Art. 27
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita'
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre
il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di eta')).
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione
del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente," sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 96, 99 e
105 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai
commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le
persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000
euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti
o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita'
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di
esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di
cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato
acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15. 000 euro. "
"99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a societa' di persone o associazioni di cui
all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui
all'articolo 116 del medesimo testo unico. "
"105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si
applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e
delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per
cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche. ".
- Si riporta il testo del comma 117 dell'articolo 1
della citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"117. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo
5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 22. Tenuta e conservazione delle scritture
contabili - Fermo restando quanto stabilito dal codice
civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 14, devono essere tenute a norma
dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e
nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere
eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre
leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del
detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici,
elettronici e similari devono essere conservati fino a
quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati
stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede
contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle
scritture rilevanti per la risoluzione della controversia
in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'. ".
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.