Art. 28 
 
 
      Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo  11   febbraio   1998,   n.   32,   il   fondo   per   la
razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  e'
altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per  cento
dell'ammontare  complessivo  del   fondo   annualmente   consolidato,
all'erogazione di contributi sia  per  la  chiusura  di  impianti  di
soggetti titolari  di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,  sia  per  i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito  di  chiusura  di
impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono  ammesse
per un periodo non eccedente i due esercizi annuali  successivi  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, e' determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due anni, articolandola in una  componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura  complessivamente  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 1 del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive in data 7 agosto 2003. 
  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti
dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
criteri  di  incompatibilita'   successivamente   individuati   dalle
normative regionali di settore. 
  4.  Comunque,  i   Comuni   che   non   abbiano   gia'   provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilita'
successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo  economico.
Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'  prevista  la
contribuzione  al  fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2. 
  5. Al fine di incrementare l'efficienza del  mercato,  la  qualita'
dei  servizi,  il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  della  rete
distributiva, gli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  devono
essere dotati di apparecchiature per  la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato. 
  6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata  in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento  entro  i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all'  erogato  dell'anno  precedente,  da  un
minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento. 
  7. Non possono  essere  posti  specifici  vincoli  all'utilizzo  di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza  servizio  con
pagamento anticipato,  durante  le  ore  in  cui  e'  contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti. 
  8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',  l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali  impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a  procedure  competitive  nelle  aree
autostradali in concessione: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto; 
    c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi. 
  9. Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: «con il limite minimo di superficie  pari  a  metri  quadrati
1500». 
  10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c),  di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza  salvo  rinuncia  del  titolare  della   licenza
dell'esercizio  medesimo.  Possono  essere  gestite  anche  da  altri
soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in  locali  diversi  da
quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni  caso
sono fatti salvi i vincoli connessi  a  procedure  competitive  nelle
aree autostradali in concessione. 
  11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10. 
  12. Fermo restando quanto disposto con il  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in  alternativa  al
solo contratto di fornitura ovvero  somministrazione  possono  essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti,  a  condizione  che  tali
differenti  tipologie  contrattuali   siano   state   precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le  modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
  13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono  essere
adottate successivamente al loro deposito presso il  Ministero  dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione. 
  14. I modelli  contrattuali  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono
assicurare  al   gestore   condizioni   contrattuali   eque   e   non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto   legislativo   11    febbraio    1998,    n.    32
          (Razionalizzazione  del  sistema   di   distribuzione   dei
          carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c),
          della legge. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete - 1.
          E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il  Fondo  per
          la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione   dei
          carburanti  nel  quale   confluiscono   i   fondi   residui
          disponibili  nel  conto  economico   avente   la   medesima
          denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP  n.
          18 del  12  settembre  1989  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni. Tale Fondo sara'  integrato,  per  gli  anni
          1998, 1999 e 2000, attraverso un  contributo  calcolato  su
          ogni  litro  di  carburante  per   autotrazione   (benzine,
          gasolio,  GPL  e  metano)   venduto   negli   impianti   di
          distribuzione, pari a lire tre a  carico  dei  titolari  di
          concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
          Tali disponibilita' sono utilizzate per la  concessione  di
          indennizzi, per la chiusura di impianti, ai  gestori  e  ai
          titolari  di  autorizzazione  o  concessione,  secondo   le
          condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   con
          proprio decreto, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
          ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto del Ministro delle attivita' produttive in  data  7
          agosto 2003, pubblicato nella G. U. 25 settembre  2003,  n.
          223 (Rifinanziamento del  Fondo  per  la  razionalizzazione
          della rete di distribuzione dei carburanti): 
              "Art. 1. - 1. Il Fondo per la  razionalizzazione  della
          rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso  la
          Cassa conguaglio G. P. L. , di seguito denominato Fondo, e'
          integrato  per  l'anno  2002   attraverso   un   contributo
          calcolato su ogni  litro  di  carburante  per  autotrazione
          (benzina, gasolio e G. P. L. ) venduto  nello  stesso  anno
          negli  impianti  di  distribuzione  carburanti  della  rete
          ordinaria nella misura di 0,0003 euro a carico dei soggetti
          titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro  a  carico  dei
          gestori. ". 
