(parte 2)
(continuazione)
 
              3.   L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori di cose per conto  terzi  e  titolare  di
          autorizzazioni  puo'  utilizzare  autocarri,   rimorchi   e
          semirimorchi,  autotreni  ed   autoarticolati   muniti   di
          autorizzazione,  acquisiti   in   disponibilita'   mediante
          contratto di locazione ed in proprieta'  di  altra  impresa
          italiana  iscritta  all'albo  degli   autotrasportatori   e
          titolare di autorizzazioni. 
              4. Possono, inoltre, essere  destinati  alla  locazione
          senza conducente: 
              a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati  al
          trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno  carico
          non sia superiore a 6 t; 
              b) i veicoli, aventi al  massimo  nove  posti  compreso
          quello del conducente, destinati al trasporto  di  persone,
          nonche'  i  veicoli  per  il  trasporto  promiscuo   e   le
          autocaravan,  le  caravan  ed  i  rimorchi   destinati   al
          trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 
              5.  La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli   e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza. 
              6. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno,
          e' autorizzato a stabilire eventuali criteri  limitativi  e
          le modalita' per il rilascio della carta di circolazione. 
              7. Chiunque adibisce a locazione  senza  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1. 596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
          euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli. 
              8.  Alla  suddetta  violazione  consegue  la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI . ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art.  21.  Fatturazione  delle  operazioni  -  1.  Per
          ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
          cessione del bene o  la  prestazione  del  servizio  emette
          fattura, anche sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e
          simili, o, ferma restando la sua responsabilita',  assicura
          che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente,
          ovvero, per suo  conto,  da  un  terzo.  L'emissione  della
          fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
          terzo residente in un Paese con il quale non  esiste  alcun
          strumento giuridico che disciplini la reciproca  assistenza
          e' consentita a  condizione  che  ne  sia  data  preventiva
          comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche'  il
          soggetto passivo nazionale abbia  iniziato  l'attivita'  da
          almeno cinque anni e nei suoi  confronti  non  siano  stati
          notificati, nei cinque anni precedenti, atti  impositivi  o
          di contestazione di violazioni sostanziali  in  materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto.   Con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  determinate  le
          modalita', i contenuti e  le  procedure  telematiche  della
          comunicazione. La fattura si ha per emessa  all'atto  della
          sua consegna o spedizione all'altra parte  ovvero  all'atto
          della sua trasmissione per via elettronica. 
              2.  La  fattura  e'  datata  e   numerata   in   ordine
          progressivo  per  anno  solare  e  contiene   le   seguenti
          indicazioni: 
              a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza  o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
          organizzazione   per   i   soggetti   non   residenti    e,
          relativamente al cedente o prestatore,  numero  di  partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
              b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
              c)  corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per   la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2; 
              d) valore normale degli altri beni ceduti a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono; 
              e) aliquota, ammontare dell'imposta  e  dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
              f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
          committente del servizio qualora sia debitore  dell'imposta
          in luogo del cedente o del  prestatore,  con  l'indicazione
          della relativa norma; 
              f-bis) il  numero  di  identificazione  IVA  attribuito
          dallo  Stato  membro  di  stabilimento  del  cessionario  o
          committente, per le operazioni effettuate nei confronti  di
          soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato  membro
          della Comunita'; 
              g) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
              h) annotazione che la stessa e' compilata  dal  cliente
          ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo. 
              3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere b), c) ed e), devono essere indicati  distintamente
          secondo   l'aliquota   applicabile.   Per   le   operazioni
          effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
          destinatario puo' essere emessa una sola fattura.  In  caso
          di  piu'  fatture  trasmesse  in  unico  lotto,   per   via
          elettronica, allo stesso destinatario da parte di un  unico
          fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle  diverse
          fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
          ogni   fattura   sia   accessibile   la   totalita'   delle
          informazioni. La trasmissione  per  via  elettronica  della
          fattura,  non   contenente   macroistruzioni   ne'   codice
          eseguibile,   e'   consentita   previo   accordo   con   il
          destinatario.  L'attestazione  della  data,  l'autenticita'
          dell'origine e l'integrita'  del  contenuto  della  fattura
          elettronica   sono   rispettivamente   garantite   mediante
          l'apposizione su ciascuna fattura o sul  lotto  di  fatture
          del  riferimento  temporale  e  della   firma   elettronica
          qualificata  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI   di
          trasmissione  elettronica  dei  dati  che  garantiscano   i
          predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
          in  lingua  straniera  devono  essere  tradotte  in  lingua
          nazionale a richiesta  dell'amministrazione  finanziaria  e
          gli importi possono essere  espressi  in  qualsiasi  valuta
          purche' l'imposta sia indicata in euro. 
