Art. 32 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  e  potenziamento  delle
                           infrastrutture 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito il  "Fondo  infrastrutture  ferroviarie  e
stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno  2012  e  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le  risorse
del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del  ((Ministro  delle
infrastrutture))  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle
opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi  232,
233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
  2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal  CIPE  entro  il  31
dicembre  2008  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
Programma delle infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  ,  non   sia   stato   emanato   il   decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati  mediante
decreto interministeriale ai sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 
  3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione   delle   opere   ricomprese   nel   Programma    delle
infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.
443, i  cui  soggetti  beneficiari,  autorizzati  alla  data  del  31
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di  impegno  e  dei  contributi
pluriennali con il decreto interministeriale  previsto  dall'articolo
1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data  di  entrata  in
vigore del ((presente  decreto))  non  abbiano  assunto  obbligazioni
giuridicamente  vincolanti,  non  abbiano   bandito   la   gara   per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in  caso  di
loro utilizzo mediante erogazione diretta,  non  abbiano  chiesto  il
pagamento  delle  relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara. 
  4. Sono revocati i finanziamenti  assegnati  per  la  progettazione
delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto legge, non sia  stato  emanato
il decreto interministeriale previsto  dall'articolo  1,  comma  512,
della legge n. 296 del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti  beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge  n.  296  del  2006,
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  non  abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non  abbiano  bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo  ovvero,
in caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non  hanno
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreti, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 
  6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati
e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e  4,  affluiscono  al
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia'  deliberati  dal
detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo  di
cui  al  comma  6  per   la   realizzazione   del   programma   delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.
443. 
  8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema  informativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  l'anno  2011
e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 
  9. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00. 
  10. Per  le  finalita'  dei  commi  8,  e  9,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.  201,
iscritte,  in  conto  residui  sul  capitolo  7192  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere
versate al bilancio dello Stato. 
  11. All'onere derivante  dai  commi  8,  9  e  10,  in  termini  di
indebitamento netto, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,
per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di  sola  cassa,  del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
  12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,
n. 201, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La  condizione
prevista dal periodo precedente deve intendersi  non  realizzata  nel
caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico  degli
iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
  13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi  strutturali  e  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano  svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,  una  apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti
sociali. 
  14. Per le finalita' di  cui  al  comma  13,  la  sessione  per  la
coesione territoriale  monitora  la  realizzazione  degli  interventi
strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie
per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia  della  spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
del  Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  con
particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
  15. Lo svolgimento  dei  lavori  della  sessione  per  la  coesione
territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica. 
  16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per  cento,  delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE,  alla  spesa
per la tutela e gli interventi a  favore  dei  beni  e  le  attivita'
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
su proposta del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione  annuale  sullo
stato di  attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma  4,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per  cento  degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo  60,
comma  4,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'   definito
esclusivamente nei termini di cui al presente comma. 
  17. Con riferimento alle opere di preparazione e  di  realizzazione
del Sito  di  cui  all'allegato  1  al  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre  2008,  e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277  del  2008,
le distanze di cui all'articolo  41-septies  della  legge  17  agosto
1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.  1404,  nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  possono  essere
ridotte  per  determinati  tratti  ove  particolari  circostanze   lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
  18. Al fine di assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dell'EXPO
Milano 2015, nonche' di garantire  l'adempimento  delle  obbligazioni
internazionali assunte dal  Governo  della  Repubblica  italiana  nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
opere individuate e  definite  essenziali  in  base  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre  2008,  e
successive  modificazioni,  le  disposizioni   processuali   di   cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 232, 233 e  234
          dell'articolo 2 della citata legge  23  dicembre  2009,  n.
          191: 
              "232. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni: 
              a) il costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve
          essere integralmente finanziato e  deve  esservi  copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; 
              b) il  progetto  definitivo  dell'opera  completa  deve
          essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione; 
              c) il contraente generale o  l'affidatario  dei  lavori
          deve assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa
          risarcitoria, eventualmente sorta in relazione  alle  opere
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'alinea,  nonche'  a  qualunque  pretesa
          anche futura connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato
          finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
          dalle determinazioni assunte dal CIPE non  devono  in  ogni
          caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
          terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per  i
          quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 
              233. Con l'autorizzazione del primo lotto  costruttivo,
          il  CIPE  assume  l'impegno  programmatico  di   finanziare
          l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero  contributo
          finanziato e successivamente assegna, in  via  prioritaria,
          le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in  favore  dei
          progetti di cui al comma 232, allo scopo  di  finanziare  i
          successivi lotti costruttivi fino  al  completamento  delle
          opere, tenuto conto del cronoprogramma. 
              234.      Il      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria   -   Allegato   Infrastrutture   da'
          distinta evidenza degli interventi di cui ai  commi  232  e
          233, per il completamento dei  quali  il  CIPE  assegna  le
          risorse secondo quanto previsto dal comma 233. ". 
              La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
          materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti   produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S. O. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   512
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente: 
              «177-bis.  In  sede  di  attuazione   di   disposizioni
          legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il
          relativo  utilizzo,  anche  mediante  attualizzazione,   e'
          disposto con decreto del Ministro competente,  di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          verifica   dell'assenza   di   effetti   peggiorativi   sul
          fabbisogno e sull'indebitamento  netto  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
          effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  gli
          stessi   possono   essere   compensati   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
          conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  alle
          operazioni finanziarie  poste  in  essere  dalle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti  contributi
          pluriennali, il cui onere sia posto a totale  carico  dello
          Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
          a comunicare preventivamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del  tesoro,  all'ISTAT  e  alla
          Banca d'Italia la data di attivazione delle  operazioni  di
          cui al presente comma ed il relativo ammontare»". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          decreto  legge  22  marzo  2004,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2004,   n.   128
          (Interventi  per  contrastare  la   diffusione   telematica
          abusiva di opere dell'ingegno,  nonche'  a  sostegno  delle
          attivita' cinematografiche e dello spettacolo): 
              "Art. 3. Societa'  per  lo  sviluppo  dell'arte,  della
          cultura e dello spettacolo «Arcus S. p. a. » - 1. In attesa
          dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma
          4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali, entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, individua i
          limiti di impegno di cui all'articolo 13,  comma  1,  della
          legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  relativi  agli  esercizi
          finanziari 2003 e 2004, sui quali va  calcolata  l'aliquota
          del tre per cento prevista dall'articolo  60  della  citata
          legge n. 289 del 2002. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in
          termini di residui, di competenza e di cassa. 
              2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e'
          approvato il programma degli interventi da  finanziare  con
          le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma  puo'
          ricomprendere anche interventi  a  favore  delle  attivita'
          culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni  e  le
          attivita' culturali presenta al  Parlamento  una  relazione
          sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma. 
              3. Con apposita  convenzione  da  stipulare,  entro  il
          termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo  sviluppo
          dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S. p. a.
          », ed i Ministeri per i beni e  le  attivita'  culturali  e
          delle infrastrutture e dei trasporti, sono  disciplinati  i
          criteri  e  le  modalita'  per   la   realizzazione   degli
          interventi di cui al comma 2. 
              4. All'articolo 10, comma  6,  della  legge  8  ottobre
          1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
          «Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  sono
          inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti». ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto-legge 23 ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.   201
          (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
          materiali  da   costruzione,   di   sostegno   ai   settori
          dell'autotrasporto,   dell'agricoltura   e   della    pesca
          professionale, nonche' di finanziamento delle opere per  il
          G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
          Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997): 
              "Art. 1. Disposizioni in  materia  di  adeguamento  dei
          prezzi - 1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  repentini  dei
          prezzi di  alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi
          nell'anno 2008, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro
          il 31 gennaio 2009,  con  proprio  decreto,  le  variazioni
          percentuali  su  base   semestrale,   in   aumento   o   in
          diminuzione,  superiori  all'otto   per   cento,   relative
          all'anno  2008,  dei  singoli  prezzi  dei   materiali   da
          costruzione piu' significativi. 
