Art. 35 
 
Disposizioni  in  materia  di  salvaguardia  delle  risorse  ittiche,
  semplificazioni in  materia  di  impianti  di  telecomunicazioni  e
  interventi di riduzione del costo dell'energia 
 
  1. In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare
un'adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  e'  disposta,  per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca  per
le  imbarcazioni  autorizzate  all'uso  del  sistema  strascico   e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3. 
  2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui  al  comma  1,  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che
non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  e'  rapportata   ai
parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla
Commissione europea, per l'applicazione in Italia del  Fondo  europeo
per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di
euro  con  le   specifiche   assegnazioni   finanziarie   dell'((Asse
prioritario 1)) - misure per  l'adeguamento  della  flotta  da  pesca
comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio  2006,  e,  quanto  a  9  milioni  di  euro  a  valere   sulle
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Le modalita' di attuazione  dell'arresto  temporaneo,  l'entita'
del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche,
le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di
localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica,
sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale
per la pesca e l'acquacoltura. 
  4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare
la realizzazione di impianti radioelettrici di debole  potenza  e  di
ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di  cui  all'articolo
87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di  impianti
di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.
259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio  per
trasmissione   punto-punto   e   punto-multipunto   e   di   impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso  pubblico
con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt  e
con dimensione della superficie radiante non superiore  a  0,5  metri
quadrati,  sono  soggette   a   comunicazione   all'ente   locale   e
all'organismo  competente  ad   effettuare   i   controlli   di   cui
all'((articolo  14))  della  legge  22  febbraio  2001,  n.  36,   da
effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. 
  5. All'articolo 87, comma 9,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole:  "un  provvedimento  di  diniego"  sono
inserite le seguenti: "o un parere negativo da  parte  dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36". 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente:  "d-bis),  in  via
sperimentale, il rispetto degli orari  di  apertura  e  di  chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'  quello  della
mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte;". 
  7. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
entro la data del 1° gennaio 2012. 
  8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
le  parole:  "di  localizzazione  territoriale"  sono   inserite   le
seguenti:  ",  nonche'  che  condizionino  o  limitino  la   suddetta
riconversione,  obbligando  alla  comparazione,  sotto   il   profilo
dell'impatto  ambientale,  fra  combustibili  diversi   o   imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili". 
  9. L'articolo 5-bis del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio,  del
          27 luglio 2006, reca "Regolamento del Consiglio relativo al
          Fondo europeo per la pesca". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 61  e  109
          del citato Testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 61. Interessi passivi - 1. Gli interessi  passivi
          inerenti all'esercizio d'impresa  sono  deducibili  per  la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15. " 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa - 1. I ricavi, le spese e  gli  altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
              a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si   considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
              b) i corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.   Le   minusvalenze    realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
              3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
              b) quelli che  pur  non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  5  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183: 
              "Art.  5.  Fondo  di  rotazione  -  1.  E'   istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  87  del  decreto
          legislativo  1  agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  87.  Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici. - 1. L'installazione di infrastrutture  per
          impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
          di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
          di torri, di tralicci, di impianti  radio-trasmittenti,  di
          ripetitori di  servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
          stazioni radio base per reti di comunicazioni  elettroniche
          mobili GSM/UMTS, per reti di  diffusione,  distribuzione  e
          contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
          per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
          ed alla protezione civile, nonche' per reti radio  a  larga
          banda punto-multipunto nelle bande  di  frequenza  all'uopo
          assegnate, viene  autorizzata  dagli  Enti  locali,  previo
          accertamento,  da  parte   dell'Organismo   competente   ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del  progetto
          con i limiti di esposizione, i valori di attenzione  e  gli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della  citata  legge  22
          febbraio  2001,  n.  36,  e   relativi   provvedimenti   di
          attuazione. 
              2. L'istanza di autorizzazione  alla  installazione  di
          infrastrutture di cui al comma  1  e'  presentata  all'Ente
          locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
          presentazione  della   domanda,   l'ufficio   abilitato   a
          riceverla indica al richiedente il  nome  del  responsabile
          del procedimento. 
              3. L'istanza, conforme al modello  A  dell'allegato  n.
          13, realizzato al fine della sua acquisizione  su  supporti
          informatici  e  destinato  alla  formazione   del   catasto
          nazionale  delle  sorgenti  elettromagnetiche  di   origine
          industriale, deve  essere  corredata  della  documentazione
          atta a comprovare il rispetto dei  limiti  di  esposizione,
          dei valori di attenzione e  degli  obiettivi  di  qualita',
          relativi alle  emissioni  elettromagnetiche,  di  cui  alla
          legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti  di
          attuazione, attraverso  l'utilizzo  di  modelli  predittivi
          conformi alle prescrizioni della CEI, non  appena  emanate.
