Art. 24 
 
 
                      Norme in materia di gioco 
 
  1.  Avvalendosi  di  procedure   automatizzate,   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504,
ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza  rispetto  ai
versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla  raccolta  dei
giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca  dati  del
Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
  2. Nel caso in cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'  comunicato
al  concessionario  per  evitare  la  reiterazione  di   errori.   Il
concessionario  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari  all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  competente  nei
suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. 
  3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede,  anche
prima della liquidazione prevista dal comma  1,  al  controllo  della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui  al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998. 
  4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati  effettuati
ai sensi del comma 1  risultano  dovute  a  titolo  d'imposta  unica,
nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per  ritardato   od   omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei  ruoli  resi  esecutivi  a
titolo definitivo. 
  5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, concernente le modalita' di versamento  mediante  delega,  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma
2   ovvero   della    comunicazione    definitiva    contenente    la
rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
seguito dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso  concessionario.  In
questi  casi,  l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto  ad  un  terzo  e  gli  interessi  sono  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione. 
  6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4  sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e'  dovuta  l'imposta  unica.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro  i  termini
di scadenza, le cartelle di pagamento previste  dal  presente  comma,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  procede   alla
riscossione  delle  somme  dovute  anche  tramite  escussione   delle
garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione  di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato comunica  ad  Equitalia  l'importo  del  credito  per  imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie   ed   Equitalia   procede   alla    riscossione    coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo  le  disposizioni  di  cui  al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,  in
capo ai concessionari, di  ricostruire  le  garanzie  previste  nella
relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione. 
  7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   3-bis   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute
a norma del presente articolo.  Le  garanzie  previste  dal  predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo  n.  462  del  1997  non  sono
dovute nel caso in cui l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato verifichi che la  fideiussione  gia'  presentata  dal  soggetto
passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta  unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. 
  8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate  dalla
Guardia di finanza o rilevate da altri  organi  di  Polizia,  procede
alla rettifica e  all'accertamento  delle  basi  imponibili  e  delle
imposte rilevanti ai  fini  dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici. 
  9. Gli avvisi relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  in
materia di giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a  quello  per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta.  Per  le
violazioni tributarie e per  quelle  amministrative  si  applicano  i
termini  prescrizionali  e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  10. Nel caso di scommesse comunque non  affluite  al  totalizzatore
nazionale,  ovvero  nel  caso  di  sottrazione  di  base   imponibile
all'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  o   sulle   scommesse,
l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato
determina l'imposta dovuta  anche  utilizzando  elementi  documentali
comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da  cui  emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza  di  tali  elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da  seguito
agli  inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli  uffici,  l'Ufficio
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   determina
induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi  oggetto  di
accertamento,  desunta  dai   dati   registrati   nel   totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica  l'ufficio
applica, nei casi  di  cui  al  presente  comma,  l'aliquota  massima
prevista per ciascuna tipologia  di  scommessa  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. 
  11. Il contribuente nei cui confronti sia stato  notificato  avviso
di accertamento o di rettifica in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in  denaro  puo'  formulare,  anteriormente  all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,  istanza  in
carta libera di  accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio
recapito, anche telefonico. In  tal  caso  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei casi  di  determinazione  forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater,  comma  3,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  12.   Le   imposte   corrispondenti   agli   imponibili   accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in
materia di giochi pubblici con o senza  vincita  in  denaro,  ma  non
ancora definitivi, nonche' i  relativi  interessi,  sono  iscritti  a
titolo  provvisorio  nei  ruoli,  dopo  la  notifica   dell'atto   di
accertamento,  per  la  meta'  degli  ammontari  corrispondenti  agli
imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
  13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in  materia
di giochi pubblici  con  o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le
eventuali violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi
versamenti   d'imposta   e   provvedono   all'accertamento   e   alla
liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla   legge   e   dalle
convenzioni di concessione, nonche' degli  altri  obblighi  stabiliti
dalle norme  legislative  ed  amministrative  in  materia  di  giochi
pubblici, con o senza vincita in denaro. 
  14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli  obiettivi
di economicita' ed efficienza, per le attivita' di  competenza  degli
uffici  periferici,  la  competenza   e'   dell'ufficio   nella   cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui
e'  stata  commessa  la  violazione  o  e'  stato   compiuto   l'atto
illegittimo.    Con    provvedimento    del    Direttore     generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato,  da  pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la  competenza
per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali. 
  15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri  ad  essi  conferiti  dalla  leggi  in   materia   fiscale   e
amministrativa, gli  appartenenti  all'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  assumono  la  qualita'  di  agenti  di   polizia
tributaria. 
  16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  17. L'importo forfetario di cui al  secondo  periodo  dell'articolo
39-quater, comma 3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' aumentato del cento per cento. 
  18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326  del
2003, le parole:  "dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare  del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di  euro  1.000."  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per  cento  dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.". 
  19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,  comma  70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e  il
primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, sono abrogati. 
  20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici  con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
  21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco  che  consente  la  partecipazione  ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque  mila  a  euro  venti  mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa  pecuniaria  e  anche
nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,  la  violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura  dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta  del  gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente  comma,  il
titolare dell'esercizio commerciale,  del  locale  o,  comunque,  del
punto di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti  esercizi,
identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un  idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste  nei
periodi   precedenti   sono   applicate   dall'ufficio   territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  competente  in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento  eseguito.  Per  le
cause   di   opposizione   ai   provvedimenti   emessi   dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
competente il giudice del luogo in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha
emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che  nel  corso  di  un
triennio commettono  tre  violazioni,  anche  non  continuative,  del
presente comma e' disposta la revoca di  qualunque  autorizzazione  o
concessione  amministrativa;  a  tal  fine,  l'ufficio   territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha  accertato
la  violazione  effettua  apposita  comunicazione   alle   competenti
autorita' che hanno rilasciato le  autorizzazioni  o  concessioni  ai
fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria. 
  22. Nell'ipotesi in cui la  violazione  del  divieto  previsto  dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni  di  cui
al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931,  il  trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter  dell'articolo  1  della
legge n. 266 del 2005 i concessionari  per  la  gestione  della  rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore.  Nel  caso   di   rapporti   contrattuali   in   corso,
l'esecuzione  della  relativa   prestazione   e'   sospesa   per   il
corrispondente periodo di sospensione  dall'elenco.  Nell'ipotesi  in
cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,  del
punto  di  offerta  del  gioco  sia  una  societa',  associazione  o,
comunque, un ente collettivo, le diposizioni  previste  dal  presente
comma e dal comma 21  si  applicano  alla  societa',  associazione  o
all'ente e il rappresentante legale della  societa',  associazione  o
ente collettivo e' obbligato in solido al  pagamento  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie. 
  23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto  ai  fenomeni  di  ludopatia  connessi  alle
attivita' di gioco, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  nell'ambito  degli
ordinari  stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e  verifica  dei  comportamenti  di
gioco  volti  ad  introdurre  misure  di  prevenzione  dei   fenomeni
ludopatici. 
  24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per  le  societa'  di  capitali  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
concessionarie nel settore dei  giochi  pubblici,  la  documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre  ai  soggetti
indicati nello stesso comma  3,  lett.  b),  anche  ai  soci  persone
fisiche che detengono, anche indirettamente,  una  partecipazione  al
capitale od al patrimonio  superiore  al  2  per  cento,  nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia  di  soggetti  non  residenti.
Nell'ipotesi  in  cui   i   soci   persone   fisiche   detengano   la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di  capitali,  la  documentazione  deve  riferirsi  anche  al  legale
rappresentante   e   agli   eventuali   componenti   dell'organo   di
amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone  fisiche  che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche'  ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.". 
  25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge  31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio  o  rinnovo
di concessioni in materia di  giochi  pubblici  il  soggetto  il  cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero  il  direttore
generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o  di  stabili
organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti,   risulti
condannato, anche con sentenza  non  definitiva,  ovvero  imputato  o
indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli  416,  416-bis,
648,  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale  ovvero,  se  commesso
all'estero,  per  un  delitto  di  criminalita'  organizzata   o   di
riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il  medesimo
divieto   si   applica   anche   al   soggetto   partecipato,   anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per  cento  del  capitale  o
patrimonio da persone fisiche che  risultino  condannate,  anche  con
sentenza non definitiva, ovvero imputate  o  indagate,  per  uno  dei
predetti delitti. 
  26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i  soggetti,
costituiti in forma di societa' di  capitali  o  di  societa'  estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a  gare  o  a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli  estremi  identificativi  dei
soggetti  che   detengono,   direttamente   o   indirettamente,   una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per  cento.
La dichiarazione comprende tutte  le  persone  giuridiche  o  fisiche
della catena societaria  che  detengano,  anche  indirettamente,  una
partecipazione superiore a tale  soglia.  In  caso  di  dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione  dalla  gara  in  qualsiasi  momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace  sia  riscontrata
in un momento successivo all'aggiudicazione, e'  disposta  la  revoca
della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora  nel  corso
della concessione vengono meno  i  requisiti  previsti  dal  presente
comma  e  dai  commi  24  e  25.  Per  le  concessioni  in  corso  la
dichiarazione di cui al  presente  comma  e'  richiesta  in  sede  di
rinnovo. 
  27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
per  le  gare  indette  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto legge. 
  28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei  cui  confronti
sussistono le situazioni ostative  previste  dall'articolo  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la  titolarita'  o
la  conduzione  di  esercizi  commerciali,  locali  o   altri   spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo  svolgimento
del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui  all'articolo  88  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o  imprese  nei  cui
confronti e'  riscontrata  la  sussistenza  di  elementi  relativi  a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare  la
diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione,  l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore,  le  societa'  emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari  e  postali  sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  gli  elementi  identificativi  di   coloro   che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati  in
apposito elenco predisposto dalla  stessa  Amministrazione  autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse  o  concorsi  pronostici  con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,  comunque,   in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato. 
  30.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  29  comporta
l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della
sanzione prevista nel presente  comma  e'  dell'ufficio  territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in  relazione  al
domicilio fiscale del trasgressore. 
  31. Con uno o piu' provvedimenti  interdirigenziali  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   tesoro   e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30  e  la
relativa decorrenza. 
  32. Un importo pari al  3  per  cento  delle  spese  annue  per  la
pubblicita'  dei  prodotti  di   gioco,   previste   a   carico   dei
concessionari  relativamente  al  gioco  del  lotto,  alle   lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,  e'  destinato  al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini  residenti  che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
fini dell'erogazione per il finanziamento della  carta  acquisti.  E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che  i  concessionari  devono
destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti. 
  33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota  di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso  del
concessionario, le  modalita'  di  versamento  dell'imposta,  nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni. 
  34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12  dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di  poker  sportivo.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
altresi' determinati l'importo massimo della quota di  partecipazione
al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una  volta  esaurita
la  predetta   quota.   L'aliquota   d'imposta   unica   dovuta   dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura  pari
al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi  comunitari,
con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)),
tramite gara da  bandire  entro  il  30  novembre  2011,  concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del  poker  sportivo  di  cui  al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa  effettuazione
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,  n.  88.  I
punti di esercizio sono aggiudicati,  fino  a  loro  esaurimento,  ai
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti  economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano  a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza  prevista  dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)). 
  35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  in  materia  di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: 
    a)  l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di   gioco,
nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,  tecnica
ed economica, mediante una selezione aperta basata  sull'accertamento
dei requisiti definiti dall'Amministrazione  concedente  in  coerenza
con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, nonche'  quelli  gia'  richiesti  e  posseduti
dagli  attuali  concessionari.   I   soggetti   aggiudicatari,   sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo  del  7
per cento, fino a un massimo del 14 per cento  del  numero  di  nulla
osta,  dichiarati  in  sede  di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula  per  apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono  le  autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali gia' acquisite,  senza  soluzioni
di  continuita'.  Resta  ferma   la   facolta'   dell'Amministrazione
concedente di incrementare il numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei
limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014; 
    b)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita  di  possesso  dei  nulla  osta  di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni,   non   determina   la   decadenza   dalle    suddette
autorizzazioni acquisite. 
  36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo una tantum di  100  euro  per  ogni
singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo  ha  diritto  di
rivalsa nei suoi confronti. 
  37. In linea con l'obiettivo  della  sostanziale  integrazione  fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato  dall'articolo  38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della  piu'
intensa capillarita' della rete distributiva  di  tali  giochi  senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio  e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e  sportiva  presso
punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale  o  accessoria  la  commercializzazione  di
prodotti di gioco pubblici. 
