Art. 38 
 
 
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale 
 
  1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita'  dell'azione
amministrativa e favorire la piena  operativita'  e  trasparenza  dei
pagamenti,   nonche'   deflazionare   il   contenzioso   in   materia
previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia
previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte
l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31
dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a
favore del ricorrente. L'estinzione e'  dichiarata  con  decreto  dal
giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica
l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile." 
    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente: 
        "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,
sordita' civile, handicap  e  disabilita',  nonche'  di  pensione  di
inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla  legge  12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il
riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice
competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile.,
((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza
di accertamento tecnico per la verifica preventiva  delle  condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede  a
norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile,  in  quanto
compatibile nonche' secondo le previsioni  inerenti  all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 
        L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo
costituisce condizione di procedibilita'  della  domanda  di  cui  al
primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto  a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la
prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico
preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la
presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di
completamento dello stesso. 
        La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico
interrompe la prescrizione. 
        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con
decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non
superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 
        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai
sensi dell'((articolo 196,)) con decreto  pronunciato  fuori  udienza
entro trenta giorni dalla scadenza del  termine  previsto  dal  comma
precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'
modificabile, e' notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,
subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative
prestazioni, entro 120 giorni. 
        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di
contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione. »; 
      2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula  apposita  dichiarazione
del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »; 
    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli
enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a
titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei
procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
ricevimento di tale comunicazione."; 
    d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n.
639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle
azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito.
In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
      2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
        "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati,
ancorche' non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale
dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici,
nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a
seguito di riliquidazioni.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  si
applicano dal 1° gennaio 2012. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera b), numero 2), e per  i  giudizi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al
valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano
anche ai giudizi pendenti in primo grado  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 ((5. A decorrere)) dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'allegato A del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
soppressa la voce n. 2529. 
  ((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo
12 e' inserito il seguente: 
    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con
riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre
2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per
gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di
cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio
sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo
specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ". 
  ((7.)) A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono soppressi gli  elenchi  nominativi  trimestrali  di  cui
all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º  ottobre  1996,  n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco
nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita'  telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli
eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico
dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  ((8.))  All'articolo  10,  comma  6  -  bis  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono
sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il
quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione
al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo
delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il
riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di
nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in
deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura
civile". 
 
          Riferimenti normativi 
              -  La  legge  4  agosto  1955,  n.  848  (Ratifica   ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre  1955,  n.
          221. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 310 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art.  310.  Effetti  dell'estinzione   del   processo-
          L'estinzione del processo non estingue l'azione. 
              L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non
          le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo  e
          le pronunce che regolano la competenza. 
              Le prove raccolte sono valutate  dal  giudice  a  norma
          dell'articolo 116 secondo comma. 
              Le spese del processo estinto  stanno  a  carico  delle
          parti che le hanno anticipate. ". 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   152   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 152.  Termini  legali  e  termini  giudiziari-  I
          termini per il compimento  degli  atti  del  processo  sono
          stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice
          anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette
          espressamente. 
              I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne
          che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. 
              A  tale  fine  la   parte   ricorrente,   a   pena   di
          inammissibilita` di ricorso, formula apposita dichiarazione
          del  valore  della   prestazione   dedotta   in   giudizio,
          quantificandone  l'importo  nelle   conclusioni   dell'atto
          introduttivo. ". 
              - Si riporta il testo  dei  commi  da  35  a  35-quater
          dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla legge,  4  agosto
          2006,  n.  248  (Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale.
          ), come modificato dalla presente legge: 
              "35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle   attivita'   di
          prevenzione  e  contrasto   delle   violazioni   tributarie
          connesse  alla  dichiarazione  fraudolenta  del  valore  in
          dogana   e   degli   altri   elementi    che    determinano
          l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo  8
          novembre 1990, n. 374, ha facolta'  di  procedere,  con  le
          modalita'  previste  dall'articolo  51  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi
          di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro  elemento
          di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
          l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale  o  IVA
          ed il transito. Per le finalita' di cui al presente  comma,
          la richiesta di informazioni e  di  documenti  puo'  essere
          rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli  importatori,  agli
          esportatori, alle societa' di  servizi  aeroportuali,  alle
          compagnie di navigazione,  alle  societa'  e  alle  persone
          fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
          trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci.  La
          raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di  cui
          al presente comma e'  considerata  di  rilevante  interesse
          pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196.   In   caso   di
          inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
          informazioni di cui  al  presente  comma,  l'Agenzia  delle
          dogane    procede    all'applicazione    della     sanzione
          amministrativa pecuniaria da un minimo di 5. 000 euro ad un
          massimo di 10. 000 euro, oltre alle misure di sospensione e
          revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse  agli
          operatori inadempienti. 
              35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e  l'elusione
          fiscale,  le  societa'  di  calcio  professionistiche  sono
          obbligate a inviare per via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate  copia  dei   contratti   di   acquisizione   delle
          prestazioni  professionali  degli  atleti   professionisti,
          nonche' dei  contratti  riguardanti  i  compensi  per  tali
          prestazioni e dei contratti di  sponsorizzazione  stipulati
          dagli atleti medesimi in relazione  ai  quali  la  societa'
          percepisce   somme   per   il   diritto   di   sfruttamento
          dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          delegato   ad   acquisire   analoghe   informazioni   dalle
          Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
          da societa' sportive professionistiche residenti in  Italia
          anche indirettamente  con  analoghe  societa'  estere.  Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti il contenuto, le modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni telematiche. 
              35-ter. E' prorogata per l'anno 2006,  nella  misura  e
          alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria  in
          materia di recupero del patrimonio edilizio  relativa  alle
          prestazioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),
          della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  fatturate  dal  1°
          ottobre 2006 (158). 
              35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: 
              «121-ter. Per il periodo dal  1°  ottobre  2006  al  31
          dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e'  pari  al  36
          per cento nei limiti di 48. 000 euro per abitazione» 
              35-quinquies.  Gli  enti  previdenziali  provvedono  al
          pagamento delle somme dovute a titolo di spese,  competenze
          e altri  compensi  in  favore  dei  procuratori  legalmente
          costituiti  esclusivamente  attraverso  l'accredito   delle
          medesime sul conto corrente degli stessi.  A  tal  fine  il
          procuratore della parte e` tenuto a formulare richiesta  di
          pagamento delle somme di cui  al  periodo  precedente  alla
          struttura   territoriale    dell'Ente    competente    alla
          liquidazione,  a   mezzo   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento o posta  elettronica  certificata,  comunicando
          contestualmente gli  estremi  del  proprio  conto  corrente
          bancario e non puo` procedere alla notificazione del titolo
          esecutivo ed alla promozione di  azioni  esecutive  per  il
          recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
          ricevimento di tale comunicazione. ". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,  n.  639,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 47. Esauriti i  ricorsi  in  via  amministrativa,
          puo'   essere   proposta   l'azione   dinanzi   l'autorita'
          giudiziaria ai sensi degli  articoli  459  e  seguenti  del
          codice di procedura civile - Per le controversie in materia
          di  trattamenti  pensionistici  l'azione  giudiziaria  puo'
          essere proposta, a pena di decadenza, entro il  termine  di
          tre anni dalla data di comunicazione  della  decisione  del
          ricorso pronunziata dai competenti organi  dell'Istituto  o
          dalla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
          pronunzia della predetta decisione, ovvero  dalla  data  di
          scadenza  dei  termini  prescritti  per  l'esaurimento  del
          procedimento amministrativo, computati  a  decorrere  dalla
          data di presentazione della richiesta di prestazione. 
              Per le controversie in  materia  di  prestazioni  della
          gestione di cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,
          n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di
          decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
          precedente comma. 
              Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
          decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa,
          gli interessi legali sulle somme che risultino agli  stessi
          dovute. 
              L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto
          ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro  aventi
          causa,  nel  comunicare  il  provvedimento  adottato  sulla
          domanda  di  prestazione,  i  gravami  che  possono  essere
          proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro
          quali  termini.  E'  tenuto,  altresi',   a   precisare   i
          presupposti ed  i  termini  per  l'esperimento  dell'azione
          giudiziaria. 
              Le  decadenze  previste  dai  commi  che  precedono  si
          applicano anche alle azioni giudiziarie aventi  ad  oggetto
          l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in  parte  o
          il pagamento di accessori  del  credito.  In  tal  caso  il
          termine di decadenza decorre  dal  riconoscimento  parziale
          della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. ". 
              -  Il  regio  decreto  24  settembre  1940,   n.   1949
          (Modalita' di  accertamento  dei  contributi  dovuti  dagli
          agricoltori  e  dai  lavoratori  dell'agricoltura  per   le
          associazioni professionali, per l'assistenza malattia,  per
          l'invalidita' e  vecchiaia,  per  la  tubercolosi,  per  la
          nuzialita' e  natalita'  per  l'assicurazione  obbligatoria
          degli  infortuni  sul  lavoro  in  agricoltura  e  per   la
          corresponsione degli assegni  familiari,  e  modalita'  per
          l'accertamento  dei  lavoratori  dell'agricoltura.  ),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1941, n. 34. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-quinquies
          del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.   608
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale): 
              "Art.  9-quinquies.  Accertamento  delle  giornate   di
          lavoro nel settore agricolo - 1. Per l'accertamento ai fini
          previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli
          operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS,  sulla
          base delle dichiarazioni della manodopera occupata  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.
          375 , a decorrere dall'anno 1996 provvede a  compilare  gli
          elenchi nominativi annuali,  di  cui  all'articolo  12  del
          regio decreto 24 settembre 1940, n.  1949  ,  e  successive
          modificazioni. Provvede,  altresi',  alla  compilazione  di
          elenchi nominativi trimestrali. 
              2. Gli elenchi  trimestrali,  con  l'indicazione  delle
          giornate  di  lavoro  prestate  presso  ciascun  datore  di
          lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla
          scadenza del termine di presentazione  delle  dichiarazioni
          della manodopera occupata, mediante affissione  per  giorni
          quindici all'albo pretorio  del  comune  di  residenza  del
          lavoratore. 
              3.  L'elenco  nominativo   annuale   e'   compilato   e
          pubblicato entro il 31 maggio  dell'anno  successivo.  Esso
          contiene  l'indicazione  delle  giornate   complessivamente
          attribuite  al  lavoratore  in  base   alle   dichiarazioni
          trimestrali della manodopera occupata, tenuto  anche  conto
          delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della
          sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni  di  parte  e
          d'ufficio, alle risultanze dell'attivita'  ispettiva  e  di
          controllo. 
              4.  L'elenco  nominativo  annuale  e'   notificato   ai
          lavoratori  interessati  mediante  affissione  per   giorni
          quindici all'albo pretorio del comune di  residenza.  Della
          pubblicazione effettuata dal comune viene  data  notizia  a
          cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In  caso
          di  riconoscimento  o  di   disconoscimento   di   giornate
          lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
          dell'elenco  nominativo  annuale,  l'INPS   provvede   alla
          diretta notifica al lavoratore interessato. 
              5.  Gli  elenchi  trimestrali  e  l'elenco   nominativo
          annuale devono  essere  trasmessi  a  cura  dell'INPS  alle
          commissioni  circoscrizionali  per   il   collocamento   in
          agricoltura   non   oltre   venti   giorni    dall'avvenuta
          compilazione. 
              6. Il lavoratore,  ove  riscontri  difformita'  tra  le
          giornate   lavorate   e   quelle   risultanti   nell'elenco
          nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura  di
          riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3
          febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  11  marzo  1970,  n.  83,  deve  inviare   al   capo
          dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro  competente  per
          territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di
          pubblicazione  del  predetto   elenco,   una   informazione
          circostanziata relativa  alla  prestazione  lavorativa  non
          riconosciuta. 
              7. La comunicazione deve  contenere  l'indicazione  del
          datore di lavoro, del luogo della prestazione,  dei  giorni
          lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni
          svolte e della retribuzione percepita. 
              8. Il  capo  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro
          adotta modalita' e tempi di intervento  idonei  a  tutelare
          l'interesse del lavoratore a non  essere  discriminato  sul
          mercato del lavoro. 
              9. L'ispettorato provinciale  del  lavoro  provvede  ad
          inviare   alle   commissioni   circoscrizionali   per    il
          collocamento  in  agricoltura,  entro   il   30   settembre
          successivo  alla  pubblicazione  dell'elenco  annuale   cui
          l'istanza  si  riferisce,  una  copia  delle  comunicazioni
          ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti. 
              10. La commissione circoscrizionale per il collocamento
          in agricoltura  puo'  disporre  l'integrazione  dell'elenco
          nominativo   annuale   ai   sensi   dell'articolo   8   del
          decreto-legge 3 febbraio  1970,  n.  7  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,  solo  per
          giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai
          sensi del comma 6. L'integrazione e'  disposta  sulla  base
          delle risultanze degli  accertamenti  dell'ispettorato  del
          lavoro e  comunque  non  oltre  le  giornate  indicate  dal
          lavoratore nella predetta informazione. 
              11.   L'INPS   accerta,   ai   fini   contributivi    e
          previdenziali, le  giornate  prestate  dai  compartecipanti
          familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di
          cui all'articolo 8 della legge 12  marzo  1968,  n.  334  ,
          provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi  nell'elenco
          annuale sulla base delle dichiarazioni  prodotte  ai  sensi
          dell'articolo 6, commi 3 e 4, del D. Lgs. 11  agosto  1993,
          n. 375 . 
              12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui
          al comma 11, l'INPS applica  i  valori  medi  d'impiego  di
          manodopera per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo  di
          bestiame stabiliti ai sensi del comma 15. 
              13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi  3
          e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 ,  deve
          essere  corredata  da  copia  autenticata   del   contratto
          registrato  ovvero   stipulato   con   l'assistenza   delle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro agricoli, dai certificati catastali dei  terreni  in
          concessione, dagli stati di famiglia del concedente  e  del
          concessionario, nonche' dall'indicazione della  prevedibile
          ripartizione tra ciascun componente  del  nucleo  familiare
          delle giornate di lavoro  derivanti  dall'applicazione  dei
          valori medi d'impiego per singola  coltura  e  per  ciascun
          capo di bestiame. 
              14. In presenza di contratti di piccola  colonia  e  di
          compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla
          vigenza delle norme contenute nella L. 3  maggio  1982,  n.
          203 ,  compresi  i  contratti  in  regime  di  proroga,  la
          dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3  e  4,  del  D.
          Lgs. 11 agosto 1993, n.  375  ,  in  assenza  di  contratto
          registrato,  puo'   essere   corredata   da   dichiarazione
          personale di responsabilita'  resa  ai  sensi  della  L.  4
          gennaio 1968, n. 15 , che  attesti  la  sussistenza  di  un
          accordo per la coltivazione dei terreni. 
              15. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
          su  conforme  parere  della  commissione  centrale  per  la
          riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
          proposta delle  commissioni  provinciali  della  manodopera
          agricola,  formulata  tenuto  conto  delle  caratteristiche
          fisiche del territorio, dei modi correnti  di  coltivazione
          dei terreni  e  di  allevamento  e  governo  del  bestiame,
          nonche' delle consuetudini locali, determina  per  ciascuna
          provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di
          manodopera per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo  di
          bestiame. 
              16. I valori medi, determinati ai sensi del  comma  15,
          valgono,   a   decorrere   dal   1°   gennaio   1997,   per
          l'accertamento ai fini previdenziali e  contributivi  delle
          giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11. 
              17. In fase di prima attuazione i valori  medi  saranno
          determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte
          delle commissioni provinciali da inviare al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale non  oltre  il  31  marzo
          1997. In caso di mancato invio delle proposte  nei  termini
          sopraindicati  si  provvede  con  il  solo   parere   della
          commissione centrale. 
              18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere
          sottoposti a revisione almeno ogni tre anni. 
              19. A decorrere dalla data del 3 febbraio  1996  e  con
          riferimento  all'elenco  anagrafico  con  il   quale   sono
          accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno  1996  e
          seguenti, cessa la compilazione  degli  elenchi  suppletivi
          trimestrali di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  3
          febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
          D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 . 
              20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di  lavoro
          nel settore  agricolo  e  della  formazione  degli  elenchi
          anagrafici    principali    e    suppletivi    trimestrali,
          limitatamente   all'anno   1995   e   precedenti,   restano
          confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
          decreto  24  settembre  1940,  n.  1949  ,   e   successive
          modificazioni, nonche' l'articolo 7 del D.  L.  3  febbraio
          1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 11
          agosto 1993, n. 375. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria. ), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10. Trasferimento all'I. N. P. S.  di  competenze
          in  materia  di  invalidita'  civile  e  certificazione  di
          regolarita'  contributiva   ai   fini   dei   finanziamenti
          comunitari  -  1.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale (I.  N.  P.  S.  )  subentra  nell'esercizio  delle
          funzioni residuate allo Stato  in  materia  di  invalidita'
          civile,   cecita'   civile,   sordomutismo,   handicap    e
          disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze.  Resta  ferma  la  partecipazione  nelle
          commissioni mediche di  verifica  dei  medici  nominati  in
          rappresentanza  dell'Associazione  nazionale   mutilati   e
          invalidi  civili,  dell'Unione  italiana   dei   ciechi   e
          dell'Ente nazionale per la protezione  e  l'assistenza  dei
          sordomuti. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, da emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  e'  stabilita  la
          data di effettivo esercizio da parte dell'I. N. P. S. delle
          funzioni trasferite e sono individuate le  risorse,  umane,
          strumentali e finanziarie da trasferire. 
              3.  Il  personale  trasferito  ai  sensi  del  comma  2
          conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento
          fino al  rinnovo  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro del personale del comparto degli enti  pubblici  non
          economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire.
          A seguito del trasferimento del personale sono  ridotte  in
          maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero
          dell'economia e delle finanze e le  relative  risorse  sono
          trasferite all'I. N. P. S. 
              4. Fino alla data stabilita con i  decreti  di  cui  al
          comma  2,  resta  fermo,  in  materia  processuale,  quanto
          stabilito dall'articolo 42, comma 1, del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              5. Per le controversie instaurate nel periodo  compreso
          tra la data di entrata in vigore del presente decreto e  la
          data di effettivo esercizio da parte dell'I. N. P. S. delle
          funzioni trasferite, la difesa in  giudizio  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  assunta,  ai  sensi  del
          predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge  n.
          269 del 2003,  da  propri  funzionari  ovvero  da  avvocati
          dipendenti dall'I. N. P. S. 
              6. A decorrere dalla data  di  effettivo  esercizio  da
          parte dell'I. N. P. S. delle funzioni trasferite  gli  atti
          introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
          invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo,  handicap
          e disabilita', nonche' le sentenze  ed  ogni  provvedimento
          reso in detti giudizi devono essere notificati all'I. N. P.
          S. La notifica va effettuata  presso  le  sedi  provinciali
          dell'I. N. P. S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
          presente comma l'I. N. P. S. limitatamente al  giudizio  di
          primo grado, e'  rappresentato  e  difeso  direttamente  da
          propri dipendenti. 
              6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi
          a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel
          caso  in  cui  il  giudice  nomini  un  consulente  tecnico
          d'ufficio,  alle  indagini   assiste   un   medico   legale
          dell'ente,  su  richiesta,  del  consulente  nominato   dal
          giudice, il quale provvede  ad  inviare,  entro  15  giorni
          antecedenti l'inizio delle operazioni  peritali,  anche  in
          via telematica, apposita comunicazione al  direttore  della
          sede provinciale dell'INPS competente  o  a  suo  delegato.
          Alla relazione peritale e` allegato, a pena di nullita`, il
          riscontro  di  ricevuta   della   predetta   comunicazione.
          L'eccezione di nullita` e` rilevabile anche  d'ufficio  dal
          giudice.  Il  medico  legale  dell'ente  e`  autorizzato  a
          partecipare alle operazioni peritali  in  deroga  al  comma
          primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile.  Al
          predetto componente  competono  le  facolta'  indicate  nel
          secondo comma dell'articolo 194  del  codice  di  procedura
          civile. Nell'ipotesi di sentenze  di  condanna  relative  a
          ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007  a  carico
          del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del  medesimo
          in solido con l'INPS,  all'onere  delle  spese  legali,  di
          consulenza tecnica o del beneficio  assistenziale  provvede
          comunque l'INPS. 
              7.  Per  accedere  ai  benefici  ed  alle   sovvenzioni
          comunitari le imprese di tutti  i  settori  sono  tenute  a
          presentare il documento unico di  regolarita'  contributiva
          di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  25
          settembre 2002,  n.  210,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. ".