              4. La fattura e' emessa  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
          in formato cartaceo e' compilata in  duplice  esemplare  di
          cui uno e' consegnato o spedito  all'altra  parte.  Per  le
          cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulti  da
          documento di  trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
          identificare  i  soggetti  tra  i   quali   e'   effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, la fattura e' emessa  entro  il  giorno  15  del  mese
          successivo a quello della consegna o spedizione e  contiene
          anche l'indicazione della data e del numero  dei  documenti
          stessi. In tale caso, puo' essere emessa una  sola  fattura
          per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare  fra
          le stesse parti. In deroga  a  quanto  disposto  nel  terzo
          periodo  la  fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese
          successivo a quello della consegna o  spedizione  dei  beni
          limitatamente  alle  cessioni  effettuate   a   terzi   dal
          cessionario per il tramite del proprio cedente. 
              5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma,  il
          cessionario o il committente deve emettere  la  fattura  in
          unico   esemplare,   ovvero,   ferma   restando   la    sua
          responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
              6. La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni
          relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
          a vigilanza doganale, non soggette all'imposta, nonche' per
          le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
          9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
          tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette
          al  regime  del  margine  previsto  dal  decreto-legge   23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le
          operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio  e  turismo.
          In  questi  casi  la  fattura,  in  luogo  dell'indicazione
          dell'ammontare  dell'imposta,  reca  l'annotazione  che  si
          tratta rispettivamente  di  operazione  non  soggetta,  non
          imponibile,  esente  ovvero  assoggettata  al  regime   del
          margine, con l'indicazione della relativa norma. 
              7. Se viene emessa fattura per operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relativi sono indicate  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
              8.  Le  spese  di  emissione  della   fattura   e   dei
          conseguenti adempimenti e formalita'  non  possono  formare
          oggetto di addebito a qualsiasi titolo. ". 
              - Si riporta il testo degli articoli 182-bis e  182-ter
          del citato regio decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 182-bis Accordi di ristrutturazione dei debiti  -
          L'imprenditore  in   stato   di   crisi   puo'   domandare,
          depositando la  documentazione  di  cui  all'articolo  161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 67, terzo comma, lettera d)  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso, con particolare riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
          estranei. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul patrimonio del debitore.  Si  applica  l'articolo  168,
          secondo comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
          161, primo e secondo  comma,  e  una  proposta  di  accordo
          corredata da una  dichiarazione  dell'imprenditore,  avente
          valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta
          sono in corso trattative con i creditori che  rappresentano
          almeno  il  sessanta  per  cento  dei  crediti  e  da   una
          dichiarazione del professionista avente i requisiti di  cui
          all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),   circa   la
          idoneita' della proposta, se accettata,  ad  assicurare  il
          regolare pagamento dei creditori con i quali  non  sono  in
          corso trattative o che hanno  comunque  negato  la  propria
          disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di  cui
          al presente comma e' pubblicata nel registro delle  imprese
          e produce l'effetto del divieto di  inizio  o  prosecuzione
          delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto  di
          acquisire titoli di prelazione, se  non  concordati,  dalla
          pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per il regolare pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione
          dei debiti nei  termini  assegnati  dal  tribunale  trovano
          applicazione le disposizioni  di  cui  al  secondo,  terzo,
          quarto e quinto comma. " 
              "Art. 182-ter. Transazione fiscale - Con  il  piano  di
          cui  all'articolo  160  il  debitore   puo'   proporre   il
          pagamento,  parziale  o  anche  dilazionato,  dei   tributi
          amministrati  dalle  agenzie   fiscali   e   dei   relativi
          accessori, nonche' dei contributi amministrati  dagli  enti
          gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie  e
          dei relativi accessori, limitatamente alla quota di  debito
          avente natura chirografaria anche se non iscritti a  ruolo,
          ad  eccezione  dei  tributi  costituenti  risorse   proprie
          dell'Unione europea; con riguardo  all'imposta  sul  valore
          aggiunto  ed  alle  ritenute  operate  e  non  versate,  la
          proposta puo' prevedere  esclusivamente  la  dilazione  del
          pagamento. Se  il  credito  tributario  o  contributivo  e'
          assistito  da  privilegio,  la  percentuale,  i  tempi   di
          pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non  possono  essere
          inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un  grado
          di privilegio inferiore o a quelli che hanno una  posizione
          giuridica ed interessi economici omogenei  a  quelli  delle
          agenzie e degli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza  obbligatorie;  se  il  credito   tributario   o
          contributivo ha natura chirografaria,  il  trattamento  non
          puo' essere differenziato rispetto  a  quello  degli  altri
          creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione  in
          classi, dei creditori rispetto  ai  quali  e'  previsto  un
          trattamento piu' favorevole. 
              Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
          fiscale,   copia   della   domanda   e    della    relativa
          documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
          tribunale,   deve   essere   presentata    al    competente
          concessionario del servizio nazionale della riscossione  ed
          all'ufficio competente  sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale  del  debitore,   unitamente   alla   copia   delle
          dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
          dei  controlli  automatici  nonche'   delle   dichiarazioni
          integrative  relative  al  periodo  sino   alla   data   di
          presentazione della  domanda,  al  fine  di  consentire  il
          consolidamento del debito fiscale. Il  concessionario,  non
          oltre trenta giorni dalla data  della  presentazione,  deve
          trasmettere  al  debitore  una  certificazione   attestante
          l'entita' del debito iscritto a ruolo  scaduto  o  sospeso.
          L'ufficio,  nello  stesso  termine,  deve  procedere   alla
          liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni  ed
          alla  notifica  dei  relativi  avvisi   di   irregolarita',
          unitamente ad una certificazione attestante  l'entita'  del
          debito derivante da  atti  di  accertamento  ancorche'  non
          definitivi, per la parte non iscritta a ruolo,  nonche'  da
          ruoli vistati, ma non ancora consegnati al  concessionario.
          Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
          dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni  devono
          essere  trasmessi  al  Commissario   giudiziale   per   gli
          adempimenti previsti  dall'articolo  171,  primo  comma,  e
          dall'articolo  172.   In   particolare,   per   i   tributi
          amministrati   dall'agenzia   delle    dogane,    l'ufficio
          competente a ricevere copia della domanda con  la  relativa
          documentazione  prevista  al  primo  periodo,   nonche'   a
          rilasciare la certificazione di cui al  terzo  periodo,  si
          identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore  gli
          atti di accertamento. 
              Relativamente ai tributi non iscritti a  ruolo,  ovvero
          non  ancora  consegnati  al  concessionario  del   servizio
          nazionale della  riscossione  alla  data  di  presentazione
          della domanda, l'adesione o il  diniego  alla  proposta  di
          concordato   e'   approvato   con   atto   del    direttore
          dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
          regionale,  ed  e'  espresso  mediante  voto  favorevole  o
          contrario in sede di adunanza  dei  creditori,  ovvero  nei
          modi previsti dall'articolo 178, primo comma. 
              Relativamente  ai  tributi  iscritti  a  ruolo  e  gia'
          consegnati al concessionario del servizio  nazionale  della
          riscossione  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
          quest'ultimo provvede ad  esprimere  il  voto  in  sede  di
          adunanza  dei  creditori,  su  indicazione  del   direttore
          dell'ufficio,  previo  conforme  parere  della   competente
          direzione regionale. 
              La chiusura della  procedura  di  concordato  ai  sensi
          dell'articolo 181, determina la  cessazione  della  materia
          del contendere nelle liti aventi ad oggetto  i  tributi  di
          cui al primo comma. 
              Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
          comma anche nell'ambito delle trattative che  precedono  la
          stipula   dell'accordo   di   ristrutturazione    di    cui
          all'articolo 182-bis. La proposta di  transazione  fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla
          proposta  di  transazione  e'  espresso  relativamente   ai
          tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora  consegnati
          al concessionario del servizio nazionale della  riscossione
          alla data di presentazione  della  domanda,  con  atto  del
          direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
          direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti  a
          ruolo e gia'  consegnati  al  concessionario  del  servizio
          nazionale della  riscossione  alla  data  di  presentazione
          della domanda, con atto del concessionario  su  indicazione
          del direttore dell'ufficio, previo  conforme  parere  della
          competente direzione  generale.  L'assenso  cosi'  espresso
          equivale a sottoscrizione dell'accordo di  ristrutturazione
          . 
              La    transazione    fiscale    conclusa    nell'ambito
          dell'accordo  di  ristrutturazione  di   cui   all'articolo
          182-bis e' revocata di diritto se il  debitore  non  esegue
          integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze  previste,  i
          pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti  gestori
          di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. ". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3  dell'ordinanza
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 giugno  2011
          n.  3947  (Ulteriori   disposizioni   urgenti   dirette   a
          fronteggiare  lo  stato   di   emergenza   umanitaria   nel
          territorio nazionale in relazione all'eccezionale  afflusso
          di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa): 
              "Art. 3. - 1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
          all'art. 1218 del codice civile, per i  soggetti  residenti
          nel territorio dell'isola di Lampedusa,  il  grave  disagio
          socio economico derivante dallo stato di emergenza in  atto
          costituisce causa di forza maggiore e autorizza i mutuatari
          a  richiedere  agli  istituti  di  credito  e  bancari   la
          sospensione  fino  al  31  dicembre  2011  delle  rate  dei
          finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera  rata
          o  quella  della  sola  quota  capitale.  Entro  30  giorni
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,   gli
          istituti di credito e bancari informano i  mutuatari  della
          possibilita'  di  chiedere  la  sospensione   delle   rate,
          indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti  sospesi,
          nonche'  il  termine,  non  inferiore  a  30  giorni,   per
          l'esercizio della  facolta'  di  sospensione.  In  mancanza
          della comunicazione da parte degli istituti  di  credito  e
          bancari nei termini e  con  i  contenuti  prescritti,  sono
          sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri  aggiuntivi
          per il mutuatario, le rate in scadenza  entro  la  predetta
          data. Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti tra
          Societa' di leasing e soggetti locatari. 
              2.  Ai  datori  di  lavoro  privati  ed  ai  lavoratori
          autonomi,  anche  del  settore   agricolo,   operanti   nel
          territorio  dell'isola  di  Lampedusa   alla   data   della
          dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel  territorio
          nazionale  in   relazione   all'eccezionale   afflusso   di
          cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' concessa
          fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, ivi compresa la quota a carico  dei
          lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con  contratto  di
          collaborazione coordinata e continuativa. 
              3.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in
          qualita' di sostituti d'imposta,  che,  alla  data  del  12
          febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel  comune  di
          Lampedusa sono sospesi, fino al 16 dicembre 2011, i termini
          relativi agli adempimenti ed ai versamenti  tributari.  Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              4. Le disposizioni di cui  al  comma  3  si  applicano,
          altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle  persone
          fisiche,  compresi  i  sostituti   d'imposta,   aventi   il
          domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di cui  al
          comma 3. 
              5. I sostituti di imposta, indipendentemente  dal  loro
          domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di  cui  ai
          commi 3 e  4,  non  operano  le  ritenute  alla  fonte.  La
          sospensione si applica alle ritenute da  operare  ai  sensi
          degli articoli 23, 24,  25,  25-bis,  25-ter,  28,  secondo
          comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, dell'art. 5  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  dell'art.  19  del  decreto
          ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
          del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446   e
          dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 28  settembre
          1998, n. 360. Le ritenute gia' operate  dai  sostituti  non
          aventi il domicilio fiscale nel comune di cui  al  comma  3
          devono comunque essere versate. 
              6. Per  agevolare  la  ripresa  del  tessuto  ricettivo
          connesso con le specificita'  paesaggistico-ambientali  del
          comune di Lampedusa, i contratti di  locazione  o  comodato
          stipulati per finalita' turistiche  per  il  periodo  dalla
          data della dichiarazione dello stato di emergenza  fino  al
          31 dicembre 2011 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per
          i contratti di cui al presente comma, gia'  stipulati  alla
          data di emanazione della presente ordinanza, il termine per
          la registrazione di cui all'art. 21, comma 18  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449 e' sospeso fino  al  30  settembre
          2011.  Il  relativo   reddito   imponibile   derivante   al
          proprietario dell'immobile locato e' ridotto  del  30%.  Il
          locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella
          dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione  del
          contratto di locazione  o  comodato  nonche'  quelli  della
          denuncia   dell'immobile    ai    fini    dell'applicazione
          dell'ICI.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  340  a   343
          dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296
          : 
              " 340. Al fine di contrastare i fenomeni di  esclusione
          sociale  negli  spazi  urbani  e  favorire   l'integrazione
          sociale  e  culturale   delle   popolazioni   abitanti   in
          circoscrizioni o quartieri delle citta'  caratterizzati  da
          degrado urbano e sociale, sono istituite, con le  modalita'
          di cui al comma 342, zone franche urbane con un  numero  di
          abitanti non superiore a 30. 000. Per le finalita'  di  cui
          al  periodo  precedente,  e'  istituito  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro  per
          ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,   che   provvede   al
          finanziamento di programmi  di  intervento,  ai  sensi  del
          comma  342.  L'importo  di  cui   al   periodo   precedente
          costituisce tetto massimo di spesa. 
              341. Le piccole e microimprese, come individuate  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova  attivita'  economica
          nelle zone franche urbane individuate secondo le  modalita'
          di  cui  al  comma  342,  possono  fruire  delle   seguenti
          agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  al
          comma 340 a tal fine vincolante: 
              a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  per  i  primi
          cinque  periodi  di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta
          successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque  al
          60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e  per
          l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione  di  cui  alla
          presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo  di
          euro 100. 000 del reddito derivante  dall'attivita'  svolta
          nella zona  franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere  dal
          periodo di imposta in  corso  al  1°  gennaio  2009  e  per
          ciascun periodo d'imposta, di un importo  pari  a  euro  5.
