Art. 33
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e' costituita
una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento
immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in
forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o
dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La
pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di
legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di
gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva
a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidita'
necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I
fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita
dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in
locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto o in
parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti
pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di
progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione
di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista
dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui
al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono
apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con
le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o
previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e
prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al
comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai
fondi di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine
perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene
promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima
procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e'
sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti
apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza
delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del
citato decreto legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di
conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante
rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo
si applicano le agevolazioni ((di cui ai)) commi 10 e 11
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli
articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 31. Consorzi - 1. Gli enti locali per la gestione
associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114,
in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare
altri enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
aziende speciali. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge::
"Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo
per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell' articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi,
anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo` essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. ".
- Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, reca
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. "
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85:
"Art. 3 Attribuzione e trasferimento dei beni- 1. Ferme
restando le funzioni amministrative gia' conferite agli
enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli
altri Ministri competenti per materia, adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio
idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo
quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul
territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze
nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze.
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della
lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entita' delle
risorse idriche che insistono sul territorio della
Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla
medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province,
sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le
singole Province sul cui territorio insistono i medesimi
beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata
conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo
conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle
singole Province, attraverso l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono
individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti
appartenenti ad uno o piu' livelli di governo territoriale
mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni
e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base
delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo. I beni possono essere individuati
singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da
adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato
giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle
entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti
locali che intendono acquisire i beni contenuti negli
elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita
domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le
specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
la relativa tempistica ed economicita' nonche' la
destinazione del bene medesimo sono contenute in una
relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli
elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni
compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le
finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni
e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante
l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei
beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella
relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore
utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al
patrimonio vincolato di cui al comma 6.
6. I beni per i quali non e' stata presentata la
domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al
comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio
vincolato affidato all'Agenzia del demanio o
all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede
alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni,
d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati,
sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di
intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel
patrimonio vincolato, i beni per i quali non si e'
proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero
dei protocolli d'intesa rientrano nella piena
disponibilita' dello Stato e possono essere comunque
attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. ):
"Art. 4 Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare - 1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da
quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non
territoriali, individuati con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le
procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione
della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per
il collocamento delle quote del fondo e i criteri di
attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle
quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto. ".
- Il decreto legislativo 17 marzo1995, n. 174, reca
"Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita. ".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita. ".
- Il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio1996 reca
"Disposizioni in materia di copertura delle riserve
tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita. ".
- Il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio1996 reca
"Disposizioni in materia di copertura delle riserve
tecniche dell'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita. ".
- Il provvedimento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011,
reca "Regolamento concernente le linee guida in materia di
investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche
di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3,
42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):
"Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
" Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese- 1.
All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle piccole e medie imprese per finalita' di
sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono
essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500. 000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma 4-ter. 1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1,
comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 34. Accordi di programma. - 1. Per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 112
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 12. Verifica dell'interesse culturale - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della
presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. "
"Art. 112. Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101
e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni.
Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85:
"Art. 5. Tipologie dei beni - 1. I beni immobili
statali e i beni mobili statali in essi eventualmente
presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al
loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai
sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice
civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle
amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
in uso al Ministero della difesa che possono essere
trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi
tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti
riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa
vigente.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto
legislativo, nell'ambito di specifici accordi di
valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani
strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i
contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento
alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi
dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e
delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.
5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai
sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal
trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono
stabiliti termini e modalita' per la cessazione
dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti
sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
non trova applicazione qualora gli accordi o le intese
abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e
disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi. ):
"Art. 14-bis. Fondi istituiti con apporto di beni
immobili - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14,
commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, neanche
indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene
conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del
tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal
Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento
dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto. [Periodo soppresso].
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 3 e 4
del citato decreto- legge n. 351 del 2001:
"Art. 1. Ricognizione del patrimonio immobiliare
pubblico - 1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
anche in funzione della formulazione del conto generale del
patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3
aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri
decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti
della documentazione esistente presso gli archivi e gli
uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni
demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile
e disponibile.
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello
Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione
del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.
6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S. p. A. o delle
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e
dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati e
valorizzati da Ferrovie dello Stato S. p. A. , o dalle
societa' da essa controllate, direttamente o con le
modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui
al presente comma sono effettuate con esonero dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale
degli stessi beni. Le previsioni di cui ai primi due
periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato al momento dell'alienazione e valorizzazione dei
beni.
6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello
Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformita' alla legge vigente al momento
della loro edificazione. Indipendentemente dalle
alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione
allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la
dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e
documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che
sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non
riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In
nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate e' attribuita la stessa facolta', ma la somma
da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra
indicata.
6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che
siano ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione
degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli
enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle
aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli
immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di
utilita' pubblica sono parametri di valutazione per la
stima del valore di vendita. "
"Art. 3. Modalita' per la cessione degli immobili - 1.
I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso
residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.
000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, con applicazione del medesimo canone di locazione in
atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie
con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti
disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22. 000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto (24).
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti
locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1
della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la
proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici
non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto
nel terzo periodo del presente comma non si applica agli
enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni
immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere
ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e
1-bis del presente articolo se le stesse non siano state
gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere. "
"Art. 4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare - 1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da
quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non
territoriali, individuati con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le
procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione
della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per
il collocamento delle quote del fondo e i criteri di
attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle
quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto. ".