme dovute nel termine  previsto  per  la
          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
          termine,  se  non  si  intende  addivenire  a   definizione
          agevolata, le deduzioni difensive e, infine,  l'indicazione
          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
              7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
          termine di decadenza di un anno dalla  loro  presentazione,
          irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato  a  pena
          di  nullita'  anche  in  ordine  alle  deduzioni  medesime.
          Tuttavia, se il provvedimento non  viene  notificato  entro
          centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia  delle
          misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
              7-bis. Le sanzioni  irrogate  ai  sensi  del  comma  7,
          qualora rideterminate  a  seguito  dell'accoglimento  delle
          deduzioni prodotte ai sensi del comma  4,  sono  definibili
          entro il termine previsto per la proposizione del  ricorso,
          con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 17. Irrogazione  immediata-  1.  In  deroga  alle
          previsioni  dell'articolo  16,  le  sanzioni  collegate  al
          tributo cui si  riferiscono  sono  irrogate,  senza  previa
          contestazione e con l'osservanza,  in  quanto  compatibili,
          delle  disposizioni  che  regolano   il   procedimento   di
          accertamento del tributo  medesimo,  con  atto  contestuale
          all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a  pena
          di nullita'. 
              2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
          un importo pari ad  un  terzo  della  sanzione  irrogata  e
          comunque non inferiore ad  un  terzo  dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo, entro il termine previsto per la proposizione  del
          ricorso. 
              3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
          senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o
          ritardato pagamento dei tributi,  ancorche'  risultante  da
          liquidazioni eseguite ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni  in
          materia di accertamento delle imposte  sui  redditi,  e  ai
          sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo  precedente,
          in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
          nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3. ". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29  del
          citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato  dalla
          presente legge: 
              :   "Art.   29.   Concentrazione   della    riscossione
          nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
          agli atti indicati  nella  seguente  lettera  a)  emessi  a
          partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
          in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,  sono
          potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          sulle  attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione  delle
          sanzioni,   devono   contenere   anche   l'intimazione   ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
          delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  3-bis  del
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  dell'articolo
          68 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  e
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472. In tali  ultimi  casi  il  versamento  delle  somme
          dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal  ricevimento
          della raccomandata;  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 471, non si  applica  nei  casi  di  omesso,  carente  o
          tardivo versamento delle somme dovute, nei termini  di  cui
          ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorsi   sessanta   giorni   dalla   notifica   e   devono
          espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi  trenta
          giorni dal termine ultimo per il pagamento, la  riscossione
          delle somme  richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in
          materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico  agli
          agenti della  riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione
          forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle Entrate, di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato; 
              b-bis) In caso di richiesta, da parte del contribuente,
          della sospensione dell'esecuzione  dell'atto  impugnato  ai
          sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla  lettera  b)
          e' sospesa fino alla data di emanazione  del  provvedimento
          che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per
          un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data  di
          notifica dell'istanza stessa.  La  sospensione  di  cui  al
          periodo precedente non si applica con riguardo alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a  pena
          di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno
          successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio
          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge  28  settembre  1998,  n.  337),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. Remunerazione del servizio -  1.  L'attivita'
          degli agenti della riscossione e' remunerata con un  aggio,
          pari al  nove  per  cento  delle  somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a carico
          del debitore: 
              a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte  a
          ruolo, in caso di pagamento entro  il  sessantesimo  giorno
          dalla notifica della cartella. In  tal  caso,  la  restante
          parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario. 
              2. Le percentuali di cui ai commi  1  e  5-bis  possono
          essere rideterminate  con  decreto  non  regolamentare  del
          Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite  di  due
          punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
          in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli  affidati,
          dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. 
              3. 
              3-bis. Nel caso previsto  dall'articolo  32,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.
          46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il pagamento  avviene  entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla  data  di  notifica   della
          cartella; 
              b) del debitore, in caso contrario. 
              4.  L'agente  della   riscossione   trattiene   l'aggio
          all'atto del riversamento all'ente impositore  delle  somme
          riscosse. 