              2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si
          fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei
          limiti di cui ai commi 8, 9 e 10. 
              3. La  compensazione  e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite  e  contabilizzate  dal   direttore   dei   lavori
          nell'anno 2008 le variazioni in aumento  o  in  diminuzione
          dei relativi prezzi rilevate dal  decreto  ministeriale  di
          cui al comma 1  con  riferimento  alla  data  dell'offerta,
          eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
          2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
          piu' anni. 
              4. Per variazioni in  aumento,  a  pena  di  decadenza,
          l'appaltatore presenta alla stazione  appaltante  l'istanza
          di  compensazione  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al  comma  1.  Per
          variazioni  in  diminuzione,  la   procedura   e'   avviata
          d'ufficio dalla stazione appaltante,  entro  trenta  giorni
          dalla  predetta  data;  il  responsabile  del  procedimento
          accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
          appaltante e procede ad eventuali recuperi. 
              5. Per gli adeguamenti dei prezzi in  aumento,  qualora
          il collaudatore, in caso  di  collaudo  in  corso  d'opera,
          ovvero  il  responsabile   del   procedimento,   riscontri,
          rispetto al cronoprogramma, un ritardo  nell'andamento  dei
          lavori addebitabile all'impresa esecutrice,  l'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'  subordinata
          alla costituzione, da parte dell'appaltatore,  di  garanzia
          fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  pari   all'importo
          dell'adeguamento.  La  garanzia  e'  escussa  nel  caso  di
          mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
          laddove l'imputabilita'  del  ritardo  all'impresa  risulti
          definitivamente  accertata  dal  collaudatore  ovvero   dal
          responsabile del procedimento. 
              6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si  applicano
          per i materiali da  costruzione  oggetto  di  pagamento  ai
          sensi  dell'articolo  133,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. 
              7. Per le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  negli
          anni precedenti l'anno 2008, restano  ferme  le  variazioni
          rilevate  dai  decreti  ministeriali  adottati   ai   sensi
          dell'articolo 133, comma  6,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
              8. Alle compensazioni si fa  fronte  nei  limiti  delle
          risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma
          7, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. 
              9. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma 8, le  compensazioni  in  aumento  sono  riconosciute
          dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  nei  limiti   della
          rimodulazione dei lavori e delle relative risorse  presenti
          nell'elenco annuale di cui  all'articolo  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni.   A    tale    fine    le    amministrazioni
          aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali
          a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011. 
              10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  ad   esclusione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 142, comma 4, del citato  decreto  legislativo
          n. 163 del 2006 per i  lavori  realizzati  ovvero  affidati
          dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
          ai commi 8 e 9, alla copertura  degli  oneri  si  provvede,
          fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di  euro,
          che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
          cui al comma 11. 
              10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  10,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, sono definite misure  volte  a  compensare  gli
          effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei  materiali
          da costruzione provenienti dal riciclo del  legno  e  della
          plastica. 
              10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina  di
          cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  non
          rientrano negli elenchi degli organismi e  delle  categorie
          di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti  trasformati
          in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
          usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
          di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure
          di  pubblicita'  sugli  appalti  di   lavori,   servizi   e
          forniture. La condizione prevista  dal  periodo  precedente
          deve intendersi non realizzata nel  caso  di  contribuzione
          obbligatoria prevista per legge  a  carico  degli  iscritti
          delle associazioni o fondazioni. 
              10-quater. Allo scopo  di  fronteggiare  la  crisi  nel
          settore delle opere pubbliche e al fine di  incentivare  la
          progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici: 
              a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, il quarto periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
          dirigente  preposto  alla  struttura   competente,   previo
          accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
          predetti  dipendenti;  limitatamente  alle   attivita'   di
          progettazione,   l'incentivo   corrisposto    al    singolo
          dipendente  non  puo'  superare  l'importo  del  rispettivo
          trattamento economico complessivo  annuo  lordo;  le  quote
          parti  dell'incentivo  corrispondenti  a  prestazioni   non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie»; 
              b) il comma 8 dell'articolo  61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la  crisi  nel
          settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare  le
          procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo
          122 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, dopo il comma 7  e'  inserito  il
          seguente: «7-bis. I lavori di importo  complessivo  pari  o
          superiore a 100. 000 euro  e  inferiore  a  500.  000  euro
          possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura
          del  responsabile  del  procedimento,  nel   rispetto   dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita'  e  trasparenza  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto  ad
          almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti  idonei  in
          tale numero». 
