Art. 33 
 
 
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze  e'  costituita
una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in  fondi  d'investimento
immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie,  comuni  anche  in
forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici  ovvero  da  societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di  valorizzare  o
dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare   disponibile.   La
pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad  ogni  adempimento  di
legge.  Il   capitale   e'   detenuto   interamente   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti  dalla  societa'  di
gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle
finanze  partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante   la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base  competitiva
a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la  liquidita'
necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I
fondi istituiti dalla societa' di gestione del  risparmio  costituita
dal Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  del  presente
comma  investono  direttamente  al  fine  di  acquisire  immobili  in
locazione passiva  alle  pubbliche  amministrazioni.  Con  successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  possono  essere
stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo  a  fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su  beni  indisponibili  e
demaniali, che prevedano la possibilita' di  locare  in  tutto  o  in
parte il bene oggetto della concessione. 
  2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma consorziata ai  sensi  dell'articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da  altri  enti
pubblici ovvero da  societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
enti, ai  sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili  e  diritti
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85.  Tali  apporti  devono  avvenire  sulla  base  di
progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con  delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite  procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione
di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  la  domanda  prevista
dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto  legislativo  puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi  di  cui
al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono
apportare beni ai suddetti fondi. 
  3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e'  compatibile  con
le vigenti disposizioni in materia di attivita'  di  copertura  delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti
legislativi 17 marzo 1995, n.  174,  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto dall'articolo 65  della  legge  30  aprile
1969, n. 153,  per  gli  enti  pubblici,  di  natura  assicurativa  o
previdenziale, per gli anni 2012,  2013  e  2014  e'  destinato  alla
sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La  Cassa  depositi  e
prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui  al
comma 1. 
  4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di  conferimento  ai
fondi  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  conseguita  mediante   il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine
perentorio di 180 giorni dalla data  della  delibera  con  cui  viene
promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima
procedura si procede alla regolarizzazione  edilizia  ed  urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui  al  comma  2  e'
sospensivamente  condizionato  all'espletamento  delle  procedure  di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  i   soggetti
apportanti di cui al comma 1  non  possono  alienare  la  maggioranza
delle quote del fondo. 
  5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del
citato decreto  legislativo,  nonche'  l'articolo  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di
conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti." 
  7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente  articolo
si  applicano  le  agevolazioni  ((di  cui  ai))  commi   10   e   11
dell'articolo 14-bis della legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  e  gli
articoli 1, 3 e 4 del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e'  sciolta  ed  e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 31. Consorzi - 1. Gli enti locali per la gestione
          associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato  di
          funzioni possono costituire un consorzio secondo  le  norme
          previste per le aziende speciali di cui  all'articolo  114,
          in quanto compatibili.  Al  consorzio  possono  partecipare
          altri enti  pubblici,  quando  siano  a  cio'  autorizzati,
          secondo le leggi alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi  dell'articolo  30,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   di   cui
          all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
          aziende speciali. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  58  del  citato
          decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria),  come
          modificato dalla presente legge:: 
              "Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti  locali  -  1.
          Per procedere al riordino, gestione  e  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
          Enti locali,  ciascun  ente  con  delibera  dell'organo  di
          Governo individua redigendo apposito elenco, sulla  base  e
          nei limiti della documentazione esistente presso  i  propri
          archivi e uffici, i singoli  beni  immobili  ricadenti  nel
          territorio di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio
          delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili   di
          valorizzazione ovvero di dismissione. Viene  cosi'  redatto
          il piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari
          allegato al bilancio di previsione. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile
          e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  la
          deliberazione del consiglio comunale  di  approvazione  del
          piano  delle  alienazioni  e   valorizzazioni   costituisce
          variante  allo   strumento   urbanistico   generale.   Tale
          variante,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  non
          necessita di verifiche di conformita' agli  eventuali  atti
          di  pianificazione  sovraordinata   di   competenza   delle
          Province e delle Regioni. La  verifica  di  conformita'  e'
          comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della richiesta, nei casi di varianti  relative
          a  terreni  classificati  come  agricoli  dallo   strumento
          urbanistico  generale  vigente,   ovvero   nei   casi   che
          comportano variazioni  volumetriche  superiori  al  10  per
          cento  dei   volumi   previsti   dal   medesimo   strumento
          urbanistico vigente. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'articolo  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma 1 e' ammesso ricorso  amministrativo  entro  sessanta
          giorni dalla  pubblicazione,  fermi  gli  altri  rimedi  di
          legge. 
              6.  La  procedura  prevista  dall'articolo  3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
          del citato decreto-legge n. 351 del 2001  si  applica  solo
          per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti dal  comma  5  dell'  articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge n. 351 del 2001  sono  predisposti  dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto  dei  principi  di   salvaguardia   dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo  di  strumenti  competitivi,
          anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
          cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.
          351, convertito con modificazioni dalla legge  23  novembre
          2001, n. 410. 
              9-bis. In caso di conferimento a fondi di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo` essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. ". 
              - Il decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  reca
          "Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. " 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  3,  del
          citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: 
              "Art. 3 Attribuzione e trasferimento dei beni- 1. Ferme
          restando le funzioni  amministrative  gia'  conferite  agli
          enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
          con il Ministro per i rapporti con le  Regioni  e  con  gli
          altri  Ministri  competenti  per  materia,  adottati  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo: 
              a)  sono  trasferiti  alle  Regioni,  unitamente   alle
          relative pertinenze, i beni del demanio  marittimo  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni  del  demanio
          idrico di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  salvo
          quanto previsto dalla lettera b) del presente comma; 
              b)  sono  trasferiti  alle  Province,  unitamente  alle
          relative pertinenze, i  beni  del  demanio  idrico  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
          chiusi privi di emissari di superficie  che  insistono  sul
          territorio di una sola  Provincia,  e  le  miniere  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono  i
          giacimenti petroliferi e di gas e  le  relative  pertinenze
          nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le  relative
          pertinenze. 
