Art. 24
Norme in materia di gioco
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai
versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei
giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei
suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche
prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati
ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a
titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma
2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In
questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla
riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in
capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella
relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono
dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto
passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla
Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede
alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle
imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le
violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i
termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore
nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile
all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse,
l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali
comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito
agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina
induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio
applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima
prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso
di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in
carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in
materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non
ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli
imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia
di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le
eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi
versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle
convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti
dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi
pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi
di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli
uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui
e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto
illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza
per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e
amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia
tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il
primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche
nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi,
identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei
periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le
cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha
emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un
triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del
presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o
concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato
la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai
fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della
legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso,
l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il
corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in
cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o,
comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente
comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o
all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o
ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle
attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di
gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni
ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti
indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone
fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo
di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore
generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o
indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso
all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di
riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo
divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con
sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei
predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti,
costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei
soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche
della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una
partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata
in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca
della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso
della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente
comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la
dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di
rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti
sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o
la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento
del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui
confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta
l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della
sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al
domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la
relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la
pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei
concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono
destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del
concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono
altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione
al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita
la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari
al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,
con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)),
tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I
punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)).
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco,
nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica
ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento
dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza
con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti
dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7
per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla
osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni
di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione
concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei
limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette
autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni
singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di
rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu'
intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso
punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di
prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non
superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base
d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di
vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati
dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della
presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito
concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno
intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto
indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni
precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di
vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori
italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti
che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma ((dei monopoli)) di Stato stabilisce con propri
provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi
ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle
relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo
modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
((dei monopoli)) di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le
seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2
euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad
imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari
al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12,
del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto
superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533,
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso
previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa
verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro
150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo
stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del
predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i
versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di
monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino,
secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita,
anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza
una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con
l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente
nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al
pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di
determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri
di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei
medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di
produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri
un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in
ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di
parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul
territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima
per il rinnovo.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
(Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66
(Regolamento per la semplificazione degli adempimenti
relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 23 dicembre
1998, n. 504):
"Art. 2. Documentazione delle operazioni mediante
ricevute o schede - 1. I soggetti d'imposta che per gestire
la raccolta delle scommesse si avvalgono di sistemi
informatici per il collegamento in tempo reale al
totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle
finanze documentano le operazioni effettuate mediante la
ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate
con D. M. 19 giugno 1998 pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno
1998, e D. M. 21 ottobre 1999, del Ministero delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999, e contenenti solo
dati di carattere anonimo.
2. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici
non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale
del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in
via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a
tutte le operazioni inerenti all'esercizio della funzione
di raccolta delle scommesse secondo modalita' e specifiche
tecniche stabilite con provvedimento dell'Amministrazione
finanziaria.
3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi
informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a
vidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle
entrate o dell'Ufficio I. V. A. , recanti, a stampa, la
numerazione progressiva ed i dati identificativi del
soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di
scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna
delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed
il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa;
il numero della gara; il nome ed il numero dell'evento
oggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da
pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio
della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di
carattere nominativo.
4. Le operazioni relative ai concorsi pronostici
soggetti all'imposta unica sono documentate mediante le
schede di partecipazione recanti i contrassegni di
validazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17. Oggetto - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10. 000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) .
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22 dicembre
1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124
;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D. L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. ".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 504 del 1998:
"2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in
tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta
dovuta e' punito con una sanzione amministrativa pari al 30
per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"Art. 28. Escussione delle garanzie prestate a favore
della p. a - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze
fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di
propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta
milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei
presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al
garante un invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni
o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di
garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti
crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del
debitore principale e dello stesso garante, entro trenta
giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento
contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle
disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo
sono soggetti al giudizio di responsabilita' dinanzi alla
Corte dei conti. ".
- Il Titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), e' rubricato
"Riscossione coattiva".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se
l'importo complessivo delle rate successive alla prima e'
superiore a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuto a
prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo
di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno,
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,
ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva
dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa
alle predette garanzie, l'ufficio puo' autorizzare che sia
concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva
proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio
delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal
fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. Il valore dell'immobile puo' essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei
periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
e' assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto
quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e' stata prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso
garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle somme da versare a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo previsto.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997:
"Art. 20. Decadenza e prescrizione - 1. L'atto di
contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di
irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine
previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli
stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei
quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini
previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori
dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il
termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
"Art. 28. Prescrizione - Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1998:
"Art. 4. Aliquota 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed
a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli:
3. 1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.
850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.
150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.
500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.
000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.