          000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto  a  tempo
          indeterminato, residente all'interno del sistema locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, per i primi cinque periodi di imposta,  fino  a
          concorrenza di  euro  300.  000,  per  ciascun  periodo  di
          imposta, del valore della produzione netta; 
              c) esenzione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a
          decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per  i  soli
          immobili  siti  nelle  zone  franche  urbane  dalle  stesse
          imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
          attivita' economiche; 
              d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   sulle
          retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque  anni
          di attivita', nei limiti di un  massimale  di  retribuzione
          definito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, solo  in  caso  di  contratti  a  tempo
          indeterminato,  o  a  tempo  determinato  di   durata   non
          inferiore a dodici mesi, e a condizione che  almeno  il  30
          per cento degli occupati  risieda  nel  sistema  locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana.  Per  gli  anni
          successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque  al  60
          per cento, per il sesto e settimo al 40  per  cento  e  per
          l'ottavo e nono al 20 per  cento.  L'esonero  di  cui  alla
          presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
          titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  che   svolgono
          l'attivita' all'interno della zona franca urbana. 
              341-bis. Le  piccole  e  le  micro  imprese  che  hanno
          avviato la propria attivita'  in  una  zona  franca  urbana
          antecedentemente al 1° gennaio 2008  possono  fruire  delle
          agevolazioni  di  cui  al  comma  341,  nel  rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87
          e  88  del  Trattato  agli  aiuti  di  importanza   minore,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 379 del 28 dicembre 2006. 
              341-ter.  Sono,  in  ogni  caso,  escluse  dal   regime
          agevolativo  le  imprese   operanti   nei   settori   della
          costruzione di automobili, della costruzione navale,  della
          fabbricazione di fibre tessili  artificiali  o  sintetiche,
          della siderurgia e del trasporto su strada. 
              341-quater. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  saranno
          determinati le condizioni,  i  limiti  e  le  modalita'  di
          applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
          a 341-ter 
              342.   Il    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
          per l'allocazione delle risorse e per la  individuazione  e
          la selezione delle  zone  franche  urbane,  sulla  base  di
          parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni  di
          degrado di cui al comma 340. Provvede  successivamente,  su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,   alla
          perimetrazione delle singole zone franche  urbane  ed  alla
          concessione del finanziamento in favore  dei  programmi  di
          intervento  di  cui  al  comma   340.   L'efficacia   delle
          disposizioni dei commi da 341  a  342  e'  subordinata,  ai
          sensi  dell'articolo  88,   paragrafo   3,   del   Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea 
              343. Il Nucleo di valutazione e verifica del  Ministero
          dello sviluppo economico,  anche  in  coordinamento  con  i
          nuclei di valutazione delle regioni  interessate,  provvede
          al monitoraggio ed  alla  valutazione  di  efficacia  degli
          interventi e presenta a tal  fine  al  CIPE  una  relazione
          annuale sugli esiti delle predette attivita'. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  17  della
          citata legge 23 agosto 1988 n. 400: 
              "Art. 17. Regolamenti- 1. Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il  numero
          di codice fiscale - Il numero di codice fiscale deve essere
          indicato nei seguenti atti: 
              a) fatture e documenti  equipollenti  emessi  ai  sensi
          delle norme  concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
          relativamente all'emittente; 
              b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo  comma
          del presente articolo, degli atti da registrare in  termine
          fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari
          degli effetti giuridici immediati dell'atto,  nonche',  per
          gli atti degli organi giurisdizionali, anche  relativamente
          ai difensori,  esclusi  gli  atti  elencati  nella  tabella
          allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha
          facolta', con proprio  decreto,  di  aggiungere  all'elenco
          atti dai quali non risultino  fatti  o  rapporti  giuridici
          indicativi di capacita' contributiva o escludere  atti  dai
          quali risultino fatti o rapporti  giuridici  indicativi  di
          capacita' contributiva. Non e'  obbligatoria  l'indicazione
          del  numero  di   codice   fiscale   nelle   richieste   di
          registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture
          private  autenticate  prima  del  1°  gennaio  1978,  nelle
          scritture  private  non  autenticate  presentate   per   la
          registrazione prima di tale data,  nonche'  nelle  note  di
          trascrizione   da    prodursi    al    pubblico    registro
          automobilistico per gli atti stipulati fino al 28  febbraio
          1978 relativamente ai veicoli gia'  iscritti  nel  pubblico
          registro automobilistico; 
              c) comunicazioni allo  schedario  generale  dei  titoli
          azionari,  relativamente  alla   societa'   emittente,   ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente, agli intestatari  o  cointestatari  del  titolo,
          nonche' agli altri soggetti per  cui  tale  indicazione  e'
          richiesta  nel  modello  di  comunicazione  approvato   con
          decreto del Ministro per le finanze.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del   numero   di   codice   fiscale   nelle
          comunicazioni allo schedario generale dei  titoli  azionari
          che concernono pagamenti di dividendi  o  altre  operazioni
          effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978; 
              d)  dichiarazioni  dei  redditi  previste  dalle  norme
          concernenti l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta
          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta ed i  certificati  attestanti  le  ritenute  alla
          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da
          cui provengono ed agli altri soggetti in  esse  indicati  o
          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e'
          prescritta da leggi tributarie.  Per  i  soggetti  indicati
          nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi
          certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale  e'
          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
          fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e'
          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e  relative   certificazioni   degli   uffici   finanziari,
          limitatamente alle persone che hanno redditi propri.  Nelle
          dichiarazioni,  nelle  richieste  di  certificazione,   nei
          certificati   e   negli   elenchi   non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
          i quali il rapporto con i soggetti  da  cui  provengono  e'
          cessato  anteriormente  al  1°   gennaio   1978;   non   e'
          obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
          certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e
          dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  per  le
          somme corrisposte e le  ritenute  operate  per  il  periodo
          precedente il 1° gennaio 1978;  distinte  e  bollettini  di
          conto  corrente  postale  per  i  versamenti  diretti  alle
          esattorie delle ritenute alla fonte  e  delle  imposte  sui
          redditi, relativamente ai  soggetti  da  cui  provengono  i
          versamenti; bollettini di conto  corrente  postale  per  il
          pagamento  delle  imposte   dirette   iscritte   a   ruolo,
          relativamente ai soggetti  tenuti  al  pagamento;  atti  di
          delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17  della
          legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
          pagamento rilasciate dalle aziende delegate,  relativamente
          ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli
          uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art.