  38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto  dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) aggiudicazione di 5.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
rete fisica dei giochi su base  ippica  e  sportiva,  in  misura  non
superiore al 25 per cento per ciascun  concessionario,  la  cui  base
d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto  di
vendita avente come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici, a soggetti  italiani  o  di  altri  Stati
dello Spazio economico  europeo  che,  all'entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   sono   in   possesso   dei   requisiti   di
affidabilita'  gia'  richiesti  ai  soggetti  che  hanno   conseguito
concessioni  per  l'esercizio  e  la  raccolta  di  giochi   di   cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  38,  comma  4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Nel  caso  le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di  giochi  pubblici,  a  soggetti  gia'  titolari  per   concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base  ippica  ovvero  su  base  sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per  ogni  anno
intero  mancante  alla  fine  della  concessione  rispetto  a  quanto
indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
accessiva   alla   concessione,   sono   revocate   le    concessioni
precedentemente detenute dai medesimi soggetti; 
    b) aggiudicazione di 2.000 diritti di  esercizio  e  raccolta  in
rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso  punti  di
vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici,  secondo  il  criterio  delle  offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata  ad  operatori
italiani o di altri Stati dello Spazio economico  europeo  che,  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono  in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia'  richiesti  ai  soggetti
che hanno conseguito concessioni per l'esercizio  e  la  raccolta  di
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  39. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma  ((dei   monopoli))   di   Stato   stabilisce   con   propri
provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto  aventi
ad oggetto, in particolare: 
    a) la rimodulazione delle sorti  del  Lotto  e  dei  premi  delle
relative combinazioni; 
    b) la rimodulazione o la  sostituzione  dei  giochi  opzionali  e
complementari  al  Lotto,  anche  introdotti  dal  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248; 
    c) l'introduzione di ulteriori forme di  gioco  anche  prevedendo
modalita' di  fruizione  distinte  da  quelle  attuali,  al  fine  di
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. 
  40. Nell'ambito dei Giochi numerici a  totalizzatore  nazionale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
((dei monopoli)) di Stato disciplina, con  propri  provvedimenti,  le
seguenti innovazioni: 
    a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il  relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a  montepremi,
e con destinazione del 38  per  cento  della  raccolta  nazionale  ad
imposta; 
    b) modifiche al gioco Vinci per la  vita-Win  for  life,  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del  decreto  legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un  imposta  pari
al 23 per cento della raccolta; 
    c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di  12,
del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince  tutto
superenalotto". 
  41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente: 
    "533-bis.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui   al   comma   533,
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei diritti  e  dei  rapporti  in  esso
previsti,  e'  disposta   dal   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   previa
verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  18
giugno  1931,  n.  773,   e   successive   modificazioni,   e   della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di  euro
150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale  versamento.
Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti,  nonche'  tutte  le  ulteriori  disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero  alla  cancellazione  dallo
stesso, nonche' ai  tempi  e  alle  modalita'  di  effettuazione  del
predetto versamento, da eseguirsi, in  sede  di  prima  applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande  ed  i
versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.". 
  42. Con regolamento emanato entro il 31  dicembre  2011,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita'  per
l'istituzione  di  rivendite  ordinarie  e  speciali  di  generi   di
monopolio, nonche' per il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  patentino,
secondo i seguenti principi: 
    a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di  vendita,
anche attraverso l'individuazione di  criteri  volti  a  disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza  di  garantire  all'utenza
una rete di  vendita  capillarmente  dislocata  sul  territorio,  con
l'interesse pubblico primario della tutela della  salute  consistente
nel prevenire e controllare ogni ipotesi di  offerta  di  tabacco  al
pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; 
    b)  istituzione  di  rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  di
determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; 
    c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento  dei  parametri
di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; 
    d) trasferimenti di rivendite  ordinarie  solo  in  presenza  dei
medesimi  requisiti  di  distanza  e,  ove  applicabili,   anche   di
produttivita' minima; 
    e) istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si  riscontri
un'oggettiva ed effettiva  esigenza  di  servizio,  da  valutarsi  in
ragione dell'effettiva ubicazione  degli  altri  punti  vendita  gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche'  in  virtu'  di
parametri certi,  predeterminati  ed  uniformemente  applicabili  sul
territorio  nazionale,  volti  ad  individuare   e   qualificare   la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto; 
    f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto  alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione,  rispettivamente,   del   criterio   della   distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della  produttivita'  minima
per il rinnovo. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il  decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.   504
          (Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 288), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66
          (Regolamento  per  la  semplificazione  degli   adempimenti
          relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e  sulle
          scommesse, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 23  dicembre
          1998, n. 504): 
              "Art.  2.  Documentazione  delle  operazioni   mediante
          ricevute o schede - 1. I soggetti d'imposta che per gestire
          la  raccolta  delle  scommesse  si  avvalgono  di   sistemi
          informatici  per  il  collegamento  in   tempo   reale   al
          totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle
          finanze documentano le operazioni  effettuate  mediante  la
          ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate
          con  D.  M.  19  giugno  1998  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  24  giugno
          1998, e D. M. 21 ottobre 1999, del Ministero delle  finanze
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 260 del 5 novembre  1999,  e  contenenti  solo
          dati di carattere anonimo. 
              2. I soggetti che si avvalgono di  sistemi  informatici
          non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale
          del Ministero dell'economia e delle finanze  comunicano  in
          via telematica all'Anagrafe tributaria i  dati  relativi  a
          tutte le operazioni inerenti all'esercizio  della  funzione
          di raccolta delle scommesse secondo modalita' e  specifiche
          tecniche stabilite con  provvedimento  dell'Amministrazione
          finanziaria. 
              3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi
          informatici utilizzano ricevute a due  sezioni  soggette  a
          vidimazione e  a  bollatura  da  parte  dell'Ufficio  delle
          entrate o dell'Ufficio I. V. A. ,  recanti,  a  stampa,  la
          numerazione  progressiva  ed  i  dati  identificativi   del
          soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di
          scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna
          delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed
          il giorno dell'avvenimento; la tipologia  della  scommessa;
          il numero della gara; il  nome  ed  il  numero  dell'evento
          oggetto della scommessa; la posta accettata;  l'importo  da
          pagare in caso di vincita; la data  e  l'ora  del  rilascio
          della  ricevuta,  con  esclusione  di  qualsiasi  dato   di
          carattere nominativo. 
              4.  Le  operazioni  relative  ai  concorsi   pronostici
          soggetti all'imposta unica  sono  documentate  mediante  le
          schede  di  partecipazione  recanti   i   contrassegni   di
          validazione stabiliti dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art.  17.  Oggetto  -  1.  I   contribuenti   eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.  000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'articolo 3 del D. P. R. 29  settembre
          1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma  del
          citato articolo 3 resta ferma la facolta'  di  eseguire  il
          versamento  presso  la  competente  sezione  di   tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
          , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ; 
              d-bis) . 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.  P.  R.  22  dicembre
          1986, n. 917 ; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n.  1124
          ; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto delle imprese, istituita con D. L. 30 settembre 1992,
          n. 394,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          novembre  1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio
          sanitario nazionale di  cui  all'art.  31  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
          del  D.  L.  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              2-bis. ". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          5 del citato decreto legislativo n. 504 del 1998: 
              "2.  Il  soggetto  passivo   che,   nell'ambito   degli
          adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in
          tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento  dell'imposta
          dovuta e' punito con una sanzione amministrativa pari al 30
          per cento degli importi non pagati nel termine  prescritto.
          ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  28  del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              "Art. 28. Escussione delle garanzie prestate  a  favore
          della p.  a  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  escutono  le  fideiussioni  e  le  polizze
          fideiussorie a prima  richiesta  acquisite  a  garanzia  di
          propri crediti di  importo  superiore  a  duecentocinquanta
          milioni di euro entro trenta  giorni  dal  verificarsi  dei
          presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al
          garante un invito,  contenente  l'indicazione  delle  somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta  giorni
          o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto  di
          garanzia. In caso di inadempimento del garante, i  predetti
          crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti  del
          debitore principale e dello stesso  garante,  entro  trenta
          giorni  dall'inutile  scadenza  del  termine  di  pagamento
          contenuto nell'invito. 
              2.  I  dipendenti  pubblici  che  non  adempiono   alle
          disposizioni previste dal comma  1  del  presente  articolo
          sono soggetti al giudizio di responsabilita'  dinanzi  alla
          Corte dei conti. ". 
              -  Il  Titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  e'   rubricato
          "Riscossione coattiva". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  3-bis  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462  (Unificazione
          ai  fini  fiscali  e  contributivi   delle   procedure   di
          liquidazione,   riscossione   e   accertamento,   a   norma
          dell'articolo 3, comma 134,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 3-bis. Rateazione delle  somme  dovute  -  1.  Le
          somme  dovute  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di sei rate  trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti  rate  trimestrali  di  pari  importo.  Se
          l'importo complessivo delle rate successive alla  prima  e'
          superiore a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuto a
          prestare idonea garanzia commisurata al totale delle  somme
          dovute, comprese quelle a  titolo  di  sanzione  in  misura
          piena, dedotto l'importo della prima rata, per  il  periodo
          di rateazione dell'importo dovuto  aumentato  di  un  anno,
          mediante  polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria,
          ovvero rilasciata da un consorzio  di  garanzia  collettiva
          dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106  e
          107 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive  modificazioni.  In  alternativa
          alle predette garanzie, l'ufficio puo' autorizzare che  sia
          concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,  ipoteca
          volontaria di primo grado su  beni  immobili  di  esclusiva
          proprieta' del concedente, per un importo  pari  al  doppio
          delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
          misura piena, dedotto l'importo della  prima  rata.  A  tal
          fine  il  valore  dell'immobile  e'  determinato  ai  sensi
          dell'articolo  52,  comma  4,   del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. Il valore dell'immobile puo' essere,  in  alternativa,
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,
          redatta da soggetti iscritti  agli  albi  degli  ingegneri,
          degli architetti, dei geometri, dei dottori  agronomi,  dei
          periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
          e' assoggettata all'azione revocatoria di cui  all'articolo
          67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive
          modificazioni. Sono a carico del contribuente le  spese  di
          perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.  In
          tali casi, entro dieci giorni dal  versamento  della  prima
          rata il contribuente  deve  far  pervenire  all'ufficio  la
          documentazione relativa alla prestazione della garanzia. 
              2. 
              3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti gli interessi al tasso  del  3,5  per  cento  annuo,
          calcolati dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a
          quello  di  elaborazione  della  comunicazione.   Le   rate
          trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
          l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
              4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
          la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per
          imposte, interessi e  sanzioni  in  misura  piena,  dedotto
          quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e'  stata  prestata
          garanzia, l'ufficio  procede  all'iscrizione  a  ruolo  dei
          suddetti importi a carico del contribuente e  dello  stesso
          garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
          non versino l'importo  dovuto  entro  trenta  giorni  dalla
          notificazione di apposito invito  contenente  l'indicazione
          delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di  diritto
          della pretesa. 
              5.  La  notificazione  delle  cartelle   di   pagamento
          conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
          eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
          quello di scadenza della rata non pagata. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi  1,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito   di
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 
              6-bis. Le rate previste dal presente  articolo  possono
          essere anche di  importo  decrescente,  fermo  restando  il
          numero massimo previsto. 
              7. Nei casi  di  decadenza  dal  beneficio  di  cui  al
          presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
          delle somme iscritte a ruolo di  cui  all'articolo  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  20  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997: 
              "Art. 20. Decadenza  e  prescrizione  -  1.  L'atto  di
          contestazione di cui  all'articolo  16,  ovvero  l'atto  di
          irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui  e'  avvenuta  la  violazione  o  nel  diverso  termine
          previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro  gli
          stessi termini devono essere resi  esecutivi  i  ruoli  nei
          quali  sono  iscritte  le  sanzioni   irrogate   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3. 
              2. Se la notificazione e' stata  eseguita  nei  termini
          previsti  dal  comma  1  ad   almeno   uno   degli   autori
          dell'infrazione o dei  soggetti  obbligati  in  solido,  il
          termine e' prorogato di un anno. 
              3. Il diritto alla riscossione della sanzione  irrogata
          si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
          provvedimento di irrogazione  interrompe  la  prescrizione,
          che non corre fino alla definizione del procedimento. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  28  della
          legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
          penale): 
              "Art. 28. Prescrizione - Il  diritto  a  riscuotere  le
          somme dovute per  le  violazioni  indicate  dalla  presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione. 
              L'interruzione della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme del codice civile. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1998: 
              "Art. 4. Aliquota 1.  Le  aliquote  dell'imposta  unica
          sono stabilite nelle misure seguenti: 
              a) per i concorsi pronostici:  26,80  per  cento  della
          base imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione  della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di cui alla lettera o) del comma 1  dell'articolo  1  della
          legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario  per  garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato; 
              b) per le scommesse: 
              1) per la scommessa tris e per  le  scommesse  ad  essa
          assimilabili,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:  22,50  per  cento  della
          quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 
              2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed
          a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
          498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per  cento
          della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 
              3) per le scommesse a quota  fissa  su  eventi  diversi
          dalle corse dei cavalli: 
              3. 1) nel caso in cui il  movimento  netto  dei  dodici
          mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore  a  1.
