Art. 37 
 
 
Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                   definizione delle controversie 
 
  1. I  capi  degli  uffici  giudiziari  sentiti,  i  presidenti  dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione  dei  procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina: 
    a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso; 
    b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto  conto  dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita'  nella  trattazione  dei
procedimenti  pendenti,  individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed
omogenei che tengano  conto  della  durata  della  causa,  anche  con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa. 
  2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila
il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo  ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.  160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai  locali  consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1  viene  adottato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e vengono indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
procedimenti  civili,  amministrativi   e   tributari   concretamente
raggiungibili entro il 31  dicembre  2012,  anche  in  assenza  della
determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 
  4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio,
i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
facolta'  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita',  anche  con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita'  del  corso  del
dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita',
di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 
  6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo I della parte  II  e'  sostituito  dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario"; 
    b) all'articolo 9: 
      1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 
      2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi
per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini
dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima
dichiarazione,  superiore  ((a   tre   volte   l'importo))   previsto
dall'articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo  13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto  nella  misura  di
cui all'articolo 13, comma 1."; 
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse; 
    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile»; 
    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro,
nonche' per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro
1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui  al  libro  IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i
processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre
1970, n. 898,»; 
    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
    o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 146.»; 
    p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»; 
    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'."; 
    r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
    s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: 
      "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  e'
dovuto nei seguenti importi: 
      a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale;  b)   per   le   controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma  3;  c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a  determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino  il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i  ricorsi
di cui all'articolo 119, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto  e'  di  euro
4.000; e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle  lettere
precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  meta'
ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: 
      "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi: 
        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
2.582,28 e fino a euro 5.000; 
        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000; 
        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
25.000 e fino a euro 75.000; 
        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
75.000 e fino a euro 200.000; 
        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
200.000. 
    u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite,
determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle
conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a
debito."; 
    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa  la
seguente "e"; 
      2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le
seguenti. "e nel processo tributario"; 
    z) all'articolo 131, comma 2: 
    ((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario")); 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    aa) all'articolo 158, comma 1: 
    ((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario")); 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  e'
sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; 
    cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 
  9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
  10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria. 
  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e' stabilita annualmente  la  ripartizione  di  una  quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al  comma  10  tra  la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo  anno  un
terzo di tale quota e' destinato, a livello  nazionale,  a  spese  di
giustizia,  ivi  comprese  le  nuove  assunzioni  di   personale   di
magistratura ordinaria, amministrativa  e  contabile,  nonche'  degli
Avvocati e  Procuratori  dello  Stato,  in  deroga  alle  limitazioni
previste dalla legislazione  vigente;  per  gli  anni  successivi  la
riassegnazione prevista dal comma 10 e'  effettuata  al  netto  delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
della Giustizia e dagli  organi  di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli  uffici  giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12  nella  misura
del  cinquanta  per  cento  all'incentivazione,  sulla   base   delle
modalita'  previste  dalla  disciplina  di  comparto,  del  personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  del
cinquanta  per  cento  alle  spese  di  funzionamento  degli   uffici
giudiziari.  Tale  ultima  quota,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della  giustizia,  sentiti  i  competenti  organi  di
autogoverno   della   magistratura   ordinaria,   amministrativa    e
tributaria,  puo'  essere,   in   tutto   o   in   parte,   destinata
all'erogazione  di  misure  incentivanti,  anche   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, in favore del personale di  magistratura,  e  nei  riguardi  dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile  del  relativo
compenso. Con il  decreto  di  cui  al  precedente  periodo  vengono,
altresi', definiti i criteri e le  modalita'  di  attribuzione  degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime  modalita',  in  quote
uguali,  all'incentivazione  del  personale   amministrativo   e   al
funzionamento degli uffici giudiziari. 
  12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di  autogoverno  della  magistratura  amministrativa   e   tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto  di  almeno  il  dieci  per  cento  rispetto  all'anno
precedente. Relativamente ai giudici  tributari,  l'incremento  della
quota  variabile  del  compenso  di  cui  al  comma  11  e'  altresi'
subordinato, in caso  di  pronunzia  su  una  istanza  cautelare,  al
deposito della sentenza di merito  che  definisce  il  ricorso  entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia  .  Per  l'anno  2011  la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma  e'  ridotta
al cinque per cento. 
  13. Il Ministro della Giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, e gli organi di  autogoverno  della  magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  cui
al comma 11  tra  gli  uffici  giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma  12,  secondo
le percentuali di  cui  al  comma  11  e  tenuto  anche  conto  delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. 
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante
dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel
fondo  di  cui  al  comma  10.  Conseguentemente,  il   comma   6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato. 
  15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme  restando  le
procedure  autorizzatorie  previste   dalla   legge,   le   procedure
concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura  gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente  decreto  possono
essere completate. 
  16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente. 
  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura
tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di
riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
cento. 
  18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 
      2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse. 
    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia". 
  19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il
Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta  ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori
dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte  dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o
tra i professori  ordinari  di  contabilita'  pubblica  o  discipline
similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
  21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133,
alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con
provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  45  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150): 
              "Art. 45. Temporaneita' delle funzioni direttive  -  1.
          Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a
          16, hanno natura temporanea e sono conferite per la  durata
          di quattro anni, al termine dei quali  il  magistrato  puo'
          essere confermato, previo concerto con  il  Ministro  della
          giustizia, per  un'ulteriore  sola  volta,  per  un  eguale
          periodo a seguito di valutazione, da  parte  del  Consiglio
          superiore della  magistratura,  dell'attivita'  svolta.  In
          caso  di  valutazione  negativa,  il  magistrato  non  puo'
          partecipare  a  concorsi  per  il  conferimento  di   altri
          incarichi direttivi per cinque anni. 
              2. Alla scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  il
          magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
          di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
          ipotesi  di  reiezione  della  stessa,  e'  assegnato  alle
          funzioni non  direttive  nel  medesimo  ufficio,  anche  in
          soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 
              3. All'atto della presa di possesso da parte del  nuovo
          titolare della funzione direttiva,  il  magistrato  che  ha
          esercitato la relativa  funzione,  se  ancora  in  servizio
          presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
          assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni  del
          Consiglio superiore della magistratura,  con  funzioni  ne'
          direttive ne' semidirettive. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127): 
              "Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni
          legali  -  1.  Le  scuole  di   specializzazione   per   le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui  all'articolo  17,
          comma 114, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  ,  e  nel
          contesto dell'attuazione della autonomia didattica  di  cui
          all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso   l'approfondimento   teorico,   integrato    da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio  delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la formazione comune  dei  laureati  in  giurisprudenza  e'
          svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le  attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso sedi giudiziarie, studi professionali e  scuole  del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai. 
              2-bis. La durata delle scuole di  cui  al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea
          specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base
          degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,
          n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno accademico 2007-2008,  con  regolamento
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
          puo' essere articolato sulla durata di un anno. 
              3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo
          i criteri indicati nel  decreto  di  cui  all'articolo  17,
          comma 114, della legge 15  maggio  1997,  n.  127  ,  dalle
          universita', sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza,  anche
          sulla base  di  accordi  e  convenzioni  interuniversitari,
          estesi, se del caso, ad  altre  facolta'  con  insegnamenti
          giuridici. 
              4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
              5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127 . Il predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
              6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti. 
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
              8. Il decreto di cui  all'art.  17,  comma  114,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato): 
              "Art. 15.  Segreto  d'ufficio  -  1.  L'impiegato  deve
          mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a  chi
          non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
          od  operazioni  amministrative,  in  corso  o  conclusione,
          ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle
          sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e  delle  modalita'
          previste dalle norme sul diritto  di  accesso.  Nell'ambito
          delle proprie  attribuzioni,  l'impiegato  preposto  ad  un
          ufficio rilascia copie ed estratti di atti e  documenti  di
          ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento. ". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
          S. O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 13, 14, 18,
          131  e  158  del  citato  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  9.  Contributo  unificato  -  1.  E'  dovuto  il
          contributo unificato di iscrizione  a  ruolo,  per  ciascun
          grado  di  giudizio,  nel  processo  civile,  compresa   la
          procedura concorsuale e  di  volontaria  giurisdizione  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario,  secondo
          gli  importi  previsti  dall'articolo  13  e  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 10. 
