Art. 34
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi in conflitto,
l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita',
puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,
quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche
quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di
acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un
giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato
lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al
proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse
legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente
articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in
misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato
a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la
prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per
cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area
e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e'
specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali
ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,
valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e'
disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'
notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di
proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai
sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso
la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione
procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate
quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia
residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si
tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di
interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il
provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il
terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il
pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore
venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene
continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un
altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con
oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale
acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al
presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi'
applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche
se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente
ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la
valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a
disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al
proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da
quelle dovute ai sensi del presente articolo.».
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, S. O.