          850 milioni di euro, nella  misura  del  3  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta  fino  a  sette  eventi;  nella
          misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta  da
          piu' di sette eventi; 
              3. 2) nel caso in cui il  movimento  netto  dei  dodici
          mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore  a  2.
          150 milioni di euro, nella  misura  del  3  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta  fino  a  sette  eventi;  nella
          misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi; 
              3. 3) nel caso in cui il  movimento  netto  dei  dodici
          mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore  a  2.
          500 milioni di euro, nella  misura  del  3  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta  fino  a  sette  eventi;  nella
          misura del 6 per cento per ciascuna scommessa  composta  da
          piu' di sette eventi; 
              3. 4) nel caso in cui il  movimento  netto  dei  dodici
          mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore  a  3.
          000 milioni di euro, nella misura del  2,5  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta  fino  a  sette  eventi;  nella
          misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi; 
              3. 5) nel caso in cui il  movimento  netto  dei  dodici
          mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore  a  3.
          500 milioni di euro, nella  misura  del  2  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta  fino  a  sette  eventi;  nella
          misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
          piu' di sette eventi; 
              4) per le scommesse a totalizzatore su  eventi  diversi
          dalle  corse  dei  cavalli:  20  per  cento   di   ciascuna
          scommessa. 
              2.  Per  l'anno  1999,  l'aliquota   applicabile   alle
          scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma  1
          e' stabilita nella misura del 32 per cento. ". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7  del
          citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 6. Istanza del contribuente - 1. Il  contribuente
          nei cui confronti sono stati effettuati accessi,  ispezioni
          o verifiche ai sensi degli  articoli  33  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  ,  e
          52 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 ,  puo'  chiedere  all'ufficio,  con  apposita
          istanza in carta libera, la formulazione della proposta  di
          accertamento ai fini dell'eventuale definizione. 
              2.  Il  contribuente  nei  cui  confronti   sia   stato
          notificato avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,  non
          preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, puo' formulare
          anteriormente   all'impugnazione   dell'atto   innanzi   la
          commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
          di  accertamento  con  adesione,   indicando   il   proprio
          recapito, anche telefonico. 
              3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2  e
          quello per il pagamento dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          accertata, indicato  nell'articolo  60,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 , sono sospesi per un periodo di novanta  giorni  dalla
          data  di  presentazione  dell'istanza   del   contribuente;
          l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli  delle  imposte
          accertate dall'ufficio, ai sensi  dell'articolo  15,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  602  ,  e'  effettuata,  qualora   ne
          ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza  del
          termine di sospensione. L'impugnazione  dell'atto  comporta
          rinuncia all'istanza. 
              4. Entro quindici giorni dalla  ricezione  dell'istanza
          di cui al  comma  2,  l'ufficio,  anche  telefonicamente  o
          telematicamente,  formula  al   contribuente   l'invito   a
          comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
          la definizione ha effetto ai soli fini del tributo  che  ha
          formato   oggetto    di    accertamento.    All'atto    del
          perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma
          2 perde efficacia. 
              Art.  7.  Atto  di  accertamento  con  adesione  -   1.
          L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto  in
          duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
          dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
          separatamente  per  ciascun  tributo,  gli  elementi  e  la
          motivazione su cui la  definizione  si  fonda,  nonche'  la
          liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
          altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
              1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare  da  un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, ovvero, quando la procura e'  rilasciata  ad
          un funzionario di un centro  di  assistenza  fiscale,  essa
          deve  essere  autenticata  dal  responsabile  del  predetto
          centro. ". 
              - Il testo degli articoli 8 e 9 della citata  legge  n.
          218 del 1997, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note all'articolo 23. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  39-quater
          del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni  urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici): 
              "Art. 39-quater Accertamento e controlli in materia  di
          prelievo    erariale    unico    -    1.     Gli     uffici
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          nell'adempimento  dei  loro  compiti  si  avvalgono   delle
          attribuzioni e dei poteri  indicati  nell'articolo  51  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni.  Per  l'esecuzione   di
          accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
          dell'articolo  52  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Il prelievo erariale unico  e'  dovuto  anche  sulle
          somme giocate tramite apparecchi  e  congegni  che  erogano
          vincite in denaro o le cui  caratteristiche  consentono  il
          gioco d'azzardo, privi del nulla osta di  cui  all'articolo
          38, comma 5, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  tramite  apparecchi  e
          congegni muniti del nulla osta di cui al predetto  articolo
          38, comma  5,  il  cui  esercizio  sia  qualificabile  come
          illecito  civile,  penale   o   amministrativo.   Per   gli
          apparecchi e congegni privi  del  nulla  osta  il  prelievo
          erariale unico, gli interessi e le sanzioni  amministrative
          sono dovuti  dal  soggetto  che  ha  provveduto  alla  loro
          installazione o, nel caso in cui non sia possibile  la  sua
          identificazione, dal possessore  o  detentore  a  qualsiasi
          titolo dei medesimi apparecchi o congegni. E'  responsabile
          in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale
          unico, interessi e sanzioni  amministrative  l'esercente  a
          qualsiasi titolo  i  locali  in  cui  sono  installati  gli
          apparecchi  e  congegni  privi  del  nulla  osta.  Per  gli
          apparecchi  e  congegni  muniti  del  nulla  osta  di   cui
          all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e  successive  modificazioni,  il  cui  esercizio  sia
          qualificabile    come    illecito    civile,    penale    o
          amministrativo,  il  maggiore   prelievo   erariale   unico
          accertato rispetto a quello calcolato sulla base  dei  dati
          di  funzionamento  trasmessi  tramite  la  rete  telematica
          prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive  modificazioni,  gli  interessi  e  le  sanzioni
          amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno  commesso
          l'illecito.   Nel   caso   in   cui   non   sia   possibile
          l'identificazione   dei   soggetti   che   hanno   commesso
          l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
          a titolo di prelievo erariale unico, interessi  e  sanzioni
          amministrative relativi agli apparecchi e congegni  di  cui
          al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla  loro
          installazione, possessore o detentore, a qualsiasi  titolo,
          dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
          titolo i locali in cui sono installati e il  concessionario
          di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
          gia' debitori di tali somme a titolo principale. 
              3.  Gli  uffici   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato  procedono  all'accertamento  della  base
          imponibile e del prelievo erariale  unico  dovuto  per  gli
          apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura
          dei dati relativi  alle  somme  giocate  memorizzati  dagli
          stessi apparecchi e congegni. In presenza di  apparecchi  e
          congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non
          siano memorizzati o  leggibili,  risultino  memorizzati  in
          modo non  corretto  o  siano  stati  alterati,  gli  uffici
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          determinano induttivamente l'ammontare delle somme  giocate
          sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
          decreti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto
          importo forfetario o, se  maggiore,  l'ammontare  effettivo
          accertato  ai  fini  della  determinazione   del   prelievo
          erariale unico e' posto a base  delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta sul valore aggiunto e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive  eventualmente  applicabili  al
          soggetto. A  tale  scopo,  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato e  il  Corpo  della  guardia  di  finanza
          comunicano  all'Agenzia   delle   entrate   le   violazioni
          rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo
          in materia di prelievo erariale unico.  Per  le  violazioni
          constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza
          dell'importo forfetario delle somme giocate determinato  ai
          sensi  del  presente  comma,  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta sul valore  aggiunto  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   e'   subordinata
          all'avvenuto  accertamento  da  parte  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita' e i termini di
          comunicazione all'Agenzia delle entrate sono  definiti  con
          provvedimento del Direttore  generale  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Direttore generale dell'Agenzia  delle  entrate  e  con  il
          Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 
              4. Gli avvisi relativi  agli  accertamenti  di  cui  ai
          commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro  il
          31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
          state giocate, tramite gli apparecchi e  congegni  indicati
          negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e'  calcolato  il
          prelievo erariale unico. 
              4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          puo' affidare, per il tempo e alle  condizioni  di  cui  ad
          apposita convenzione  da  approvare  con  proprio  decreto,
          l'accertamento  e  i  controlli  in  materia  di   prelievo
          erariale unico  alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori. Nello svolgimento delle attivita' di  accertamento
          e di controllo, affidate  con  la  convenzione  di  cui  al
          periodo precedente, la Societa' italiana  degli  autori  ed
          editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
          comma 1. ". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  39-quinquies  del
          citato decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 39-quinquies. Sanzioni  in  materia  di  prelievo
          erariale unico - 1. La sanzione prevista nell'articolo  11,
          comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,
          e  successive  modificazioni,   si   applica   anche   alle
          violazioni, indicate nello  stesso  comma  1,  relative  al
          prelievo erariale unico. 
              2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano  vincite  in
          denaro  o  le  cui  caratteristiche  consentono  il   gioco
          d'azzardo, privi del nulla osta  di  cui  all'articolo  38,
          comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
          modificazioni, e nelle ipotesi  di  apparecchi  e  congegni
          muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
          5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
          penale   o   amministrativo,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa dal 240 al 480 per cento dell'ammontare  del
          prelievo erariale unico dovuto, con un minimo  di  euro  5.
          000. 
              3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti
          o  non  veritieri  le  comunicazioni  cui  sono  tenuti   i
          concessionari di rete ai sensi del  comma  13-bis,  lettera
          e), dell'articolo 39 del presente decreto,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8. 000. ". 
              - Si riporta il testo  del  comma  70  dell'articolo  1
          della  citata  legge  13  dicembre  2010,  n.   230,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle 
              commi da 1 a 69 (Omissis). 
              70.  Con  decreto   interdirigenziale   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato e del  Ministero  della  salute  sono
          adottate,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  linee  d'azione  per  la  prevenzione,  il
          contrasto  e  il  recupero   di   fenomeni   di   ludopatia
          conseguente a gioco compulsivo. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  110  del  citato
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
          e  negli  altri  esercizi,  compresi  i  circoli   privati,
          autorizzati alla pratica del gioco o  all'installazione  di
          apparecchi da gioco,  e'  esposta  in  luogo  visibile  una
          tabella, predisposta ed approvata dal questore  e  vidimata
          dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
          quale sono  indicati,  oltre  ai  giochi  d'azzardo,  anche
          quelli che  lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse, nonche' le prescrizioni  ed  i  divieti
          specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da  biliardo
          deve essere, altresi', esposto in modo  visibile  il  costo
          della singola partita ovvero quello orario. 
              2. Nella tabella di cui al comma 1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
              3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
          7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma  7,   alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
              4. L'installazione e l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
              5. Si considerano  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.  000  partite,  devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a). 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni  per
          il gioco lecito: 
              a) quelli elettromeccanici privi di monitor  attraverso
          i quali  il  giocatore  esprime  la  sua  abilita'  fisica,
          mentale   o   strategica,   attivabili    unicamente    con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
              b) . 
              c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro. 
              7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali.  Per  gli  apparecchi  a
          congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per  i
          quali entro il 31 dicembre  2003  e'  stato  rilasciato  il
          nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, tale disposizione si applica  dal
          1° maggio 2004. 
              8. (Abrogato). 
              8-bis. (Abrogato). 
              9.   In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni: 
              a) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 non rispondenti alle  caratteristiche  ed  alle
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di legge ed amministrative attuative  di  detti  commi,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.  000
          a 6. 000 euro per ciascun apparecchio; 
              b) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 sprovvisti dei  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3. 000 euro per  ciascun
          apparecchio; 
              c) chiunque sul territorio  nazionale  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.  000  euro  per  ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
              d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3. 000 euro per  ciascun
          apparecchio; 
              e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni  di
          cui  alle  lettere  a),  b),   c)   e   d),   e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni; 
              f) nei casi in  cui  i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3. 000 euro per ciascun apparecchio. 
              9-bis. Per gli apparecchi per i quali non  siano  stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
              9-ter. Per  le  violazioni  previste  dal  comma  9  il
          rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio  regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
              9-quater.  Ai  fini  della  ripartizione  delle   somme
          riscosse per le pene  pecuniarie  di  cui  al  comma  9  si
          applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio  1951,
          n. 168 (. 
              10. Se l'autore degli illeciti di cui  al  comma  9  e'
          titolare di licenza ai sensi dell'articolo  86,  ovvero  di
          autorizzazione ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  25
          agosto 1991, n.  287,  le  licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo  8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  19  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all'articolo 88. 
