Art. 31
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei
fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla
Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le
seguenti disposizioni.
2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi
comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up
financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di
sviluppo del prodotto (expansion financing).
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le
seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro
dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via
prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o
analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la
possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di
36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50
milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato
rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 44. Redditi di capitale - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b) .
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del
citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 108 - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un
aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti
di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non
si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo. ".