Art. 32
Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle
infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e
stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse
del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle
infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle
opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232,
233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31
dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto , non sia stato emanato il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante
decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo
1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del ((presente decreto)) non abbiano assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di
loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il
pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione
delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato
il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero,
in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati
e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal
detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di
cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011
e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere
versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di
indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione
prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel
caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli
iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti
sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la
coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi
strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie
per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con
particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione
territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa
per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita'
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo
stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito
esclusivamente nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione
del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008,
le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere
ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO
Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni
internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
opere individuate e definite essenziali in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 232, 233 e 234
dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n.
191:
"232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori
deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa
anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo,
il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare
l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione
economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da'
distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e
233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233. ".
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S. O.
- Si riporta il testo vigente del comma 512
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare»".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128
(Interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle
attivita' cinematografiche e dello spettacolo):
"Art. 3. Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo «Arcus S. p. a. » - 1. In attesa
dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua i
limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi
finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota
del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata
legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in
termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
approvato il programma degli interventi da finanziare con
le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo'
ricomprendere anche interventi a favore delle attivita'
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione
sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il
termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S. p. a.
», ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i
criteri e le modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre
1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole:
«Ministro per i beni e le attivita' culturali», sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti». ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201
(Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997):
"Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi - 1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi
nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro
il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni
percentuali su base semestrale, in aumento o in
diminuzione, superiori all'otto per cento, relative
all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione
dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di
cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata
d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni
dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora
il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera,
ovvero il responsabile del procedimento, riscontri,
rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' subordinata
alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di
mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
laddove l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti
definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal
responsabile del procedimento.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano
per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai
sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle
risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute
dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della
rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali
a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede,
fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro,
che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
cui al comma 11.
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite misure volte a compensare gli
effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali
da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della
plastica.
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non
rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati
in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure
di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e
forniture. La condizione prevista dal periodo precedente
deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione
obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la
progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le
procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente: «7-bis. I lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100. 000 euro e inferiore a 500. 000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero».
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni
di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse .
11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e
11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei
settori speciali di cui alla parte III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali
sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di
adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta
fermo quanto contrattualmente previsto. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi - 1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi
nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro
il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni
percentuali su base semestrale, in aumento o in
diminuzione, superiori all'otto per cento, relative
all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione
dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di
cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata
d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni
dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora
il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera,
ovvero il responsabile del procedimento, riscontri,
rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' subordinata
alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di
mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
laddove l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti
definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal
responsabile del procedimento.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano
per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai
sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle
risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute
dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della
rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali
a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede,
fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro,
che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
cui al comma 11.
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite misure volte a compensare gli
effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali
da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della
plastica.
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non
rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati
in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure
di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e
forniture. La condizione prevista dal periodo precedente
deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione
obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la
progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le
procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente: «7-bis. I lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100. 000 euro e inferiore a 500. 000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero».
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni
di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse .
11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e
11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei
settori speciali di cui alla parte III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali
sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di
adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta
fermo quanto contrattualmente previsto. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88:
"Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo- 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo puo' prevedere, tra le modalita' attuative, che le
amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di
organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari
requisiti di competenza e professionalita'.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003):
"Art. 60. Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e
segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione
negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere
diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La
diversa allocazione, limitata esclusivamente agli
interventi finanziati con le risorse di cui sopra e
ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della presente legge, e' effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito
alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e
le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi
i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma
delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili
sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste
dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative
e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le
autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal
presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine
provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita'
produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la
destinazione della quota percentuale di cui al precedente
periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.
CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001, n.
123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni. ".
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 2008, pubblicato nella G. U. 26 novembre 2008,
n. 277, reca "Interventi necessari per la realizzazione
dell'EXPO Milano 2015. ". L'Allegato 1 individua le "opere
essenziali".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 41-septies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
"Art. 41-septies. Fuori del perimetro dei centri
abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze
minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire
dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri
per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto
alla natura delle strade ed alla classificazione delle
strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente
comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni
di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo
le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati
e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o
manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla
meta' della larghezza stradale misurata dal ciglio della
strada con un minimo di metri cinque. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 aprile 1968, n.
1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765. ):
"Art. 4. Norme per le distanze - Le distanze da
osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della
strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono cosi'
da stabilire:
strade di tipo A) - m. 60,00;
strade di tipo B) - m. 40,00;
strade di tipo C) - m. 30,00;
strade di tipo D) - m. 20,00.
A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta
alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di
espropriazione risultanti da progetti approvati. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
"Art. 28. Fasce di rispetto per l'edificazione nei
centri abitati - 1. Le distanze dal confine stradale
all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti
ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al
comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le
distanze dal confine stradale da rispettare nei centri
abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei
centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o
consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere
inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non
sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini
della sicurezza della circolazione. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 125 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
"Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche - 1. Nei
giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell' articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l' articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all' articolo
140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ".