Art. 36 
 
 
        Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A. 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di
controllo   sull'Agenzia   e'   esercitato   dal    Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita'  di  cui  al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato,  quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze. L'incarico di direttore generale,  nonche'  quello  di
componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei  revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge  i  seguenti
compiti e attivita' ferme  restando  le  competenze  e  le  procedure
previste a legislazione vigente per l'approvazione  di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali e di  regolazione  tariffaria
nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili  agli
specifici scopi: 
    a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove  strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti
effetti negativi sulla finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente
alla medesima condizione, di  affidamento  diretto  a  tale  societa'
della  concessione  di  gestione  di  autostrade  per  le  quali   la
concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
    b) quale amministrazione concedente: 
      1)  selezione  dei  concessionari   autostradali   e   relativa
aggiudicazione; 
      2)  vigilanza  e  controllo  sui  concessionari   autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione  delle
opere date  in  concessione  e  il  controllo  della  gestione  delle
autostrade il cui esercizio e' dato in concessione; 
      3)  ((in  alternativa  a  quanto  previsto  al   numero   1),))
affidamento diretto ad Anas  s.p.a.,  alla  condizione  di  cui  alla
lettera a),  delle  concessioni,  in  scadenza  o  revocate,  per  la
gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove  autostrade,  con  convenzione  da  approvarsi  con
decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
      4) si avvale, nell'espletamento delle proprie  funzioni,  delle
societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a,  Autostrade  del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e  Concessioni
Autostradali Piemontesi  s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione,  di  rilevanza
regionale; 
    c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
stradale ed autostradale  di  interesse  nazionale,  che  equivale  a
dichiarazione   di   pubblica   utilita'   ed   urgenza    ai    fini
dell'applicazione  delle  leggi  in  materia  di  espropriazione  per
pubblica utilita'; 
    d) proposta di programmazione del  progressivo  miglioramento  ed
adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e
della relativa segnaletica; 
    e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie
per le concessioni autostradali; 
    f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela
del patrimonio delle strade e delle autostrade  statali,  nonche'  la
tutela del traffico e della  segnaletica;  adozione  i  provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle  strade
ed  autostrade  medesime;  esercizio,  per  le  strade   statali   ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti  ed  dei  poteri  attribuiti
all'ente proprietario; 
    g)  effettuazione  e   partecipazione   a   studi,   ricerche   e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; 
    h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni  per
conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, esclusivamente a: 
    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le
entrate relative al loro utilizzo,  nonche'  alla  loro  manutenzione
ordinaria e straordinaria; 
    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della
rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa
segnaletica; 
    c)  curare  l'acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali; 
    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285,  e  ((all'articolo  23))  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra  ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
  5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia'  attribuita  in   materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  e'  trasferito  all'Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico.  All'Agenzia  sono  altresi'
trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a
legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria,  alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al  personale
trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi
nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell'Area  I   della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche'
l'inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  si  procede  alla
individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia  e
alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato
all'Agenzia. 
  6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma  1
sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, o a  societa'  dallo  stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a.. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto  di  Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia  contenute  nel  codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  si
provvede alla  nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
societa',  al  quale  sono  conferiti   i   piu'   ampi   poteri   di
amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  ivi  incluse  tutte  le
attivita' occorrenti  per  la  individuazione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.  che  confluiscono,   a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui  al  comma  1.  Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla  data
di adozione del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma  integra  gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
  9. L'amministratore unico provvede altresi'  alla  riorganizzazione
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa'  che,  entro  il  1°  gennaio  2012,  e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Entro
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello  statuto,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione  del
consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
i requisiti necessari per stabilire forme di  controllo  analogo  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di  assicurare
la funzione di organo in house dell'amministrazione. 
  10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato. 
 ((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
  "12.  Chiunque  non  osserva   le   prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato")). 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 8. L'ordinamento- 1. Le  agenzie  sono  strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  12  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia  stradale
          -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia   stradale
          previsti dal presente codice spetta: 
              a) in via principale alla specialita' Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato; 
              b) alla Polizia di Stato; 
              c) all'Arma dei carabinieri; 
              d) al Corpo della guardia di finanza; 
              d-bis) ai Corpi e ai servizi  di  polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
              e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
              f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti  al
          servizio di polizia stradale; 
              f-bis) al Corpo di polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A. N. A. S. ; 
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
              d) dal personale delle Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  23  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  495  del
          1992: 
              "Art.   23.   Esame   di    qualificazione-    1.    Le
          amministrazioni cui il personale di  cui  all'articolo  12,
          comma 3, del codice,  stabiliscono  l'organizzazione  e  le
          procedure  appartiene  per  lo  svolgimento  di  corsi   di
          preparazione e qualificazione per  sostenere  i  prescritti
          esami  di  idoneita'  per  l'espletamento  dei  servizi  di
          polizia stradale di cui all'articolo 11, comma  1,  lettere
          a) ed e) del codice. Per gli enti di cui  all'articolo  12,
          comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni  per
          il proprio personale, le province per  il  personale  delle
          province  stesse  ed  i  comuni   per   il   personale   di
          appartenenza. 
