Art. 25 
 
 
 Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8: 
      1) al terzo periodo dopo la parola: "entro"  sono  inserite  le
seguenti: "e non oltre"; 
      2) dopo il terzo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  "Alla
scadenza del predetto termine, in caso di mancata  liberazione  delle
suddette  frequenze,  l'Amministrazione  competente   procede   senza
ulteriore  preavviso  alla  disattivazione  coattiva  degli  impianti
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle  comunicazioni
ai  sensi   dell'articolo   98   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259.
In caso di indisponibilita' delle frequenze della  banda  790  -  862
MHz,  dalla  scadenza  del  predetto  termine  e  fino  all'effettiva
liberazione delle frequenze, gli  assegnatari  dei  relativi  diritti
d'uso in esito alle procedure di cui al primo  periodo  del  presente
comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali
sulle somme versate a decorrere dal 1°  gennaio  2013.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui  soggetti
che  non  hanno  proceduto  tempestivamente  alla  liberazione  delle
frequenze stesse."; 
    b) al comma 9: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione"  sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in  favore  degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di  media  audiovisivi
in ambito locale,"; 
      2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
uso  piu'  efficiente  dello  spettro  attualmente   destinato   alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in  ambito  locale."  sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate  al  volontario  rilascio  di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di
cui al comma 8"; 
      3)   il   secondo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui  al
primo periodo  che  residuino  successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti."; 
    c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Una
quota, non superiore  al  50  per  cento,  delle  eventuali  maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente  comma  sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello  sviluppo  economico
per misure di sostegno al settore, da definire con  apposito  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; una  quota  del  10  per  cento  delle
predette  maggiori  entrate  puo'  essere  anche  utilizzata  per  le
finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite  di
240 milioni di euro ivi previsto."; 
    d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la  gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  e
sono devoluti alla  competenza  funzionale  del  TAR  del  Lazio.  In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
e  assegnazione   delle   frequenze,   l'annullamento   di   atti   e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
8  a  13  non  comporta  la  reintegrazione  in  forma  specifica   e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di  una
provvisionale. 
    13-ter. Nelle more della  realizzazione  dei  proventi  derivanti
dall'attuazione dei commi  da  8  a  12,  nel  caso  in  cui  in  via
prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate esigenze possono  essere  disposte,
nell'invarianza  degli   effetti   sull'indebitamento   netto   delle
pubbliche amministrazioni, variazioni  compensative  tra  i  medesimi
accantonamenti. Tali variazioni possono  essere  disposte  anche  tra
programmi  appartenenti  a  missioni  diverse.  Resta   preclusa   la
possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su  spese  di  conto
capitale per disaccantonare spese correnti.". 
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "L'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalita'  e  le  condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della  capacita'  trasmissiva  ad  essi
assegnata, comunque non inferiore  a  due  programmi,  a  favore  dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla  data  del  1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle  graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che  procedano  al  volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e  rinuncino  alla  qualifica  di
operatori di rete, o che sulla base delle  medesime  graduatorie  non
risultino destinatari di diritti d'uso. " 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dei commi da 8 a 14 dell'articolo
          1 della  citata  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni avvia le procedure  per  l'assegnazione
          di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da  destinare
          a servizi di  comunicazione  elettronica  mobili  in  larga
          banda con l'utilizzo della banda 790-862  MHz  e  di  altre
          risorse eventualmente disponibili, conformemente  a  quanto
          previsto dal codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
          cui al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259.  In
          coerenza con la normativa dell'Unione europea, il  Ministro
          dello sviluppo economico fissa la data  per  l'assegnazione
          delle frequenze della  banda  790-862  MHz  e  delle  altre
          risorse   eventualmente   disponibili   ai    servizi    di
          comunicazione  elettronica  mobili  in  larga   banda.   La
          liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per  la
          loro destinazione ai servizi di  comunicazione  elettronica
          mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non
          oltre il 31  dicembre  2012.  Alla  scadenza  del  predetto
          termine, in caso  di  mancata  liberazione  delle  suddette
          frequenze,  l'Amministrazione  competente   procede   senza
          ulteriore  preavviso  alla  disattivazione  coattiva  degli
          impianti avvalendosi degli organi della polizia  postale  e
          delle comunicazioni ai sensi dell' articolo 98  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259.   In   caso   di
          indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz,
          dalla scadenza del predetto termine  e  fino  all'effettiva
          liberazione delle frequenze, gli assegnatari  dei  relativi
          diritti d'uso in esito  alle  procedure  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma hanno  diritto  a  percepire  un
          importo pari agli interessi legali sulle  somme  versate  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e
          delle finanze si rivale di tale importo  sui  soggetti  che
          non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione  delle
          frequenze stesse. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
          puo' sostituire le frequenze  gia'  assegnate  nella  banda
          790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni
          dei commi da 9 a 12  o  altrimenti  disponibili.  Il  piano
          nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  e  il  piano
          nazionale di assegnazione delle frequenze  televisive  sono
          adeguati alle disposizioni del presente comma. 