          36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, relativamente ai soggetti in  essi  indicati;
          domande e  note  di  voltura  catastale,  relativamente  ai
          soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del
          numero di codice fiscale nelle domande e  note  di  voltura
          relative ad atti pubblici formati ed  a  scritture  private
          autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni
          e   relativi   allegati,   da   presentare   agli   effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti
          da cui provengono ed agli altri soggetti in essi  indicati.
          Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi  da  allegare
          alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul  valore
          aggiunto, l'indicazione del numero di  codice  fiscale  dei
          contraenti  per  le   operazioni   effettuate,   ai   sensi
          dell'articolo 6 del D. P.  R.  26  ottobre  1972,  n.  633,
          anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e  dichiarazioni
          di incasso da presentare ad  enti  delegati  dal  Ministero
          delle  finanze  all'accertamento  e  alla  riscossione  dei
          tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione
          dei documenti; denunce  di  successione,  relativamente  al
          dante causa ed  agli  aventi  causa.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale del dante  causa
          se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978;
          dichiarazioni decennali da presentare  ai  sensi  dell'art.
          18, sesto comma, del D. P. R.  26  ottobre  1972,  n.  643,
          relativamente   ai   soggetti    interessati;    note    di
          trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
          conservatorie dei registri immobiliari, con  esclusione  di
          quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
          le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.  Il  Ministro  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  puo'  escludere  dall'obbligo  le   note
          relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva; 
              e) domande per autorizzazioni a produrre e  mettere  in
          commercio specialita' medicinali,  alimenti  per  la  prima
          infanzia, prodotti dietetici,  prodotti  chimici  usati  in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
          acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di  bibite
          analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio  di
          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,
          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o
          licenze per l'esercizio del commercio; domande per  licenze
          di importazione delle armi non  da  guerra  e  loro  parti;
          domande per licenze  di  pubblico  esercizio;  domande  per
          licenze di esercizio delle arti tipografiche,  litografiche
          o fotografiche; domande  per  licenze  di  esercizio  delle
          investigazioni o ricerche per la raccolta  di  informazioni
          per conto di privati; domande per licenze di  esercizio  di
          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
          produzione, commercio o mediazione  di  oggetti  e  metalli
          preziosi;  domande  per  concessioni  di  aree   pubbliche;
          domande per concessione del permesso di ricerca  mineraria;
          domande per autorizzazioni per la  ricerca,  estrazione  ed
          utilizzazione di acque sotterranee;  domande  per  licenze,
          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
          di  merci,  per  servizi   pubblici   automobilistici   per
          viaggiatori,  bagagli  e  pacchi  agricoli;   domande   per
          concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole  non
          statali;  domande  ad  amministrazioni   statali   per   la
          concessione di contributi e di  agevolazioni;  domande  per
          altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
          per le finanze ha facolta' di indicare con proprio  decreto
          entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  con  efficacia  a
          decorrere   dal   1°    gennaio    dell'anno    successivo;
          immatricolazione  e  reimmatricolazione   di   autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi; 
              e-bis) denunce  di  inizio  attivita'  presentate  allo
          sportello  unico  comunale  per  l'edilizia,  permessi   di
          costruire e ogni altro atto di assenso comunque  denominato
          in materia di attivita' edilizia rilasciato dai  comuni  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e  ai
          progettisti dell'opera; 
              f) domande di iscrizione,  variazione  e  cancellazione
          nei registri delle  ditte  e  negli  albi  degli  artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,  relativamente  ai  soggetti  che   esercitano
          l'attivita';   domande   di   iscrizione,   variazione    e
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
          di  lavoro  autonomo,   relativamente   ai   soggetti   che
          esercitano l'attivita'; domande di  iscrizione  e  note  di
          trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od  estintivi
          della proprieta' o di altri  diritti  reali  di  godimento,
          nonche'  dichiarazioni  di  armatore,   concernenti   navi,
          galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,
          soggette ad iscrizione nei  registri  tenuti  dagli  uffici
          marittimi o dagli  uffici  della  motorizzazione  civile  -
          sezione nautica; domande di iscrizione  di  aeromobili  nel
          Registro aeronautico nazionale,  note  di  trascrizione  di
          atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
          di altri diritti reali  di  godimento  sugli  aeromobili  o
          quote  di  essi,  soggetti  ad  iscrizione   nel   Registro
          aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni  di  esercente
          di aeromobili soggette a trascrizione nei  registri  tenuti
          dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; 
              g)  atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti  le
          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla
          precedente   lettera   e),   relativamente   ai    soggetti
          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza  di
          domande presentate prima del 1° gennaio 1978; 
              g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa  emessi
          dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,
          in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti
          le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o  di
          lavoro subordinato, anche in quiescenza,  relativamente  al
          beneficiario della spesa e diverse da quelle  derivanti  da
          vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali  e  dei
          giochi e concorsi menzionati nei  commi  quarto,  quinto  e
          sesto dell'articolo 30 del D. P. R. 29 settembre  1973,  n.