              2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono  i
          requisiti   per   l'espletamento   dei   servizi   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del  codice,  le
          modalita' e i tempi per l'espletamento dei  servizi  stessi
          ed  il  contingente  di  personale  da  qualificare.   Sono
          richiesti in ogni caso il possesso della patente  di  guida
          di  categoria   B   ordinaria,   l'effettivo   servizio   e
          l'inquadramento  organico  nei  ruoli  dell'amministrazione
          interessata da almeno tre anni. 
              3. L'esame  deve  essere  finalizzato  all'accertamento
          della conoscenza delle norme  in  materia  di  circolazione
          stradale,  con   particolare   riguardo   alle   norme   di
          comportamento, ai  compiti  di  prevenzione  e  repressione
          delle violazioni e ai  procedimenti  sanzionatori,  nonche'
          alla conoscenza delle norme concernenti  la  tutela  ed  il
          controllo sull'uso della strada. 
              4. Al  personale  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata
          apposita tessera di riconoscimento per  l'espletamento  del
          servizio  conforme  al  modello  allegato  che   fa   parte
          integrante del presente regolamento (fig. I.  1);  essa  ha
          validita'  quinquennale,  con  conferma  annuale   mediante
          l'apposizione di  un  bollo  riportante  l'anno  solare  di
          validita'. 
              5. Al titolare della tessera di riconoscimento  di  cui
          al  comma  4  e'  consentita  la  libera  circolazione  sui
          trasporti pubblici urbani e sui  trasporti  automobilistici
          di linea nell'ambito del  territorio  di  competenza  della
          amministrazione di appartenenza. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1020
          dell'articolo 1 della citata legge 296 del 2006: 
              "1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007  la  misura  del
          canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento  dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il  42  per  cento  del  predetto  canone  e'   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa  che  provvede  a  darne  distinta
          evidenza nel piano economico-finanziario di  cui  al  comma
          1018 e che lo destina prioritariamente alle  sue  attivita'
          di vigilanza e controllo sui  predetti  concessionari  fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi,  ivi  compresa  la
          corresponsione di contributi alle  concessionarie,  secondo
          direttive  impartite  dal  Ministro  delle  infrastrutture,
          volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
          ed efficacia. Il Ministero delle  infrastrutture  provvede,
          nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti   di   bilancio,
          all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo  e
          vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi  di  ANAS  Spa,
          nonche' dei concessionari  autostradali,  anche  attraverso
          misure   organizzative   analoghe   a    quelle    previste
          dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea  del
          medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «,  ove  non
          vi  siano  specifiche   professionalita'   interne,»   sono
          soppresse. Le convenzioni  accessive  alle  concessioni  in
          essere  tra  ANAS  Spa  ed  i   suoi   concessionari   sono
          corrispondentemente  modificate  al  fine   di   assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2383  del
          codice civile: 
              "Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori  -  La
          nomina degli  amministratori  spetta  all'assemblea,  fatta
          eccezione per i primi  amministratori,  che  sono  nominati
          nell'atto costitutivo e salvo il  disposto  degli  articoli
          2351, 2449 e 2450 . 
              Gli amministratori non possono essere nominati  per  un
          periodo superiore a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              Gli amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori devono chiederne l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese indicando per ciascuno di essi il  cognome  e
          il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio  e  la
          cittadinanza, nonche' a quali tra  essi  e'  attribuita  la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente. 
              Le cause di nullita' o di annullabilita'  della  nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo  del  30  aprile  1992,  n.  285,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23. Pubblicita' sulle strade e sui veicoli  -  1.
          Lungo le strade o in vista di  esse  e'  vietato  collocare
          insegne, cartelli, manifesti,  impianti  di  pubblicita'  o
          propaganda,  segni   orizzontali   reclamistici,   sorgenti
          luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle  strade,
          che per dimensioni, forma,  colori,  disegno  e  ubicazione
          possono ingenerare confusione con la segnaletica  stradale,
          ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
          la visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare  disturbo
          visivo agli utenti della strada  o  distrarne  l'attenzione
          con   conseguente   pericolo   per   la   sicurezza   della
          circolazione; in  ogni  caso,  detti  impianti  non  devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione  delle  persone  invalide.   Sono,   altresi',
          vietati  i  cartelli  e  gli   altri   mezzi   pubblicitari
          rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita'  luminose
          che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
          delle  intersezioni  canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
          qualunque   installazione    diversa    dalla    prescritta
          segnaletica. 
              2.  E'  vietata  l'apposizione  di  scritte  o  insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle condizioni  stabiliti  dal  regolamento,  purche'  sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione nella guida per i  conducenti  degli  altri
          veicoli. 
              3. 
              4.  La  collocazione  di  cartelli  e  di  altri  mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario  se  la  strada  e'   statale,   regionale   o
          provinciale. 
              5. Quando i cartelli e  gli  altri  mezzi  pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello  Stato,
          previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 
              6.  Il  regolamento  stabilisce   le   norme   per   le
          dimensioni,  le  caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi
          pubblicitari lungo le strade,  le  fasce  di  pertinenza  e
          nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
          Nell'interno dei centri abitati,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal  comma  1,  i  comuni  hanno  la  facolta'  di
          concedere deroghe alle norme relative alle distanze  minime
          per il posizionamento dei  cartelli  e  degli  altri  mezzi
          pubblicitari, nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza
          della circolazione stradale. 