500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 6. Istanza del contribuente - 1. Il contribuente
nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni
o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 , puo' chiedere all'ufficio, con apposita
istanza in carta libera, la formulazione della proposta di
accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, non
preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, puo' formulare
anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la
commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e
quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza del contribuente;
l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte
accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 , e' effettuata, qualora ne
ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del
termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta
rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza
di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o
telematicamente, formula al contribuente l'invito a
comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha
formato oggetto di accertamento. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma
2 perde efficacia.
Art. 7. Atto di accertamento con adesione - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa
deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro. ".
- Il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n.
218 del 1997, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note all'articolo 23.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 39-quater
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici):
"Art. 39-quater Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico - 1. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo
38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo
erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua
identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi
titolo dei medesimi apparecchi o congegni. E' responsabile
in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a
qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile
l'identificazione dei soggetti che hanno commesso
l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui
al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
titolo i locali in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
gia' debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procedono all'accertamento della base
imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli
apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura
dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli
stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non
siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in
modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate
sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto
importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo
accertato ai fini della determinazione del prelievo
erariale unico e' posto a base delle rettifiche e degli
accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive eventualmente applicabili al
soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza
comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni
rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo
in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza
dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai
sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e' subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita' e i termini di
comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai
commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati
negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare con proprio decreto,
l'accertamento e i controlli in materia di prelievo
erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed
editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
e di controllo, affidate con la convenzione di cui al
periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 39-quinquies del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39-quinquies. Sanzioni in materia di prelievo
erariale unico - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al
prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in
denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni
muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione
amministrativa dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.
000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti
o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera
e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8. 000. ".
- Si riporta il testo del comma 70 dell'articolo 1
della citata legge 13 dicembre 2010, n. 230, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle
commi da 1 a 69 (Omissis).
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono
adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il
contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia
conseguente a gioco compulsivo.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di
apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata
dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti
specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo
deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo
della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140. 000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso
i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) .
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
8. (Abrogato).
8-bis. (Abrogato).
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1. 000
a 6. 000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3. 000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4. 000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3. 000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3. 000 euro per ciascun apparecchio.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168 (.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 533 e 533-ter
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1.
commi 1. - 532. omissis
533. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero
detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali
di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, per i quali la predetta
Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di
cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al
decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento
che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso
fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base
di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui
alle medesime lettere, attivita' relative al funzionamento
e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla
raccolta e messa a disposizione del concessionario delle
somme residue e comunque qualsiasi altra attivita'
funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. (omissis).
533-ter. I concessionari per la gestione della rete
telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali
funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con
soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al
comma 533. In caso di violazione del divieto e' dovuta la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10. 000 da parte
di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e' risolto
di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva,
della medesima violazione nell'arco di un biennio determina
la revoca della concessione per la gestione della rete
telematica.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Validita' e ambiti soggettivi della
documentazione antimafia - 1. La documentazione prevista
dal presente regolamento e' utilizzabile per un periodo di
sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri
procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito
all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui
all'articolo 3, in corso di validita' conseguita per altro
procedimento, anche in copia autentica.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in
avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la
documentazione prevista dal presente regolamento, di data
non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i
pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono
perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione.
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa'
e consorzi, la documentazione prevista dal presente
regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle societa';
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le societa' consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
societa' consorziate;
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
3-bis. Per le societa' di capitali di cui al comma 3,
lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
la documentazione prevista dal presente regolamento deve
riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3,
lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono,
anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
citata legge 31 maggio 1965, n. 575:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-bis. 1. Dal termine stabilito per la presentazione
delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente
legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956,
n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.
1 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La
stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta
conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva
alla misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis. 1 e
se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve
risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del
soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del
1998:
"Art. 10. Informazioni del prefetto - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490 , fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al
comma 2 del predetto articolo, le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di
cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui
al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o
erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 , il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal
prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni, non possono stipulare, approvare o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni.
3. Le informazioni del prefetto, sono richieste
dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il
valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del
certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato
della apposita dicitura antimafia. Nel caso di societa'
consortili o di consorzi, il certificato e' integrato con
la indicazione dei consorziati che detengono una quota
superiore al 10% del capitale o del fondo consortile,
nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'
consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di
costruzioni il certificato e' integrato con l'indicazione
del direttore tecnico.
4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al
comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione del legale
rappresentante recante le medesime indicazioni.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di
informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1.
6. La richiesta puo' essere effettuata anche dal
soggetto privato interessato o da persona da questi
specificamente delegata, previa comunicazione
all'amministrazione destinataria di voler procedere
direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare
da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere
esibita unitamente ad un documento di identificazione
personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le
informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal
richiedente.
7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai
tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli
articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter,
3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai
prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra
provincia.
8. La prefettura competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle
informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai
fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come
successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n.
