(continuazione)
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno,
e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e
le modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1. 596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI . ".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 21. Fatturazione delle operazioni - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente,
ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della
fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il
soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da
almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati
notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o
di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le
modalita', i contenuti e le procedure telematiche della
comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto
della sua trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine
progressivo per anno solare e contiene le seguenti
indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o
domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione,
del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti e,
relativamente al cedente o prestatore, numero di partita
IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o
ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta
in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione
della relativa norma;
f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o
committente, per le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
della Comunita';
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente
ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni
effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso
di piu' fatture trasmesse in unico lotto, per via
elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico
fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
ogni fattura sia accessibile la totalita' delle
informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice
eseguibile, e' consentita previo accordo con il
destinatario. L'attestazione della data, l'autenticita'
dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante
l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture
del riferimento temporale e della firma elettronica
qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i
predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
in lingua straniera devono essere tradotte in lingua
nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta
purche' l'imposta sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
in formato cartaceo e' compilata in duplice esemplare di
cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna o spedizione e contiene
anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura
per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra
le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo
periodo la fattura puo' essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, il
cessionario o il committente deve emettere la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggette all'imposta, nonche' per
le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette
al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le
operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.
In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione
dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non
imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del
margine, con l'indicazione della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relativi sono indicate in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo. ".
- Si riporta il testo degli articoli 182-bis e 182-ter
del citato regio decreto n. 267 del 1942:
"Art. 182-bis Accordi di ristrutturazione dei debiti -
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita'
dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo
corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente
valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta
sono in corso trattative con i creditori che rappresentano
almeno il sessanta per cento dei crediti e da una
dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la propria
disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui
al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese
e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione
delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di
acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per il regolare pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano
applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma. "
"Art. 182-ter. Transazione fiscale - Con il piano di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore
aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la
proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo e'
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado
di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in
classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu' favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il
consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non
oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante
l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del
debito derivante da atti di accertamento ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli
adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e
dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche' a
rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato e' approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di
adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell'ufficio, previo conforme parere della competente
direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di
cui al primo comma.
Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla
proposta di transazione e' espresso relativamente ai
tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati
al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del
direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del concessionario su indicazione
del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione
.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo
182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 dell'ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2011
n. 3947 (Ulteriori disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso
di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa):
"Art. 3. - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1218 del codice civile, per i soggetti residenti
nel territorio dell'isola di Lampedusa, il grave disagio
socio economico derivante dallo stato di emergenza in atto
costituisce causa di forza maggiore e autorizza i mutuatari
a richiedere agli istituti di credito e bancari la
sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle rate dei
finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata
o quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli
istituti di credito e bancari informano i mutuatari della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi,
nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per
l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza
della comunicazione da parte degli istituti di credito e
bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono
sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri aggiuntivi
per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta
data. Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti tra
Societa' di leasing e soggetti locatari.
2. Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori
autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel
territorio dell'isola di Lampedusa alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' concessa
fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei
lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
3. Nei confronti delle persone fisiche, anche in
qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 12
febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di
Lampedusa sono sospesi, fino al 16 dicembre 2011, i termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il
domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di cui al
comma 3.
5. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro
domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai
commi 3 e 4, non operano le ritenute alla fonte. La
sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi
degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai sostituti non
aventi il domicilio fiscale nel comune di cui al comma 3
devono comunque essere versate.
6. Per agevolare la ripresa del tessuto ricettivo
connesso con le specificita' paesaggistico-ambientali del
comune di Lampedusa, i contratti di locazione o comodato
stipulati per finalita' turistiche per il periodo dalla
data della dichiarazione dello stato di emergenza fino al
31 dicembre 2011 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per
i contratti di cui al presente comma, gia' stipulati alla
data di emanazione della presente ordinanza, il termine per
la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 settembre
2011. Il relativo reddito imponibile derivante al
proprietario dell'immobile locato e' ridotto del 30%. Il
locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del
contratto di locazione o comodato nonche' quelli della
denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.".
- Si riporta il testo dei commi da 340 a 343
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296
:
" 340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita'
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30. 000. Per le finalita' di cui
al periodo precedente, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del
comma 342. L'importo di cui al periodo precedente
costituisce tetto massimo di spesa.
341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attivita' economica
nelle zone franche urbane individuate secondo le modalita'
di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolante:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi
cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta
successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al
60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro 100. 000 del reddito derivante dall'attivita' svolta
nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per
ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.