              - Il decreto del Ministro delle attivita` produttive in
          data 31 ottobre 2001, pubblicato nella G.  U.  30  novembre
          2001,  n.  279,  reca  "Approvazione  del  Piano  nazionale
          contenente le linee guida per l'ammodernamento del  sistema
          distributivo dei carburanti". 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo
          all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287
          (Aggiornamento   della   normativa   sull'insediamento    e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi): 
              "1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
          autorizzazioni rilasciabili in ciascun  comune  e  zona,  i
          pubblici esercizi di cui alla presente legge sono  distinti
          in: 
              a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
          pasti e di bevande, comprese  quelle  aventi  un  contenuto
          alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di  latte
          (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
          esercizi similari); 
              b)  esercizi  per  la  somministrazione   di   bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
              c) esercizi di cui alle lettere a)  e  b),  in  cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
              d) esercizi di  cui  alla  lettera  b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   di
          qualsiasi gradazione. ". 
              - Si riporta il testo vigente degli articolo 64,  commi
          5 e 6, e 71 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59
          (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno): 
              "5.  L'esercizio  dell'attivita'  e'  subordinato  alla
          conformita' del locale ai  criteri  sulla  sorvegliabilita'
          stabiliti con decreto del Ministro dell'interno,  anche  in
          caso di ampliamento della superficie. 
              6.   L'avvio   e    l'esercizio    dell'attivita'    di
          somministrazione di  alimenti  e  bevande  e'  soggetto  al
          rispetto    delle     norme     urbanistiche,     edilizie,
          igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. " 
              "Art. 71 Requisiti di  accesso  e  di  esercizio  delle
          attivita'  commerciali  -   1.   Non   possono   esercitare
          l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione: 
              a)  coloro  che  sono  stati   dichiarati   delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza, salvo  che  abbiano
          ottenuto la riabilitazione; 
              b)  coloro  che  hanno  riportato  una  condanna,   con
          sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
          il quale e' prevista una pena detentiva non  inferiore  nel
          minimo a tre anni,  sempre  che  sia  stata  applicata,  in
          concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
              c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata  in
          giudicato, una  condanna  a  pena  detentiva  per  uno  dei
          delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice
          penale, ovvero per  ricettazione,  riciclaggio,  insolvenza
          fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
          contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
              d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata  in
          giudicato, una condanna per  reati  contro  l'igiene  e  la
          sanita' pubblica, compresi i delitti di cui  al  libro  II,
          Titolo VI, capo II del codice penale; 
              e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata  in
          giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio  precedente
          all'inizio dell'esercizio dell'attivita',  per  delitti  di
          frode nella preparazione e  nel  commercio  degli  alimenti
          previsti da leggi speciali; 
              f) coloro che sono sottoposti a  una  delle  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o
          nei cui confronti sia  stata  applicata  una  delle  misure
          previste dalla legge 31  maggio  1965,  n.  575,  ovvero  a
          misure di sicurezza non detentive; 
              2.    Non    possono    esercitare    l'attivita'    di
          somministrazione  di  alimenti  e  bevande  coloro  che  si
          trovano nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  o  hanno
          riportato, con sentenza passata in giudicato, una  condanna
          per reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,
          per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato  di
          intossicazione da stupefacenti; per  reati  concernenti  la
          prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, il gioco d'azzardo, le  scommesse  clandestine,
          per infrazioni alle norme sui giochi. 
              3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del
          comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la  durata
          di cinque anni a decorrere dal giorno in  cui  la  pena  e'
          stata scontata. Qualora la pena si  sia  estinta  in  altro
          modo, il termine di cinque  anni  decorre  dal  giorno  del
          passaggio    in    giudicato    della    sentenza,    salvo
          riabilitazione. 
              4.  Il  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  non  si
          applica qualora, con  sentenza  passata  in  giudicato  sia
          stata  concessa  la  sospensione  condizionale  della  pena
          sempre che non intervengano circostanze idonee  a  incidere
          sulla revoca della sospensione. 