486, non si applicano alle informazioni previste dal
presente articolo, salvo che gli elementi o le altre
indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte
salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni
in vigore in materia di appalti, comprese quelle di
recepimento di direttive europee. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 416,
416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale:
"Art. 416. Associazione per delinquere - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma. "
"Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche
straniere - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso. "
"Art. 648. Ricettazione- Fuori dei casi di concorso nel
reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da euro 516 a euro 10. 329.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della
multa sino a euro 516, se il fatto e' di particolare
tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a
tale delitto. "
"Art. 648-bis. Riciclaggio - Fuori dei casi di concorso
nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni
o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 1. 032 a euro 15. 493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. "
"Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita- Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni
o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
1. 032 a euro 15. 493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. ".
- Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge
n. 575 del 1965, e' riportato nelle note al comma 25 del
presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 88 del
citato regio decreto n. 773 del 1931:
"Art. 88. - 1. La licenza per l'esercizio delle
scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di
organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a
soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o
autorizzazione. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi da 11 a 26
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008) :
"11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la
tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore
dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
discriminazione, necessita', proporzionalita' e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra
i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e'
introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della
predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla
definizione delle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della
posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto
forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa
variazione in funzione dell'andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da
corrispondere in caso di organizzazione indiretta del
gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
imposte, nell'ambito della misura massima prevista per
ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono
gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per
la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla
data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono titolari unici di concessione per la gestione e lo
sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere
g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato
licenza con la previsione di un aggio non inferiore a
quello percepito dai titolari di punti di vendita dei
medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di
raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al
comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al
rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad
euro 1. 500. 000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di
una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai
soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non
inferiore ad euro 1. 500. 000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli
amministratori e dei procuratori dei requisiti di
affidabilita' e professionalita' richiesti alle
corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata
della concessione e a titolo di contributo spese per la
gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di
monitoraggio e controllo, pari ad euro 300. 000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50. 000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma
17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che
chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi
per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio e
alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al
comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300. 000, per i concessionari del gioco
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma
11, lettere da a) ad e);
b) euro 50. 000, per i concessionari di esercizio a
distanza dei giochi di cui all' articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all' articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relativamente a domande di concessione riferite al gioco di
cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350. 000, per i concessionari di rimanenti
giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta a distanza,
relativamente a domande di concessione riferite ai giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il
cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto
richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito
web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub
registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia
dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai
concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al
gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali
di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale
attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai
prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli
di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi
ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di
gioco di titolarita' dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro
novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di
tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
incompletezza della domanda ovvero della relativa
documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in
caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla
loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai
requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non
possono essere attestati nella forma
dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
termine per l'istruttoria senza l'adozione di un
provvedimento conclusivo espresso da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di
conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e'
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
la relativa esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun
giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di
un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate
altrui, improduttivita' di frutti del conto di gioco per il
giocatore, nonche' gratuita' della relativa utilizzazione
per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le
operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione
al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque
non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del
verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo
specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di
un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore
alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati
personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai
movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono
essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la piu' corretta informazione dei giocatori,
anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con
particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera
e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi
del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai
quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono
l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All' articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «E' punito altresi' con la
reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione,
organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalita' e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5. 000».
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inadempimento da parte del concessionario delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche'
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la
revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
alla data in cui il concessionario non ottemperi alle
prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso
in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni
successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per
la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento
delle medesime disposizioni, la sospensione della
concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la
revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione
dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24
sono ridotti a meta' in caso di nuovo inadempimento
rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
notifica del primo. In caso di terzo inadempimento
nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto
dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale
decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai
commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge. ".
- Si riporta il testo vigente del comma 32
dell'articolo 81 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 113:
"32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di
giochi - 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota ;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi ;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all' articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15. 000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7. 500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50. 000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 (Imposta sugli spettacoli):
"Art. 14-bis. Apparecchi da divertimento e
intrattenimento- 1. Per gli apparecchi e congegni per il
gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e
3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita'
stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione per gli apparecchi e
congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del
citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il
gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110,
comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1°
gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito
modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta,
per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale
pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle
forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei
requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal
caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del
21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla
e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al
rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In
caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo
e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano
soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del
relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione
telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di
10. 000 euro per l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario
annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino
all'anno 2003:
a) di 1. 500 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4. 100 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004
e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1. 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2. 500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1. 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli
stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni
degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per
gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione
alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 77 e 78
dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010 :
"77. Per assicurare un corretto equilibrio degli
interessi pubblici e privati nell'ambito
dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici,
tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342,
nonche' dei principi, anche dell'Unione europea, in materia
di selezione concorrenziale validi per il settore,
concorrendo altresi' a consolidare i presupposti della
migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto
della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia,
della tutela dei consumatori, in particolare minori di
eta', dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco
minorile e le infiltrazioni della criminalita' organizzata
nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto
gia' stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7
luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo
di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e
la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete
fisica, dei giochi pubblici.
