Art. 25
Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le
seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla
scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle
suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862
MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva
liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti
d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente
comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali
sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero
dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti
che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle
frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi
in ambito locale,";
2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
uso piu' efficiente dello spettro attualmente destinato alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di
cui al comma 8";
3) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al
primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una
quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico
per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle
predette maggiori entrate puo' essere anche utilizzata per le
finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di
240 milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una
provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti
dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via
prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi
accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra
programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la
possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto
capitale per disaccantonare spese correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi
assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di
operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non
risultino destinatari di diritti d'uso. "
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 8 a 14 dell'articolo
1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
modificati dalla presente legge:
"8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione
di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare
a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga
banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre
risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In
coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro
dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione
delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre
risorse eventualmente disponibili ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la
loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non
oltre il 31 dicembre 2012. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione competente procede senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli
impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e
delle comunicazioni ai sensi dell' articolo 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di
indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz,
dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva
liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi
diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo
periodo del presente comma hanno diritto a percepire un
importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e
delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che
non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle
frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico
puo' sostituire le frequenze gia' assegnate nella banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni
dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono
adeguati alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in
favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche
di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara
di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento
degli introiti della gara stessa e comunque per un importo
non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al
volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.
Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse
di cui al primo periodo che residuino successivamente
all'erogazione delle misure economiche di natura
compensativa di cui al medesimo periodo possono essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di
indennizzi eventualmente dovuti.
10. Prima della data stabilita per la definitiva
cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica
analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione
dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la
trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione
definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli
abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo
15, comma 1, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e
dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente
all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti
privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal
compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con
il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di
violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle
radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica
analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico
comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto
illecitamente attivato, la sospensione temporanea del
diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un
anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del
medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli
ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle
radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente dello
spettro e della valorizzazione e promozione delle culture
regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi
stabiliti ai sensi del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma
3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze
precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in
tecnica digitale in mancanza del necessario titolo
abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita'
editoriale si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio
blocco di diffusione un fornitore di servizi di media
audiovisivi privo di titolo abilitativo e' soggetto alla
sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa
assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano
proventi stimati non inferiori a 2. 400 milioni di euro. Le
procedure di assegnazione devono concludersi in termini
tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente
comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da
definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento,
delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello
stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per
misure di sostegno al settore, da definire con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota
del 10 per cento delle predette maggiori entrate puo'
essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9.
In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro
ivi previsto.
13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale
del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse
nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle
frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati
nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non
comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al
pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi
derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in
cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui
al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la
necessaria flessibilita' gestionale, per effettive,
motivate e documentate esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative
tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono
essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni
diverse. Resta preclusa la possibilita' di disporre
maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per
disaccantonare spese correnti. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico- 1. Il termine per stabilire, con le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione
televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre
2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso
relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei
criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a 12
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche', per quanto concerne le frequenze radiotelevisive
in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica
o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito
locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti
criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio
2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in
tecnica digitale, il Ministero
dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei
diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo
periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1°
gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione
in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico
rende disponibili le frequenze di cui al citato primo
periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di
diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862
Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive
graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle
bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le
condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari
dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della
capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non
inferiore a due programmi, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle
graduatorie di cui al presente comma, a condizione che
procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate
e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che
sulla base delle medesime graduatorie non risultino
destinatari di diritti d'uso. ".