Art. 31 
 
 
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                            nuove imprese 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e  sostenere  i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo  strumento  dei
fondi  comuni  di  investimento,  secondo  le  linee  indicate  dalla
Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le
seguenti disposizioni. 
  2. Sono definiti «Fondi per  il  Venture  Capital»  (FVC)  i  fondi
comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
capitali  raccolti  in   societa'   non   quotate   nella   fase   di
sperimentazione   (seed   financing),   di   costituzione   (start-up
financing), di avvio  dell'attivita'  (early-stage  financing)  o  di
sviluppo del prodotto (expansion financing). 
  3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra  l'altro,  le
seguenti caratteristiche: 
    a) non essere quotate; 
    b)  avere  sede  legale  nel  territorio  di  uno  Stato   Membro
dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia  un  accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; 
    c)  essere  detenute,  direttamente  o  indirettamente,  in   via
prevalente da persone fisiche; 
    d) essere soggette  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  o
analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione   locale   senza   la
possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente; 
    e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu'  di
36 mesi; 
    f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima  dell'investimento  del  FVC,  non  superiore  ai  50
milioni di euro. 
  4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla  lettera
g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC. 
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare  sono  stabilite,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso  del  mancato
rispetto delle suddette condizioni. 
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  44  del
          citato Testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 44. Redditi di capitale  -  1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'articolo  53;  e'  ricompresa  tra  gli
          utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti  di  cui
          all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle  sue
          parti correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater) i redditi compresi nei  capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a) si considerano similari alle azioni, i titoli e  gli
          strumenti finanziari emessi da  societa'  ed  enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
              b) . 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  108  del
          citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 108 - 1. La Commissione  procede  con  gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. A richiesta di  uno  Stato  membro,  il
          Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un
          aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo  Stato,
          deve considerarsi compatibile con il  mercato  interno,  in
          deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti
          di cui all'articolo  109,  quando  circostanze  eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio  non
          si  e'  pronunciato  entro  tre  mesi  dalla   data   della
          richiesta, la Commissione delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo. ".