              2. Una quota dei proventi  dei  canoni  ricavati  dalla
          utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi  della
          lettera a) del comma 1, tenendo  conto  dell'entita'  delle
          risorse  idriche  che  insistono   sul   territorio   della
          Provincia e delle funzioni amministrative esercitate  dalla
          medesima, e' destinata da ciascuna Regione  alle  Province,
          sulla base di una intesa  conclusa  fra  la  Regione  e  le
          singole Province sul cui territorio  insistono  i  medesimi
          beni del demanio idrico. Decorso  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto senza che sia  stata
          conclusa la predetta intesa, il Governo determina,  tenendo
          conto dei medesimi criteri,  la  quota  da  destinare  alle
          singole  Province,  attraverso   l'esercizio   del   potere
          sostitutivo di cui all'articolo  8  della  legge  5  giugno
          2003, n. 131. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i  beni  sono
          individuati ai fini dell'attribuzione ad uno  o  piu'  enti
          appartenenti ad uno o piu' livelli di governo  territoriale
          mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
          o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto  legislativo,  previa  intesa
          sancita  in  sede  di   Conferenza   Unificata   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per  il
          federalismo, con il Ministro per i rapporti con le  Regioni
          e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base
          delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del  presente
          decreto legislativo.  I  beni  possono  essere  individuati
          singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono  corredati  da
          adeguati elementi informativi, anche  relativi  allo  stato
          giuridico, alla  consistenza,  al  valore  del  bene,  alle
          entrate corrispondenti e ai relativi costi  di  gestione  e
          acquistano efficacia dalla  data  della  pubblicazione  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4. Sulla base dei decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma  3,  le  Regioni  e  gli  enti
          locali che  intendono  acquisire  i  beni  contenuti  negli
          elenchi di cui al comma  3  presentano,  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dei  citati  decreti,  un'apposita
          domanda  di  attribuzione  all'Agenzia  del   demanio.   Le
          specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
          la  relativa  tempistica   ed   economicita'   nonche'   la
          destinazione  del  bene  medesimo  sono  contenute  in  una
          relazione   allegata   alla   domanda,   sottoscritta   dal
          rappresentante legale  dell'ente.  Per  i  beni  che  negli
          elenchi di cui al comma 3 sono individuati  in  gruppi,  la
          domanda di attribuzione  deve  riferirsi  a  tutti  i  beni
          compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare  le
          finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
          base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
          entro  i  successivi  sessanta  giorni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  Regioni
          e gli enti locali interessati,  un  ulteriore  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   riguardante
          l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  che  costituisce
          titolo per la trascrizione e per la voltura  catastale  dei
          beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale. 
              5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
          rispetto  delle  finalita'  e  dei  tempi  indicati   nella
          relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il  potere
          sostitutivo di cui all'articolo  8  della  legge  5  giugno
          2003,  n.  131,  ai  fini   di   assicurare   la   migliore
          utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al
          patrimonio vincolato di cui al comma 6. 
              6. I beni per  i  quali  non  e'  stata  presentata  la
          domanda di cui al comma 4 del presente articolo  ovvero  al
          comma 3  dell'articolo  2,  confluiscono,  in  base  ad  un
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  adottato
          con la procedura di  cui  al  comma  3,  in  un  patrimonio
          vincolato    affidato    all'Agenzia    del    demanio    o
          all'amministrazione che ne cura la gestione,  che  provvede
          alla  valorizzazione  e  alienazione  degli  stessi   beni,
          d'intesa con le Regioni  e  gli  Enti  locali  interessati,
          sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di
          intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  di  inserimento  nel
          patrimonio  vincolato,  i  beni  per  i  quali  non  si  e'
          proceduto alla stipula degli accordi  di  programma  ovvero
          dei   protocolli    d'intesa    rientrano    nella    piena
          disponibilita'  dello  Stato  e  possono  essere   comunque
          attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. ): 
              "Art. 4 Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
          investimento immobiliare - 1. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato a promuovere  la  costituzione
          di uno o piu' fondi  comuni  di  investimento  immobiliare,
          conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso  diverso  da
          quello  residenziale  dello   Stato,   dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato e degli  enti  pubblici  non
          territoriali,  individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale.  I  decreti  disciplinano  altresi'  le
          procedure per l'individuazione o  l'eventuale  costituzione
          della societa' di gestione, per il suo funzionamento e  per
          il collocamento delle  quote  del  fondo  e  i  criteri  di
          attribuzione dei proventi  derivanti  dalla  vendita  delle
          quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo 27 della legge 27 luglio  1978,  n.  392.  Il
          fondo previsto dal comma 1, quinto  periodo,  dell'articolo
          29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          puo'  essere  incrementato  anche  con  quota  parte  delle
          entrate derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo,  ed  il   comma   1-bis   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto. ". 
              - Il decreto legislativo 17  marzo1995,  n.  174,  reca
          "Attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in   materia   di
          assicurazione diretta sulla vita. ". 
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175,  reca
          "Attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in   materia   di
          assicurazione  diretta  diversa  dall'assicurazione   sulla
          vita. ". 
              - Il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio1996 reca
          "Disposizioni  in  materia  di  copertura   delle   riserve
          tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita. ". 
              - Il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio1996 reca
          "Disposizioni  in  materia  di  copertura   delle   riserve
          tecniche      dell'assicurazione      diretta       diversa
          dall'assicurazione sulla vita. ". 