              11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e' istituito un Fondo  per  l'adeguamento  prezzi
          con una dotazione di 300 milioni di euro per  l'anno  2009.
          Al  relativo   onere   si   provvede   mediante   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
          1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
          per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900  milioni
          di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli  effetti
          sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
          6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  e'
          contestualmente incrementato, in termini di sola cassa,  di
          300 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010  e  2011.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
          per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di  accesso
          per la piccola, media  e  grande  impresa  di  costruzione,
          nonche'  la  proporzionalita',  per  gli  aventi   diritto,
          nell'assegnazione delle risorse . 
              11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e
          11 si applicano anche ai contratti di lavori  affidati  nei
          settori  speciali  di  cui  alla  parte  III  del   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i  quali
          sia  gia'  previsto  contrattualmente  un   meccanismo   di
          adeguamento dei  prezzi.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e
          contabilizzate negli anni  precedenti  l'anno  2008,  resta
          fermo quanto contrattualmente previsto. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art.  6.  Disposizioni  finanziarie  e  finali  -   1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo  del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.   162,   cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Disposizioni in  materia  di  adeguamento  dei
          prezzi - 1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  repentini  dei
          prezzi di  alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi
          nell'anno 2008, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro
          il 31 gennaio 2009,  con  proprio  decreto,  le  variazioni
          percentuali  su  base   semestrale,   in   aumento   o   in
          diminuzione,  superiori  all'otto   per   cento,   relative
          all'anno  2008,  dei  singoli  prezzi  dei   materiali   da
          costruzione piu' significativi. 
              2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si
          fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei
          limiti di cui ai commi 8, 9 e 10. 
              3. La  compensazione  e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite  e  contabilizzate  dal   direttore   dei   lavori
          nell'anno 2008 le variazioni in aumento  o  in  diminuzione
          dei relativi prezzi rilevate dal  decreto  ministeriale  di
          cui al comma 1  con  riferimento  alla  data  dell'offerta,
          eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
          2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
          piu' anni. 
              4. Per variazioni in  aumento,  a  pena  di  decadenza,
          l'appaltatore presenta alla stazione  appaltante  l'istanza
          di  compensazione  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al  comma  1.  Per
          variazioni  in  diminuzione,  la   procedura   e'   avviata
          d'ufficio dalla stazione appaltante,  entro  trenta  giorni
          dalla  predetta  data;  il  responsabile  del  procedimento
          accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
          appaltante e procede ad eventuali recuperi. 
              5. Per gli adeguamenti dei prezzi in  aumento,  qualora
          il collaudatore, in caso  di  collaudo  in  corso  d'opera,
          ovvero  il  responsabile   del   procedimento,   riscontri,
          rispetto al cronoprogramma, un ritardo  nell'andamento  dei
          lavori addebitabile all'impresa esecutrice,  l'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e'  subordinata
          alla costituzione, da parte dell'appaltatore,  di  garanzia
          fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  pari   all'importo
          dell'adeguamento.  La  garanzia  e'  escussa  nel  caso  di
          mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
          laddove l'imputabilita'  del  ritardo  all'impresa  risulti
          definitivamente  accertata  dal  collaudatore  ovvero   dal
          responsabile del procedimento. 
              6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si  applicano
          per i materiali da  costruzione  oggetto  di  pagamento  ai
          sensi  dell'articolo  133,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. 
              7. Per le lavorazioni eseguite e  contabilizzate  negli
          anni precedenti l'anno 2008, restano  ferme  le  variazioni
          rilevate  dai  decreti  ministeriali  adottati   ai   sensi
          dell'articolo 133, comma  6,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
              8. Alle compensazioni si fa  fronte  nei  limiti  delle
          risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma
          7, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. 
              9. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma 8, le  compensazioni  in  aumento  sono  riconosciute
          dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  nei  limiti   della
          rimodulazione dei lavori e delle relative risorse  presenti
          nell'elenco annuale di cui  all'articolo  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni.   A    tale    fine    le    amministrazioni
          aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali
          a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011. 
              10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  ad   esclusione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 142, comma 4, del citato  decreto  legislativo
          n. 163 del 2006 per i  lavori  realizzati  ovvero  affidati
          dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
          ai commi 8 e 9, alla copertura  degli  oneri  si  provvede,
          fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di  euro,
          che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
          cui al comma 11. 
              10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  10,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, sono definite misure  volte  a  compensare  gli
          effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei  materiali
          da costruzione provenienti dal riciclo del  legno  e  della
          plastica. 
              10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina  di
          cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  non
          rientrano negli elenchi degli organismi e  delle  categorie
          di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti  trasformati
          in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
          usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
          di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure
          di  pubblicita'  sugli  appalti  di   lavori,   servizi   e
          forniture. La condizione prevista  dal  periodo  precedente
          deve intendersi non realizzata nel  caso  di  contribuzione
          obbligatoria prevista per legge  a  carico  degli  iscritti
          delle associazioni o fondazioni. 
              10-quater. Allo scopo  di  fronteggiare  la  crisi  nel
          settore delle opere pubbliche e al fine di  incentivare  la
          progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici: 
              a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, il quarto periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
          dirigente  preposto  alla  struttura   competente,   previo
          accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
          predetti  dipendenti;  limitatamente  alle   attivita'   di
          progettazione,   l'incentivo   corrisposto    al    singolo
          dipendente  non  puo'  superare  l'importo  del  rispettivo
          trattamento economico complessivo  annuo  lordo;  le  quote
          parti  dell'incentivo  corrispondenti  a  prestazioni   non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie»; 
              b) il comma 8 dell'articolo  61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la  crisi  nel
          settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare  le
          procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo
          122 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, dopo il comma 7  e'  inserito  il
          seguente: «7-bis. I lavori di importo  complessivo  pari  o
          superiore a 100. 000 euro  e  inferiore  a  500.  000  euro
          possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura
          del  responsabile  del  procedimento,  nel   rispetto   dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita'  e  trasparenza  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto  ad
          almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti  idonei  in
          tale numero». 
              11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e' istituito un Fondo  per  l'adeguamento  prezzi
          con una dotazione di 300 milioni di euro per  l'anno  2009.
          Al  relativo   onere   si   provvede   mediante   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
          1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
          per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900  milioni
          di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli  effetti
          sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
          6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  e'
          contestualmente incrementato, in termini di sola cassa,  di
          300 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010  e  2011.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
          per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di  accesso
          per la piccola, media  e  grande  impresa  di  costruzione,
          nonche'  la  proporzionalita',  per  gli  aventi   diritto,
          nell'assegnazione delle risorse . 
              11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e
          11 si applicano anche ai contratti di lavori  affidati  nei
          settori  speciali  di  cui  alla  parte  III  del   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i  quali
          sia  gia'  previsto  contrattualmente  un   meccanismo   di
          adeguamento dei  prezzi.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e
          contabilizzate negli anni  precedenti  l'anno  2008,  resta
          fermo quanto contrattualmente previsto. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88: 
              "Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo- 1. Per  le
          finalita' di cui all'articolo  1,  nonche'  allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo puo' prevedere, tra le modalita' attuative, che le
          amministrazioni  centrali  e  regionali  si  avvalgano   di
          organismi di diritto pubblico  in  possesso  dei  necessari
          requisiti di competenza e professionalita'. 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 e dall'articolo 30  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di  garantire
          la  specialita'  e   l'addizionalita'   degli   interventi,
          iscrivono nei  relativi  bilanci  i  Fondi  a  destinazione
          vincolata  di  cui  al  primo  periodo,  attribuendo   loro
          un'autonoma  evidenza  contabile  e   specificando,   nella
          relativa denominazione, che gli stessi sono  costituiti  da
          risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali  individuate  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
          400 del 1988 e dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. ". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  60,  comma
          4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2003): 
              "Art.  60.  Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo - 1.  Gli  stanziamenti  del  fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
          nonche' le risorse del fondo unico per gli  incentivi  alle
          imprese di cui all'articolo  52  della  legge  23  dicembre
          1998,    n.    448,    limitatamente    agli     interventi
          territorializzati  rivolti  alle  aree  sottoutilizzate   e
          segnatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
          disponibilita' assegnate agli strumenti  di  programmazione
          negoziata, in fase  di  regionalizzazione,  possono  essere
          diversamente allocati dal CIPE, presieduto  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri in maniera  non  delegabile.  La
          diversa   allocazione,   limitata    esclusivamente    agli
          interventi  finanziati  con  le  risorse  di  cui  sopra  e
          ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
          della  presente   legge,   e'   effettuata   in   relazione
          rispettivamente allo stato di attuazione  degli  interventi
          finanziati, alle esigenze espresse dal  mercato  in  merito
          alle singole misure di incentivazione e alla  finalita'  di
          accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
          l'accelerazione della spesa le amministrazioni  centrali  e
          le  regioni  presentano   al   CIPE,   sulla   base   delle
          disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del  comma
          2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi
          i risultati economico-sociali attesi  e  il  cronoprogramma
          delle attivita' e di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili
          sono attuati nell'ambito e secondo  le  procedure  previste
          dagli  Accordi  di  programma  quadro.  Gli  interventi  di
          accelerazione  da   realizzare   nel   2004   riguarderanno
          prioritariamente i settori sicurezza,  trasporti,  ricerca,
          acqua e rischio idrogeologico. 
              2. Il CIPE informa semestralmente il  Parlamento  delle
          operazioni effettuate in base al comma  1.  A  tal  fine  i
          soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con  la
          medesima  cadenza,  comunicano  al  CIPE   i   dati   sugli
          interventi effettuati,  includenti  quelli  sulla  relativa
          localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego  delle
          risorse assegnate. 
              3. Presso il Ministero delle  attivita'  produttive  e'
          istituito un apposito fondo in cui confluiscono le  risorse
          del fondo unico per  gli  incentivi  alle  imprese  di  cui
          all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  con
          riferimento  alle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  le
          disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata  per
          patti  territoriali,  contratti  d'area  e   contratti   di
          programma, nonche' le risorse che  gli  siano  allocate  in
          attuazione del comma 1. Allo stesso fondo  confluiscono  le
          economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca  totale  o
          parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui  al
          comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n.  266.
          Gli oneri relativi al funzionamento  dell'Istituto  per  la
          promozione industriale, di cui all'articolo  14,  comma  3,
          della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le  iniziative
          e  le  attivita'  di  assistenza   tecnica   afferenti   le
          autorizzazioni di spesa  di  cui  al  fondo  istituito  dal
          presente  comma,  gravano  su  detto  fondo.  A  tal   fine
          provvede, con proprio decreto, il Ministro delle  attivita'
          produttive. 
              4. Il 3 per cento degli stanziamenti  previsti  per  le
          infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e  gli
          interventi a favore dei beni e delle  attivita'  culturali.
          Con regolamento del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definiti i criteri e  le  modalita'  per  l'utilizzo  e  la
          destinazione della quota percentuale di cui  al  precedente
          periodo. 
              5. Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e  del
          completamento delle dotazioni infrastrutturali  del  Paese,
          nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche  di
          cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  puo'  essere
          previsto  il  rifinanziamento  degli  interventi   di   cui
          all'articolo 145, comma 21, della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388. 
              6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre  2002
          relative alle istruttorie  dei  patti  territoriali  e  dei
          contratti  d'area,  nonche'  per   quelle   di   assistenza
          tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
          delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
          compensi previsti dalle convenzioni a suo  tempo  stipulate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle
          somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.
          CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001,  n.
