Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 7 agosto 2003. 3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative regionali di settore. 4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2. 5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. 6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento. 7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti. 8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione: a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto; c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi. 9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500». 10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione. 11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10. 12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione. 14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete - 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 7 agosto 2003, pubblicato nella G. U. 25 settembre 2003, n. 223 (Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti): "Art. 1. - 1. Il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la Cassa conguaglio G. P. L. , di seguito denominato Fondo, e' integrato per l'anno 2002 attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G. P. L. ) venduto nello stesso anno negli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria nella misura di 0,0003 euro a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei gestori. ". - Il decreto del Ministro delle attivita` produttive in data 31 ottobre 2001, pubblicato nella G. U. 30 novembre 2001, n. 279, reca "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti". - Si riporta il testo vigente dell'articolo all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): "1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. ". - Si riporta il testo vigente degli articolo 64, commi 5 e 6, e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno): "5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai criteri sulla sorvegliabilita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. " "Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali - 1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. ". - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ( Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione e' rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6. 3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di diritto. 5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. 6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi. ". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati): "3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali. ".