Art. 35
Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche,
semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e
interventi di riduzione del costo dell'energia
1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare
un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per
le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai
parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla
Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo
per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di
euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'((Asse
prioritario 1)) - misure per l'adeguamento della flotta da pesca
comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita'
del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche,
le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica,
sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare
la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di
ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo
87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti
di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per
trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico
con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e
con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri
quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e
all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui
all'((articolo 14)) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da
effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono
inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della
mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6
entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le
seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta
riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo
dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, reca "Regolamento del Consiglio relativo al
Fondo europeo per la pesca".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109
del citato Testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 61. Interessi passivi - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15. "
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183:
"Art. 5. Fondo di rotazione - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici. - 1. L'installazione di infrastrutture per
impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di
inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli
Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui
all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle
relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,n. 36. Gli
Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 87-bis del
citato decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259:
"Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti- 1. Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento della
rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di
apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici
preesistenti o di modifica delle caratteristiche
trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei
valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di
quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e'
sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un
parere negativo da parte dell'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la
denuncia e' priva di effetti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.):
"Art. 14. Controlli - 1. Le amministrazioni provinciali
e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione
della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di
lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale - 1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti
e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di
apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale
e festiva, nonche´ quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita` turistiche o citta`
d'arte;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5-bis. Riconversione di impianti di produzione di
energia elettrica - 1. Per la riconversione degli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati ad olio
combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile
solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di
legge nazionali e regionali che prevedono limiti di
localizzazione territoriale, nonche' che condizionino o
limitino la suddetta riconversione, obbligando alla
comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra
combustibili diversi o imponendo specifici vincoli
all'utilizzo dei combustibili, purche' la riconversione
assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il
50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi
impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della
parte II dell'allegato II alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. ".