000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo
indeterminato, residente all'interno del sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a
concorrenza di euro 300. 000, per ciascun periodo di
imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a
decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli
immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse
imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni
di attivita', nei limiti di un massimale di retribuzione
definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non
inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30
per cento degli occupati risieda nel sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque al 60
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono
l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno
avviato la propria attivita' in una zona franca urbana
antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle
agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime
agevolativo le imprese operanti nei settori della
costruzione di automobili, della costruzione navale, della
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, saranno
determinati le condizioni, i limiti e le modalita' di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
a 341-ter
342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e
la selezione delle zone franche urbane, sulla base di
parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla
concessione del finanziamento in favore dei programmi di
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero
dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i
nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede
al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli
interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione
annuale sugli esiti delle predette attivita'. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
citata legge 23 agosto 1988 n. 400:
"Art. 17. Regolamenti- 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale - Il numero di codice fiscale deve essere
indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi
delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto,
relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma
del presente articolo, degli atti da registrare in termine
fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari
degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonche', per
gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente
ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella
allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha
facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco
atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici
indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai
quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di
capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione
del numero di codice fiscale nelle richieste di
registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture
private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di
trascrizione da prodursi al pubblico registro
automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico
registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli
azionari, relativamente alla societa' emittente, ai
soggetti da cui provengono se diversi dalla societa'
emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo,
nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e'
richiesta nel modello di comunicazione approvato con
decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle
comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari
che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni
effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme
concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla
fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da
cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o
indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e'
prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati
nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi
certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e'
limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la
ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste
di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
e relative certificazioni degli uffici finanziari,
limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle
dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei
certificati e negli elenchi non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e'
cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non e'
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le
somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo
precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di
conto corrente postale per i versamenti diretti alle
esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui
redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i
versamenti; bollettini di conto corrente postale per il
pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo,
relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di
delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente
ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli
uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art.
36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati;
domande e note di voltura catastale, relativamente ai
soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del
numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura
relative ad atti pubblici formati ed a scritture private
autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni
e relativi allegati, da presentare agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti
da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati.
Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare
alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei
contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi
dell'articolo 6 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633,
anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni
di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero
delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei
tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione
dei documenti; denunce di successione, relativamente al
dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa
se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978;
dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art.
18, sesto comma, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643,
relativamente ai soggetti interessati; note di
trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di
quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con
proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note
relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima
infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in
medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite
analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di
stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche,
idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o
licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze
di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
domande per licenze di pubblico esercizio; domande per
licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle
investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni
per conto di privati; domande per licenze di esercizio di
rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli
preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche;
domande per concessione del permesso di ricerca mineraria;
domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed
utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze,
autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
di merci, per servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per
concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non
statali; domande ad amministrazioni statali per la
concessione di contributi e di agevolazioni; domande per
altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto
entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi;
e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo
sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di
costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai
progettisti dell'opera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e
cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che
esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro
aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le
concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla
precedente lettera e), relativamente ai soggetti
beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di
domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi
dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,
in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti
le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di
lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al
beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da
vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei
giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 30 del D. P. R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di
quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla
assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
contraenti; contratti di somministrazione di energia
elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e
satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente
agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in
giudizio, con la modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze;
g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti
di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o
a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la
chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del
termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente
all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi
telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo
4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione
del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia'
attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione
dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il
domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o
negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel caso in cui
non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati
nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si
riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono
richiedere l'attribuzione di un codice numerico
all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo
accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del
numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4
deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera
c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli
possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute
ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione
finanziaria.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli
organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in
conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro
per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte
nei modelli stessi.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo'
individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere
indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta
giorni prima della sua entrata in vigore. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,n.
131, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti
- 1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, deve
essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati
forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti
di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare,
oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia
certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c)
dello stesso articolo devono presentare unicamente
l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che
importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni
immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o
costituzione dei diritti stessi deve essere presentata
anche una copia in carta libera.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da
quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio
del registro due originali ovvero un originale e una
fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali,
il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e
richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui
al comma 4 dell'art. 16.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10,
devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera
a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente
in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso
articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un
perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme
con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio del registro competente la traduzione e'
effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente
del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti
che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono
presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato
nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua
straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche
per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione
dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono
parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie,
disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a
registrazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Stock options ed emolumenti variabili - 1. In
dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente
distorsivi propri delle forme di remunerazione operate
sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo
titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la
qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota
addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta
al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni
in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 28
giugno 2011, n. 77579 (Aliquote di accise applicabili sulle
benzine e sul gasolio usato come carburante):
"Art. 1. - 1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato
come carburante sono stabilite nelle misure di seguito
indicate:
a) dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 611,30 per mille
litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 470,30 per mille
litri;
b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 613,20 per mille
litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 472,20 per mille
litri.
2. In base all' art. 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
26 maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai
predetti aumenti dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato
come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall' articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti
dei soggetti di cui all' articolo 5, comma 1, limitatamente
agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
(Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo):.
"Art. 1. Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura - 1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ".