Art. 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta'
del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie
regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari, e contabili ((in servizio o a riposo))
ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli
organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che
in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra
prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le
scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita'
di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti
singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione
dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro
che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono
essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano,
anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella
lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta
regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non
possono, altresi', essere componenti delle commissioni tributarie
regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o
gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi
professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le
attivita' individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). ";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono
aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono
soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione
della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di
competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria
della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e'
aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente
tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime
parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le
seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale
giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui
al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la
cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata
rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', i
giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame
di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti
vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla
predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti
presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure di
cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono revocate)). I concorsi
sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino gia' servizio
presso le predette commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie
entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di
cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati
dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a
svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare
sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro
della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza
della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono
individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti
per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili
con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia
tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del relativo
processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto
legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla
lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla
lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate
nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA)) e il Garante
per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni
per il piu' generale adeguamento del processo tributario alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso
e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo
volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di
economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e'
condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o
accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento
agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1°
aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e
quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo
del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le
seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo
2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti
per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il
30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e
notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al
recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa
del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed
economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il
trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle
societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Riferimenti normativi
Comma 2:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, reca
"Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. "
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 8, 9, 15, 17
e 24 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, come modificati dalla presente legge:
"Art. 4. I giudici delle commissioni tributarie
provinciali- 1. I giudici delle commissioni tributarie
provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e
procuratori dello Stato, a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno
prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due
in una qualifica alla quale si accede con la laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o altra
equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla
posizione di servizio permanente effettivo prestato per
almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e
dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci
anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in
qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto
per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita'
nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro
dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili
ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione
all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o
tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque
anni attivita' di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate
nell'articolo 5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti
industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei
periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni. "
"Art. 5. I giudici delle commissioni tributarie
regionali- 1. I giudici delle commissioni tributarie
regionali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e
procuratori dello Stato, a riposo;
b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole
secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie
giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in
servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in
possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio
o altra equipollente, che hanno prestato servizio per
almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta
una di tali lauree;
d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di
finanza cessati dalla posizione di servizio permanente
effettivo;
e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori
tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di
servizio;
f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi
professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori
commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni;
g) coloro che sono stati iscritti negli albi
professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e
dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di
amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali
o di revisori di conti. "
"Art. 8 Incompatibilita' - 1. Non possono essere
componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 , nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti
o come componenti di organi collegiali, concorrono
all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) (soppressa);
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m) (soppressa).
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali,
elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati
nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni.
1-bis. Non possono essere componenti di commissione
tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti
fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro
che, iscritti in albi professionali, esercitano anche in
forma non individuale, le attivita' individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province
confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi',
essere componenti delle commissioni tributarie regionali i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi
professionali, esercitano anche in forma non individuale le
attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
regione dove ha sede la commissione tributaria regionale
ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento
della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste
nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed
affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni
tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza. "
"Art 9. Procedimenti di nomina dei componenti delle
commissioni tributarie - 1. I componenti delle commissioni
tributarie sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine
di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.
2. Il consiglio di presidenza procede alle
deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi
formati relativamente ad ogni commissione tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno
comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti
da conferire sono attribuiti in modo da assicurare
progressivamente la presenza in tali commissioni di due
terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, in servizio o a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
3. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico
deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza
ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed
il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la
dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'art. 8.
4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e'
fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi
punteggi indicati nella tabella E e sulla base della
documentazione allegata alla comunicazione di
disponibilita' all'incarico.
5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio
decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la
formazione degli elenchi di cui al comma 2.
6. La esclusione dagli elenchi di coloro che hanno
comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza
essere in possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con
decreto del Ministro delle finanze, su conforme
deliberazione del consiglio di presidenza.
Art. 15. Vigilanza e sanzioni disciplinari - 1. Il
presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la
vigilanza sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna
commissione tributaria segnala alla Direzione della
giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, per i
provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei
servizi di segreteria della propria commissione. Il
presidente di ciascuna commissione tributaria regionale
esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle
commissioni tributarie provinciali aventi sede nella
circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
2. I componenti delle commissioni tributarie, per
comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del
proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) ammonimento, per lievi trasgressioni;
b) censura, per il mancato deposito di una decisione
dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre
trasgressioni di cui alla lettera a);
c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a
sei mesi, per tardivo deposito piu' di tre volte in un anno
delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine
fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo
l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni,
per omissione da parte di presidente di sezione di
convocazione del collegio giudicante per un periodo
superiore ad un mese senza giustificato motivo o di
fissazione per piu' di tre volte da parte di presidente di
commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo
di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico
e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del
collegio giudicante o verso il pubblico;
d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in
trasgressioni di cui alla lettera c). "
Art. 17. Composizione - 1. Il consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e' costituito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle
finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici
componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati
alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno dodici anni.
2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno
un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
carica, non possono esercitare attivita' professionale in
ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
di interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono rieleggibili.
4. "
Art. 24. Attribuzioni - 1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento
riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della relazione
del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2,
anche in ordine alla produttivita' comparata delle
commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione
delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione
dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
in sezioni;
h) promuove iniziative intese a perfezionare la
formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni
tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero
delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13,
comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione
di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno (58);
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita
dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento
dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie
e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale
giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi
componenti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 11. Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento - 1. La nomina a una delle
funzioni dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione
della medesima commissione per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo
incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di
sezione, di vice presidente e di componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e'
annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a
conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano all'incarico devono presentare
domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla
lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli
aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i
criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E
e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo
conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie,
indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti,
non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi
prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi
nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica
il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a
coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 11. Determinazione dell'imposta- 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15. 000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15. 000 euro e fino a 28. 000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28. 000 euro e fino a 55. 000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55. 000 euro e fino a 75. 000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75. 000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.
500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per
un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche'
in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo
165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a
quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 2. La composizione delle commissioni tributarie -
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e
regionali e' preposto un presidente, che presiede anche la
prima sezione.
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza
o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non
giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore
anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici
sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali
ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
comma 2.
4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un
vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal
presidente della sezione o dal vice-presidente e giudica
con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per
costituire il collegio giudicante, il presidente della
commissione designa i componenti di altre sezioni. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 13. Trattamento economico - 1. Il Ministro delle
finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del
tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai
componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Comunicazioni e notificazioni - 1. Le
comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria
della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne
rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del
servizio postale in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero
delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte
mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno
dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo.
L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo. .
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all'ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente
locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del
messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto. ".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca
"Codice dell'amministrazione digitale. ".
- Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedasi
nelle note all'articolo 37 .
- Per il testo vigente dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 23 .
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 29 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"Art. 29 Concentrazione della riscossione
nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a
partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui
ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato;
b-bis) In caso di richiesta, da parte del contribuente,
della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai
sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b)
e' sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento
che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di
notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al
periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. »;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie. ».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima. ».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni. ».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
citata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
"Art. 16. Chiusura delle liti fiscali pendenti - 1. Le
liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado
del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti
somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2. 000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.
000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,
alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in
cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50. 000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli
atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa
all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.
7.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31
dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve
essere depositata nella segreteria della commissione o
nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31
dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione,
oltre ad essere comunicato alla segreteria della
commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari,
viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta
giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale
presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la
definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'articolo 27,
primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il
Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un
membro della Commissione a dichiarare cessata la materia
del contendere, mediante emissione di ordinanze di
estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza
alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di
trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e'
soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I. N. P. S.
) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S. p. a. », con un capitale iniziale di 150
milioni di euro , di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S. p.
a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S. p. a. , anche avvalendosi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I. N. P. S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali,
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro
societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino
entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia
delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi
connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme
di collaborazione con la Riscossione S. p. a. , secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S. p. a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S. p. a. , previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S. p. a. ; il rapporto proporzionale tra
i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S. p. a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S. p. a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
(Omissis). ".
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato. ".