              9. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono definiti i criteri  e  le
          modalita' per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in
          favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
          di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche
          di natura compensativa, a valere sugli introiti della  gara
          di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento
          degli introiti della gara stessa e comunque per un  importo
          non  eccedente  240  milioni  di   euro,   finalizzate   al
          volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali  alla
          liberazione  delle   frequenze   di   cui   al   comma   8.
          Successivamente alla data del 31 dicembre 2011  le  risorse
          di cui  al  primo  periodo  che  residuino  successivamente
          all'erogazione   delle   misure   economiche   di    natura
          compensativa di cui  al  medesimo  periodo  possono  essere
          utilizzate, per le stesse finalita',  per  l'erogazione  di
          indennizzi eventualmente dovuti. 
              10.  Prima  della  data  stabilita  per  la  definitiva
          cessazione  delle  trasmissioni   televisive   in   tecnica
          analogica, ai sensi dell'articolo  2-bis,  comma  5,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio   2001,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,
          n. 66,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico provvede  alla  definitiva  assegnazione
          dei diritti  d'uso  del  radiospettro,  anche  mediante  la
          trasformazione del  rilascio  provvisorio  in  assegnazione
          definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi  titoli
          abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo
          15,  comma  1,  del  testo  unico  dei  servizi  di   media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
          luglio  2005,  n.  177,  e  successive   modificazioni,   e
          dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2008, n. 101, e successive  modificazioni.  Successivamente
          all'assegnazione di cui al precedente periodo,  i  soggetti
          privi del necessario titolo abilitativo  si  astengono  dal
          compiere   atti    che    comportino    l'utilizzo    delle
          radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire  con
          il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di
          violazione di tale obbligo o di indebita occupazione  delle
          radiofrequenze da parte di  soggetti  operanti  in  tecnica
          analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni. L'attivazione, anche  su  reti  SFN  (Single
          Frequency  Network),  di   impianti   non   preventivamente
          autorizzati  dal   Ministero   dello   sviluppo   economico
          comporta, ferma restando  la  disattivazione  dell'impianto
          illecitamente  attivato,  la  sospensione  temporanea   del
          diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo  di  un
          anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la  revoca  del
          medesimo diritto d'uso. 
              11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
          e  l'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   fissano   gli
          ulteriori obblighi dei titolari  dei  diritti  d'uso  delle
          radiofrequenze destinate  alla  diffusione  di  servizi  di
          media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente  dello
          spettro e della valorizzazione e promozione  delle  culture
          regionali o locali.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi
          stabiliti   ai   sensi   del   presente   comma    comporta
          l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma
          3, del testo unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio  2005,
          n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
          diritto di disporre dei diritti d'uso sulle  radiofrequenze
          precedentemente assegnate. 
              12. In caso di trasmissione di programmi televisivi  in
          tecnica  digitale  in  mancanza   del   necessario   titolo
          abilitativo, al  soggetto  che  ne  ha  la  responsabilita'
          editoriale  si   applicano   le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2,  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni. L'operatore di rete che ospita  nel  proprio
          blocco di diffusione  un  fornitore  di  servizi  di  media
          audiovisivi privo di titolo abilitativo  e'  soggetto  alla
          sospensione  o  alla  revoca  dell'utilizzo  della  risorsa
          assegnata con il diritto d'uso. 