              11. Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  100,  il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria. ". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 533  e  533-ter
          della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1. 
              commi 1. - 532. omissis 
              533.  Presso  il  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
          istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco: 
              a)  dei   soggetti   proprietari,   possessori   ovvero
          detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi  e  terminali
          di cui all'articolo 110, comma 6,  lettere  a)  e  b),  del
          testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e  successive  modificazioni,  per  i  quali  la   predetta
          Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di
          cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e  il  codice  identificativo  univoco  di  cui  al
          decreto   del   Direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; 
              b)  dei  concessionari  per  la  gestione  della   rete
          telematica degli apparecchi e terminali da  intrattenimento
          che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
          di cui all'articolo 110, comma 6,  lettere  a)  e  b),  del
          testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e successive modificazioni; 
              c) di ogni altro soggetto che, non  essendo  ricompreso
          fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla  base
          di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui
          alle medesime lettere, attivita' relative al  funzionamento
          e al mantenimento  in  efficienza  degli  apparecchi,  alla
          raccolta e messa a disposizione  del  concessionario  delle
          somme  residue  e  comunque   qualsiasi   altra   attivita'
          funzionale alla raccolta del gioco. 
              533-bis. (omissis). 
              533-ter. I concessionari per  la  gestione  della  rete
          telematica non possono intrattenere  rapporti  contrattuali
          funzionali  all'esercizio  delle  attivita'  di  gioco  con
          soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di  cui  al
          comma 533. In caso di violazione del divieto e'  dovuta  la
          sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10. 000 da parte
          di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e' risolto
          di diritto. La terza reiterazione, anche  non  consecutiva,
          della medesima violazione nell'arco di un biennio determina
          la revoca della concessione  per  la  gestione  della  rete
          telematica. 
              (Omissis). ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  giugno   1998,   n.   252
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti relativi al  rilascio  delle  comunicazioni  e
          delle  informazioni  antimafia),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.   Validita'   e   ambiti   soggettivi   della
          documentazione antimafia - 1.  La  documentazione  prevista
          dal presente regolamento e' utilizzabile per un periodo  di
          sei  mesi  dalla  data  del  rilascio,  anche   per   altri
          procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito
          all'interessato  di  utilizzare  la  comunicazione  di  cui
          all'articolo 3, in corso di validita' conseguita per  altro
          procedimento, anche in copia autentica. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora  in
          avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la
          documentazione prevista dal presente regolamento,  di  data
          non  anteriore  a  sei  mesi,  adottano  il   provvedimento
          richiesto e gli atti conseguenti o  esecutivi,  compresi  i
          pagamenti, anche  se  il  provvedimento  o  gli  atti  sono
          perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
          validita' della predetta documentazione. 
              3. Quando si tratta di associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi,  la  documentazione  prevista   dal   presente
          regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: 
              a) alle societa'; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa'  cooperative,  di  consorzi  cooperativi,  per   i
          consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione  II,
          del  codice  civile,  al  legale  rappresentante   e   agli
          eventuali altri  componenti  l'organo  di  amministrazione,
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
          10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei  quali
          le  societa'  consortili  o  i  consorzi  operino  in  modo
          esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per i consorzi di cui all'articolo 2602  del  codice
          civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
          societa' consorziate; 
              d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; 
              e) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato. 
              3-bis. Per le societa' di capitali di cui al  comma  3,
          lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
          la documentazione prevista dal  presente  regolamento  deve
          riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3,
          lett. b), anche ai  soci  persone  fisiche  che  detengono,
          anche indirettamente, una partecipazione al capitale od  al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  10  della
          citata legge 31 maggio 1965, n. 575: 
              "Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata  con  provvedimento  definitivo  una  misura   di
          prevenzione non possono ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici; 
              d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di  fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
              e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-bis. 1. Dal termine stabilito  per  la  presentazione
          delle liste e dei candidati  e  fino  alla  chiusura  delle
          operazioni di voto, alle persone sottoposte,  in  forza  di
          provvedimenti definitivi, alla  misura  della  sorveglianza
          speciale di pubblica sicurezza,  ai  sensi  della  presente
          legge,  e'  fatto  divieto  di  svolgere  le  attivita'  di
          propaganda elettorale previste dalla legge 4  aprile  1956,
          n.  212,  in  favore  o   in   pregiudizio   di   candidati
          partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 
              5-bis. 2. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato, il contravventore al divieto di cui al comma  5-bis.
          1 e' punito con la reclusione da  uno  a  cinque  anni.  La
          stessa pena si applica al  candidato  che,  avendo  diretta
          conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva
          alla  misura  della  sorveglianza  speciale   di   pubblica
          sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di
          propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis. 1  e
          se ne avvale  concretamente.  L'esistenza  del  fatto  deve
          risultare anche da prove diverse  dalle  dichiarazioni  del
          soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252  del
          1998: 
              "Art. 10. Informazioni del prefetto - 1.  Salvo  quanto
          previsto dall'articolo 1, ed in  deroga  alle  disposizioni
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto  1994,  n.
          490 , fatto salvo il divieto di  frazionamento  di  cui  al
          comma   2   del    predetto    articolo,    le    pubbliche
          amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti  di
          cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui
          al comma 2  del  presente  articolo,  prima  di  stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,  ovvero
          prima  di  rilasciare  o  consentire   le   concessioni   o
          erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31  maggio
          1965, n. 575 , il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 300 milioni di lire per  le  concessioni
          di acque pubbliche o di beni demaniali per  lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione
          di  subcontratti,  cessioni  o  cottimi,   concernenti   la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. Quando,  a  seguito  delle  verifiche  disposte  dal
          prefetto,  emergono  elementi  relativi  a   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni,   non   possono   stipulare,   approvare    o
          autorizzare i contratti o  subcontratti,  ne'  autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. 
              3.  Le  informazioni  del  prefetto,   sono   richieste
          dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e  il
          valore   del   contratto,   subcontratto,   concessione   o
          erogazione  ed   allegando,   esclusivamente,   copia   del
          certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  corredato
          della apposita dicitura antimafia.  Nel  caso  di  societa'
          consortili o di consorzi, il certificato e'  integrato  con
          la indicazione dei  consorziati  che  detengono  una  quota
          superiore al 10%  del  capitale  o  del  fondo  consortile,
          nonche' dei consorziati per conto  dei  quali  la  societa'
          consortile o il  consorzio  opera  in  modo  esclusivo  nei
          confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di
          costruzioni il certificato e' integrato  con  l'indicazione
          del direttore tecnico. 
              4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al
          comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione  del  legale
          rappresentante recante le medesime indicazioni. 
              5. Ai fini di cui ai commi  1  e  2,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma  1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione o erogazione  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 1. 
              6.  La  richiesta  puo'  essere  effettuata  anche  dal
          soggetto  privato  interessato  o  da  persona  da   questi
          specificamente     delegata,      previa      comunicazione
          all'amministrazione   destinataria   di   voler   procedere
          direttamente a tale adempimento. La delega  deve  risultare
          da atto recante sottoscrizione autenticata  e  deve  essere
          esibita  unitamente  ad  un  documento  di  identificazione
          personale. In ogni  caso  la  prefettura  fa  pervenire  le
          informazioni direttamente all'amministrazione indicata  dal
          richiedente. 
              7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative  ai
          tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: 
              a)  dai  provvedimenti  che   dispongono   una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluno dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale,  o
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale; 
              b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione
          di taluna delle misure di cui agli articoli  2-bis,  2-ter,
          3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; 
              c)  dagli  accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati dal Ministro  dell'interno,  ovvero  richiesti  ai
          prefetti competenti per  quelli  da  effettuarsi  in  altra
          provincia. 
              8. La prefettura competente  estende  gli  accertamenti
          pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli  indirizzi  dell'impresa  e,  anche  sulla  documentata
          richiesta   dell'interessato,   aggiorna   l'esito    delle
          informazioni al venir meno delle circostanze  rilevanti  ai
          fini  dell'accertamento  dei  tentativi  di   infiltrazione
          mafiosa. 
              9.  Le   disposizioni   dell'articolo   1-septies   del
          decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,  come
          successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988,  n.
          486,  non  si  applicano  alle  informazioni  previste  dal
          presente articolo,  salvo  che  gli  elementi  o  le  altre
          indicazioni  fornite  siano   rilevanti   ai   fini   delle
          valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.  Sono  fatte
          salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni
          in  vigore  in  materia  di  appalti,  comprese  quelle  di
          recepimento di direttive europee. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  416,
          416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale: 
              "Art. 416. Associazione per delinquere - Quando  tre  o
          piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti,  coloro  che   promuovono   o   costituiscono   od
          organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
              Per il solo fatto di partecipare  all'associazione,  la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              I capi soggiacciono alla stessa pena  stabilita  per  i
          promotori. 
              Se gli associati scorrono in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche  vie,  si  applica  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti di cui  agli  articoli  600,  601  e  602,  nonche'
          all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  si   applica   la
          reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti  dal
          primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti  dal
          secondo comma. " 
              "Art.  416-bis.  Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere - Chiunque fa parte di  un'associazione  di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da sette a dodici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da nove a quattordici anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da nove a quindici anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei  casi
          previsti dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso. " 
              "Art. 648. Ricettazione- Fuori dei casi di concorso nel
          reato, chi, al fine di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          profitto,  acquista,  riceve  od  occulta  denaro  o   cose
          provenienti  da  un  qualsiasi  delitto,  o   comunque   si
          intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare,  e'
          punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
          da euro 516 a euro 10. 329. 
              La pena e' della reclusione sino a  sei  anni  e  della
          multa sino a euro  516,  se  il  fatto  e'  di  particolare
          tenuita'. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          quando l'autore del delitto da cui  il  denaro  o  le  cose
          provengono non e'  imputabile  o  non  e'  punibile  ovvero
          quando manchi una condizione di procedibilita'  riferita  a
          tale delitto. " 
              "Art. 648-bis. Riciclaggio - Fuori dei casi di concorso
          nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,  beni
          o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero
          compie in relazione ad essi altre operazioni,  in  modo  da
          ostacolare   l'identificazione   della   loro   provenienza
          delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni e con la multa da euro 1. 032 a euro 15. 493. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita se il denaro, i beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. " 
              "Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni  o  utilita'  di
          provenienza illecita- Chiunque, fuori dei casi di  concorso
          nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
          impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro,  beni
          o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito  con  la
          reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da  euro
          1. 032 a euro 15. 493. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo
          comma dell'articolo 648. 
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. ". 
              - Il testo vigente dell'articolo 10 della citata  legge
          n. 575 del 1965, e' riportato nelle note al  comma  25  del
          presente articolo. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  88  del
          citato regio decreto n. 773 del 1931: 
              "Art.  88.  -  1.  La  licenza  per  l'esercizio  delle
          scommesse puo' essere concessa  esclusivamente  a  soggetti
          concessionari o autorizzati da  parte  di  Ministeri  o  di
          altri enti  ai  quali  la  legge  riserva  la  facolta'  di
          organizzazione  e  gestione  delle  scommesse,  nonche'   a
          soggetti incaricati dal concessionario o  dal  titolare  di
          autorizzazione  in  forza  della   stessa   concessione   o
          autorizzazione. ". 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  11  a  26
          dell'articolo  24  della  legge  7  luglio  2009,   n.   88
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2008) : 
              "11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
          gioco irregolare ed  illegale,  nonche'  di  perseguire  la
          tutela dei consumatori e dell'ordine  pubblico,  la  tutela
          dei  minori  e  la  lotta  al  gioco   minorile   ed   alle
          infiltrazioni della criminalita'  organizzata  nel  settore
          dei giochi, tenuto conto del monopolio statale  in  materia
          di giochi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 14
          aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e  49
          del Trattato CE, oltre che  delle  disposizioni  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
          discriminazione,     necessita',     proporzionalita'     e
          trasparenza, i commi da  12  a  26  del  presente  articolo
          recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
          distanza dei seguenti giochi: 
              a) scommesse, a  quota  fissa  e  a  totalizzatore,  su
          eventi, anche simulati, sportivi, inclusi  quelli  relativi
          alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi; 
              b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; 
              c) giochi di ippica nazionale; 
              d) giochi di abilita'; 
              e) scommesse a quota fissa con interazione diretta  tra
          i giocatori; 
              f) bingo; 
              g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
              h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 
              12. La disciplina dei giochi di  cui  al  comma  11  e'
          introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
          degli articoli 16 della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
          n. 383, e  successive  modificazioni.  Nel  rispetto  della
          predetta  disciplina,  con  provvedimenti   del   direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi,  alla
          definizione delle condizioni  generali  di  gioco  e  delle
          relative regole  tecniche,  anche  d'infrastruttura,  della
          posta unitaria di  partecipazione  al  gioco,  anche  sotto
          forma di prezzo di acquisto del  titolo  di  legittimazione
          alla  partecipazione  al  gioco,  nonche'  della   relativa
          variazione   in   funzione   dell'andamento   del    gioco,
          considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
          individuazione della misura di aggi, diritti o proventi  da
          corrispondere  in  caso  di  organizzazione  indiretta  del
          gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
          imposte, nell'ambito  della  misura  massima  prevista  per
          ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento. 
              13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o  piu'
          dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
          facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato di stabilire, ai sensi  del  comma  26,  in  funzione
          delle effettive esigenze di mercato, in un  numero  massimo
          di duecento, le concessioni di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
          e' consentito: 
              a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono
          gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione  per
          la durata di nove anni; 
              b) ai soggetti che, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
          l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi  di  cui
          al comma 11 attraverso rete  fisica,  rete  di  raccolta  a
          distanza, ovvero entrambe. 
              14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi  di
          cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla
          data di scadenza delle relative  concessioni  dai  soggetti
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          sono titolari unici di concessione per  la  gestione  e  lo
          sviluppo   dei   medesimi   giochi.    Su    autorizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la
          raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11,  lettere
          g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
          13 ai quali i titolari unici di  concessione  abbiano  dato
          licenza con la previsione  di  un  aggio  non  inferiore  a
          quello percepito dai  titolari  di  punti  di  vendita  dei
          medesimi giochi  che  fanno  parte  della  rete  fisica  di
          raccolta dei predetti titolari unici di concessione. 
              15. La concessione richiesta dai  soggetti  di  cui  al
          comma 13, lettera a),  e'  rilasciata  subordinatamente  al
          rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: 
              a) esercizio dell'attivita' di gestione e  di  raccolta
          di giochi, anche a  distanza,  in  uno  degli  Stati  dello
          Spazio  economico  europeo,  avendovi  sede  legale  ovvero
          operativa,  sulla  base  di  valido  ed   efficace   titolo
          abilitativo  rilasciato  secondo  le  disposizioni  vigenti
          nell'ordinamento  di   tale   Stato,   con   un   fatturato
          complessivo, ricavato da tale attivita', non  inferiore  ad
          euro 1. 500. 000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
          anteriormente alla data di presentazione della domanda; 
              b) fuori dai casi di cui alla lettera a),  possesso  di
          una  capacita'  tecnico-infrastrutturale  non  inferiore  a
          quella richiesta dal capitolato  tecnico  sottoscritto  dai
          soggetti di cui al comma  16,  lettera  b),  comprovata  da
          relazione tecnica sottoscritta  da  soggetto  indipendente,
          nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei  monopoli
          di Stato di una garanzia bancaria  ovvero  assicurativa,  a
          prima richiesta  e  di  durata  biennale,  di  importo  non
          inferiore ad euro 1. 500. 000; 
              c) costituzione  in  forma  giuridica  di  societa'  di
          capitali, con sede legale in uno degli Stati  dello  Spazio
          economico  europeo,   anteriormente   al   rilascio   della
          concessione   ed   alla   sottoscrizione   della   relativa
          convenzione accessiva; 
              d)   possesso   da   parte   del   presidente,    degli
          amministratori  e  dei   procuratori   dei   requisiti   di
          affidabilita'    e    professionalita'    richiesti    alle
          corrispondenti figure dei soggetti  di  cui  al  comma  16,
          lettera b); 
              e)   residenza   delle   infrastrutture   tecnologiche,
          hardware e software, dedicate  alle  attivita'  oggetto  di
          concessione in  uno  degli  Stati  dello  Spazio  economico
          europeo; 
              f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato di un corrispettivo  una  tantum,  per  la  durata
          della concessione e a titolo di  contributo  spese  per  la
          gestione  tecnica  ed  amministrativa   dell'attivita'   di
          monitoraggio e controllo, pari ad euro 300. 000, piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite ai giochi di cui  al
          comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50. 000, piu' IVA,
          per le domande di concessione riferite al gioco di  cui  al
          comma 11, lettera f); 
              g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui  al  comma
          17. 
              16. I soggetti di cui al  comma  13,  lettera  b),  che
          chiedono la concessione per l'esercizio  e  la  raccolta  a
          distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
          al fine di ampliare ovvero completare la gamma  dei  giochi
          per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio  e
          alla  raccolta  a  distanza,  versano   all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato  il  contributo  di  cui  al
          comma 15, lettera f), nelle seguenti misure: 
              a)  euro  300.  000,  per  i  concessionari  del  gioco
          previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31  gennaio  2000,  n.  29,  relativamente  a
          domande di concessione riferite ai giochi di cui  al  comma
          11, lettere da a) ad e); 
              b) euro 50. 000, per i  concessionari  di  esercizio  a
          distanza dei giochi di cui  all'  articolo  1,  comma  287,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
          modificazioni,  e  all'   articolo   38,   comma   4,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,
          relativamente a domande di concessione riferite al gioco di
          cui al comma 11, lettera f); 
              c) euro 350. 000,  per  i  concessionari  di  rimanenti
          giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta  a  distanza,
          relativamente a domande di concessione riferite  ai  giochi
          di cui al comma 11, lettere da a) a f). 
              17. La sottoscrizione della domanda di concessione,  il
          cui  modello  e'  reso   disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato  sul  proprio  sito  web,
          implica  altresi'  l'assunzione  da  parte   del   soggetto
          richiedente dei seguenti  obblighi  valevoli  per  l'intera
          durata della concessione: 
              a)  dimostrazione,  su  richiesta  dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato,  della  persistenza  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
          a) a e); 
              b)  comunicazione  all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai  requisiti
          ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e); 
              c) accesso dei giocatori all'area  operativa  del  sito
          web del concessionario dedicata all'offerta dei  giochi  di
          cui al comma 11, lettere da a)  a  f),  esclusivamente  sub
          registrazione telematica  da  parte  del  sistema  centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
              d)  esclusione  dei  consumatori  residenti  in  Italia
          dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
          f),  attraverso  siti  diversi  da   quelli   gestiti   dai
          concessionari  in  aderenza   a   quanto   previsto   dalla
          concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
          direttamente  ovvero  attraverso   societa'   controllanti,
          controllate o collegate; 
              e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
          accorgimenti    per    l'autolimitazione     ovvero     per
          l'autoesclusione dal gioco,  l'esclusione  dall'accesso  al
          gioco  da  parte  di  minori,  nonche'  l'esposizione   del
          relativo divieto in modo visibile negli  ambienti  virtuali
          di gioco gestiti dal concessionario; 
              f) promozione di comportamenti responsabili di gioco  e
          vigilanza sulla  loro  adozione  da  parte  dei  giocatori,
          nonche' di misure a tutela  del  consumatore  previste  dal
          codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206; 
              g) nell'ambito  dell'esercizio  e  della  raccolta  dei
          giochi di  cui  al  comma  11,  svolgimento  dell'eventuale
          attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
          canale prescelto; 
              h)      trasmissione      al      sistema      centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  delle
          informazioni anonime  relative  alle  singole  giocate,  ai
          prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli  conti  di
          gioco, ai relativi saldi, nonche',  utilizzando  protocolli
          di    comunicazione     stabiliti     con     provvedimento
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  ai
          movimenti, da identificare con apposita codifica,  relativi
          ad attivita' di gioco  effettuate  dal  giocatore  mediante
          canali che non prevedono la sub registrazione da parte  del
          sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato; 
              i) messa a disposizione, nei tempi e con  le  modalita'
          indicati  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti  e
          le  informazioni  occorrenti   per   l'espletamento   delle
          attivita'  di  vigilanza   e   controllo   della   medesima
          Amministrazione; 
              l) consenso all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato per  l'accesso,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
          indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
          incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
          e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di  massima
          assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; 
              m)  utilizzo  di  conti  correnti  bancari  o   postali
          dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti  di
          gioco di titolarita' dei giocatori. 
              18. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          effettua l'istruttoria delle domande di  concessione  entro
          novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete  di
          tutta la documentazione occorrente  per  il  riscontro  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
          incompletezza   della   domanda   ovvero   della   relativa
          documentazione, il termine e' sospeso fino alla data  della
          sua regolarizzazione. Il termine e'  altresi'  sospeso,  in
          caso di richiesta di  integrazioni  documentali  ovvero  di
          chiarimenti  chiesti  dall'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato, dalla data della richiesta e  fino  alla
          loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi  ai
          requisiti ovvero alle condizioni di cui  al  comma  15  non
          possono      essere       attestati       nella       forma
          dell'autocertificazione    ovvero    della    dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
          termine  per   l'istruttoria   senza   l'adozione   di   un
          provvedimento     conclusivo     espresso     da      parte
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la
          domanda di concessione si intende respinta. 
              19. La raccolta a distanza dei giochi di cui  al  comma
          11 e' subordinata alla stipula, anche per  via  telematica,
          di un contratto di conto di gioco tra  il  giocatore  e  il
          concessionario. Lo schema di riferimento del  contratto  di
          conto  di  gioco,  reso  disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato sul  proprio  sito  web,  e'
          predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni  minime,
          cui restano senz'altro soggetti i  contratti  di  conto  di
          gioco in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
              a)  accettazione  da  parte  del  concessionario  della
          regolazione del contratto  secondo  la  legge  dello  Stato
          italiano e che italiano  sia  il  foro  competente  per  le
          eventuali controversie, nel rispetto  delle  norme  vigenti
          anche di fonte comunitaria,  con  esclusione  di  forme  di
          risoluzione arbitrale delle controversie medesime; 
              b) utilizzo del conto  di  gioco  in  osservanza  delle
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231,  di  attuazione  della  direttiva  2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo,
          nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
          la relativa esecuzione; 
              c) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun
          giocatore, divieto di utilizzazione del conto di  gioco  di
          un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate
          altrui, improduttivita' di frutti del conto di gioco per il
          giocatore, nonche' gratuita' della  relativa  utilizzazione
          per il giocatore; 
              d) indisponibilita' da parte del  concessionario  delle
          somme  depositate  sul  conto  di  gioco,  fatte  salve  le
          operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
          all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; 
              e) tempestiva contabilizzazione e messa a  disposizione
          al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque
          non  oltre  un'ora  dalla  certificazione   ufficiale   del
          verificarsi dell'evento che  determina  la  vincita,  salvo
          specifica diversa disposizione prevista dal regolamento  di
          un singolo gioco; 
              f) accredito al giocatore,  entro  e  non  oltre  sette
          giorni dalla  richiesta  e  con  valuta  corrispondente  al
          giorno della richiesta, delle somme giacenti sul  conto  di
          gioco di cui  il  giocatore  chieda  al  concessionario  il
          prelievo; 
              g) durata del contratto di conto di gioco non superiore
          alla data di scadenza della concessione; 
              h)  informativa  relativa  al  trattamento   dei   dati
          personali rispettosa della normativa vigente in materia; 
              i) assenso preventivo ed incondizionato  del  giocatore
          alla   trasmissione    da    parte    del    concessionario
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  su
          richiesta di quest'ultima, di  tutti  i  dati  relativi  ai
          movimenti e ai saldi del conto di gioco; 
              l) devoluzione all'erario dell'intero saldo  del  conto
          di gioco decorsi tre  anni  dalla  data  della  sua  ultima
          movimentazione. 
              20.   Con   provvedimento   del   direttore    generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  i
          contributi di cui ai commi 15, lettera  f),  e  16  possono
          essere  adeguati  in  aumento  ogni  tre  anni  sulla  base
          dell'indice nazionale dei prezzi al  consumo  per  l'intera
          collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT. 
              21. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
          assicurare la piu'  corretta  informazione  dei  giocatori,
          anche in tema di doveri di condotta dei concessionari,  con
          particolare riguardo a quelli di cui al comma  17,  lettera
          e). 
              22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai  sensi
          del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai
          quali sono gia' consentiti  l'esercizio  e  la  raccolta  a
          distanza dei giochi  di  cui  al  comma  11,  sottoscrivono
          l'atto di integrazione  della  convenzione  accessiva  alla
          concessione  occorrente  per  adeguarne  i  contenuti  alle
          disposizioni dei commi da 11 a 26. 
              23. All' articolo 4, comma 1, della legge  13  dicembre
          1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
          fine, i  seguenti  periodi:  «E'  punito  altresi'  con  la
          reclusione da sei  mesi  a  tre  anni  chiunque  organizza,
          esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la  prescritta
          concessione,  qualsiasi  gioco  istituito  o   disciplinato
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato.
          Chiunque, ancorche' titolare della prescritta  concessione,
          organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi  gioco
          istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato  con  modalita'  e  tecniche  diverse  da
          quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da  tre
          mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5. 000». 
