Art. 28
Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e'
altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato,
all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di
soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di
impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse
per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella
prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle
normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31
ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita'
successivamente individuati dalle normative regionali di settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la
contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita'
dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete
distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere dotati di apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.
6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un
minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti
parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati
1500».
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da
quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso
sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle
aree autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al
solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali
differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere
adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete - 1.
E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per
la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti nel quale confluiscono i fondi residui
disponibili nel conto economico avente la medesima
denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n.
18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e
modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su
ogni litro di carburante per autotrazione (benzine,
gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di
distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di
concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai
titolari di autorizzazione o concessione, secondo le
condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 7
agosto 2003, pubblicato nella G. U. 25 settembre 2003, n.
223 (Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti):
"Art. 1. - 1. Il Fondo per la razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la
Cassa conguaglio G. P. L. , di seguito denominato Fondo, e'
integrato per l'anno 2002 attraverso un contributo
calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione
(benzina, gasolio e G. P. L. ) venduto nello stesso anno
negli impianti di distribuzione carburanti della rete
ordinaria nella misura di 0,0003 euro a carico dei soggetti
titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei
gestori. ".
- Il decreto del Ministro delle attivita` produttive in
data 31 ottobre 2001, pubblicato nella G. U. 30 novembre
2001, n. 279, reca "Approvazione del Piano nazionale
contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287
(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi):
"1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i
pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti
in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione. ".
- Si riporta il testo vigente degli articolo 64, commi
5 e 6, e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno):
"5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla
conformita' del locale ai criteri sulla sorvegliabilita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in
caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al
rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. "
"Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle
attivita' commerciali - 1. Non possono esercitare
l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice
penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II,
Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di
frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a
misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna
per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume,
per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,
per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del
comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si
applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena
sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere
sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2
della legge 25 agosto 1991, n. 287. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ( Riordino del sistema
di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Definizione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica - 1. Il sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto
il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non
esclusivi.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al
rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a
carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo
3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione e'
rilasciata nel rispetto dei piani comunali di
localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto
vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri
punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo
4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di
vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13
aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e'
rilasciata di diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno
effettuato la sperimentazione, sono autorizzati
all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo
successivamente alla presentazione al comune
territorialmente competente di una dichiarazione di
ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13
aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere
stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli
non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della
popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali
delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e
periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di
accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non
esclusivi. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma
3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati):
"3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal
regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22
dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari
di autorizzazione, concessione, o fornitori e le
associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione dei carburanti sono regolati secondo
modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici
accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare
di autorizzazione, concessione, o fornitore e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di
vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di
predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi
aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici
inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione
dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le
modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali. ".