              - Il provvedimento ISVAP n. 36  del  31  gennaio  2011,
          reca "Regolamento concernente le linee guida in materia  di
          investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche
          di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3,
          42, comma  3  e  191,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -  Codice  delle
          assicurazioni private. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  65  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione  degli  ordinamenti
          pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale): 
              "Art. 65. - Gli enti pubblici e le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
              La   percentuale   da   destinare   agli   investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di
          esse; le parti  restanti  possono  essere  impiegate  negli
          altri  modi  previsti,  per  ciascun  ente,   dalle   leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. 
              Le percentuali possono essere variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
              I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
              Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede all'approvazione di tali piani di concerto con  il
          Ministero del tesoro e con  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione. 
              L'approvazione dei piani di impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e nell'articolo 17 del codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
              Su  richiesta  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale   o   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, una quota non superiore  al  dieci  per
          cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta  alle
          quote percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e
          alla costruzione di immobili per uso ufficio  da  assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime. 
              L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
          uso degli uffici e per alloggi di  servizio  non  rientrano
          tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
              E' abrogata ogni disposizione contraria  alle  presenti
          norme. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          decreto legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario): 
              " Art. 3. Distretti produttivi e reti  di  imprese-  1.
          All'articolo 6-bis del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione  delle
          norme inerenti i tributi  dovuti  agli  enti  locali»  sono
          soppresse. 
              2. All'articolo 1, comma 368, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              «a) fiscali: 
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al  comma
          366 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          contenute nell'articolo 117  e  seguenti  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alla
          tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
          73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di  cui
          al  comma  366,  ove  sia  esercitata  l'opzione   per   la
          tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
          delle   imprese   che   vi    appartengono,    che    hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
              5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,
          nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute  agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 
              6) fermo il disposto dei numeri da  1  a  5,  ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
              8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
              9) i parametri oggettivi per  la  determinazione  delle
          imposte di cui  al  numero  6)  vengono  determinati  dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari  obblighi
          e adempimenti fiscali da parte delle  imprese  appartenenti
          al distretto e  l'applicazione  delle  disposizioni  penali
          tributarie;  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione e l'aggiornamento degli elementi di  cui  al
          numero 6); 
              11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare
          in  via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti   locali
          competenti, per la durata di almeno un triennio, il  volume
          dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare  dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno; 
              12) la  determinazione  di  quanto  dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
              13) criteri generali per la  determinazione  di  quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              14) la ripartizione  del  carico  tributario  derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
              15) in caso di osservanza del concordato,  i  controlli
          sono  eseguiti  unicamente   a   scopo   di   monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;». 
              3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «anche  avvalendosi
          delle  strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi   di
          sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317». 
              3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1  e  2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. 
              3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui  al  comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. 
              4. Dall'attuazione del comma 1,  nonche'  dell'articolo
          1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, come modificati  dal  presente  articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 
              4-bis.  Le  operazioni,  effettuate  ai   sensi   dell'
          articolo 5, comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio  di  garanzie,  dell'assunzione  di  capitale   di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore delle piccole  e  medie  imprese  per  finalita'  di
          sostegno  dell'economia.  Le  predette  operazioni  possono
          essere  effettuate  in  via   diretta   ovvero   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          piccole e  medie  imprese  che  possono  essere  effettuate
          esclusivamente  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'  articolo  33  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'
          fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa.  Lo
          Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
          a 500. 000 euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio   finalizzate   a   gestire   fondi   comuni   di
          investimento  mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione. 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di singole parti o fasi dello stesso.  Ai  fini
          degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata e deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del contratto o per adesione successiva; 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate tra  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante, le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice  civile.  Al
          fondo  patrimoniale  comune  costituito  ai   sensi   della
          presente lettera si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 2614 e  2615  del  codice
          civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale soggetto come mandatario comune  nonche'  le  regole
          relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
          del contratto. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
          contratto, l'organo comune agisce in  rappresentanza  degli
          imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione   di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione  della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma  4-ter.  1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono stati sottoscrittori originari. 
              4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo si applicano le  disposizioni  dell'  articolo  1,
          comma 368, lettere b), c) e  d)  della  legge  23  dicembre
          2005,  n.   266,   e   successive   modificazioni,   previa
          autorizzazione  rilasciata  con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
          dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla
          relativa richiesta. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  34  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 34. Accordi di programma. - 1. Per la definizione
          e l'attuazione di opere, di interventi o  di  programmi  di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di  comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri soggetti pubblici, o comunque di due  o  piu'  tra  i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  Regione  o   il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          Regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  Regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto. ". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 12  e  112
          del citato decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (
          Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art. 12. Verifica dell'interesse  culturale  -  1.  Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta  anni,
          se  immobili,  sono  sottoposte  alle  disposizioni   della
          presente Parte fino a quando non sia  stata  effettuata  la
          verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il  Ministero  fissa,  con  propri  decreti  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la sdemanializzazione,  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. " 
              "Art.  112.  Valorizzazione  dei  beni   culturali   di
          appartenenza pubblica - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri
          enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
          beni  presenti  negli  istituti  e  nei   luoghi   indicati
          all'articolo 101, nel rispetto  dei  principi  fondamentali
          fissati dal presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli
          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo
          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'articolo  101
          e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti. 
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono
          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,
          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
              6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
              8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o
          dallo statuto. 
              9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni
          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri
          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per
          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla
          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici
          comuni. 
              Per le  stesse  finalita'  di  cui  al  primo  periodo,
          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,
          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. 