              5. 
              5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo, l'aggio spetta agli agenti della  riscossione  nella
          percentuale stabilita dal decreto del  4  agosto  2000  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 
              6. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese relative alle procedure esecutive,  sulla  base
          di una tabella approvata con decreto  del  Ministero  delle
          finanze, con il quale sono altresi' stabilite le  modalita'
          di erogazione del  rimborso  stesso.  Tale  rimborso  e'  a
          carico: 
              a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimenti  di  sgravio  o   in   caso   di
          inesigibilita'. 
              b) del debitore, negli altri casi. 
              6-bis. Il rimborso delle  spese  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), maturate nel corso di  ciascun  anno  solare  e
          richiesto  entro  il  30  marzo  dell'anno  successivo,  e'
          erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.  In  caso  di
          mancata   erogazione,   l'agente   della   riscossione   e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da  riversare.  Il  diniego,  a  titolo   definitivo,   del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le procedure che determinano il rimborso, obbliga  l'agente
          della riscossione a restituire all'ente,  entro  il  decimo
          giorno successivo  alla  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'importo  dei  rimborsi
          spese  riscossi  dopo  l'erogazione  o  la   compensazione,
          maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
          novembre di ciascun anno. 
              7. In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti  dall'ente   creditore   al   delegante,   sono
          ripartiti in via  convenzionale  fra  il  delegante  ed  il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 
              7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute  le  somme  iscritte  a  ruolo,   all'agente   della
          riscossione  spetta  un   compenso   per   l'attivita'   di
          esecuzione di tale provvedimento; la misura e le  modalita'
          di erogazione del compenso sono stabilite  con  il  decreto
          previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse  e  riconosciute
          indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2. 
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88;  tale
          importo puo' essere aggiornato con  decreto  del  Ministero
          delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
          a carico dell'ente creditore  le  spese  vive  di  notifica
          della stessa cartella di pagamento. 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione 
              commi da 1 a 11 (Omissis). 
              12. Per i ruoli consegnati fino al  30  settembre  2009
          alle societa' partecipate dalla Riscossione  S.  p.  a.  ai
          sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita'  sono
          presentate entro il 30 settembre 2012. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta il testo dei commi 4-quinquies e  4-sexies
          dell'articolo 36 del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.
          248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2008, n. 31, e successive modificazioni Proroga di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in materia finanziaria),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione 
              commi da 1 a 4-quater (Omissis). 
              4-quinquies. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
          e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3,  comma
          12,  del  decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, si interpretano nel senso che le societa' che hanno
          aderito alla sanatoria prevista dal  predetto  articolo  1,
          commi 426 e 426-bis, della legge  n.  311  del  2004  e  la
          maggioranza   del   cui   capitale   sociale    e'    stata
          successivamente  acquistata  da   Equitalia   Spa   possono
          presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro  il
          30  settembre  2012,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'
          relative a tutti i ruoli consegnati fino  al  30  settembre
          2009 e, entro tale termine, possono altresi'  integrare  le
          comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli  stessi
          ruoli, fino alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita',
          anche integrative,  il  cui  termine  di  presentazione  e'
          fissato  al  30  settembre  2012,   il   termine   previsto
          dall'articolo 19,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2012. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 19. Discarico per inesigibilita' - 1. Ai fini del
          discarico delle quote iscritte a ruolo,  il  concessionario
          trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una
          comunicazione di inesigibilita'. Tale  comunicazione  viene
          redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con  decreto
          del Ministero delle finanze. 
