Art. 30 Finanziamento della banda larga 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocita' di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% « al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti. 3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti. 4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato 25 marzo 1957): "Art. 106 - 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. ". - La delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella G. U. 7 aprile 2011, n. 80, reca "Obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. ".