              All'attuazione   del   presente   comma   si   provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: 
              "Art. 5. Tipologie  dei  beni  -  1.  I  beni  immobili
          statali e i  beni  mobili  statali  in  essi  eventualmente
          presenti che ne costituiscono arredo o che  sono  posti  al
          loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai
          sensi  dell'articolo   3   a   Comuni,   Province,   Citta'
          metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
              a) i beni appartenenti al demanio marittimo e  relative
          pertinenze, come  definiti  dall'articolo  822  del  codice
          civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
          esclusione  di   quelli   direttamente   utilizzati   dalle
          amministrazioni statali; 
              b) i beni appartenenti al  demanio  idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
              1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
              2) dei laghi di ambito sovraregionale per i  quali  non
          intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
              c)  gli  aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del  codice
          della navigazione; 
              d) le miniere  e  le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
              e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
          quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
          in  uso  al  Ministero  della  difesa  che  possono  essere
          trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto  non  ricompresi
          tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
          nazionale, non oggetto delle procedure di cui  all'articolo
          14-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
          n. 191,  nonche'  non  funzionali  alla  realizzazione  dei
          programmi  di  riorganizzazione  dello  strumento  militare
          finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
          citate  funzioni,  attraverso   gli   specifici   strumenti
          riconosciuti al  Ministero  della  difesa  dalla  normativa
          vigente. 
              5. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          legislativo,   nell'ambito   di   specifici   accordi    di
          valorizzazione  e  dei  conseguenti   programmi   e   piani
          strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i
          contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento
          alle Regioni e  agli  altri  enti  territoriali,  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 3, del citato codice,  dei  beni  e
          delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. 
              5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo  Stato
          e gli enti  territoriali  per  la  razionalizzazione  o  la
          valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari,  gia'
          sottoscritti alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo,   possono   essere   attribuiti,   su
          richiesta,  all'ente  che  ha  sottoscritto   l'accordo   o
          l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo  che,  ai
          sensi  degli  articoli  3  e  5,  risultino   esclusi   dal
          trasferimento ovvero altrimenti disciplinati.  Con  decreto
          del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   previa
          ricognizione  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio,   sono
          stabiliti   termini   e   modalita'   per   la   cessazione
          dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti
          sulla finanza pubblica. 
              5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
          adottato entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
          non trova applicazione qualora  gli  accordi  o  le  intese
          abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo  quanto
          previsto dall'articolo 2,  comma  196-bis  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte Costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  14-bis
          della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86   (Istituzione   e
          disciplina dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
          chiusi. ): 
              "Art. 14-bis.  Fondi  istituiti  con  apporto  di  beni
          immobili -  1.  In  alternativa  alle  modalita'  operative
          indicate negli articoli 12, 13 e 14,  le  quote  del  fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione, con apporto di beni  immobili  o  di  diritti
          reali su immobili, qualora  l'apporto  sia  costituito  per
          oltre  il  51  per  cento  da  beni  e  diritti   apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da regioni, da enti locali  e  loro  consorzi,  nonche'  da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto  in
          natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere  a),
          d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e  l'articolo  14,
          commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto  compatibili,
          le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione   non   deve   essere   controllata,   ai    sensi
          dell'articolo   2359    del    codice    civile,    neanche
          indirettamente,  da  alcuno  dei  soggetti  che   procedono
          all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
          nell'individuazione del soggetto controllante non si  tiene
          conto  delle  partecipazioni  detenute  dal  Ministero  del
          tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
          fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e'  determinata  dal
          Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno  per  cento
          dell'ammontare del fondo. 
              3. Il regolamento del fondo deve  prevedere  l'obbligo,
          per i soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al 5 per cento del valore  del  fondo.  Detto  obbligo  non
          sussiste qualora partecipino al fondo,  esclusivamente  con
          apporti in denaro, anche soggetti  diversi  da  quelli  che
          hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma  1  e
          sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore
          al 10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La  liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per  l'acquisto  di   beni   immobili   o   diritti   reali
          immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni  immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare  i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e   diritti
          apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti  acquisti
          comportino un investimento non superiore al  30  per  cento
          dell'apporto complessivo in denaro. 
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono  sottoposti   alle   procedure   di   stima   previste
          dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
          deve essere redatta e depositata  al  momento  dell'apporto
          con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
          codice  civile  e  deve  contenere  i  dati  e  le  notizie
          richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter. 
              6.   Con   modalita'   analoghe   a   quelle   previste
          dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione  procede
          all'offerta    al    pubblico    delle    quote    derivate
          dall'istituzione del fondo ai sensi  del  comma  1.  A  tal
          fine, le quote sono tenute  in  deposito  presso  la  banca
          depositaria. L'offerta al pubblico  deve  essere  corredata
          dalla relazione dei  periti  di  cui  al  comma  4  e,  ove
          esistente,   dal    certificato    attestante    l'avvenuta
          approvazione dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni  e  dei
          diritti da parte della conferenza  di  servizi  di  cui  al
          comma 12. L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi  entro
          diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto  in  natura  e
          comportare  collocamento  di  quote  per  un   numero   non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del  fondo  prevede  le   modalita'   di   esecuzione   del
          collocamento,   il   termine   per   il   versamento    dei
          corrispettivi da parte degli  acquirenti  delle  quote,  le
          modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede  alla
          consegna  delle  quote   agli   acquirenti,   riconosce   i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate. 
              7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai
          sensi del comma 6 sono tenuti a fornire  alla  societa'  di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le  possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 
              8. Entro sei  mesi  dalla  consegna  delle  quote  agli
          acquirenti, la societa' di gestione  richiede  alla  CONSOB
          l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione  in
          un mercato regolamentato, salvo il caso  in  cui  le  quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 
              9. Qualora, decorso il termine di diciotto  mesi  dalla
          data dell'ultimo apporto in natura,  risulti  collocato  un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa' di gestione  dichiara  il  mancato  raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la liquidazione del  fondo,  che  viene  effettuata  da  un
          commissario nominato dal Ministro  del  tesoro  e  operante
          secondo le direttive impartite dal  Ministro  medesimo,  il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
              10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1
          non danno luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a  perdite
          deducibili per l'apportante  al  momento  dell'apporto.  Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto di apporto mantengono, ai fini  delle  imposte  sui
          redditi,  il  medesimo  valore   fiscalmente   riconosciuto
          anteriormente all'apporto. [Periodo soppresso]. 
              11. Per l'insieme degli apporti di cui  al  comma  1  e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e' dovuto in luogo delle  ordinarie  imposte  di  registro,
          ipotecaria   e   catastale    e    dell'imposta    comunale
          sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del registro a seguito di denuncia  del  primo  apporto  in
          natura e che  deve  essere  presentata  dalla  societa'  di
          gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto  stesso
          e' stato effettuato. 
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati a  norma  del  comma  1  di  importo  complessivo
          superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla  relazione
          di cui al comma 4, sono sottoposti  all'approvazione  della
          conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  Ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi sostituiscono a tutti gli effetti  i  concerti,  le
          intese, i nulla osta e  gli  assensi  comunque  denominati.
          Qualora   nelle   conferenze   non   si    pervenga    alle
          determinazioni  conclusive  entro  novanta   giorni   dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della
          mancata comunicazione entro venti giorni delle  valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati, le relative determinazioni sono assunte ad  ogni
          effetto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine puo' essere prorogato una sola volta per  non  piu'
          di  sessanta  giorni.  I   termini   stabiliti   da   altre
          disposizioni di legge e  regolamentari  per  la  formazione
          degli atti facenti capo  alle  amministrazioni  e  soggetti
          chiamati a determinarsi nelle conferenze  di  servizi,  ove
          non  risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui   al
          precedente periodo, possono essere ridotti con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri per poter  consentire
          di assumere le determinazioni delle conferenze  di  servizi
          nel rispetto del termine stabilito nel periodo  precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza nel procedimento di  approvazione  del  progetto
          non sono opponibili alla societa' di  gestione,  al  fondo,
          ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in  tutto  ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti. 
              13.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere   titoli
          speciali che prevedono diritti di conversione in quote  dei
          fondi istituiti ai sensi del comma 1.  Le  modalita'  e  le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista  al
          comma 6, per le quote di propria  pertinenza,  il  Ministro
          del tesoro puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
          diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
          sensi del comma 1. Le modalita' e  le  condizioni  di  tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 
              14. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          speciali emessi ai sensi del  comma  13  o  dalla  cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti dello  Stato  o  di  enti  previdenziali  pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari. 
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a concorrenza del valore dei beni  conferiti,  ad  emettere
          prestiti obbligazionari convertibili  in  quote  dei  fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724.  In
          alternativa alla procedura prevista  al  comma  6,  per  le
          quote di propria pertinenza, gli enti  locali  territoriali
          possono emettere titoli speciali che prevedano  diritti  di
          conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai
          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
          35 della predetta legge n. 724 del 1994. 
              16. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione  delle  quote
          nonche' dai proventi distribuiti dai fondi  sono  destinate
          al  finanziamento  degli  investimenti  secondo  le   norme
          previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.  77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni e dei diritti da conferire ai sensi  del  comma  1  da
          parte degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista  dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili di pertinenza del fondo stesso,  gli  enti  locali
          territoriali  conferenti  dovranno   effettuare   anche   i
          conferimenti in denaro necessari nel  rispetto  dei  limiti
          previsti al comma 1. A tal fine gli  enti  conferenti  sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili  in  quote  del  fondo  fino   a   concorrenza
          dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote  del  fondo
          spettanti agli  enti  locali  territoriali  a  seguito  dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione. ". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 3  e  4
          del citato decreto- legge n. 351 del 2001: 
              "Art.  1.  Ricognizione  del   patrimonio   immobiliare
          pubblico  -  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,
          anche in funzione della formulazione del conto generale del
          patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge  3
          aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto  legislativo
          7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del  demanio,  con  propri
          decreti dirigenziali, individua, sulla base  e  nei  limiti
          della documentazione esistente presso  gli  archivi  e  gli
          uffici pubblici, i  singoli  beni,  distinguendo  tra  beni
          demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile
          e disponibile. 
              2.  L'Agenzia   del   demanio,   con   propri   decreti
          dirigenziali, individua i  beni  degli  enti  pubblici  non
          territoriali,  i  beni  non   strumentali   in   precedenza
          attribuiti a societa'  a  totale  partecipazione  pubblica,
          diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di  proprieta'  dello
          Stato, nonche' i beni ubicati all'estero.  L'individuazione
          dei beni degli enti pubblici e di  quelli  gia'  attribuiti
          alle societa' suddette e' effettuata anche  sulla  base  di
          elenchi predisposti dagli stessi. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  hanno  effetto   dichiarativo   della
          proprieta',  in  assenza  di  precedenti  trascrizioni,   e
          producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del
          codice civile, nonche' effetti sostitutivi  dell'iscrizione
          del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
          commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo  all'Agenzia
          del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai beni di regioni,  province,  comuni  ed  altri
          enti locali che ne  facciano  richiesta,  nonche'  ai  beni
          utilizzati per uso  pubblico,  ininterrottamente  da  oltre
          venti anni, con il consenso dei proprietari. 