              2.  Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico: 
              a)   la    mancata    notificazione    imputabile    al
          concessionario, della  cartella  di  pagamento,  prima  del
          decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e,
          nel caso previsto dall'articolo 32, comma  2,  lettera  b),
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  entro  il
          terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; 
              b) la mancata comunicazione all'ente  creditore,  anche
          in via telematica, con cadenza annuale, dello  stato  delle
          procedure relative alle singole quote comprese  nei  ruoli;
          la prima comunicazione e' effettuata entro il  diciottesimo
          mese successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo.  Tale
          comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministero delle finanze; 
              c)  la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo  anno
          successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione  di
          inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione  e'
          soggetta a successiva integrazione se, alla data della  sua
          presentazione, le procedure esecutive sono ancora in  corso
          per causa non imputabile al concessionario; 
              d)  il  mancato  svolgimento   dell'azione   esecutiva,
          diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni  del
          contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
          risultava  dal  sistema  informativo  del  Ministero  delle
          finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di  valore
          pari al doppio del credito iscritto a  ruolo,  nonche'  sui
          nuovi  beni  la   cui   esistenza   e'   stata   comunicata
          dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
              d-bis)   il   mancato   svolgimento   delle   attivita'
          conseguenti  alle  segnalazioni  di  azioni   esecutive   e
          cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
              e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
          se  imputabile  al  concessionario;  sono   imputabili   al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al  discarico  i   vizi   e   le   irregolarita'   compiute
          nell'attivita' di notifica della cartella  di  pagamento  e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura. 
              3.   Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione    di
          inesigibilita',  totale  o  parziale,   della   quota,   il
          concessionario     e'     automaticamente      discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. 
              4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
          ogni momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al
          concessionario l'esistenza di nuovi beni da  sottoporre  ad
          esecuzione e di segnalare  azioni  cautelari  ed  esecutive
          nonche' conservative ed ogni altra  azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere  al
          fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.  A  tal  fine
          l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si  avvale  anche  del
          potere di cui all'articolo  32,  primo  comma  n.  7),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600,  e  51,  secondo  comma  n.  7),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              5. La documentazione cartacea relativa  alle  procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario. 
              6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio  puo'
          richiedere  al   concessionario   la   trasmissione   della
          documentazione relativa alle quote  per  le  quali  intende
          esercitare il controllo di merito,  ovvero  procedere  alla
          verifica   della   stessa    documentazione    presso    il
          concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta,  il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota. ". 
              - Si riporta il testo del  comma  367  dell'articolo  1
          della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali 
              1. - 366. (Omissis). 
              367. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero  della  giustizia
          stipula  con  una  societa'  interamente  posseduta   dalla
          societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
          in base alle quali la societa' stipulante  con  riferimento
          alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, provvede alla gestione del credito,  mediante
          le seguenti attivita': 
              a) acquisizione dei  dati  anagrafici  del  debitore  e
          quantificazione del credito,  nella  misura  stabilita  dal
          decreto del  Ministro  della  giustizia  adottato  a  norma
          dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  e
          successive modificazioni; 
              b) iscrizione a ruolo del  credito;  a  tale  fine,  il
          titolare  dell'ufficio  competente  delega   uno   o   piu'
          dipendenti della societa'  stipulante  alla  sottoscrizione
          dei relativi ruoli. ". 
              - Si riporta il testo del  comma  215  dell'articolo  2
          della  ciata  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  ,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Disposizioni diverse 
              commi 1. - 212. (Omissis). 
              213. (Abrogato). 
              214. (Abrogato). 
