Art. 39 
 
 
   Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria 
 
  1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema  della
giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita'  e  terzieta'
del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a: 
    a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; 
    b)  incrementare  la  presenza   nelle   Commissioni   tributarie
regionali  di  giudici  selezionati  tra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi, militari, e contabili  ((in  servizio  o  a  riposo))
ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo; 
    c) ridefinire la composizione del Consiglio di  presidenza  della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni  vigenti  per  gli
organi di autogoverno delle magistrature. 
  2.  In  funzione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili"; 
    c) all'articolo 8, comma 1: 
      1) la lettera f) e' soppressa; 
      2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i)  coloro  che
in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad  altra
prestazione,  esercitano  la  consulenza  tributaria,  detengono   le
scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero  svolgono  attivita'
di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi  titolo  e
anche nelle controversie di  carattere  tributario,  di  contribuenti
singoli o associazioni di contribuenti, di  societa'  di  riscossione
dei tributi o di altri enti impositori;"; 
      3) la lettera m) e' soppressa; 
      4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:  "m-bis)  coloro
che  sono  iscritti  in  albi  professionali,  elenchi,  ruoli  e  il
personale  dipendente  individuati  nell'articolo  12   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni."; 
      5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono
essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i
conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo
grado di coloro ((che, iscritti in  albi  professionali,  esercitano,
anche in forma non  individuale,))  le  attivita'  individuate  nella
lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la  predetta
regione dove ha  sede  la  commissione  tributaria  provinciale.  Non
possono, altresi', essere  componenti  delle  commissioni  tributarie
regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo  grado  o
gli  affini  in  primo  grado  di  coloro  ((che,  iscritti  in  albi
professionali, esercitano,  anche  in  forma  non  individuale,))  le
attivita' individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella  regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilita' previste nei periodi che  precedono  provvede  il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). "; 
      6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i  coniugi,"  sono
aggiunte le seguenti: " i conviventi,"; 
    d) all'articolo 9, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i
magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."; 
    e) all'articolo 15, comma 1: 
      1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono
soppresse; 
      2)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   "Il
Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla  Direzione
della  giustizia  tributaria  del  Dipartimento  delle  finanze   del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i  provvedimenti  di
competenza, la qualita' e  l'efficienza  dei  servizi  di  segreteria
della propria commissione."; 
      3) nel terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "sull'attivita'"  e'
aggiunta la seguente: "giurisdizionale"; 
    f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito  dal  seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un  presidente
tra i componenti eletti dal Parlamento."; 
    g) all'articolo 24: 
      1) la lettera m) e'  sostituita  dalla  seguente:  "m)  esprime
parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;"; 
      2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le
seguenti:  "dell'attivita'  giurisdizionale"  e   dopo   la   parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti  del  personale
giudicante". 
  3. I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di  cui
al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la
cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre  2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonche'  alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze
del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata
rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilita',  i
giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all'esame
di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di
incompatibilita'. 
  4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti
vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla
predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo
espletamento della procedura di cui all'articolo  11,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti
presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure  di
cui al citato articolo 11, comma  4,  avviate  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono  revocate)).  I  concorsi
sono  riservati  ai  soggetti  appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non  prestino  gia'  servizio
presso le predette commissioni. 
  5. I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie
entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di
cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. 
  7. Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze
armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il  proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del
Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente  competente,
delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati
dall'interessato diretta ad  accertare  l'idoneita'  dello  stesso  a
svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie.
Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare
sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i  Ministro
della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza
della  spesa,  con  l'accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono
individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti
per l'amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili
con quelle in godimento 
  8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  previsti  dal  codice
dell'amministrazione   digitale   nella   materia   della   giustizia
tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del  relativo
processo sono introdotte le seguenti disposizioni: 
    a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, e successive modificazioni: 
      1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni.   Tra   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere
effettuate  ai  sensi   dell'articolo   76   del   medesimo   decreto
legislativo.  L'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   del
difensore o delle parti e' indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto
difensivo."; 
    b) per l'attuazione di  quanto  previsto  alla  lettera  a),  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
regole  tecniche   per   consentire   l'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione  nel  rispetto  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, nonche' individuate le  Commissioni  tributarie  nelle
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di  cui  alla
lettera a); 
    c) fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  alla
lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono  effettuate
nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla  data
di entrata in vigore del presente decreto; 
    d) con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  emanato  entro  centocinquanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA))  e  il  Garante
per la protezione dei dati personali,  sono  introdotte  disposizioni
per  il  piu'  generale  adeguamento  del  processo  tributario  alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni. 
  9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  -  1.   Per   le
controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso
e'  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la  conciliazione  giudiziale  di
cui all'articolo 48. 
    2. La presentazione del reclamo e' condizione  di  ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio. 
    3. Il valore  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  secondo  le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 
    4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui
all'articolo 47-bis. 
    5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla
Direzione regionale  che  ha  emanato  l'atto,  le  quali  provvedono
attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 
    6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto
compatibili. 
    7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
    8. L'organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo
volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,  ne'  l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di  mediazione
avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse,
al  grado  di  sostenibilita'  della  pretesa  e  al   principio   di
economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili. 
    9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato
l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti
termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 
    10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  e'
condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una
somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di
rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente  o
per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.". 
  10. Ai rappresentanti dell'ente  che  concludono  la  mediazione  o
accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento
agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1°
aprile 2012. 