78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in
particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che,
dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati
identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che
detengono direttamente o indirettamente una partecipazione
al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento,
siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a),
nonche' accettino di sottoscrivere convenzioni accessive
alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e
termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di
cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli
altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente
al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della
relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli
altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede
legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore, nel
corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla
data di presentazione della domanda, all'importo di 2
milioni di euro;
3) possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale,
non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal
capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica
sottoscritta da soggetto indipendente, nonche' rilascio
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una
garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e
di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni
di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle societa'
concessionarie di idonee misure atte a prevenire i
conflitti di interesse degli amministratori e, per gli
stessi nonche' per il presidente e i procuratori, di
speciali requisiti di affidabilita', onorabilita' e
professionalita' nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle
tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita'
oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri
Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per l'intera durata della concessione,
dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su
richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale
sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo
aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo
delle attivita' e delle funzioni in concessione lo
richieda;
4) mantenimento, per l'intera durata della concessione,
del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore
a quello stabilito con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro
approvazione, del bilancio d'esercizio e delle
rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla
societa' concessionaria e a quella dalla stessa
controllata, necessariamente accompagnate da apposita
relazione di certificazione redatta da una primaria
societa' di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia' prestati
alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva
alla concessione e salvo che non sia strettamente
finalizzato a ottenere indirettamente, tramite
finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a
condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali
all'esercizio di attivita' rientranti nell'oggetto sociale
del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione,
divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore
di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o
controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per
le societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, operanti nel settore delle
infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento
dei requisiti di solidita' patrimoniale di cui al numero 4)
della lettera a) del presente comma; in ogni caso,
tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie
prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi
solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente
adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente
quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio
richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena
di decadenza dalla concessione, delle operazioni che
implicano mutamenti soggettivi del concessionario,
intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il
concessionario ogni operazione, posta in essere dal
concessionario, di fusione, scissione, trasferimento
dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto
sociale, scioglimento della societa', escluse tuttavia
quelle di vendita o di collocamento delle azioni del
concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di
controllo, detenute dal concessionario suscettibili di
comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona
l'operazione, una riduzione dell'indice di solidita'
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo
del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena
di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di
capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al
ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data
di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a
un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi
seguenti:
10. 1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per
tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante
dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato,
almeno pari all'importo determinato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel
capitale del concessionario;
10. 2) sede sociale, o residenza in caso di persona
fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e
territori a regime fiscale privilegiato individuati ai
sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
10. 3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della
concessione, assicurare il mantenimento nel territorio,
anche a fini fiscali, della sede del concessionario,
nonche' il mantenimento nel medesimo territorio delle
competenze tecnico-organizzative del concessionario,
impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i
mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti
dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa
allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie
possibilita';
10. 4) composizione dell'organo amministrativo, nella
misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso
dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi
altresi', ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilita'
previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla
sottoscrizione della convenzione accessiva alla
concessione, del documento attestante l'avvenuta
certificazione di qualita' dei sistemi di gestione
aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con
espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per
l'intera durata della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le
informazioni utili a valutare le modalita' di
organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete
di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle
funzioni di customer service e di logistica distributiva,
relativamente alle attivita' di produzione, stoccaggio e
distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso
al gioco da parte di minori, nonche' per l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco
gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attivita' di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale
prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco
di attivita' strumentali o collaterali a quella di gioco
nonche' valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle
infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli
stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e
solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva
sono altresi' sottoposti gli schemi di atti, anche
negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina
dell'esercizio delle predette attivita';
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati
alle attivita' oggetto di concessione della
extraprofittabilita' generata in virtu' dell'esercizio
delle attivita' di cui al numero 6) solo previa
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni
al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di
esercizio e gestione delle attivita' oggetto di concessione
rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i
casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni, dei dati e delle contabilita' relativi
all'attivita' di gioco specificati con decreto direttoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica,
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del
quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,
tecnici e gestionali delle societa' concessionarie
specificato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti
o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a
fronte di casi di inadempimento delle clausole della
convenzione accessiva alla concessione imputabili al
concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle
penali in funzione della gravita' dell'inadempimento e nel
rispetto dei principi di proporzionalita' ed effettivita'
della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e
del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla
scadenza del periodo di durata della concessione, di
proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attivita'
di gestione ed esercizio delle attivita' di raccolta del
gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della
gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della
devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e
raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di
durata della concessione, esclusivamente previa sua
richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di
tale scadenza ovvero comunicata in occasione del
provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
".
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4
dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale):
"2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7. 000, di cui almeno il
30 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200. 000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200. 000
abitanti a una distanza non inferiore a 1. 600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200. 000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111» . "
"4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10. 000, di cui almeno il
5 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) .
g) .
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. ".
- Si riporta il testo del comma 287 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
" 287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7. 000, di cui almeno il
30 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) .
g).
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro cinquantamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. ".
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come
modificato dalla presente legge, e' citato nelle note
all'articolo 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
24 giugno 2009, n. 77:
"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di
giochi- 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore ;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all' articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15. 000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7. 500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50. 000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente. ".
- Il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 400
del 1988 e' riportato nelle note all'articolo 23 della
presente legge.