              5. In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi
          collettivi i requisiti di cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona
          preposta all'attivita' commerciale e da  tutti  i  soggetti
          individuati dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita'  di
          commercio relativa al settore merceologico alimentare e  di
          un'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
          anche  se  effettuate  nei   confronti   di   una   cerchia
          determinata di persone, e' consentito a chi e' in  possesso
          di uno dei seguenti requisiti professionali: 
              a)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso
          professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
          somministrazione degli alimenti, istituito  o  riconosciuto
          dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
              b) avere prestato la  propria  opera,  per  almeno  due
          anni, anche non continuativi, nel  quinquennio  precedente,
          presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
          o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
          in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
          o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
          in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di  coniuge,
          parente o affine, entro il terzo  grado,  dell'imprenditore
          in  qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla
          iscrizione  all'Istituto  nazionale   per   la   previdenza
          sociale; 
              c)  essere  in  possesso  di  un  diploma   di   scuola
          secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale,  o  di
          altra scuola ad indirizzo professionale, almeno  triennale,
          purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
          al commercio, alla  preparazione  o  alla  somministrazione
          degli alimenti. 
              3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e  l'articolo  2
          della legge 25 agosto 1991, n. 287. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ( Riordino  del  sistema
          di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a  norma
          dell'articolo 3 della L. 13  aprile  1999,  n.  108),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2.  Definizione  del  sistema  di  vendita  della
          stampa quotidiana e periodica - 1. Il  sistema  di  vendita
          della stampa quotidiana e periodica si articola,  su  tutto
          il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi  e  non
          esclusivi. 
              2. L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  al
          rilascio di autorizzazione da parte  dei  comuni,  anche  a
          carattere stagionale, con le eccezioni di cui  all'articolo
          3. Per i punti di  vendita  esclusivi  l'autorizzazione  e'
          rilasciata   nel   rispetto   dei   piani    comunali    di
          localizzazione di cui all'articolo 6. 
              3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto
          vendita non esclusivo: 
              a) le rivendite di generi di monopolio; 
              b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; 
              c) i bar, inclusi gli  esercizi  posti  nelle  aree  di
          servizio  delle  autostrade  e  nell'interno  di   stazioni
          ferroviarie, aeroportuali e  marittime,  ed  esclusi  altri
          punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
              d) le strutture di vendita come definite  dall'articolo
          4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di  superficie  di
          vendita pari a metri quadrati 700; 
              e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
          libri e  prodotti  equiparati,  con  un  limite  minimo  di
          superficie di metri quadrati 120; 
              f)  gli  esercizi  a  prevalente  specializzazione   di
          vendita,  con  esclusivo  riferimento  alla  vendita  delle
          riviste di identica specializzazione. 
              4.  Per  gli   esercizi   che   hanno   effettuato   la
          sperimentazione ai sensi dell'articolo  1  della  legge  13
          aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2  e'
          rilasciata di diritto. 
              5. I  soggetti  di  cui  al  comma  3,  che  non  hanno
          effettuato    la    sperimentazione,    sono    autorizzati
          all'esercizio  di  un  punto  di  vendita   non   esclusivo
          successivamente    alla     presentazione     al     comune
          territorialmente  competente  di   una   dichiarazione   di
          ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
          1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7)  della  legge  13
          aprile 1999, n. 108. 
              6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche  a  carattere
          stagionale, per i punti di vendita esclusivi e  per  quelli
          non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della
          popolazione, delle caratteristiche urbanistiche  e  sociali
          delle zone, dell'entita'  delle  vendite  di  quotidiani  e
          periodici  negli  ultimi  due  anni,  delle  condizioni  di
          accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita  non
          esclusivi. ". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  19,  comma
          3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia
          di apertura e regolazione dei mercati): 
              "3.  In  conformita'  alle  prescrizioni  dettate   dal
          regolamento (CE) n. 2790/1999  della  Commissione,  del  22
          dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari
          di  autorizzazione,   concessione,   o   fornitori   e   le
          associazioni  di  categoria  dei  gestori  di  impianti  di
          distribuzione  dei   carburanti   sono   regolati   secondo
          modalita'  e  termini  definiti  nell'ambito  di  specifici
          accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto  titolare
          di  autorizzazione,   concessione,   o   fornitore   e   le
          associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale   dei   gestori,   aventi   ad   oggetto
          l'individuazione dei criteri di formazione  dei  prezzi  di
          vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito  di
          predefinite tipologie di contratti.  Negli  stessi  accordi
          aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed  economici
          inerenti le attivita' aggiuntive a quella di  distribuzione
          dei  carburanti.  Gli  accordi  definiscono   altresi'   le
          modalita'  per  esperire  il  tentativo   obbligatorio   di
          conciliazione delle controversie individuali. ".