          123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
          125 del 31 maggio 2000 e n.  88  del  15  aprile  2002.  Il
          Ministero   delle   attivita'   produttive   e'    altresi'
          autorizzato, aggiornando le condizioni  operative  per  gli
          importi previsti dalle convenzioni,  a  stipulare  con  gli
          stessi soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per  il
          completamento  delle  attivita'   previste   dalle   stesse
          convenzioni. ". 
              - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 ottobre 2008, pubblicato nella G. U. 26  novembre  2008,
          n. 277, reca "Interventi  necessari  per  la  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015. ". L'Allegato 1 individua le  "opere
          essenziali". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  41-septies
          della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica): 
              "Art.  41-septies.  Fuori  del  perimetro  dei   centri
          abitati  debbono  osservarsi   nell'edificazione   distanze
          minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire
          dal ciglio della strada. 
              Dette  distanze  vengono  stabilite  con  decreto   del
          Ministro per i lavori pubblici di concerto con  i  Ministri
          per  i  trasporti  e  per   l'interno,   entro   sei   mesi
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  il  rapporto
          alla natura delle  strade  ed  alla  classificazione  delle
          strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. 
              Fino alla emanazione del decreto di cui  al  precedente
          comma, si applicano a tutte le autostrade  le  disposizioni
          di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo
          le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati
          e' vietato costruire,  ricostruire  o  ampliare  edifici  o
          manufatti di qualsiasi specie  a  distanza  inferiore  alla
          meta' della larghezza stradale misurata  dal  ciglio  della
          strada con un minimo di metri cinque. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 aprile 1968,  n.
          1404 (Distanze minime a protezione del nastro  stradale  da
          osservarsi  nella  edificazione  fuori  del  perimetro  dei
          centri abitati, di cui all'art. 19  della  legge  6  agosto
          1967, n. 765. ): 
              "Art. 4.  Norme  per  le  distanze  -  Le  distanze  da
          osservarsi nella edificazione a partire  dal  ciglio  della
          strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono cosi'
          da stabilire: 
              strade di tipo A) - m. 60,00; 
              strade di tipo B) - m. 40,00; 
              strade di tipo C) - m. 30,00; 
              strade di tipo D) - m. 20,00. 
              A tali distanze minime va aggiunta la larghezza  dovuta
          alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di
          espropriazione risultanti da progetti approvati. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  28  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992, n. 495: 
              "Art. 28. Fasce  di  rispetto  per  l'edificazione  nei
          centri abitati  -  1.  Le  distanze  dal  confine  stradale
          all'interno dei centri abitati, da rispettare  nelle  nuove
          costruzioni,  nelle  demolizioni  integrali  e  conseguenti
          ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le  strade,
          non possono essere inferiori a: 
              a) 30 m per le strade di tipo A; 
              b) 20 m per le strade di tipo D. 
              2. Per le strade di tipo E ed F, nei  casi  di  cui  al
          comma 1, non sono stabilite  distanze  minime  dal  confine
          stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 
              3. In assenza  di  strumento  urbanistico  vigente,  le
          distanze dal confine  stradale  da  rispettare  nei  centri
          abitati non possono essere inferiori a: 
              a) 30 m per le strade di tipo A; 
              b) 20 m per le strade di tipo D ed E; 
              c) 10 m per le strade di tipo F. 
              4. Le distanze dal confine  stradale,  all'interno  dei
          centri  abitati,  da   rispettare   nella   costruzione   o
          ricostruzione dei muri di  cinta,  di  qualsiasi  natura  o
          consistenza, lateralmente alle strade, non  possono  essere
          inferiori a: 
              a) m 3 per le strade di tipo A; 
              b) m 2 per le strade di tipo D. 
              5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non
          sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini
          della sicurezza della circolazione. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  125  del
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo): 
              "Art. 125 Ulteriori  disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche - 1. Nei
          giudizi  che  riguardano  le  procedure  di  progettazione,
          approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e  degli
          insediamenti   produttivi   e   relative    attivita'    di
          espropriazione, occupazione e  asservimento,  di  cui  alla
          parte II, titolo III, capo IV del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni  del  presente
          Capo, con esclusione dell' articolo 122,  si  applicano  le
          seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l' articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative alle procedure di cui  all'  articolo
          140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ".