Art. 30 
 
 
                   Finanziamento della banda larga 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda  digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a  internet  per  tutti  i
cittadini «ad una velocita' di connessione superiore a  30  Mb/s»  (e
almeno per il 50% « al di sopra di 100  Mb/s»),  il  Ministero  dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico  -  privato,
sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture  esistenti.  Le  infrastrutture  ricomprese  nel
progetto strategico, costituiscono servizio  di  interesse  economico
generale  in  conformita'   all'articolo   106   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Il progetto strategico  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di
infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di  reti  di
comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga  per  accelerare
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni e' competente  alla  definizione  del
sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti  necessari
alla realizzazione  della  predetta  infrastruttura  nazionale  e  da
assicurare  comunque  una   adeguata   remunerazione   dei   capitali
investiti. 
  3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i  profili
di  competenza  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti  necessari  per  l'attuazione  delle
disposizioni dei commi precedenti. 
  4. Alla realizzazione del progetto strategico di  cui  al  comma  1
possono essere  destinate  risorse  pubbliche  anche  afferenti  agli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per
assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto  strategico
di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle
procedure di  riprogrammazione  e  accelerazione  della  spesa  delle
risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  106  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato 25
          marzo 1957): 
              "Art. 106  -  1.  Gli  Stati  membri  non  emanano  ne'
          mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche  e  delle
          imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
          alcuna  misura   contraria   alle   norme   dei   trattati,
          specialmente a quelle contemplate dagli articoli  18  e  da
          101 a 109 inclusi. 
              2. Le imprese incaricate della gestione di  servizi  di
          interesse  economico  generale  o   aventi   carattere   di
          monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei  trattati,
          e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti  in
          cui l'applicazione di tali norme non osti  all'adempimento,
          in linea di diritto e di fatto,  della  specifica  missione
          loro affidata. Lo sviluppo degli  scambi  non  deve  essere
          compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 
              3.  La  Commissione  vigila   sull'applicazione   delle
          disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
          agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. ". 
              -  La  delibera  CIPE  n.  1  dell'11   gennaio   2011,
          pubblicata  nella  G.  U.  7  aprile  2011,  n.  80,   reca
          "Obiettivi, criteri e  modalita'  di  programmazione  delle
          risorse  per  le  aree  sottoutilizzate  e   selezione   ed
          attuazione degli investimenti per  i  periodi  2000-2006  e
          2007-2013. ".