          600, e successive modificazioni; 
              g-ter) contratti di  assicurazione,  ad  esclusione  di
          quelli  relativi  alla  responsabilita'  civile   ed   alla
          assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
          contraenti;  contratti  di  somministrazione   di   energia
          elettrica,  di  servizi  di  telefonia,  fissa,  mobile   e
          satellitare, di servizi idrici  e  del  gas,  relativamente
          agli utenti; 
              g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie  di  ogni
          grado relativamente ai ricorrenti ed ai  rappresentanti  in
          giudizio, con la  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze; 
              g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli  enti
          di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o
          a nome  di  terzi  clienti,  riguardanti  l'apertura  o  la
          chiusura di qualsiasi rapporto continuativo. 
              Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
          numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
          riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
          comunicazione non perviene almeno dieci  giorni  prima  del
          termine  in  cui  l'obbligo  di  indicazione  deve   essere
          adempiuto,      possono       rivolgersi       direttamente
          all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando  sistemi
          telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo
          4, relativi al soggetto di cui si  richiede  l'attribuzione
          del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione  del
          numero di codice fiscale dei  soggetti  non  residenti  nel
          territorio dello Stato, cui tale codice  non  risulti  gia'
          attribuito, si intende adempiuto con  la  sola  indicazione
          dei  dati  di  cui  all'articolo  4,  con  l'eccezione  del
          domicilio fiscale,  in  luogo  del  quale  va  indicato  il
          domicilio o sede legale all'estero, salvo per  gli  atti  o
          negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel  caso  in  cui
          non sia stato possibile acquisire  tutti  i  dati  indicati
          nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui  l'indicazione  si
          riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono
          richiedere   l'attribuzione   di   un    codice    numerico
          all'Amministrazione  finanziaria,   che   provvede   previo
          accertamento delle ragioni addotte.  Se  l'indicazione  del
          numero di codice fiscale o dei dati di cui  all'articolo  4
          deve essere fatta nelle comunicazioni di cui  alla  lettera
          c) del precedente comma, i  soggetti  tenuti  ad  indicarli
          possono sospendere l'adempimento delle  prestazioni  dovute
          ai  soggetti  interessati  fino  a   quando   ne   ricevano
          comunicazione  da  questi  ultimi  o   dall'Amministrazione
          finanziaria. 
              La registrazione degli atti, diversi  da  quelli  degli
          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
          per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta  in
          conformita' ai modelli approvati con decreti  del  Ministro
          per le finanze e deve contenere le  indicazioni  prescritte
          nei modelli stessi. 
              Il Ministro delle finanze, con  proprio  decreto,  puo'
          individuare altre tipologie di atti nei quali  deve  essere
          indicato il numero di codice  fiscale;  tale  decreto  deve
          essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  almeno  novanta
          giorni prima della sua entrata in vigore. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,n.
          131, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti
          - 1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, deve
          essere redatta in duplice esemplare  su  appositi  stampati
          forniti dall'ufficio, conformi  al  modello  approvato  con
          decreto del Ministro delle finanze. 
              2. Per la registrazione degli  atti  pubblici  e  delle
          scritture private autenticate i notai e gli altri  soggetti
          di cui alla lettera  b)  dell'art.  10  devono  presentare,
          oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia
          certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c)
          dello  stesso   articolo   devono   presentare   unicamente
          l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti  che
          importano trasferimento, divisione o attribuzione  di  beni
          immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o
          costituzione dei  diritti  stessi  deve  essere  presentata
          anche una copia in carta libera. 