              13. Dall'attuazione  dei  commi  da  8  a  12  derivano
          proventi stimati non inferiori a 2. 400 milioni di euro. Le
          procedure di assegnazione  devono  concludersi  in  termini
          tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
          versati all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il  30
          settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione  del
          presente comma, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
          con proprio decreto,  alla  riduzione  lineare,  fino  alla
          concorrenza  dello  scostamento  finanziario   riscontrato,
          delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte   a   legislazione
          vigente,  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di   cui
          all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
          196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
          Dalle predette riduzioni  sono  esclusi  il  Fondo  per  il
          finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le
          risorse destinate  alla  ricerca  e  al  finanziamento  del
          cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
          n. 163, e le risorse destinate alla  manutenzione  ed  alla
          conservazione  dei  beni  culturali.   Eventuali   maggiori
          entrate accertate rispetto alla stima di  cui  al  presente
          comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
          sviluppo economico per misure di sostegno  al  settore,  da
          definire con apposito decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Una quota, non superiore al  50  per  cento,
          delle eventuali maggiori entrate  accertate  rispetto  alla
          stima di cui  al  presente  comma  sono  riassegnate  nello
          stesso anno  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per
          misure di sostegno al settore,  da  definire  con  apposito
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze;  una  quota
          del 10 per  cento  delle  predette  maggiori  entrate  puo'
          essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9.
          In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro
          ivi previsto. 
              13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
          d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di  cui
          ai  commi  da  8  al  13,  incluse  le  procedure  di   cui
          all'articolo 4 del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2011,
          n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del  giudice
          amministrativo e sono devoluti alla  competenza  funzionale
          del TAR del Lazio.  In  ragione  del  preminente  interesse
          nazionale alla sollecita liberazione e  assegnazione  delle
          frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti  adottati
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a  13  non
          comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per  equivalente.  La  tutela  cautelare  e'  limitata   al
          pagamento di una provvisionale. 
              13-ter. Nelle more  della  realizzazione  dei  proventi
          derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso  in
          cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui
          al  comma  13,  al  fine  di  garantire  ai  Ministeri   la
          necessaria   flessibilita'   gestionale,   per   effettive,
          motivate e documentate esigenze  possono  essere  disposte,
          nell'invarianza  degli  effetti  sull'indebitamento   netto
          delle pubbliche  amministrazioni,  variazioni  compensative
          tra i  medesimi  accantonamenti.  Tali  variazioni  possono
          essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni
          diverse.  Resta  preclusa  la  possibilita'   di   disporre
          maggiori accantonamenti su  spese  di  conto  capitale  per
          disaccantonare spese correnti. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  4  Misure  di  razionalizzazione  dello  spettro
          radioelettrico-  1.  Il  termine  per  stabilire,  con   le
          modalita' di cui al  comma  5  dell'articolo  8-novies  del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2008,  n.  101,  il
          calendario definitivo per il  passaggio  alla  trasmissione
          televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30  settembre
          2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede  all'assegnazione  dei  diritti  di  uso
          relativi alle frequenze radiotelevisive  nel  rispetto  dei
          criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a  12
          dell'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,
          nonche', per quanto concerne le  frequenze  radiotelevisive
          in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area  tecnica
          o Regione,  una  graduatoria  dei  soggetti  legittimamente
          abilitati  alla  trasmissione  radiotelevisiva  in   ambito
          locale che ne facciano richiesta sulla  base  dei  seguenti
          criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle  perdite;
          b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
          a tempo indeterminato; c) ampiezza  della  copertura  della
          popolazione;  d)  priorita'  cronologica   di   svolgimento
          dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
          copertura. Nelle aree in cui,  alla  data  del  1°  gennaio
          2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione  in
          tecnica digitale, il Ministero 
              dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a
          operatori di rete  radiotelevisivi  in  ambito  locale  dei
          diritti d'uso relativi  alle  frequenze  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
          2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data  del  1°
          gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla  trasmissione
          in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo  economico
          rende disponibili le  frequenze  di  cui  al  citato  primo
          periodo del comma 8, assegnando  ai  soggetti  titolari  di
          diritto d'uso relativi alle frequenze nella  banda  790-862
          Mhz, risultanti in posizione utile in base alle  rispettive
          graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze  nelle
          bande  174-230  Mhz  e  470-790  Mhz.  L'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni  dispone  le  modalita'  e  le
          condizioni economiche secondo cui  i  soggetti  assegnatari
          dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della
          capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,  comunque  non
          inferiore  a  due  programmi,   a   favore   dei   soggetti
          legittimamente operanti in ambito locale alla data  del  1°
          gennaio 2011 che non richiedano di  essere  inseriti  nelle
          graduatorie di cui al  presente  comma,  a  condizione  che
          procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate
          e rinuncino alla qualifica di  operatori  di  rete,  o  che
          sulla  base  delle  medesime  graduatorie   non   risultino
          destinatari di diritti d'uso. ".