Art. 30
Finanziamento della banda larga
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i
cittadini «ad una velocita' di connessione superiore a 30 Mb/s» (e
almeno per il 50% « al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico - privato,
sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel
progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico
generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di
comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del
sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari
alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da
assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali
investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili
di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle
disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1
possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per
assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico
di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle
procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle
risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato 25
marzo 1957):
"Art. 106 - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme dei trattati,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da
101 a 109 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati,
e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in
cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. ".
- La delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011,
pubblicata nella G. U. 7 aprile 2011, n. 80, reca
"Obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed
attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e
2007-2013. ".