Art. 36
Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti
compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure
previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria
nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti
effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente
alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle
opere date in concessione e il controllo della gestione delle
autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;
3) ((in alternativa a quanto previsto al numero 1),))
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla
lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la
gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con
decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle
societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni
Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per
pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e
della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie
per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela
del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la
tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade
ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti
all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per
conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le
entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della
rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa
segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e ((all'articolo 23)) del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2,
l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito all'Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a
legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi
nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla
individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e
alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato
all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1
sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a..
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si
provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le
attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data
di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla riorganizzazione
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del
consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di assicurare
la funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato.
((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 8. L'ordinamento- 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
- 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A. N. A. S. ;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992:
"Art. 23. Esame di qualificazione- 1. Le
amministrazioni cui il personale di cui all'articolo 12,
comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le
procedure appartiene per lo svolgimento di corsi di
preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti
esami di idoneita' per l'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12,
comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per
il proprio personale, le province per il personale delle
province stesse ed i comuni per il personale di
appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i
requisiti per l'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le
modalita' e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi
ed il contingente di personale da qualificare. Sono
richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida
di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e
l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione
interessata da almeno tre anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento
della conoscenza delle norme in materia di circolazione
stradale, con particolare riguardo alle norme di
comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione
delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonche'
alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il
controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 e' rilasciata
apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del
servizio conforme al modello allegato che fa parte
integrante del presente regolamento (fig. I. 1); essa ha
validita' quinquennale, con conferma annuale mediante
l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di
validita'.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui
al comma 4 e' consentita la libera circolazione sui
trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici
di linea nell'ambito del territorio di competenza della
amministrazione di appartenenza. ".
- Si riporta il testo vigente del comma 1020
dell'articolo 1 della citata legge 296 del 2006:
"1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non
vi siano specifiche professionalita' interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in
essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2383 del
codice civile:
"Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori - La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450 .
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la
rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 23. Pubblicita' sulle strade e sui veicoli - 1.
Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione
con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresi',
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e'
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le
dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche'
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario
della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
decreto di cui al periodo precedente, cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni
del periodo precedente.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita'
fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1. 596.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1. 376,55 a euro 13. 765,50 in via solidale con il
soggetto pubblicizzato.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo
pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4. 455 a
euro 17. 823; nel caso in cui non sia possibile individuare
l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli,
le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei
cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette
la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater. 1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'autore della
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal
comma 13-quater.
13-quinquies. ".