              1-bis. Nei processi per controversie di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di
          lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le  parti
          che  sono  titolari  di  un  reddito  imponibile  ai   fini
          dell'imposta personale sul reddito, risultante  dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1. " 
              "Art. 10. Esenzioni. - 1. Non e' soggetto al contributo
          unificato  il  processo  gia'  esente,  secondo  previsione
          legislativa e senza  limiti  di  competenza  o  di  valore,
          dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o  diritto  di
          qualsiasi  specie  e  natura,  nonche'   il   processo   di
          rettificazione di stato  civile,  il  processo  in  materia
          tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
          marzo 2001, n. 89. 
              2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
          anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia  di
          assegni per il mantenimento della prole, e quello  comunque
          riguardante la stessa. 
              3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV  e  V,  del
          codice di procedura civile. 
              4. 
              5. 
              6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
          dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni  dell'atto
          introduttivo. 
              6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo  23  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          gli atti del processo sono soggetti soltanto  al  pagamento
          del contributo unificato, nonche' delle spese  forfetizzate
          secondo l'importo  fissato  all'articolo  30  del  presente
          testo unico. Nelle controversie di cui  all'articolo  unico
          della  legge  2  aprile  1958,   n.   319,   e   successive
          modificazioni, e in quelle in  cui  si  applica  lo  stesso
          articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. " 
              "Art. 13. Importi- 1. Il contributo unificato e' dovuto
          nei seguenti importi: 
              a) euro 37 per i processi di valore fino a 1. 100 euro,
          nonche' per i processi per  controversie  di  previdenza  e
          assistenza    obbligatorie,    salvo    quanto     previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
              b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.
          100 e fino a euro 5. 200 e per  i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
              c) euro 206 per i processi di valore superiore  a  euro
          5. 200 e fino a euro 26. 000 e per i  processi  contenziosi
          di  valore  indeterminabile  di  competenza  esclusiva  del
          giudice di pace; 
              d) euro 450 per i processi di valore superiore  a  euro
          26. 000 e fino a euro 52. 000 e per  i  processi  civili  e
          amministrativi di valore indeterminabile; 
              e) euro 660 per i processi di valore superiore  a  euro
          52. 000 e fino a euro 260. 000; 
              f) euro 1. 056 per i processi  di  valore  superiore  a
          euro 260. 000 e fino a euro 520. 000; 
              g) euro 1. 466 per i processi  di  valore  superiore  a
          euro 520. 000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2. 500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146. 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
              3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi   il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'. 
              4. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 740. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1. 500; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104, il contributo dovuto e' di euro 4. 000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  600.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
          del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
              6-ter. 
              6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per controversie di valore fino  a  euro  2.
          582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2. 582,28 e fino a euro 5. 000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5. 000 e fino a euro 25. 000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25. 000 e fino a euro 75. 000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75. 000 e fino a euro 200. 000; 
              f) euro 1. 500 per controversie di valore  superiore  a
          euro 200. 000. " 
              "Art. 14. Obbligo di pagamento- 1.  La  parte  che  per
          prima si costituisce in giudizio, che deposita  il  ricorso
          introduttivo,  ovvero  che,  nei  processi   esecutivi   di
          espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o  la
          vendita  dei  beni  pignorati,  e'  tenuta   al   pagamento
          contestuale del contributo unificato. 
              2. Il valore dei processi,  determinato  ai  sensi  del
          codice  di  procedura  civile,  senza  tener  conto   degli
          interessi, deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa
          dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito (33). 
              3. La parte che modifica la domanda o  propone  domanda
          riconvenzionale  o  formula  chiamata  in  causa  o  svolge
          intervento autonomo,  cui  consegue  l'aumento  del  valore
          della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione  e  a
          procedere al contestuale pagamento integrativo. 
              3-bis. Nei processi tributari, il  valore  della  lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. " 
              "Art. 18. Non applicabilita' dell'imposta di bollo  nel
          processo  penale  e  nei  processi  in  cui  e'  dovuto  il
          contributo unificato - 1. Agli  atti  e  provvedimenti  del
          processo  penale  non  si  applica  l'imposta   di   bollo.
          L'imposta di bollo non si  applica  altresi'  agli  atti  e
          provvedimenti del processo civile,  compresa  la  procedura
          concorsuale e di  volontaria  giurisdizione,  del  processo
          amministrativo  e  nel  processo  tributario,  soggetti  al
          contributo unificato. L'imposta di bollo  non  si  applica,
          inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle  esecutive,
          degli atti e dei  provvedimenti,  purche'  richieste  dalle
          parti processuali. Atti e provvedimenti del  processo  sono
          tutti gli atti  processuali,  inclusi  quelli  antecedenti,
          necessari o funzionali. 
              2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per
          le istanze e domande sotto qualsiasi  forma  presentate  da
          terzi, nonche' per gli atti  non  giurisdizionali  compiuti
          dagli uffici, compreso il rilascio di  certificati,  sempre
          che non siano atti antecedenti, necessari o  funzionali  ai
          processi di cui al comma 1. " 
              "Art. 131. (Effetti dell'ammissione al patrocinio) - 1.
          Per effetto dell'ammissione al patrocinio  e  relativamente
          alle spese  a  carico  della  parte  ammessa,  alcune  sono
          prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 
              2. Sono spese prenotate a debito: 
              a) il contributo unificato  nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario; 
              b) l'imposta  di  bollo,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642, nel processo contabile; 
              c)  le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni  a
          richiesta d'ufficio nel processo civile; 
              d) l'imposta di registro  ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettere a) e  b),  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel  processo  civile  e
          amministrativo; 
              e)  l'imposta   ipotecaria   e   catastale   ai   sensi
          dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 347; 
              f) i diritti di copia. 
              3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte  e
          all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a  debito,  a
          domanda, anche nel caso di transazione della lite,  se  non
          e' possibile la ripetizione  dalla  parte  a  carico  della
          quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte
          ammessa,  per   vittoria   della   causa   o   per   revoca
          dell'ammissione. Lo  stesso  trattamento  si  applica  agli
          onorari di notaio per lo svolgimento di  funzioni  ad  essi
          demandate dal magistrato nei casi previsti  dalla  legge  e
          all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro. 
              4. Sono spese anticipate dall'erario: 
              a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; 
              b) le indennita' e le spese  di  viaggio  spettanti  ai
          magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli  ufficiali
          giudiziari per le trasferte relative al compimento di  atti
          del processo  fuori  dalla  sede  in  cui  si  svolge,  nel
          processo civile; 
              c) le indennita' e le  spese  di  viaggio  spettanti  a
          testimoni,  a  notai,  a  consulenti  tecnici  di  parte  e
          ausiliari del magistrato, nonche' le  spese  sostenute  per
          l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; 
              d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei
          provvedimenti del magistrato nel processo civile; 
              e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o
          per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; 
              f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 
              5. Sono  prenotati  a  debito  o  anticipati  ai  sensi
          dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta  o
          le spese di spedizione degli ufficiali  giudiziari  per  le
          notificazioni e gli  atti  di  esecuzione  a  richiesta  di
          parte. " 
              "Art.  158.  Spese  nel  processo  in  cui   e'   parte
          l'amministrazione  pubblica  ammessa  alla  prenotazione  a
          debito e recupero delle stesse - 1. Nel processo in cui  e'
          parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a  debito,
          se a carico dell'amministrazione: 
              a) il contributo unificato  nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario; 
              b) l'imposta di bollo nel processo contabile; 
              c) l'imposta di registro  ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel  processo  civile  e
          amministrativo; 
              d)  l'imposta   ipotecaria   e   catastale   ai   sensi
          dell'articolo  16,  comma  1,  lettera  e),   del   decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
              e)  le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni  a
          richiesta d'ufficio nel processo civile. 
              2.  Sono  anticipate  dall'erario  le   indennita'   di
          trasferta  o  le  spese  di  spedizione   degli   ufficiali
          giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione  a
          richiesta dell'amministrazione. 
              3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario
          sono recuperate dall'amministrazione,  insieme  alle  altre
          spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla
          rifusione delle spese in proprio favore. ". 
              -  Il  decreto  legislativo  31dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413.  ),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S. O. 
              - Si riporta il testo del  primo  comma,  dell'articolo
          unico della legge 2 aprile 1958, n. 319  (Esonero  da  ogni
          spesa e tassa per i giudizi  di  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Articolo  unico.  -  Gli  atti,  i  documenti   ed   i
          provvedimenti  relativi   alle   cause   per   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,   gli   atti   relativi   ai   provvedimenti    di
          conciliazione  dinanzi  agli  uffici  del  lavoro  e  della
          massima occupazione  o  previsti  da  contratti  o  accordi
          collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
          previdenza e assistenza  obbligatorie  sono  esenti,  senza
          limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
          registro e da ogni spesa,  tassa  o  diritto  di  qualsiasi
          specie e natura, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
          30 maggio 2002, n. 115. 
              Sono allo stesso modo esenti gli  atti  e  i  documenti
          relativi alla  esecuzione  sia  immobiliare  che  mobiliare
          delle sentenze ed ordinanze emesse  negli  stessi  giudizi,
          nonche' quelli  riferentisi  a  recupero  dei  crediti  per
          prestazioni di lavoro nelle  procedure  di  fallimento,  di
          concordato   preventivo   e    di    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
              . Le disposizioni di cui al primo  comma  si  applicano
          alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826  del
          codice di procedura civile. ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  9,  comma
          2-bis, del citato decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino  al  31
          dicembre  2013  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  36.  Pubblicazione  della  sentenza  penale   di
          condanna - La sentenza di condanna alla  pena  di  morte  o
          all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel  comune
          ove e' stata pronunciata,  in  quello  ove  il  delitto  fu
          commesso, e in quello  ove  il  condannato  aveva  l'ultima
          residenza. 
              La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel  sito
          internet del Ministero della  giustizia.  La  durata  della
          pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice  in  misura
          non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di
          quindici giorni. 
              La pubblicazione e' fatta per estratto,  salvo  che  il
          giudice disponga  la  pubblicazione  per  intero;  essa  e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato. 
              La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di  condanna  deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 729 del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 729. Pubblicazione della sentenza -  La  sentenza
          che dichiara l'assenza o  la  morte  presunta  deve  essere
          inserita  per  estratto  nella  Gazzetta  ufficiale   della
          Repubblica e pubblicata nel  sito  internet  del  Ministero
          della giustizia. Il tribunale  puo'  anche  disporre  altri
          mezzi di pubblicita'. 
              Le  inserzioni  possono  essere  eseguite  a  cura   di
          qualsiasi interessato e valgono come  notificazione.  Copia
          della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato
          l'estratto deve essere  depositata  nella  cancelleria  del
          giudice che ha pronunciato la sentenza,  per  l'annotazione
          sull'originale. ". 
              - La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge
          5 agosto 1981, n. 416,  recante  disciplina  delle  imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  16  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 16.  Potenziamento  del  monitoraggio  attraverso
          attivita' di revisori e  sindaci  -  1.  Al  fine  di  dare
          attuazione alle prioritarie  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di  cui
          all'articolo  14,  funzionali   alla   tutela   dell'unita'
          economica della Repubblica, ove  non  gia'  prevista  dalla
          normativa  vigente,  e'  assicurata  la  presenza   di   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei collegi di revisione o sindacali delle  amministrazioni
          pubbliche, con esclusione degli enti e  organismi  pubblici
          territoriali e, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
          3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi  vigilati,
          fermo restando il numero dei revisori e dei componenti  del
          collegio. 
              2. I collegi di cui al comma  1  devono  riferire,  nei
          verbali   relativi   alle   verifiche   effettuate,   circa
          l'osservanza  degli  adempimenti  previsti  dalla  presente
          legge  e  da  direttive   emanate   dalle   amministrazioni
          vigilanti. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 4  maggio  1998,  n.  133  (Incentivi  ai  magistrati
          trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione  delle
          tabelle infradistrettuali): 
              "Art. 1. Trasferimento d'ufficio -  1.  Ai  fini  della
          presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni
          tramutamento dalla sede di servizio per il  quale  non  sia
          stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia
          manifestato  il  consenso  o  la  disponibilita',   e   che
          determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
          al comma 2,  comportando  una  distanza  superiore  ai  100
          chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
          presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
          magistrati al termine del tirocinio,  ai  trasferimenti  di
          cui  all'articolo  2,  secondo  comma,  del  regio  decreto
          legislativo  31  maggio  1946,   n.   511,   e   successive
          modificazioni, e ai trasferimenti di  cui  all'articolo  13
          del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 
              2. Per sede disagiata si intende l'ufficio  giudiziario
          per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a)  mancata  copertura  dei  posti  messi  a   concorso
          nell'ultima pubblicazione; 
              b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento
          dell'organico. 
              3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con
          delibera,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          individua annualmente le  sedi  disagiate,  in  numero  non
          superiore a ottanta. 
              4.  Alle  sedi  disagiate  possono   essere   destinati
          d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
          abbiano  conseguito  almeno   la   prima   valutazione   di
          professionalita', in numero non superiore a  centocinquanta
          unita'.   Il    termine    previsto    dall'articolo    194
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, non opera  per  i  tramutamenti  nelle
          sedi disagiate di cui al comma 2. 
              5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
          il consenso o la disponibilita'  dei  magistrati,  delibera
          con priorita' in ordine al  trasferimento  d'ufficio  nelle
          sedi disagiate. ". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 9-bis e 13
          del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160: 
              "Art.  9-bis.  Assegnazione  di  sede  al  termine  del
          periodo  di  tirocinio   -   1.   Salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento  motivato,  il
          Consiglio superiore della magistratura, previo  parere  del
          consiglio  giudiziario,  assegna  i  magistrati  che  hanno
          ottenuto  un  positivo  giudizio  di  idoneita'  ai   sensi
          dell'articolo 22,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede
          provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. 
              2. Dopo il conseguimento  della  prima  valutazione  di
          professionalita', con provvedimento motivato, il  Consiglio
          superiore della magistratura, previo parere  del  consiglio
          giudiziario, assegna,  anche  in  deroga  all'articolo  13,
          commi 3 e 4, i magistrati di cui al  comma  1  agli  uffici
          giudiziari  individuati  quali  disponibili  dallo   stesso
          Consiglio superiore della magistratura. " 
              "Art. 13. Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
          funzioni giudicanti a quelle requirenti e  viceversa  -  1.
          L'assegnazione  di  sede,  il  passaggio   dalle   funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
              2. I magistrati ordinari al termine del  tirocinio  non
          possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti,
          giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini
          preliminari  o   di   giudice   dell'udienza   preliminare,
          anteriormente al conseguimento della prima  valutazione  di
          professionalita'. 
              3. Il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'articolo  11  del  codice  di  procedura   penale   in
          relazione al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta
          servizio all'atto del mutamento di funzioni.  Il  passaggio
          di  cui   al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
          dall'interessato, per non piu' di quattro  volte  nell'arco
          dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno  cinque  anni
          di servizio continuativo nella funzione  esercitata  ed  e'
          disposto  a  seguito  di  procedura   concorsuale,   previa
          partecipazione ad un corso di qualificazione professionale,
          e  subordinatamente  ad  un  giudizio  di  idoneita'   allo
          svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal  Consiglio
          superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
          giudiziario. Per tale giudizio di  idoneita'  il  consiglio
          giudiziario deve acquisire le osservazioni  del  presidente
          della corte di appello o del procuratore generale presso la
          medesima  corte  a  seconda  che  il  magistrato   eserciti
          funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
          di appello o  il  procuratore  generale  presso  la  stessa
          corte, oltre agli elementi forniti dal  capo  dell'ufficio,
          possono acquisire anche le osservazioni del presidente  del
          consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli
          elementi di fatto sulla base dei quali  hanno  espresso  la
          valutazione di idoneita'. Per il passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti di  legittimita'  alle  funzioni  requirenti  di
          legittimita', e viceversa, le disposizioni  del  secondo  e
          terzo  periodo  si  applicano  sostituendo   al   consiglio
          giudiziario  il  Consiglio   direttivo   della   Corte   di
          cassazione, nonche' sostituendo al presidente  della  corte
          d'appello e al procuratore  generale  presso  la  medesima,
          rispettivamente,  il  primo  presidente  della   Corte   di
          cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 
              4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
          3, il solo divieto di passaggio da  funzioni  giudicanti  a
          funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello  stesso
          distretto, all'interno  di  altri  distretti  della  stessa
          regione e con riferimento al  capoluogo  del  distretto  di
          corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo  11  del
          codice di procedura penale in relazione  al  distretto  nel
          quale il magistrato presta servizio all'atto del  mutamento
          di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
          che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia  svolto
          negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente  civili  o
          del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato  chieda  il
          passaggio da  funzioni  requirenti  a  funzioni  giudicanti
          civili o del lavoro in un  ufficio  giudiziario  diviso  in
          sezioni, ove vi siano posti vacanti,  in  una  sezione  che
          tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
          caso il magistrato non puo' essere  destinato,  neppure  in
          qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o  miste
          prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
          Nel secondo caso il magistrato non puo'  essere  destinato,
          neppure in qualita' di  sostituto,  a  funzioni  di  natura
          penale  o  miste  prima  del  successivo  trasferimento   o
          mutamento  di  funzioni.  In  tutti  i  predetti  casi   il
          tramutamento di funzioni puo' realizzarsi  soltanto  in  un
          diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto  a
          quelli di provenienza. Il  tramutamento  di  secondo  grado
          puo' avvenire soltanto in un diverso distretto  rispetto  a
          quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro  del  magistrato  che  abbia
          esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente
          indicata nella vacanza pubblicata dal  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  nel   relativo   provvedimento   di
          trasferimento. 
              5. Per il passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
              6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per  il
          conferimento  delle  funzioni  di   legittimita'   di   cui
          all'articolo 10, commi 15 e 16,  nonche',  limitatamente  a
          quelle relative alla sede di  destinazione,  anche  per  le
          funzioni di legittimita' di cui  ai  commi  6  e  14  dello
          stesso  articolo  10,  che  comportino  il   mutamento   da
          giudicante a requirente e viceversa. 
              7. ". 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
          2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita'
          del sistema giudiziario): 
              "Art. 3-bis. Disposizioni in materia di attribuzione di
          funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine
          del tirocinio - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio
          superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione
          delle  sedi  ai  magistrati   nominati   con   il   decreto
          ministeriale  2  ottobre  2009  sussista   una   scopertura
          superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1,
          comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da  ultimo
          modificato   dal   presente   decreto,   puo'    attribuire
          esclusivamente  ai  predetti  magistrati,  in  deroga  all'
          articolo 13, comma 2,  del  decreto  legislativo  5  aprile
          2006, n.  160,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
          requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente
          al    conseguimento    della    prima    valutazione     di
          professionalita'. 
              2. Fino al conseguimento  della  prima  valutazione  di
          professionalita',   l'esercizio   dell'azione   penale   in
          relazione  a  reati  per  i  quali  e'  prevista  l'udienza
          preliminare da parte dei magistrati requirenti  di  cui  al
          comma 1 deve essere assentito per iscritto dal  procuratore
          della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro
          magistrato appositamente delegato ai sensi  dell'  articolo
          1, comma 4, del decreto legislativo 20  febbraio  2006,  n.
          106. 
              3. Il procuratore della Repubblica puo'  disporre,  con
          apposita direttiva di  carattere  generale,  che  l'assenso
          scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si  procede
          nelle   forme   del    giudizio    direttissimo    mediante
          presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice  del
          dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale
          giudizio. 
              4. - 5. (Omissis). ".