Art. 27 
 
 
Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l'imprenditoria   giovanile   e
                       lavoratori in mobilita' 
 
  1. Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di
giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per
favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi
forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone
fisiche:  a)  che  intraprendono  un'attivita'  d'impresa,   arte   o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007.  L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi   e   delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per  cento.
((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile  anche  oltre
il  quarto  periodo  di  imposta  successivo  a  quello   di   inizio
dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di  compimento  del
trentacinquesimo anno di eta')). 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: 
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1,  attivita'  artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 
    b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
    c) qualora venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta  in
precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 
  3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se
prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte
dirette  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'  esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  4. Il regime  di  cui  al  comma  3  cessa  di  avere  applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare  per  l'applicazione
del regime contabile  ordinario.  L'opzione,  valida  per  almeno  un
triennio,  e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione  dei
commi precedenti. 
  7. Il primo e il secondo periodo  del  comma  117  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppressi.  Al  terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del
periodo precedente," sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 96,  99  e
          105 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto  dai
          commi da 96 a 117, si considerano  contribuenti  minimi  le
          persone fisiche esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni che, al contempo: 
              a) nell'anno solare precedente: 
              1)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito
          compensi, ragguagliati ad anno, non  superiori  a  30.  000
          euro; 
              2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 
              3) non hanno sostenuto spese per lavoratori  dipendenti
          o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c)
          e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  anche   assunti   secondo   la   modalita'
          riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase  di
          esso, ai sensi degli articoli 61  e  seguenti  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ne'  erogato  somme
          sotto forma di utili da partecipazione  agli  associati  di
          cui all'articolo 53, comma  2,  lettera  c),  dello  stesso
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) nel triennio solare precedente non hanno  effettuato
          acquisti di beni strumentali, anche mediante  contratti  di
          appalto e di locazione, pure finanziaria, per un  ammontare
          complessivo superiore a 15. 000 euro. " 
              "99. Non sono considerati contribuenti minimi: 
              a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
              b) i soggetti non residenti; 
              c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10,  numero  8),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  633,  e  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
              d)  gli  esercenti  attivita'  d'impresa   o   arti   e
          professioni  in  forma  individuale   che   contestualmente
          partecipano a societa' di persone  o  associazioni  di  cui
          all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero  a  societa'  a  responsabilita'  limitata  di   cui
          all'articolo 116 del medesimo testo unico. " 
              "105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si
          applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui  redditi  e
          delle addizionali regionali  e  comunali  pari  al  20  per
          cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
          comma 4, del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
          quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
          dovuta dall'imprenditore. Si applicano le  disposizioni  in
          materia  di  versamento  dell'imposta  sui  redditi   delle
          persone fisiche. ". 
              - Si riporta il testo del  comma  117  dell'articolo  1
          della citata legge n. 244 del 2007, cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "117. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo
          5, comma 4, del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          l'acconto  e'  dovuto  dal  titolare  anche  per  la  quota
          imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  22  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600: 
              "Art.  22.  Tenuta  e  conservazione  delle   scritture
          contabili - Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  codice
          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
          e dalle leggi speciali per  i  libri  e  registri  da  esse
          prescritti, le scritture contabili  di  cui  ai  precedenti
          articoli, ad eccezione delle scritture  ausiliarie  di  cui
          alla  lettera  c)  e  alla  lettera  d)  del  primo   comma
          dell'articolo   14,   devono   essere   tenute   a    norma
          dell'articolo   2219   del   codice   stesso   e   numerate
          progressivamente in ogni pagina, in esenzione  dall'imposta
          di bollo. Le registrazioni nelle scritture  cronologiche  e
          nelle  scritture  ausiliarie  di  magazzino  devono  essere
          eseguite non oltre sessanta giorni. 
              Le  scritture  contabili  obbligatorie  ai  sensi   del
          presente decreto, di altre  leggi  tributarie,  del  codice
          civile o di leggi speciali devono essere conservate fino  a
          quando non siano  definiti  gli  accertamenti  relativi  al
          corrispondente periodo d'imposta, anche  oltre  il  termine
          stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o  da  altre
          leggi tributarie, salvo  il  disposto  dell'art.  2457  del
          detto  codice.  Gli  eventuali   supporti   meccanografici,
          elettronici e similari  devono  essere  conservati  fino  a
          quando i dati contabili in essi contenuti non  siano  stati
          stampati  sui  libri  e  registri  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  di   legge.   L'autorita'   adita   in   sede
          contenziosa puo' limitare l'obbligo di  conservazione  alle
          scritture rilevanti per la risoluzione  della  controversia
          in corso. 
              Fino allo stesso termine di  cui  al  precedente  comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi  spediti
          e delle fatture emesse. 
              Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo  di  magazzino,   in   considerazione   delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'. ". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  23  marzo
          1998,  n.   100   (Regolamento   recante   norme   per   la
          semplificazione   e   la   razionalizzazione   di    alcuni
          adempimenti contabili in  materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.