              7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
          vista degli itinerari internazionali,  delle  autostrade  e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette strade e' consentita la  pubblicita'  nelle  aree  di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario e sempre che non sia  visibile  dalle  stesse.
          Sono consentiti i segnali indicanti servizi  o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle  strade.  Sono  altresi'  consentite  le  insegne  di
          esercizio, con esclusione  dei  cartelli  e  delle  insegne
          pubblicitarie   e   altri   mezzi   pubblicitari,   purche'
          autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro  i
          limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Sono   inoltre
          consentiti,  purche'  autorizzati  dall'ente   proprietario
          della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
          decreto  di  cui  al  periodo   precedente,   cartelli   di
          valorizzazione e promozione del territorio  indicanti  siti
          d'interesse turistico  e  culturale  e  cartelli  indicanti
          servizi di pubblico interesse. Con il  decreto  di  cui  al
          quarto periodo  sono  altresi'  individuati  i  servizi  di
          pubblico interesse ai quali si  applicano  le  disposizioni
          del periodo precedente. 
              8. E' parimenti vietata  la  pubblicita',  relativa  ai
          veicoli sotto qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento previste dal presente codice. La  pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per  ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno. 
              9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
          pubblicita' attuate all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
          per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
          e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre,  a
          mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza  delle
          disposizioni stesse. 
              11.  Chiunque  viola  le  disposizioni   del   presente
          articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1. 596. 
              12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
          autorizzazioni previste dal presente articolo  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1. 376,55 a euro 13. 765,50 in  via  solidale  con  il
          soggetto pubblicizzato. 
              13. Gli enti proprietari, per le strade  di  rispettiva
          competenza, assicurano il rispetto delle  disposizioni  del
          presente articolo.  Per  il  raggiungimento  di  tale  fine
          l'ufficio o comando da cui  dipende  l'agente  accertatore,
          che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
          di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia  dello  stesso  al
          competente ente proprietario della strada. 
              13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
          esercizio   o   altri   mezzi   pubblicitari    privi    di
          autorizzazione o comunque in contrasto con quanto  disposto
          dal comma  1,  l'ente  proprietario  della  strada  diffida
          l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
          del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il  mezzo
          pubblicitario a loro spese entro e non oltre  dieci  giorni
          dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il  suddetto
          termine, l'ente  proprietario  provvede  ad  effettuare  la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario  e  alla  sua  custodia
          ponendo  i  relativi  oneri  a  carico  dell'autore   della
          violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario  o
          possessore del suolo;  a  tal  fine  tutti  gli  organi  di
          polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
          accedere sul  fondo  privato  ove  e'  collocato  il  mezzo
          pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni  indicate  al
          presente comma e al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 4. 455  a
          euro 17. 823; nel caso in cui non sia possibile individuare
          l'autore   della   violazione,   alla    stessa    sanzione
          amministrativa  e'  soggetto   chi   utilizza   gli   spazi
          pubblicitari privi di autorizzazione. 
              13-ter.  In  caso  di  inottemperanza  al  divieto,   i
          cartelli,  le  insegne  di  esercizio  e  gli  altri  mezzi
          pubblicitari sono rimossi ai sensi  del  comma  13-bis.  Le
          regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione le strade  di
          interesse panoramico ed ambientale nelle quali i  cartelli,
          le  insegne  di  esercizio  ed  altri  mezzi   pubblicitari
          provocano deturpamento del paesaggio. Entro  sei  mesi  dal
          provvedimento di individuazione delle strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
          ai sensi del comma 13-bis. 
              13-quater.  Nel  caso  in   cui   l'installazione   dei
          cartelli, delle insegne  di  esercizio  o  di  altri  mezzi
          pubblicitari  sia  realizzata  su  suolo  demaniale  ovvero
          rientrante nel  patrimonio  degli  enti  proprietari  delle
          strade, o nel caso in  cui  la  loro  ubicazione  lungo  le
          strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
          circolazione, in quanto in contrasto  con  le  disposizioni
          contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
          indugio   la    rimozione    del    mezzo    pubblicitario.
          Successivamente alla stessa, l'ente proprietario  trasmette
          la nota delle  spese  sostenute  al  prefetto,  che  emette
          ordinanza  -  ingiunzione  di  pagamento.  Tale   ordinanza
          costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 
              13-quater. 1. In ogni caso,  l'ente  proprietario  puo'
          liberamente disporre  dei  mezzi  pubblicitari  rimossi  in
          conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
          il termine di sessanta  giorni  senza  che  l'autore  della
          violazione, il proprietario o il possessore del terreno  ne
          abbiano richiesto  la  restituzione.  Il  predetto  termine
          decorre dalla data della diffida,  nel  caso  di  rimozione
          effettuata ai sensi del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di
          effettuazione della rimozione,  nell'ipotesi  prevista  dal
          comma 13-quater. 
              13-quinquies. ".