              215. Le risorse derivanti dalla  gestione  dei  crediti
          relativi alle spese  di  giustizia  di  cui  al  comma  213
          nonche' le maggiori entrate derivanti  dall'attuazione  del
          comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere    riassegnate,    previa    verifica    della
          compatibilita' finanziaria con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  con  particolare  riferimento  al  rispetto   del
          conseguimento,  da  parte  dell'Italia,  dell'indebitamento
          netto  strutturale  concordato  in  sede  di  programma  di
          stabilita' e crescita, alle pertinenti unita'  previsionali
          di base dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
          giustizia  e  destinate  al  finanziamento  di   un   piano
          straordinario per lo smaltimento dei processi civili  e  al
          potenziamento       dei        servizi        istituzionali
          dell'amministrazione     giudiziaria,     ivi      compreso
          l'adeguamento   dell'organico   del   Corpo   di    polizia
          penitenziaria occorrente  per  fronteggiare  la  situazione
          emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per  assicurare,
          inoltre, la piena operativita'  dei  relativi  servizi,  il
          Ministro della giustizia e' autorizzato  all'assunzione  di
          personale nel ruolo degli agenti  e  degli  assistenti  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nei   limiti   numerici
          consentiti dalle risorse  derivanti  dall'applicazione  del
          comma 212 e nei limiti delle risorse di cui  al  precedente
          periodo. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2752  del  codice
          civile come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2752. Crediti per tributi  diretti  dello  Stato,
          per imposta sul valore aggiunto e per  tributi  degli  enti
          locali - Hanno privilegio generale sui mobili del  debitore
          i crediti dello Stato per le imposte e le  sanzioni  dovute
          secondo le norme in materia di imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  imposta  sul   reddito   delle   persone
          giuridiche, imposta sul  reddito  delle  societa',  imposta
          regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale  sui
          redditi. 
              Hanno  altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore i crediti dello Stato  per  le  imposte,  le  pene
          pecuniarie  e  le  soprattasse  dovute  secondo  le   norme
          relative all'imposta sul valore aggiunto. 
              Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente  a  quello
          dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi  dei
          comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
          locale e dalle norme relative  all'imposta  comunale  sulla
          pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni. ". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2776  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili - I
          crediti relativi al trattamento di  fine  rapporto  nonche'
          all'indennita' di  cui  all'articolo  2118  sono  collocati
          sussidiariamente, in caso  di  infruttuosa  esecuzione  sui
          mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza  rispetto
          ai crediti chirografari. 
              I crediti indicati dagli articoli 2751 e  2751-bis,  ad
          eccezione di quelli indicati  al  precedente  comma,  ed  i
          crediti per contributi dovuti  a  istituti,  enti  o  fondi
          speciali, compresi quelli sostitutivi  o  integrativi,  che
          gestiscono  forme   di   assicurazione   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  di   cui
          all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso
          di infruttuosa esecuzione  sui  mobili,  sul  prezzo  degli
          immobili, con preferenza rispetto ai crediti  chirografari,
          ma dopo i crediti indicati al primo comma. 
              I crediti dello Stato indicati dal primo  e  dal  terzo
          comma dell'articolo 2752 sono  collocati  sussidiariamente,
          in caso di infruttuosa esecuzione sui  mobili,  sul  prezzo
          degli  immobili,  con  preferenza   rispetto   ai   crediti
          chirografari,  ma  dopo  i  crediti   indicati   al   comma
          precedente. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 512 del  codice  di
          procedure civile: 
              "Art. 512. Risoluzione delle controversie - Se, in sede
          di  distribuzione,  sorge  controversia  tra  i   creditori
          concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
          all'espropriazione, circa la sussistenza o  l'ammontare  di
          uno o piu' crediti o circa la  sussistenza  di  diritti  di
          prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti  e
          compiuti i necessari accertamenti, provvede con  ordinanza,
          impugnabile nelle forme e nei termini di  cui  all'articolo
          617, secondo comma. 
              Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al  primo
          comma, sospendere, in tutto o in  parte,  la  distribuzione
          della somma ricavata. ". 
              - Si riporta il testo degli articoli 98 e 99 del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 98. Impugnazioni - Contro il  decreto  che  rende
          esecutivo   lo   stato   passivo   puo'   essere   proposta
          opposizione,   impugnazione   dei   crediti    ammessi    o
          revocazione. 
              Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti
          su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda
          sia  stata  accolta  in  parte  o   sia   stata   respinta;
          l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. 
              Con l'impugnazione  il  curatore,  il  creditore  o  il
          titolare di diritti su beni mobili  o  immobili  contestano
          che la domanda di un creditore o di altro  concorrente  sia
          stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti  del
          creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta.  Al
          procedimento partecipa anche il curatore. 
              Con la revocazione  il  curatore,  il  creditore  o  il
          titolare di diritti su beni mobili o  immobili,  decorsi  i
          termini per  la  proposizione  della  opposizione  o  della
          impugnazione, possono  chiedere  che  il  provvedimento  di
          accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che
          essi sono  stati  determinati  da  falsita',  dolo,  errore
          essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
          decisivi che non sono stati  prodotti  tempestivamente  per
          causa  non  imputabile.  La  revocazione  e'  proposta  nei
          confronti del creditore  concorrente,  la  cui  domanda  e'
          stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando  la
          domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al  procedimento
          partecipa il curatore. 
              Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
          corretti con decreto del giudice delegato  su  istanza  del
          creditore o del curatore, sentito il curatore  o  la  parte
          interessata. " 
              "Art.  99.  Procedimento  -  Le  impugnazioni  di   cui
          all'articolo   precedente   si   propongono   con   ricorso
          depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta
          giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in
          caso  di  revocazione  dalla  scoperta  del  fatto  o   del
          documento. 
              Il ricorso deve contenere: 
              1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato  e
          del fallimento; 
              2) le  generalita'  dell'impugnante  e  l'elezione  del
          domicilio nel comune  ove  ha  sede  il  tribunale  che  ha
          dichiarato il fallimento; 
              3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto
          su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni; 
              4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali  e  di
          merito  non  rilevabili  d'ufficio,  nonche'  l'indicazione
          specifica dei mezzi di prova di cui il  ricorrente  intende
          avvalersi e dei documenti prodotti. 
              Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
          del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la
          trattazione del procedimento e fissa con decreto  l'udienza
          di comparizione entro  sessanta  giorni  dal  deposito  del
          ricorso. 
              Il  ricorso,  unitamente  al  decreto   di   fissazione
          dell'udienza,  deve   essere   notificato,   a   cura   del
          ricorrente, al curatore ed all'eventuale  controinteressato
          entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 
              Tra la data della notificazione e  quella  dell'udienza
          deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
              Le parti resistenti  devono  costituirsi  almeno  dieci
          giorni  prima  dell'udienza,  eleggendo  il  domicilio  nel
          comune in cui ha sede il tribunale. 
              La costituzione si effettua  mediante  il  deposito  in
          cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena  di
          decadenza,  le  eccezioni  processuali  e  di  merito   non
          rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione  specifica  dei
          mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
              L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere
          luogo oltre il termine stabilito per la costituzione  delle
          parti resistenti con le modalita' per queste previste. 
              Il giudice provvede, anche ai sensi  del  terzo  comma,
          all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori. 
              Il giudice delegato al fallimento non  puo'  far  parte
          del collegio. 
              Il    collegio    provvede    in     via     definitiva
          sull'opposizione, impugnazione o  revocazione  con  decreto
          motivato  entro  sessanta  giorni  dall'udienza   o   dalla
          scadenza  del  termine  eventualmente  assegnato   per   il
          deposito di memorie. 
              Il decreto e' comunicato dalla cancelleria  alle  parti
          che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso
          per cassazione. ". 
              Il testo dell'articolo 7 del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti
          per  l'economia),  modificato  dalla  presente  legge,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110. 
              - Si riporta il testo  del  comma  9  dell'articolo  12
          della legge 30 dicembre  1991,  n.  413  (Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonche' per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza fiscale e del conto fiscale): 
              "9. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  a
          quello  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
          obbligatorio il rilascio  della  ricevuta  fiscale  per  le
          prestazioni di servizi, effettuate anche  a  domicilio,  da
          esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
          e da esercenti attivita' di noleggio di  beni  mobili,  non
          tenuti all'obbligo della emissione della fattura. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  84  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              "Art. 84. Locazione senza conducente- 1.  Agli  effetti
          del presente articolo  un  veicolo  si  intende  adibito  a
          locazione  senza  conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario, per le  esigenze  di  quest'ultimo,  il  veicolo
          stesso.