              6-bis.  I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla
          gestione  caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,   di
          proprieta' di  Ferrovie  dello  Stato  S.  p.  A.  o  delle
          societa'  dalla  stessa   direttamente   o   indirettamente
          controllate, ai  sensi  dell'articolo  43  della  legge  23
          dicembre  1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'articolo 5 della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
          nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono  alienati  e
          valorizzati da Ferrovie dello Stato S.  p.  A.  ,  o  dalle
          societa'  da  essa  controllate,  direttamente  o  con   le
          modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui
          al  presente  comma  sono  effettuate  con  esonero   dalla
          consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
          attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia  e  fiscale
          degli stessi beni.  Le  previsioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma, previa emanazione  dei  decreti
          previsti dal presente articolo, si  applicano  a  tutte  le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato al  momento  dell'alienazione  e  valorizzazione  dei
          beni. 
              6-ter. I beni immobili appartenenti  a  Ferrovie  dello
          Stato Spa ed alle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o
          indirettamente  integralmente  controllate   si   presumono
          costruiti in conformita'  alla  legge  vigente  al  momento
          della   loro    edificazione.    Indipendentemente    dalle
          alienazioni di tali beni, Ferrovie dello  Stato  Spa  e  le
          societa'  dalla  stessa   direttamente   o   indirettamente
          integralmente controllate, entro tre  anni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  possono
          procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
          di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
          mancante,  in  continuita'  d'uso,  anche  in  deroga  agli
          strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo,  dette  societa'
          possono proporre al comune  nel  cui  territorio  si  trova
          l'immobile una dichiarazione sostitutiva della  concessione
          allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo  47
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  corredata  dalla
          documentazione  fotografica,   nella   quale   risulti   la
          descrizione  delle  opere  per  le  quali   si   rende   la
          dichiarazione; b) quando l'opera supera i  450  metri  cubi
          una perizia giurata sulle dimensioni e  sullo  stato  delle
          opere e una certificazione redatta da un tecnico  abilitato
          all'esercizio  della  professione  attestante   l'idoneita'
          statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata  in
          precedenza   collaudata,   tale   certificazione   non   e'
          necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
          del  sindaco;  c)  denuncia  in  catasto  dell'immobile   e
          documentazione  relativa  all'attribuzione  della   rendita
          catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
          versamento di una somma pari al 10 per cento di quella  che
          sarebbe  stata  dovuta   in   base   all'Allegato   1   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
          opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
          medesimi effetti di una concessione in  sanatoria,  a  meno
          che entro sessanta giorni dal suo deposito  il  comune  non
          riscontri l'esistenza di un abuso  non  sanabile  ai  sensi
          delle  norme  in  materia   di   controllo   dell'attivita'
          urbanistico-edilizia e  lo  notifichi  all'interessato.  In
          nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
          una regolarizzazione degli  abusi  non  sanabili  ai  sensi
          delle  norme  in  materia   di   controllo   dell'attivita'
          urbanistico-edilizia.  Ai  soggetti  che  acquistino  detti
          immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
          stessa   direttamente   o   indirettamente    integralmente
          controllate e' attribuita la stessa facolta', ma  la  somma
          da  corrispondere  e'  pari  al  triplo  di  quella   sopra
          indicata. 
              6-quater. Sui beni immobili non piu'  strumentali  alla
          gestione  caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,   di
          proprieta' di Ferrovie dello Stato  spa  o  delle  societa'
          dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che
          siano ubicati in aree  naturali  protette  e  in  territori
          sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di  alienazione
          degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli
          enti locali e degli altri soggetti pubblici  gestori  delle
          aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica  degli
          immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di
          utilita' pubblica sono  parametri  di  valutazione  per  la
          stima del valore di vendita. " 
              "Art. 3. Modalita' per la cessione degli immobili -  1.
          I  beni  immobili  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1
          possono essere trasferiti a titolo  oneroso  alle  societa'
          costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con  uno  o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. L'inclusione nei decreti  produce  il  passaggio
          dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi  decreti
          sono determinati: 
              a) il prezzo iniziale che le societa'  corrispondono  a
          titolo definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni
          immobili  e  le  modalita'  di   pagamento   dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; 
              b)    le     caratteristiche     dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di
          cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune  dei
          portatori dei titoli, il quale, oltre ai  poteri  stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione; 
              c) l'immissione delle societa' nel  possesso  dei  beni
          immobili trasferiti; 
              d) la gestione  dei  beni  immobili  trasferiti  e  dei
          contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale  con
          criteri di remunerativita'; 
              e) le modalita' per la valorizzazione  e  la  rivendita
          dei beni immobili trasferiti. 
              1-bis. Per quanto concerne  i  beni  immobili  di  enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello  Stato
          di particolare valore artistico e  storico  i  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. 
              2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai
          sensi del comma 1 i gestori degli  stessi,  individuati  ai
          sensi del comma 1, lettera d), sono  responsabili  a  tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 
              3. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto, in forma individuale e a  mezzo  di
          mandato collettivo, al prezzo  determinato  secondo  quanto
          disposto dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di  esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1. Sono confermate  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,
          n.  104.  Le  medesime  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,
          n. 104, sono estese  ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso
          residenziale trasferite alle societa' costituite  ai  sensi
          del comma 1 dell'articolo 2. 
              3-bis. E' riconosciuto in favore dei  conduttori  delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale,  al
          prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.  Le
          modalita'  di  esercizio  del  diritto  di   opzione   sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1. 
              4. E' riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale,   con   reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita' previste dall'articolo 21 della  legge  5  agosto
          1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore  a  19.
