Art. 37
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila
il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della
determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio,
i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite
convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le
facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del
dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene
trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita',
di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi
per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore ((a tre volte l'importo)) previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di
procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i
processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro
4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'
ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la
seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le
seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"));
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e'
sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un
terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di
giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di
magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli
Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni
previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la
riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura
del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle
modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del
cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e
tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata
all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo
compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono,
altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote
uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al
funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della
quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi'
subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al
deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta
al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui
al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo
le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel
fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le
procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura
tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di
riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per
cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono
sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori
dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o
tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline
similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133,
alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con
provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
"Art. 45. Temporaneita' delle funzioni direttive - 1.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a
16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata
di quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo'
essere confermato, previo concerto con il Ministro della
giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale
periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In
caso di valutazione negativa, il magistrato non puo'
partecipare a concorsi per il conferimento di altri
incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle
funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in
soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo
titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha
esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio
presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne'
direttive ne' semidirettive. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127):
"Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni
legali - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui
all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
puo' essere articolato sulla durata di un anno.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127 . Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 15. Segreto d'ufficio - 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o conclusione,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle
sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento. ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
S. O.
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 13, 14, 18,
131 e 158 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Contributo unificato - 1. E' dovuto il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione nel
processo amministrativo e nel processo tributario, secondo
gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto
previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di
lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti
che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1. "
"Art. 10. Esenzioni. - 1. Non e' soggetto al contributo
unificato il processo gia' esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di
rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di
assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del
codice di procedura civile.
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate
secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. "
"Art. 13. Importi- 1. Il contributo unificato e' dovuto
nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1. 100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.
100 e fino a euro 5. 200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro
5. 200 e fino a euro 26. 000 e per i processi contenziosi
di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro
26. 000 e fino a euro 52. 000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro
52. 000 e fino a euro 260. 000;
f) euro 1. 056 per i processi di valore superiore a
euro 260. 000 e fino a euro 520. 000;
g) euro 1. 466 per i processi di valore superiore a
euro 520. 000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2. 500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1. 500;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il contributo dovuto e' di euro 4. 000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.
582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2. 582,28 e fino a euro 5. 000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5. 000 e fino a euro 25. 000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25. 000 e fino a euro 75. 000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75. 000 e fino a euro 200. 000;
f) euro 1. 500 per controversie di valore superiore a
euro 200. 000. "
"Art. 14. Obbligo di pagamento- 1. La parte che per
prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito (33).
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge
intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore
della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito. "
"Art. 18. Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel
processo penale e nei processi in cui e' dovuto il
contributo unificato - 1. Agli atti e provvedimenti del
processo penale non si applica l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e
provvedimenti del processo civile, compresa la procedura
concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo
amministrativo e nel processo tributario, soggetti al
contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica,
inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive,
degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle
parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono
tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti,
necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per
le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da
terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre
che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai
processi di cui al comma 1. "
"Art. 131. (Effetti dell'ammissione al patrocinio) - 1.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente
alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e
all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a
domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non
e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della
quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte
ammessa, per vittoria della causa o per revoca
dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli
onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai
magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali
giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti
del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel
processo civile;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a
testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e
ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei
provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o
per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi
dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o
le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
parte. "
"Art. 158. Spese nel processo in cui e' parte
l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito e recupero delle stesse - 1. Nel processo in cui e'
parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito,
se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di
trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario
sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre
spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla
rifusione delle spese in proprio favore. ".
- Il decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. ), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S. O.
- Si riporta il testo del primo comma, dell'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni
spesa e tassa per i giudizi di lavoro), come modificato
dalla presente legge:
"Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della
massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza
limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare
delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,
nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di
concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa.
. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano
alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma
2-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di
condanna - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel sito
internet del Ministero della giustizia. La durata della
pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura
non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di
quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 729 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 729. Pubblicazione della sentenza - La sentenza
che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere
inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero
della giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri
mezzi di pubblicita'.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di
qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia
della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato
l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione
sull'originale. ".
- La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge
5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 16. Potenziamento del monitoraggio attraverso
attivita' di revisori e sindaci - 1. Al fine di dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui
all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla
normativa vigente, e' assicurata la presenza di un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici
territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati,
fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del
collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei
verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente
legge e da direttive emanate dalle amministrazioni
vigilanti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati
trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle
tabelle infradistrettuali):
"Art. 1. Trasferimento d'ufficio - 1. Ai fini della
presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni
tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia
stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia
manifestato il consenso o la disponibilita', e che
determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100
chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di
cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario
per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso
nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento
dell'organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con
delibera, su proposta del Ministro della giustizia,
individua annualmente le sedi disagiate, in numero non
superiore a ottanta.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati
d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
abbiano conseguito almeno la prima valutazione di
professionalita', in numero non superiore a centocinquanta
unita'. Il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle
sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera
con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle
sedi disagiate. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 9-bis e 13
del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
"Art. 9-bis. Assegnazione di sede al termine del
periodo di tirocinio - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il
Consiglio superiore della magistratura, previo parere del
consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno
ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede
provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di
professionalita', con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, previo parere del consiglio
giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13,
commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici
giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso
Consiglio superiore della magistratura. "
"Art. 13. Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa - 1.
L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti,
giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini
preliminari o di giudice dell'udienza preliminare,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita'.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio
di cui al presente comma puo' essere richiesto
dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco
dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni
di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e'
disposto a seguito di procedura concorsuale, previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale,
e subordinatamente ad un giudizio di idoneita' allo
svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio
superiore della magistratura previo parere del consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio
giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore generale presso la
medesima corte a seconda che il magistrato eserciti
funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio,
possono acquisire anche le osservazioni del presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli
elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la
valutazione di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni
giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di
legittimita', e viceversa, le disposizioni del secondo e
terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio
giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, nonche' sostituendo al presidente della corte
d'appello e al procuratore generale presso la medesima,
rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita' di cui
all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a
quelle relative alla sede di destinazione, anche per le
funzioni di legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello
stesso articolo 10, che comportino il mutamento da
giudicante a requirente e viceversa.
7. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita'
del sistema giudiziario):
"Art. 3-bis. Disposizioni in materia di attribuzione di
funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine
del tirocinio - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione
delle sedi ai magistrati nominati con il decreto
ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura
superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1,
comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo
modificato dal presente decreto, puo' attribuire
esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'
articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni
requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente
al conseguimento della prima valutazione di
professionalita'.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di
professionalita', l'esercizio dell'azione penale in
relazione a reati per i quali e' prevista l'udienza
preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al
comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore
della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro
magistrato appositamente delegato ai sensi dell' articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106.
3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con
apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso
scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede
nelle forme del giudizio direttissimo mediante
presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del
dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio.
4. - 5. (Omissis). ".