              3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso  da
          quelli previsti dal comma 2  deve  presentarne  all'ufficio
          del registro  due  originali  ovvero  un  originale  e  una
          fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali,
          il  richiedente  puo'  presentarne  anche  piu'  di  due  e
          richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui
          al comma 4 dell'art. 16. 
              4. I soggetti indicati alla lettera  d)  dell'art.  10,
          devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera
          a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente
          in  possesso  ai  sensi  della  lettera  b)  dello   stesso
          articolo. 
              5. Agli atti scritti in lingua  straniera  deve  essere
          allegata una traduzione in lingua italiana eseguita  da  un
          perito iscritto presso il tribunale ed asseverata  conforme
          con giuramento. In mancanza di periti  traduttori  iscritti
          presso  il  tribunale  nella  cui  circoscrizione  ha  sede
          l'ufficio  del  registro  competente   la   traduzione   e'
          effettuata da persona all'uopo  incaricata  dal  presidente
          del tribunale. 
              6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti
          che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono
          presentati agli uffici compresi nei territori  dello  Stato
          nei  quali  e'  ammesso,  per  legge,  l'uso  della  lingua
          straniera adoperata nella redazione dell'atto. 
              7. La richiesta di registrazione di un atto vale  anche
          per gli atti ad esso allegati ma non  importa  applicazione
          dell'imposta se si tratta di  documenti  che  costituiscono
          parte integrante dell'atto, di frazionamenti,  planimetrie,
          disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti  a
          registrazione. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni
          dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33. Stock options ed emolumenti variabili - 1. In
          dipendenza delle decisioni assunte in  sede  di  G20  e  in
          considerazione  degli  effetti   economici   potenzialmente
          distorsivi propri  delle  forme  di  remunerazione  operate
          sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo
          titolo, che eccedono il  triplo  della  parte  fissa  della
          retribuzione, attribuiti ai  dipendenti  che  rivestono  la
          qualifica di dirigenti nel settore finanziario  nonche'  ai
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota
          addizionale del 10 per cento. 
              2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto  d'imposta
          al momento di erogazione dei  suddetti  emolumenti  e,  per
          l'accertamento,  la   riscossione,   le   sanzioni   e   il
          contenzioso, e' disciplinata dalle  ordinarie  disposizioni
          in materia di imposte sul reddito. 
              2-bis.  Per  i  compensi  di  cui  al   comma   1,   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano
          sull'ammontare che  eccede  l'importo  corrispondente  alla
          parte fissa della retribuzione. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  dogane  28
          giugno 2011, n. 77579 (Aliquote di accise applicabili sulle
          benzine e sul gasolio usato come carburante): 
              "Art. 1. - 1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato
          I  del   testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni, relative alle benzine  e  al  gasolio  usato
          come carburante sono  stabilite  nelle  misure  di  seguito
          indicate: 
              a) dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011: 
              - benzina e benzina con piombo: Euro 611,30  per  mille
          litri; 
              - gasolio usato come carburante: Euro 470,30 per  mille
          litri; 
              b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
          2011: 
              - benzina e benzina con piombo: Euro 613,20  per  mille
          litri; 
              - gasolio usato come carburante: Euro 472,20 per  mille
          litri. 
              2. In base all' art. 1, comma 4, del  decreto-legge  31
          marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
          26 maggio 2011, n. 75,  il  maggior  onere  conseguente  ai
          predetti aumenti dell'aliquota d'accisa sul  gasolio  usato
          come carburante e' rimborsato, con  le  modalita'  previste
          dall' articolo 6, comma 2, primo  e  secondo  periodo,  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,  nei  confronti
          dei soggetti di cui all' articolo 5, comma 1, limitatamente
          agli esercenti le attivita' di trasporto merci con  veicoli
          di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a  7,5
          tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,
          n. 452,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2002, n. 16. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2011,   n.   75
          (Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo):. 
              "Art. 1. Intervento finanziario dello Stato  in  favore
          della cultura - 1.  In  attuazione  dell'articolo  9  della
          Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: 
              a) la dotazione del fondo di cui alla legge  30  aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
              c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              2. All'articolo 1,  comma  13,  quarto  periodo,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono  aggiunte  le
          seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla  legge  30
          aprile  1985,  n.  163,  e  le   risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 
              3. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma  4-ter,  nonche'
          la lettera b) del comma 4-quater. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e  dal  comma  3,
          pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a  90  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  si  provvede
          mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'   dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in modo  tale  da  compensare  il
          predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di  cui
          all'ultimo  periodo   del   presente   comma.   La   misura
          dell'aumento e' stabilita con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane da adottare  entro  sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  sul
          sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai  sensi
          del presente comma ed agli aumenti  eventualmente  disposti
          ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  5,
          comma 1,  limitatamente  agli  esercenti  le  attivita'  di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
          con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 26. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. ".