          000 euro, al rinnovo del  contratto  di  locazione  per  un
          periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza  del
          contratto   successiva   al    trasferimento    dell'unita'
          immobiliare alle societa' di cui al comma  1  dell'articolo
          2, con applicazione del medesimo  canone  di  locazione  in
          atto alla data di scadenza del contratto. Per  le  famiglie
          con  componenti  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
          disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
          determinato  con  le   modalita'   indicate   nel   periodo
          precedente, e' pari a 22. 000 euro. Nei casi  previsti  dai
          primi due periodi del presente comma, qualora  l'originario
          contratto di locazione non sia stato formalmente  rinnovato
          ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
          periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
          per un periodo di nove anni decorre dalla data,  successiva
          al trasferimento dell'unita' immobiliare alle  societa'  di
          cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe  scaduto  il
          contratto di locazione se fosse  stato  rinnovato.  Per  le
          unita'     immobiliari     occupate      da      conduttori
          ultrasessantacinquenni o nel  cui  nucleo  familiare  siano
          compresi  soggetti  conviventi,  legati  da   rapporti   di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
          n.  104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola   nuda
          proprieta', quando essi abbiano esercitato  il  diritto  di
          opzione e prelazione di cui al comma 5 con  riferimento  al
          solo diritto di usufrutto. 
              5. E' riconosciuto il diritto di prelazione  in  favore
          dei   conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad    uso
          residenziale, delle unita' immobiliari ad  uso  diverso  da
          quello residenziale nonche' in favore degli affittuari  dei
          terreni, solo per il caso di vendita degli immobili  ad  un
          prezzo inferiore a quello  di  esercizio  dell'opzione.  Il
          diritto di prelazione eventualmente spettante ai  sensi  di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente nel caso di vendita frazionata  degli  immobili.
          La vendita si considera frazionata esclusivamente nel  caso
          in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta  in  vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'. Il diritto  di  prelazione  sussiste  anche  se  la
          vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in  blocco.
          I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga  a
          quanto previsto dalla vigente  normativa,  gli  adempimenti
          necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto  di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 
              6. I diritti dei  conduttori  e  degli  affittuari  dei
          terreni sono riconosciuti se essi sono  in  regola  con  il
          pagamento dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che
          non sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto  o
          della locazione. Sono inoltre riconosciuti  i  diritti  dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria. 
              7. Il prezzo di vendita degli immobili e  delle  unita'
          immobiliari e' determinato in ogni caso  sulla  base  delle
          valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento  i
          prezzi effettivi di  compravendite  di  immobili  e  unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita' immobiliari liberi ovvero  i  terreni  e  le  unita'
          immobiliari per i quali gli affittuari o i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti in  vendita  al  miglior  offerente  individuato  con
          procedura  competitiva,   le   cui   caratteristiche   sono
          determinate dai decreti di cui al comma 1,  fermo  restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
              7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso
          diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in
          blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto  a  mezzo
          di  mandato  collettivo,  a  condizione  che   questo   sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle unita' facenti parte del blocco oggetto  di  vendita.
          Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito  della
          procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini   di
          esercizio del diritto di  opzione  stabilito  dal  presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi  del  comma
          13, offerte in opzione  ai  conduttori  che  acquistano  in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi  immobili  e'  altresi'   confermato   l'ulteriore
          abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti  in  vigore,
          in favore esclusivamente dei conduttori  che  acquistano  a
          mezzo di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso
          residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento  delle
          unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto  di
          quelle libere. Per i  medesimi  immobili  e'  concesso,  in
          favore dei conduttori che acquistano  a  mezzo  di  mandato
          collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma  meno
          dell'80 per cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile al netto di quelle  libere,  un  abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per cento. Le modalita' di applicazione degli  abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il prezzo di vendita dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di
          mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30  per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto da esercitarsi con  le  modalita'  e
          nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo.  Agli
          affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli  che
          esercitano  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,   e'
          concesso  l'ulteriore  abbattimento   di   prezzo   secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che esercitano il  diritto  di  opzione  possono  procedere
          all'acquisto dei terreni attraverso il regime di  aiuto  di
          Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea  con
          decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933  del  3  giugno
          2001. Non si applicano alle  operazioni  fondiarie  attuate
          attraverso il regime di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le
          disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
          1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
          n. 817. Tali  operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604. 
              9. La determinazione esatta del prezzo  di  vendita  di
          ciascun  bene  immobile  e  unita'   immobiliare,   nonche'
          l'espletamento, ove necessario,  delle  attivita'  inerenti
          l'accatastamento  dei  beni  immobili   trasferiti   e   la
          ricostruzione  della  documentazione  ad   essi   relativa,
          possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
          societa'  aventi   particolare   esperienza   nel   settore
          immobiliare, individuate con procedura competitiva, le  cui
          caratteristiche sono determinate  dai  decreti  di  cui  al
          comma 1. 
              10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'articolo 7 del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive  modificazioni,  che  non  sono  stati
          aggiudicati alla data del 31 ottobre  2001,  sono  alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto (24). 
              11. I beni immobili degli enti previdenziali  pubblici,
          diversi da quelli di cui al comma 10 e che non  sono  stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita' di cui al presente decreto. La  disposizione  non
          si  applica  ai  beni  immobili  ad   uso   prevalentemente
          strumentale. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali emana direttive agli  enti  previdenziali  pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi. Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite  al
          bilancio per  essere  accreditate  su  conti  di  tesoreria
          vincolati intestati all'ente venditore; sulle  giacenze  e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  E'
          abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche  e  delle
          riserve legali degli enti previdenziali pubblici  vincolati
          a  costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando   il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e  i  proventi
          di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la  facolta'
          di  accesso  alla  Tesoreria  centrale  dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni  previdenziali,  ai  sensi  di   quanto   disposto
          dall'articolo 16  della  legge  12  agosto  1974,  n.  370,
          nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre  1998,  n.