          In caso di pluralita' di domande, viene data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con tecnologia  UMTS  od
          altre, con potenza in singola antenna uguale  od  inferiore
          ai 20 Watt,  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita' sopra indicati,  e'  sufficiente  la  denuncia  di
          inizio attivita', conforme  ai  modelli  predisposti  dagli
          Enti locali e, ove non predisposti, al  modello  B  di  cui
          all'allegato n. 13. 
              3-bis. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione  GSM-R   dedicata   esclusivamente   alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al fine di contenere i costi di  realizzazione  della  rete
          stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero  in
          area immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti  ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel  rispetto  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della legge 22  febbraio
          2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
              4.  Copia  dell'istanza  ovvero  della  denuncia  viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto. 
              5. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui al comma 9 inizia nuovamente a  decorrere  dal  momento
          dell'avvenuta integrazione documentale. 
              6.  Nel  caso  una  Amministrazione  interessata  abbia
          espresso   motivato   dissenso,   il    responsabile    del
          procedimento convoca, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione della domanda, una conferenza  di  servizi,  alla
          quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
          degli  Enti  locali  interessati,  nonche'   dei   soggetti
          preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
          febbraio   2001,    n.    36,    ed    un    rappresentante
          dell'Amministrazione dissenziente. 
              7. La conferenza di  servizi  deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto   gli   atti   di    competenza    delle    singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei  lavori.
          Della convocazione  e  dell'esito  della  conferenza  viene
          tempestivamente informato il Ministero. 
              8. Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili con il Codice,  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. 
              9.  Le  istanze  di  autorizzazione  e  le  denunce  di
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  quelle
          relative alla modifica delle caratteristiche  di  emissione
          degli  impianti  gia'  esistenti,  si   intendono   accolte
          qualora,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  del
          progetto e della relativa domanda, fatta eccezione  per  il
          dissenso di cui al comma 8, non  sia  stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego o  un  parere  negativo  da  parte
          dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
          all'articolo 14 della legge 22  febbraio  2001,n.  36.  Gli
          Enti locali possono prevedere termini  piu'  brevi  per  la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni stabilite dal presente comma. 
              10. Le opere  debbono  essere  realizzate,  a  pena  di
          decadenza, nel termine  perentorio  di  dodici  mesi  dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso. ". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 87-bis  del
          citato decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259: 
              "Art. 87-bis. Procedure  semplificate  per  determinate
          tipologie  di  impianti-  1.  Al  fine  di  accelerare   la
          realizzazione degli investimenti per il completamento della
          rete di banda larga mobile, nel caso  di  installazione  di
          apparati  con  tecnologia  UMTS,  sue  evoluzioni  o  altre
          tecnologie su infrastrutture  per  impianti  radioelettrici
          preesistenti   o   di   modifica   delle    caratteristiche
          trasmissive, fermo restando il  rispetto  dei  limiti,  dei
          valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche'  di
          quanto disposto al comma 3-bis del  medesimo  articolo,  e'
          sufficiente la denuncia di inizio  attivita',  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  B  di  cui  all'allegato  n.  13.
          Qualora  entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   del
          progetto e della relativa domanda sia stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego da parte  dell'ente  locale  o  un
          parere negativo da parte dell'organismo competente  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  la
          denuncia e' priva di effetti. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14  della
          legge  22  febbraio  2001,  n.  36  (Legge   quadro   sulla
          protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici
          ed elettromagnetici.): 
              "Art. 14. Controlli - 1. Le amministrazioni provinciali
          e comunali, al fine di esercitare le funzioni di  controllo
          e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  per  l'attuazione
          della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
          regionali  per  la  protezione  dell'ambiente,  di  cui  al
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.  Restano
          ferme le competenze in materia di vigilanza nei  luoghi  di
          lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 
              2. Nelle regioni in cui le  Agenzie  regionali  per  la
          protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai  fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali si avvalgono  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia
          nazionale per  la  protezione  dell'ambiente,  dei  presidi
          multizonali di prevenzione (PMP),  dell'Istituto  superiore
          per la prevenzione e la sicurezza  sul  lavoro  (ISPESL)  e
          degli   ispettori   territoriali   del   Ministero    delle
          comunicazioni, nel  rispetto  delle  specifiche  competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti. 