              24. Salvo che il fatto costituisca reato,  in  caso  di
          inadempimento   da   parte   del    concessionario    delle
          disposizioni di cui ai commi  17  e  19,  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato dispone: 
              a) per l'inadempimento delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 17, lettere a), b), d), e),  f),  i)  e  l),  nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
          concessione fino alla data in  cui  il  concessionario  non
          ottemperi    alle     prescrizioni     comunicate     dalla
          Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
          per i  trenta  giorni  successivi  alla  comunicazione,  la
          revoca della concessione; 
              b) per l'inadempimento delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
          alla data in  cui  il  concessionario  non  ottemperi  alle
          prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel  caso
          in  cui  l'inadempimento  perduri  per   i   dieci   giorni
          successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; 
              c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui  al
          comma 17, lettera m), la sospensione della concessione  per
          la durata di  quindici  giorni;  al  secondo  inadempimento
          delle   medesime   disposizioni,   la   sospensione   della
          concessione per trenta giorni; al  terzo  inadempimento  la
          revoca della concessione; 
              d)  in  ogni  caso   al   terzo   inadempimento   delle
          disposizioni di cui ai  commi  17  e  19  l'Amministrazione
          dispone la revoca della concessione. 
              25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma  24
          sono  ridotti  a  meta'  in  caso  di  nuovo  inadempimento
          rilevato  prima  che  siano  trascorsi  dodici  mesi  dalla
          notifica  del  primo.  In  caso  di   terzo   inadempimento
          nell'arco di dodici  mesi,  e'  disposta  la  revoca  della
          concessione. 
              26.   Con   provvedimento   del   direttore    generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  sulla
          base di apposito progetto di fattibilita'  tecnica  redatto
          dal partner tecnologico, e' stabilita la data  dalla  quale
          decorrono, in tutto o in parte,  gli  obblighi  di  cui  ai
          commi da  11  a  25.  Fino  a  tale  data  i  concessionari
          continuano   ad   effettuare   al    partner    tecnologico
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
          riguardo vigente anteriormente  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. ". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   32
          dell'articolo 81 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 113: 
              "32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
          sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e  il  costo
          delle  bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per   la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
          italiana che  versano  in  condizione  di  maggior  disagio
          economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta
          acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni  e  servizi,
          con onere a carico dello Stato. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 
              "Art. 12. Norme di  carattere  fiscale  in  materia  di
          giochi - 1. Al fine  di  assicurare  maggiori  entrate  non
          inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  propri
          decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto puo': 
              a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; 
              b) adottare ulteriori modalita'  di  gioco  del  Lotto,
          nonche' dei giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,
          inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; 
              c)  concentrare  le  estrazioni  del  Lotto,  in  forma
          automatizzata, anche in una o  piu'  citta'  gia'  sedi  di
          ruota ; 
              d) consentire l'apertura delle  tabaccherie  anche  nei
          giorni festivi ; 
              e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
          di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
          gestione, dell'8 per cento come  compenso  per  l'attivita'
          dei punti  di  vendita,  del  15  per  cento  come  entrate
          erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per  cento
          a favore dell'UNIRE, relativamente al  gioco  istituito  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 87, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
              f) adeguare, nel rispetto  dei  criteri  gia'  previsti
          dall'ordinamento   interno,   nonche'    delle    procedure
          comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
          settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
          a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi  di
          carte   organizzati   in   forma   diversa   dal    torneo,
          relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica  di  cui
          al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  applicata
          sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al  20  per
          cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
          risultano restituite al giocatore; 
              g) relativamente alle  scommesse  a  distanza  a  quota
          fissa con modalita' di interazione diretta  tra  i  singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento della raccolta, al netto delle somme che, in base  al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta  centesimi
          di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  del  relativo  decreto
          dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera  b),  numero
          3), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,  e
          successive modificazioni, le parole: «e  per  le  scommesse
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e  per  quelle
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori» sono soppresse; 
              h) per le scommesse a quota fissa di cui all'  articolo
          1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
          che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di  cui  alla
          lettera d) del predetto comma, sia pari  al  20  per  cento
          della raccolta  al  netto  delle  somme  che,  in  base  al
          regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
          consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria  di
          gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo  1,  comma
          88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nell'alinea,  le
          parole  «introduce  con  uno  o  piu'  provvedimenti»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «disciplina  con  uno  o  piu'
          provvedimenti»  e  la  lettera  b)  e'   sostituita   dalla
          seguente: «b) proposizione delle  scommesse  da  parte  dei
          concessionari di cui alla  lettera  a)  all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza  della
          scommessa proposta ai principi definiti  dai  provvedimenti
          che disciplinano la materia»; 
              i) determinare i poteri di controllo dei  concessionari
          della rete telematica per la gestione degli  apparecchi  da
          gioco di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931,  n.  773,  nonche'  l'eventuale  esclusione
          dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate  dai
          medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
          criteri: 
              1) potere, per i concessionari della rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  di
          disporre  l'accesso  di  propri   incaricati   nei   locali
          destinati all'esercizio di raccolta di gioco per  procedere
          ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
          corretto esercizio degli apparecchi stessi; 
              2) obbligo, per i soggetti incaricati  delle  attivita'
          ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  agli
          organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche  qualora
          esse si riferiscano ad apparecchi collegati  alla  rete  di
          altri concessionari; 
              3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
          le procedure di cui ai  punti  precedenti,  dell'esclusione
          delle  responsabilita'  previste  dall'articolo  39-quater,
          comma 2, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326; 
              4)  applicabilita'   dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  in  relazione  alle
          somme dovute a qualunque titolo  dai  responsabili  in  via
          principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326.  In
          tali  casi  l'iscrizione  di  ipoteca   ed   il   sequestro
          conservativo, di cui al citato articolo 22, sono  richiesti
          sui   beni    dell'impresa    e    sui    beni    personali
          dell'imprenditore  individuale  o  dell'amministratore,  se
          responsabile  e'   persona   giuridica,   ed   i   medesimi
          provvedimenti sono richiesti, altresi', sui  beni  di  ogni
          altro soggetto, anche non titolare d'impresa,  responsabile
          a qualunque titolo; 
              l) attuare la  concreta  sperimentazione  e  l'avvio  a
          regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo  remoto
          del gioco attraverso videoterminali in  ambienti  dedicati,
          dalla  generazione  remota  e   casuale   di   combinazioni
          vincenti, anche numeriche, nonche'  dalla  restituzione  di
          vincite ciclicamente non  inferiori  all'ottantacinque  per
          cento delle somme giocate, definendo: 
              1) il  prelievo  erariale  unico  applicabile  con  una
          aliquota massima non superiore al 4 per cento  delle  somme
          giocate, con la possibilita' di  graduare,  nel  tempo,  le
          percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
          le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 
              2)  le   caratteristiche   degli   ambienti   dedicati,
          assicurando  che  i  videoterminali  siano   collocati   in
          ambienti destinati esclusivamente  ad  attivita'  di  gioco
          pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e  numero
          di videoterminali; 
              3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi  offerti,
          nonche' le modalita' di verifica  della  loro  conformita',
          tramite il partner tecnologico, coerente agli  standard  di
          sicurezza    ed    affidabilita'    vigenti    a    livello
          internazionale; 
              4) le procedure  di  autorizzazione  dei  concessionari
          all'installazione,  previo  versamento  di  euro  15.   000
          ciascuno,  di  videoterminali  fino  ad  un   massimo   del
          quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
          gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo  precedente
          e' eseguito  con  due  rate  di  euro  7.  500  da  versare
          rispettivamente entro il 30 ottobre 2009  ed  entro  il  30
          novembre 2010; 
              5)   le   modalita'   con   cui    le    autorizzazioni
          all'installazione dei videoterminali di cui  al  numero  4)
          possono essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari  della
          concessione e  possono  essere  prestate  in  garanzia  per
          operazioni   connesse   al   finanziamento    della    loro
          acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 
              m) fissare le modalita' con le  quali  i  concessionari
          delle scommesse a quota fissa su sport e  su  altri  eventi
          offrono propri programmi di  avvenimenti  personalizzati  e
          complementari  a  quello   ufficiale,   fermo   il   potere
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di
          certificare i relativi esiti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          ulteriori criteri: 
              1)     asseverazione     preventiva,      da      parte
          dell'Amministrazione,   degli    eventi    del    programma
          complementare del concessionario; 
              2)  acquisizione  in  tempo   reale,   da   parte   del
          totalizzatore  nazionale,  degli   eventi   del   programma
          complementare e dei loro esiti; 
              n) stabilire la posta unitaria  di  gioco  e  l'importo
          minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a  quota
          fissa su sport e su altri eventi che comunque  non  possono
          essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
          potenziale per il quale  e'  consentita  l'accettazione  di
          scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.  000
          euro; 
              o) rideterminare, di concerto con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
          di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in  ogni  caso
          che i soggetti che intendono svolgere un concorso a  premio
          ne  danno  comunicazione,  almeno  quindici  giorni   prima
          dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
          compilazione  e  trasmissione  di  apposito  modulo,  dallo
          stesso predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
          telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          fornendo altresi' il regolamento del concorso,  nonche'  la
          documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento   della
          cauzione. Conseguentemente, in  caso  di  effettuazione  di
          concorsi ed operazioni  a  premio  di  cui  e'  vietato  lo
          svolgimento si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          cinquantamila  ad  euro  cinquecentomila.  La  sanzione  e'
          raddoppiata nel caso in cui i concorsi e  le  operazioni  a
          premio siano continuati  quando  ne  e'  stato  vietato  lo
          svolgimento.  La  sanzione  e'  altresi'  applicabile   nei
          confronti  di  tutti  i  soggetti  che  in  qualunque  modo
          partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale  di
          concorsi a premio e di  operazioni  a  premio  vietati.  Il
          Ministero dello sviluppo economico  dispone  che  sia  data
          notizia al pubblico,  a  spese  del  soggetto  promotore  e
          attraverso  i  mezzi  di   informazione   individuati   dal
          Ministero   stesso,   dell'avvenuto    svolgimento    della
          manifestazione vietata; 
              p) disporre l'attivazione  di  nuovi  giochi  di  sorte
          legati al consumo; 
              p-bis) disporre, in  via  sperimentale  e  fino  al  31
          dicembre  2010,  che,  nell'ambito  del  gioco  del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente. ". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640 (Imposta sugli spettacoli): 
              "Art.   14-bis.   Apparecchi    da    divertimento    e
          intrattenimento- 1. Per gli apparecchi e  congegni  per  il
          gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,   il
          pagamento   delle   imposte,   determinate    sulla    base
          dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2  e
          3, e' effettuato  in  unica  soluzione,  con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
          di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese  successivo
          a quello  di  prima  installazione  per  gli  apparecchi  e
          congegni installati dopo il 1° marzo. A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente  periodo
          si applicano, esclusivamente, agli  apparecchi  e  congegni
          per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma  7,  del
          citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e
          congegni automatici, semiautomatici ed elettronici  per  il
          gioco lecito, come definiti  ai  sensi  dell'articolo  110,
          comma 7, del predetto testo unico, installati prima del  1°
          gennaio  2003,  devono  essere  denunciati,  con   apposito
          modello approvato con decreto  dirigenziale,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato, che rilascia  apposito  nulla  osta,
          per  ciascun  apparecchio,  a  condizione  del  contestuale
          pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,  nelle
          forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, e successive modificazioni, della  sussistenza  dei
          requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In  tal
          caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data  del
          21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno  2003,  nulla
          e' dovuto per gli anni precedenti e  non  si  fa  luogo  al
          rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale  titolo.  In
          caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al  secondo
          e  terzo  periodo,  gli  apparecchi   ivi   indicati   sono
          confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano
          soggetti concessionari  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato  ovvero  titolari  di  autorizzazione  di
          polizia ai sensi dell'articolo 88  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza,  si  provvede  al  ritiro  del
          relativo titolo. 
              2. Fino alla attivazione della  rete  per  la  gestione
          telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni
          per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma  6,  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni, e' stabilito,  ai  fini  dell'imposta  sugli
          intrattenimenti, un imponibile medio  forfetario  annuo  di
          10. 000 euro per l'anno 2003. 
              3. Per gli apparecchi e congegni  di  cui  all'articolo
          110, comma 7, del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          e successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sugli
          intrattenimenti la misura dell'imponibile medio  forfetario
          annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001,  e'
          per l'anno 2001 e per ciascuno di  quelli  successivi  fino
          all'anno 2003: 
              a) di 1. 500 euro,  per  gli  apparecchi  di  cui  alla
          lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; 
              b) di 4. 100 euro,  per  gli  apparecchi  di  cui  alla
          lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110; 
              c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla  lettera
          c) del predetto comma 7 dell'articolo 110. 
              3-bis.  Per  gli   apparecchi   e   congegni   di   cui
          all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai  fini
          dell'imposta    sugli     intrattenimenti     la     misura
          dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno  2004
          e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: 
              a) 1. 800 euro, per gli apparecchi di cui alla  lettera
          a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; 
              b) 2. 500 euro, per gli apparecchi di cui alla  lettera
          b) del predetto comma 7 dell'articolo 110; 
              c) 1. 800 euro, per gli apparecchi di cui alla  lettera
          c) del predetto comma 7 dell'articolo 110. 