          448. 
              13. Con i decreti  di  cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli  immobili
          di pregio. Si considerano comunque di pregio  gli  immobili
          situati nei centri storici urbani, ad eccezione  di  quelli
          individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, che si  trovano  in  stato  di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e di risanamento conservativo, ovvero  di  ristrutturazione
          edilizia. 
              14. Sono nulli gli atti di disposizione degli  immobili
          ad uso residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13
          acquistati  per  effetto  dell'esercizio  del  diritto   di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 
              15. Ai fini della valorizzazione dei beni il  Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di servizi o promuove accordi di programma  per  sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1.  Con  i
          decreti di cui al comma 1  sono  stabiliti  i  criteri  per
          l'assegnazione  agli  enti  territoriali  interessati   dal
          procedimento di una quota, non inferiore al 5 per  cento  e
          non superiore al 15 per cento,  del  ricavato  attribuibile
          alla rivendita degli immobili valorizzati. 
              15-bis. Per la  valorizzazione  di  cui  al  comma  15,
          l'Agenzia del demanio puo' individuare,  d'intesa  con  gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il  sostegno  alle  politiche  per  i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'. 
              15-ter. Nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione
          dell'uso degli immobili pubblici ed  al  fine  di  adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti dall'adozione dello strumento  professionale,  il
          Ministero della difesa puo' individuare  beni  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  mantenuti  in  uso  al   medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
          le societa' a partecipazione  pubblica  e  con  i  soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel  rispetto  dei   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico-contabile. 
              16. La pubblicazione dei decreti  di  cui  al  comma  1
          produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del  codice
          civile  in   favore   della   societa'   beneficiaria   del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'articolo 1. 
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi  del  comma  1,
          non si applica al trasferimento ivi previsto e puo'  essere
          esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni  da
          parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma  1  e
          le   successive   rivendite   non   sono   soggetti    alle
          autorizzazioni previste dal testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto  disposto
          dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, concernente il diritto  di  prelazione  degli  enti
          locali territoriali, e  dall'articolo  19  della  legge  23
          dicembre 1998, n.  448,  come  modificato  dall'articolo  1
          della  legge  2  aprile  2001,  n.  136,   concernente   la
          proposizione di progetti di valorizzazione  e  gestione  di
          beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato,  gli
          enti pubblici territoriali e gli  altri  soggetti  pubblici
          non possono in alcun  caso  rendersi  acquirenti  dei  beni
          immobili di cui al presente decreto.  Il  divieto  previsto
          nel terzo periodo del presente comma non  si  applica  agli
          enti pubblici territoriali che  intendono  acquistare  beni
          immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
          istituzionali degli enti stessi. 
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono acquistare unita' immobiliari residenziali  poste
          in vendita ai sensi dell'articolo 3  che  risultano  libere
          ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto  di
          opzione da  parte  dei  conduttori  che  si  trovano  nelle
          condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,  le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali possono costituire societa' per azioni,  anche
          con la  partecipazione  di  azionisti  privati  individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica. 
              18. Lo Stato e gli altri enti pubblici  sono  esonerati
          dalla consegna dei documenti relativi alla  proprieta'  dei
          beni e alla  regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti di cui al comma 1 puo' essere  disposta  in  favore
          delle societa' beneficiarie del trasferimento  la  garanzia
          di un valore minimo dei  beni  ad  esse  trasferiti  e  dei
          canoni di affitto o locazione. 
              19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad   esse
          trasferiti, le societa' sono esonerate dalla  garanzia  per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla   proprieta'   dei    beni    e    alla    regolarita'
          urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e  per
          evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente  pubblico
          proprietario del bene  prima  del  trasferimento  a  favore
          delle societa'. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
          comma  59,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  si
          applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
          beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli  onorari
          notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di  cui
          al presente articolo sono ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione  si  applica  agli  onorari   notarili   per   la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. In caso di cessione agli affittuari  o  ai  conduttori
          detti onorari sono ridotti al 25 per  cento.  I  notai,  in
          occasione degli atti di rivendita, provvederanno  a  curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura catastale relative ai  provvedimenti  e  agli  atti
          previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai  commi  1  e
          1-bis del presente articolo se le stesse  non  siano  state
          gia' eseguite. 
              20. Le unita' immobiliari  definitivamente  offerte  in
          opzione entro il 26  settembre  2001  sono  vendute,  anche
          successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle  altre
          condizioni indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per le quali i conduttori, in assenza della citata  offerta
          in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto  entro
          il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, sono vendute al prezzo  e  alle  condizioni
          determinati in base alla normativa vigente alla data  della
          predetta manifestazione di volonta' di  acquisto.  Per  gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8  e'
          confermato  limitatamente  ad  acquisti  di   sole   unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali   complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere. " 
              "Art. 4. Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di investimento immobiliare - 1. Il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione
          di uno o piu' fondi  comuni  di  investimento  immobiliare,
          conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso  diverso  da
          quello  residenziale  dello   Stato,   dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato e degli  enti  pubblici  non
          territoriali,  individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale.  I  decreti  disciplinano  altresi'  le
          procedure per l'individuazione o  l'eventuale  costituzione
          della societa' di gestione, per il suo funzionamento e  per
          il collocamento delle  quote  del  fondo  e  i  criteri  di
          attribuzione dei proventi  derivanti  dalla  vendita  delle
          quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo 27 della legge 27 luglio  1978,  n.  392.  Il
          fondo previsto dal comma 1, quinto  periodo,  dell'articolo
          29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          puo'  essere  incrementato  anche  con  quota  parte  delle
          entrate derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo,  ed  il   comma   1-bis   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto. ".