              3. Il controllo  all'interno  degli  impianti  fissi  o
          mobili destinati alle attivita' istituzionali  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  e'
          disciplinato dalla specifica normativa  di  settore.  Resta
          fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
          di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni. 
              4.   Il    personale    incaricato    dei    controlli,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di  controllo,
          puo' accedere agli  impianti  che  costituiscono  fonte  di
          emissioni elettromagnetiche e  richiedere,  in  conformita'
          alle disposizioni della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e  i
          documenti  necessari  per  l'espletamento   delle   proprie
          funzioni.  Tale  personale  e'  munito  di   documento   di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza. ". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore
          della  distribuzione  commerciale  -  1.  Ai  sensi   delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e libera circolazione delle  merci
          e dei servizi ed  al  fine  di  garantire  la  liberta'  di
          concorrenza secondo condizioni di pari opportunita'  ed  il
          corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'  di
          assicurare ai  consumatori  finali  un  livello  minimo  ed
          uniforme di condizioni di  accessibilita'  all'acquisto  di
          prodotti e  servizi  sul  territorio  nazionale,  ai  sensi
          dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed  m),  della
          Costituzione, le attivita'  commerciali,  come  individuate
          dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e  di
          somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
          seguenti limiti e prescrizioni: 
              a) l'iscrizione a registri abilitanti  ovvero  possesso
          di requisiti professionali soggettivi  per  l'esercizio  di
          attivita' commerciali, fatti salvi  quelli  riguardanti  il
          settore alimentare e della somministrazione degli  alimenti
          e delle bevande; 
              b) il rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie  tra
          attivita' commerciali appartenenti alla medesima  tipologia
          di esercizio; 
              c)   le   limitazioni   quantitative   all'assortimento
          merceologico  offerto  negli  esercizi  commerciali,  fatta
          salva  la  distinzione  tra  settore   alimentare   e   non
          alimentare; 
              d) il rispetto di limiti riferiti a  quote  di  mercato
          predefinite o calcolate sul volume delle vendite a  livello
          territoriale sub regionale; 
              d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di
          apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale
          e festiva, nonche´ quello della mezza giornata di  chiusura
          infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni  inclusi
          negli elenchi regionali delle localita` turistiche o citta`
          d'arte; 
              e) la  fissazione  di  divieti  ad  effettuare  vendite
          promozionali, a meno che non siano prescritti  dal  diritto
          comunitario; 
              f) l'ottenimento  di  autorizzazioni  preventive  e  le
          limitazioni  di  ordine  temporale  o   quantitativo   allo
          svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
          all'interno degli  esercizi  commerciali,  tranne  che  nei
          periodi immediatamente precedenti i saldi di fine  stagione
          per i medesimi prodotti; 
              f-bis) il divieto  o  l'ottenimento  di  autorizzazioni
          preventive  per  il  consumo  immediato  dei  prodotti   di
          gastronomia presso l'esercizio di vicinato,  utilizzando  i
          locali e  gli  arredi  dell'azienda  con  l'esclusione  del
          servizio assistito di somministrazione e  con  l'osservanza
          delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
              2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
          vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogate le disposizioni  legislative
          e regolamentari statali di  disciplina  del  settore  della
          distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
          di cui al comma 1. 
              4. Le regioni e gli enti  locali  adeguano  le  proprie
          disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
          disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5-bis  del  citato
          decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 5-bis. Riconversione di impianti di produzione di
          energia elettrica - 1. Per la riconversione degli  impianti
          di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  ad  olio
          combustibile in esercizio alla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, al fine di
          consentirne l'alimentazione a carbone o altro  combustibile
          solido, si procede in deroga alle vigenti  disposizioni  di
          legge  nazionali  e  regionali  che  prevedono  limiti   di
          localizzazione territoriale,  nonche'  che  condizionino  o
          limitino  la  suddetta   riconversione,   obbligando   alla
          comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra
          combustibili  diversi   o   imponendo   specifici   vincoli
          all'utilizzo dei  combustibili,  purche'  la  riconversione
          assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di  almeno  il
          50 per cento rispetto  ai  limiti  previsti  per  i  grandi
          impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5  della
          parte  II  dell'allegato  II  alla  parte  V  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione
          si applica anche ai procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. ".