              4. Entro  il  30  giugno  2004  sono  individuati,  con
          procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
          nazionale e comunitaria, uno  o  piu'  concessionari  della
          rete  o  delle  reti  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  per  la  gestione   telematica   degli
          apparecchi di cui all'articolo  110,  comma  6,  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni
          e integrazioni. Tale rete o  reti  consentono  la  gestione
          telematica, anche mediante apparecchi  videoterminali,  del
          gioco  lecito  previsto  per  gli  apparecchi  di  cui   al
          richiamato comma 6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 
              5. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato entro il 31  gennaio  dell'anno  cui  gli
          stessi si riferiscono, possono essere stabilite  variazioni
          degli imponibili medi forfetari di cui  ai  commi  2  e  3,
          nonche' stabilita forfetariamente la  base  imponibile  per
          gli apparecchi meccanici o elettromeccanici,  in  relazione
          alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  77  e  78
          dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010 : 
              "77.  Per  assicurare  un  corretto  equilibrio   degli
          interessi     pubblici      e      privati      nell'ambito
          dell'organizzazione e della gestione dei  giochi  pubblici,
          tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi  di
          cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile  1948,
          n. 496, ratificato dalla legge  22  aprile  1953,  n.  342,
          nonche' dei principi, anche dell'Unione europea, in materia
          di  selezione  concorrenziale  validi   per   il   settore,
          concorrendo altresi'  a  consolidare  i  presupposti  della
          migliore efficienza ed efficacia dell'azione  di  contrasto
          della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia,
          della tutela dei  consumatori,  in  particolare  minori  di
          eta', dell'ordine pubblico, della  lotta  contro  il  gioco
          minorile e le infiltrazioni della criminalita'  organizzata
          nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso  quanto
          gia' stabilito al riguardo dall'articolo 24 della  legge  7
          luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a
          distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia  e
          delle  finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo
          di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e
          la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete
          fisica, dei giochi pubblici. 
              78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato  in
          particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che,
          dovendo dichiarare in ogni caso in  sede  di  gara  i  dati
          identificativi delle persone,  fisiche  o  giuridiche,  che
          detengono direttamente o indirettamente una  partecipazione
          al loro capitale o patrimonio superiore  al  2  per  cento,
          siano dotati almeno dei requisiti di cui alla  lettera  a),
          nonche' accettino di  sottoscrivere  convenzioni  accessive
          alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni  e
          termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi  di
          cui alla lettera b): 
              a) requisiti: 
              1) costituzione  in  forma  giuridica  di  societa'  di
          capitali, con sede legale in Italia  ovvero  in  uno  degli
          altri Stati dello Spazio economico  europeo,  anteriormente
          al rilascio della concessione e alla  sottoscrizione  della
          relativa convenzione accessiva; 
              2) esercizio dell'attivita' di gestione e  di  raccolta
          non a distanza di giochi in  Italia  ovvero  in  uno  degli
          altri Stati dello Spazio economico europeo,  avendovi  sede
          legale ovvero operativa, sulla base di valido  ed  efficace
          titolo  abilitativo  rilasciato  secondo  le   disposizioni
          vigenti nell'ordinamento di tale Stato,  con  un  fatturato
          complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore, nel
          corso degli ultimi due esercizi chiusi  anteriormente  alla
          data di  presentazione  della  domanda,  all'importo  di  2
          milioni di euro; 
              3) possesso di una capacita'  tecnico-infrastrutturale,
          non inferiore a quella richiesta,  in  sede  di  gara,  dal
          capitolato  tecnico,  comprovata   da   relazione   tecnica
          sottoscritta da  soggetto  indipendente,  nonche'  rilascio
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  di  una
          garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta  e
          di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5  milioni
          di euro; 
              4)  possesso  di  adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
              5)   previsione   nello    statuto    delle    societa'
          concessionarie  di  idonee  misure  atte  a   prevenire   i
          conflitti di interesse  degli  amministratori  e,  per  gli
          stessi nonche'  per  il  presidente  e  i  procuratori,  di
          speciali  requisiti  di   affidabilita',   onorabilita'   e
          professionalita' nonche', per almeno  alcuni  di  essi,  di
          indipendenza definiti  con  decreto  interdirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6)  residenza  delle  infrastrutture,  incluse   quelle
          tecnologiche, hardware e software, dedicate alle  attivita'
          oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli  altri
          Stati dello Spazio economico europeo; 
              b) obblighi: 
              1) mantenimento, per l'intera durata della concessione,
          dei requisiti di cui alla lettera a)  e  dimostrazione,  su
          richiesta dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, della loro persistenza; 
              2)  comunicazione  all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai  requisiti
          di cui alla lettera a); 
              3) immediata e integrale  ricostituzione  del  capitale
          sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero  di  suo
          aumento,   su   motivata   richiesta   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo
          delle  attivita'  e  delle  funzioni  in   concessione   lo
          richieda; 
              4) mantenimento, per l'intera durata della concessione,
          del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore
          a  quello  stabilito  con  decreto  interdirigenziale   del
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
              5) consegna all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato, entro e non  oltre  quindici  giorni  dalla  loro
          approvazione,   del   bilancio    d'esercizio    e    delle
          rendicontazioni  contabili   trimestrali,   relative   alla
          societa'   concessionaria   e   a   quella   dalla   stessa
          controllata,  necessariamente  accompagnate   da   apposita
          relazione  di  certificazione  redatta  da   una   primaria
          societa' di revisione contabile; 
              6) fermi i finanziamenti e le  garanzie  gia'  prestati
          alla data di  sottoscrizione  della  convenzione  accessiva
          alla  concessione  e  salvo  che   non   sia   strettamente
          finalizzato    a    ottenere    indirettamente,     tramite
          finanziamenti intragruppo, maggiori risorse  finanziarie  a
          condizioni  di  mercato  piu'   efficienti   e   funzionali
          all'esercizio di attivita' rientranti nell'oggetto  sociale
          del concessionario ovvero nell'oggetto  della  concessione,
          divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore
          di societa' controllanti, controllate o collegate ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice  civile  ovvero  collegate  o
          controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione  per
          le societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo
          2359  del  codice  civile,  operanti  nel   settore   delle
          infrastrutture di gioco, fermo  rimanendo  il  mantenimento
          dei requisiti di solidita' patrimoniale di cui al numero 4)
          della  lettera  a)  del  presente  comma;  in  ogni   caso,
          tempestiva comunicazione all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato  dei  finanziamenti  e  delle  garanzie
          prestati nei casi predetti; 
              7) distribuzione,  anche  straordinaria,  di  dividendi
          solo subordinatamente al  fatto  che  risultino  pienamente
          adempiuti tutti gli obblighi di investimento,  specialmente
          quelli occorrenti al mantenimento dei livelli  di  servizio
          richiesti al concessionario; 
              8)   sottoposizione   ad   autorizzazione    preventiva
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena
          di  decadenza  dalla  concessione,  delle  operazioni   che
          implicano   mutamenti   soggettivi   del    concessionario,
          intendendosi  per  modifiche  soggettive   riguardanti   il
          concessionario  ogni  operazione,  posta  in   essere   dal
          concessionario,  di   fusione,   scissione,   trasferimento
          dell'azienda,  mutamento  di  sede  sociale  o  di  oggetto
          sociale,  scioglimento  della  societa',  escluse  tuttavia
          quelle di  vendita  o  di  collocamento  delle  azioni  del
          concessionario presso un mercato finanziario regolamentato; 
              9)   sottoposizione   ad   autorizzazione    preventiva
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  delle
          operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche  di
          controllo,  detenute  dal  concessionario  suscettibili  di
          comportare,   nell'esercizio   in   cui    si    perfeziona
          l'operazione,  una  riduzione  dell'indice   di   solidita'
          patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  fermo  l'obbligo
          del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a  pena
          di decadenza,  il  predetto  indice,  mediante  aumenti  di
          capitale ovvero altri  strumenti  od  operazioni  volti  al
          ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi  dalla  data
          di approvazione del bilancio; 
              10) mantenimento del controllo, ai sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a
          un soggetto che abbia i requisiti  e  assuma  gli  obblighi
          seguenti: 
              10. 1) patrimonializzazione  idonea,  intendendosi  per
          tale che il soggetto abbia un patrimonio netto,  risultante
          dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato  e  certificato,
          almeno   pari   all'importo   determinato    con    decreto
          interdirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze per ogni punto percentuale  di  partecipazione  nel
          capitale del concessionario; 
              10. 2) sede sociale, o residenza  in  caso  di  persona
          fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli  Stati  e
          territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  ai
          sensi degli articoli  110  e  167  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
              10. 3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione  della
          concessione, assicurare  il  mantenimento  nel  territorio,
          anche  a  fini  fiscali,  della  sede  del  concessionario,
          nonche'  il  mantenimento  nel  medesimo  territorio  delle
          competenze   tecnico-organizzative   del    concessionario,
          impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario  i
          mezzi occorrenti per far  fronte  agli  obblighi  derivanti
          dalla convenzione di  concessione  e  dagli  atti  ad  essa
          allegati,  agendo  a  tal  fine  al  meglio  delle  proprie
          possibilita'; 
              10. 4) composizione dell'organo  amministrativo,  nella
          misura richiesta, da amministratori e sindaci  in  possesso
          dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5),  e  aventi
          altresi', ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilita'
          previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati; 
              11)  trasmissione  all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato, entro e non  oltre  quattro  mesi  dalla
          sottoscrizione    della    convenzione    accessiva    alla
          concessione,   del    documento    attestante    l'avvenuta
          certificazione  di  qualita'  dei   sistemi   di   gestione
          aziendale conformi  alle  norme  dell'Unione  europea,  con
          espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per
          l'intera durata della convenzione; 
              12)  comunicazione  all'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli  di  Stato,  su  sua  richiesta,   di   tutte   le
          informazioni   utili   a   valutare   le    modalita'    di
          organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete
          di distribuzione fisica, con particolare  riferimento  alle
          funzioni di customer service e di  logistica  distributiva,
          relativamente alle attivita' di  produzione,  stoccaggio  e
          distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco; 
              13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e
          accorgimenti    per    l'autolimitazione     ovvero     per
          l'autoesclusione dal gioco, per  l'esclusione  dall'accesso
          al gioco da parte di minori, nonche' per l'esposizione  del
          relativo divieto in modo visibile negli ambienti  di  gioco
          gestiti dal concessionario; 
              14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
          vigilanza sulla  loro  adozione  da  parte  dei  giocatori,
          nonche' di misure a tutela  del  consumatore  previste  dal
          codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206; 
              15) nell'ambito dell'esercizio  e  della  raccolta  dei
          giochi pubblici, svolgimento  dell'eventuale  attivita'  di
          commercializzazione  esclusivamente  mediante   il   canale
          prescelto; 
              16) esercizio attraverso la rete di raccolta del  gioco
          di attivita' strumentali o collaterali a  quella  di  gioco
          nonche' valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero  delle
          infrastrutture occorrenti per la raccolta del  gioco  negli
          stretti limiti e condizioni stabiliti in  sede  di  gara  e
          solo previa  autorizzazione  dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato,  alla  cui  approvazione  preventiva
          sono  altresi'  sottoposti  gli  schemi  di   atti,   anche
          negoziali, che i concessionari adottano per  la  disciplina
          dell'esercizio delle predette attivita'; 
              17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati
          alle    attivita'    oggetto    di    concessione     della
          extraprofittabilita'  generata  in  virtu'   dell'esercizio
          delle  attivita'  di  cui  al   numero   6)   solo   previa
          autorizzazione dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato; 
              18) individuazione del momento ovvero delle  condizioni
          al cui avverarsi  l'eventuale  variazione  degli  oneri  di
          esercizio e gestione delle attivita' oggetto di concessione
          rientra nel rischio d'impresa del concessionario,  salvi  i
          casi di forza maggiore o di fatto del terzo; 
              19)     trasmissione      al      sistema      centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  delle
          informazioni,  dei  dati  e  delle  contabilita'   relativi
          all'attivita' di gioco specificati con decreto direttoriale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
              20)    trasmissione    annuale,    anche    telematica,
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del
          quadro informativo minimo dei dati  economici,  finanziari,
          tecnici  e   gestionali   delle   societa'   concessionarie
          specificato con  decreto  interdirigenziale  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              21) messa a disposizione, nei tempi e con le  modalita'
          indicati  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti  e
          le  informazioni  occorrenti   per   l'espletamento   delle
          attivita'  di  vigilanza   e   controllo   della   medesima
          Amministrazione; 
              22) consenso all'Amministrazione autonoma dei  monopoli
          di Stato per  l'accesso,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
          indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
          incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
          e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di  massima
          assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti
          o incaricati; 
              23) definizione di sanzioni,  a  titolo  di  penali,  a
          fronte  di  casi  di  inadempimento  delle  clausole  della
          convenzione  accessiva  alla  concessione   imputabili   al
          concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione  delle
          penali in funzione della gravita' dell'inadempimento e  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita'  ed  effettivita'
          della sanzione; 
              24)  previsione  di  meccanismi  tesi   alla   migliore
          realizzazione del principio di effettivita' della  clausola
          di  decadenza  dalla  concessione,  nonche'   di   maggiore
          efficienza,  efficacia   ed   economicita'   del   relativo
          procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione  e
          del contraddittorio; 
              25) previsione  per  il  concessionario  uscente,  alla
          scadenza  del  periodo  di  durata  della  concessione,  di
          proseguire nell'ordinaria amministrazione  delle  attivita'
          di gestione ed esercizio delle attivita'  di  raccolta  del
          gioco oggetto di concessione fino  al  trasferimento  della
          gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario; 
              26) previsione della cessione non onerosa ovvero  della
          devoluzione  della  rete  infrastrutturale  di  gestione  e
          raccolta  del  gioco   all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato all'atto della scadenza  del  termine  di
          durata  della  concessione,   esclusivamente   previa   sua
          richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di
          tale  scadenza   ovvero   comunicata   in   occasione   del
          provvedimento di revoca o di decadenza  della  concessione.
          ". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2  e  4
          dell'articolo 38 del decreto-legge 4  luglio2006,  n.  223,
          convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.
          248 (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico  e
          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di contrasto all'evasione fiscale): 
              "2. L'articolo 1, comma 287, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: 
              «287. Con provvedimenti del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) inclusione, tra i giochi  su  eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
          dalle corse  dei  cavalli  da  parte  degli  operatori  che
          esercitano la raccolta di gioco  presso  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7. 000, di cui  almeno  il
          30  per  cento  aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di
          vendita per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; 
              f) localizzazione dei  punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200. 000 abitanti  a
          una distanza non  inferiore  ad  800  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati e nei comuni con meno  di  200.  000
          abitanti a una distanza non inferiore a 1.  600  metri  dai
          punti di vendita gia' assegnati; 
              g) localizzazione dei  punti  di  vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200. 000 abitanti  a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti a
          una distanza non  inferiore  ad  800  metri  dai  punti  di
          vendita gia' assegnati,  senza  pregiudizio  dei  punti  di
          vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006,  si  effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; 
              h)  aggiudicazione  dei   punti   di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  settemilacinquecento  per  ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro, previo versamento  di  un  corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111» . " 
              "4. Al fine di  contrastare  la  diffusione  del  gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore del gioco, nonche'  di  assicurare  la  tutela  del
          giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, sono stabilite le nuove modalita'  di  distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri: 
              a) inclusione, tra  i  giochi  su  base  ippica,  delle
          scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse  dei
          cavalli, dei concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  del
          concorso  pronostici  denominato  totip,  delle   scommesse
          ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  nonche'  di  ogni  ulteriore  gioco
          pubblico; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
          parte degli operatori che esercitano la raccolta  di  gioco
          presso  uno  Stato  membro   dell'Unione   europea,   degli
          operatori di Stati membri dell'Associazione europea per  il
          libero scambio, e anche degli  operatori  di  altri  Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10. 000, di cui almeno  il
          5  per  cento   aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di
          vendita per provincia aventi come attivita'  principale  la
          commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; 
              f) . 
              g) . 
              h)  aggiudicazione  dei  punti   di   vendita,   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro trentamila per  ogni  punto  di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  settemilacinquecento  per  ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari   della   raccolta   di   scommesse   ippiche
          disciplinate  dal  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. ". 
              - Si riporta il testo del  comma  287  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311(Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              " 287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) inclusione, tra i giochi  su  eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
              b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
          dalle corse  dei  cavalli  da  parte  degli  operatori  che
          esercitano la raccolta di gioco  presso  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
              d) previsione dell'attivazione di un  numero  di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7. 000, di cui  almeno  il
          30  per  cento  aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di
          vendita per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; 
              f) . 
              g). 
              h)  aggiudicazione  dei   punti   di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro cinquantamila per ogni punto di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  diciassettemilacinquecento  per
          ogni punto di vendita avente come attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
              i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
              l) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. ". 
              - Il decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,  come
          modificato dalla  presente  legge,  e'  citato  nelle  note
          all'articolo 23. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
          24 giugno 2009, n. 77: 
              "Art. 12. Norme di  carattere  fiscale  in  materia  di
          giochi- 1. Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate  non
          inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  propri
          decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto puo': 
              a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; 
              b) adottare ulteriori modalita'  di  gioco  del  Lotto,
          nonche' dei giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,
          inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; 
              c)  concentrare  le  estrazioni  del  Lotto,  in  forma
          automatizzata, anche in una o  piu'  citta'  gia'  sedi  di
          ruota; 
              d) consentire l'apertura delle  tabaccherie  anche  nei
          giorni festivi; 
              e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
          di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
          gestione, dell'8 per cento come  compenso  per  l'attivita'
          dei punti  di  vendita,  del  15  per  cento  come  entrate
          erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per  cento
          a favore dell'UNIRE, relativamente al  gioco  istituito  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 87, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
              f) adeguare, nel rispetto  dei  criteri  gia'  previsti
          dall'ordinamento   interno,   nonche'    delle    procedure
          comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
          settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
          a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi  di
          carte   organizzati   in   forma   diversa   dal    torneo,
          relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica  di  cui
          al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  applicata
          sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al  20  per
          cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
          risultano restituite al giocatore ; 
              g) relativamente alle  scommesse  a  distanza  a  quota
          fissa con modalita' di interazione diretta  tra  i  singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento della raccolta, al netto delle somme che, in base  al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta  centesimi
          di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  del  relativo  decreto
          dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera  b),  numero
          3), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,  e
          successive modificazioni, le parole: «e  per  le  scommesse
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e  per  quelle
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori» sono soppresse; 
              h) per le scommesse a quota fissa di cui all'  articolo
          1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
          che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di  cui  alla
          lettera d) del predetto comma, sia pari  al  20  per  cento
          della raccolta  al  netto  delle  somme  che,  in  base  al
          regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
          consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria  di
          gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo  1,  comma
          88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nell'alinea,  le
          parole  «introduce  con  uno  o  piu'  provvedimenti»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «disciplina  con  uno  o  piu'
          provvedimenti»  e  la  lettera  b)  e'   sostituita   dalla
          seguente: «b) proposizione delle  scommesse  da  parte  dei
          concessionari di cui alla  lettera  a)  all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza  della
          scommessa proposta ai principi definiti  dai  provvedimenti
          che disciplinano la materia»; 
              i) determinare i poteri di controllo dei  concessionari
          della rete telematica per la gestione degli  apparecchi  da
          gioco di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931,  n.  773,  nonche'  l'eventuale  esclusione
          dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate  dai
          medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
          criteri: 
              1) potere, per i concessionari della rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  di
          disporre  l'accesso  di  propri   incaricati   nei   locali
          destinati all'esercizio di raccolta di gioco per  procedere
          ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
          corretto esercizio degli apparecchi stessi; 
              2) obbligo, per i soggetti incaricati  delle  attivita'
          ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  agli
          organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche  qualora
          esse si riferiscano ad apparecchi collegati  alla  rete  di
          altri concessionari; 
              3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
          le procedure di cui ai  punti  precedenti,  dell'esclusione
          delle  responsabilita'  previste  dall'articolo  39-quater,
          comma 2, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326; 
              4)  applicabilita'   dell'articolo   22   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  in  relazione  alle
          somme dovute a qualunque titolo  dai  responsabili  in  via
          principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326.  In
          tali  casi  l'iscrizione  di  ipoteca   ed   il   sequestro
          conservativo, di cui al citato articolo 22, sono  richiesti
          sui   beni    dell'impresa    e    sui    beni    personali
          dell'imprenditore  individuale  o  dell'amministratore,  se
          responsabile  e'   persona   giuridica,   ed   i   medesimi
          provvedimenti sono richiesti, altresi', sui  beni  di  ogni
          altro soggetto, anche non titolare d'impresa,  responsabile
          a qualunque titolo; 
              l) attuare la  concreta  sperimentazione  e  l'avvio  a
          regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo  remoto
          del gioco attraverso videoterminali in  ambienti  dedicati,
          dalla  generazione  remota  e   casuale   di   combinazioni
          vincenti, anche numeriche, nonche'  dalla  restituzione  di
          vincite ciclicamente non  inferiori  all'ottantacinque  per
          cento delle somme giocate, definendo: 
              1) il  prelievo  erariale  unico  applicabile  con  una
          aliquota massima non superiore al 4 per cento  delle  somme
          giocate, con la possibilita' di  graduare,  nel  tempo,  le
          percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
          le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 
              2)  le   caratteristiche   degli   ambienti   dedicati,
          assicurando  che  i  videoterminali  siano   collocati   in
          ambienti destinati esclusivamente  ad  attivita'  di  gioco
          pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e  numero
          di videoterminali; 
              3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi  offerti,
          nonche' le modalita' di verifica  della  loro  conformita',
          tramite il partner tecnologico, coerente agli  standard  di
          sicurezza    ed    affidabilita'    vigenti    a    livello
          internazionale; 
              4) le procedure  di  autorizzazione  dei  concessionari
          all'installazione,  previo  versamento  di  euro  15.   000
          ciascuno,  di  videoterminali  fino  ad  un   massimo   del
          quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
          gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo  precedente
          e' eseguito  con  due  rate  di  euro  7.  500  da  versare
          rispettivamente entro il 30 ottobre 2009  ed  entro  il  30
          novembre 2010; 
              5)   le   modalita'   con   cui    le    autorizzazioni
          all'installazione dei videoterminali di cui  al  numero  4)
          possono essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari  della
          concessione e  possono  essere  prestate  in  garanzia  per
          operazioni   connesse   al   finanziamento    della    loro
          acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 
              m) fissare le modalita' con le  quali  i  concessionari
          delle scommesse a quota fissa su sport e  su  altri  eventi
          offrono propri programmi di  avvenimenti  personalizzati  e
          complementari  a  quello   ufficiale,   fermo   il   potere
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di
          certificare i relativi esiti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          ulteriori criteri: 
              1)     asseverazione     preventiva,      da      parte
          dell'Amministrazione,   degli    eventi    del    programma
          complementare del concessionario; 
              2)  acquisizione  in  tempo   reale,   da   parte   del
          totalizzatore  nazionale,  degli   eventi   del   programma
          complementare e dei loro esiti; 
              n) stabilire la posta unitaria  di  gioco  e  l'importo
          minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a  quota
          fissa su sport e su altri eventi che comunque  non  possono
          essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
          potenziale per il quale  e'  consentita  l'accettazione  di
          scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.  000
          euro; 
              o) rideterminare, di concerto con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
          di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in  ogni  caso
          che i soggetti che intendono svolgere un concorso a  premio
          ne  danno  comunicazione,  almeno  quindici  giorni   prima
          dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
          compilazione  e  trasmissione  di  apposito  modulo,  dallo
          stesso predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
          telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          fornendo altresi' il regolamento del concorso,  nonche'  la
          documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento   della
          cauzione. Conseguentemente, in  caso  di  effettuazione  di
          concorsi ed operazioni  a  premio  di  cui  e'  vietato  lo
          svolgimento si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          cinquantamila  ad  euro  cinquecentomila.  La  sanzione  e'
          raddoppiata nel caso in cui i concorsi e  le  operazioni  a
          premio siano continuati  quando  ne  e'  stato  vietato  lo
          svolgimento.  La  sanzione  e'  altresi'  applicabile   nei
          confronti  di  tutti  i  soggetti  che  in  qualunque  modo
          partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale  di
          concorsi a premio e di  operazioni  a  premio  vietati.  Il
          Ministero dello sviluppo economico  dispone  che  sia  data
          notizia al pubblico,  a  spese  del  soggetto  promotore  e
          attraverso  i  mezzi  di   informazione   individuati   dal
          Ministero   stesso,   dell'avvenuto    svolgimento    della
          manifestazione vietata; 
              p) disporre l'attivazione  di  nuovi  giochi  di  sorte
          legati al consumo; 
              p-bis) disporre, in  via  sperimentale  e  fino  al  31
          dicembre  2010,  che,  nell'ambito  del  gioco  del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente. ". 
              - Il testo dell'articolo 17 della citata legge  n.  400
          del 1988 e' riportato  nelle  note  all'articolo  23  della
          presente legge.