  12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e
quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  e'  parte
l'Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni
grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo
del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le
seguenti specificazioni: 
    a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica soluzione; 
    b) la domanda di definizione e'  presentata  entro  il  31  marzo
2012; 
    c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse
sono altresi' sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la
proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per
cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i
termini per la costituzione in giudizio; 
    d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche'  alla  Corte   di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti
per le quali e' stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante  la  regolarita'  della  domanda  di  definizione  ed   il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il
30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e
notificato l'eventuale diniego della definizione; 
    e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al
recupero di aiuti di Stato illegittimi; 
    f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia  delle
entrate sono stabilite le modalita' di versamento,  di  presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa
del presente comma. 
  13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle
entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed
economicita', entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  per  il
trasferimento,  anche  graduale,  delle  attivita'  di  accertamento,
liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonche'  dalle
societa' per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell'articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  ad  enti  e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere
autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 2: 
              - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, reca
          "Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. " 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 8, 9, 15,  17
          e 24 del citato decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
          545, come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  4.  I  giudici  delle   commissioni   tributarie
          provinciali- 1.  I  giudici  delle  commissioni  tributarie
          provinciali sono nominati tra: 
              a) i magistrati ordinari,  amministrativi,  militari  e
          contabili, in  servizio  o  a  riposo,  e  gli  avvocati  e
          procuratori dello Stato, a riposo; 
              b)  i  dipendenti  civili  dello  Stato  o   di   altre
          amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che  hanno
          prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno  due
          in una qualifica alla quale si  accede  con  la  laurea  in
          giurisprudenza  o  in  economia   e   commercio   o   altra
          equipollente; 
              c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla
          posizione di servizio  permanente  effettivo  prestato  per
          almeno dieci anni; 
              d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e
          dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci
          anni le rispettive professioni; 
              e) coloro che, in possesso del titolo di studio  ed  in
          qualita' di ragionieri o periti commerciali,  hanno  svolto
          per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi,  attivita'
          nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; 
              f) coloro che sono iscritti nel ruolo  o  nel  registro
          dei revisori ufficiali dei conti o dei  revisori  contabili
          ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita'; 
              g)   coloro   che   hanno   conseguito   l'abilitazione
          all'insegnamento  in  materie  giuridiche,   economiche   o
          tecnico-ragionieristiche ed esercitato  per  almeno  cinque
          anni attivita' di insegnamento; 
              h)   gli   appartenenti   alle    categorie    indicate
          nell'articolo 5; 
              i) coloro che hanno conseguito da almeno  due  anni  il
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio; 
              l) gli  iscritti  negli  albi  degli  ingegneri,  degli
          architetti, dei geometri,  dei  periti  edili,  dei  periti
          industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e  dei
          periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le
          rispettive professioni. " 
              "Art.  5.  I  giudici  delle   commissioni   tributarie
          regionali-  1.  I  giudici  delle  commissioni   tributarie
          regionali sono nominati tra: 
              a) i magistrati ordinari,  amministrativi,  militari  e
          contabili,  in  servizio  o  a  riposo  e  gli  avvocati  e
          procuratori dello Stato, a riposo; 
              b) i docenti  di  ruolo  universitari  o  delle  scuole
          secondarie di secondo grado ed  i  ricercatori  in  materie
          giuridiche,  economiche  e   tecnico-ragionieristiche,   in
          servizio o a riposo; 
              c)  i  dipendenti  civili  dello  Stato  o   di   altre
          amministrazioni pubbliche,  in  servizio  o  a  riposo,  in
          possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio
          o altra  equipollente,  che  hanno  prestato  servizio  per
          almeno dieci anni in qualifiche per le quali  e'  richiesta
          una di tali lauree; 
              d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia  di
          finanza cessati  dalla  posizione  di  servizio  permanente
          effettivo; 
              e) gli ispettori del Servizio centrale degli  ispettori
          tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette  anni  di
          servizio; 
              f) i notai  e  coloro  che  sono  iscritti  negli  albi
          professionali degli avvocati e procuratori  o  dei  dottori
          commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le
          rispettive professioni; 
              g)  coloro  che  sono   stati   iscritti   negli   albi
          professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri  e
          dei periti commerciali ed  hanno  esercitato  attivita'  di
          amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di  capitali
          o di revisori di conti. " 
              "Art.  8  Incompatibilita'  -  1.  Non  possono  essere
          componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
          in attivita' di servizio o nell'esercizio delle  rispettive
          funzioni o attivita' professionali: 
              a) i membri del Parlamento nazionale e  del  Parlamento
          europeo; 
              b) i consiglieri  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali e gli amministratori  di  altri  enti  che
          applicano tributi o hanno  partecipazione  al  gettito  dei
          tributi indicati nell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre  1992,
          n. 546 , nonche' coloro che, come dipendenti di detti  enti
          o  come  componenti  di   organi   collegiali,   concorrono
          all'accertamento dei tributi stessi; 
              c) i dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che
          prestano servizio presso gli  uffici  delle  Agenzie  delle
          entrate, delle dogane e del territorio, di cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; 
              d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
              e) i soci, gli  amministratori  e  i  dipendenti  delle
          societa' concessionarie del servizio di  riscossione  delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; 
              f) (soppressa); 
              g) i prefetti; 
              h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
          nei partiti politici; 
              i) coloro che in qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo
          saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano  la
          consulenza tributaria, detengono le scritture  contabili  e
          redigono  i   bilanci,   ovvero   svolgono   attivita'   di
          consulenza, assistenza o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi
          titolo e anche nelle controversie di carattere  tributario,
          di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,  di
          societa'  di  riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti
          impositori; 
              l) gli appartenenti alle Forze armate ed  i  funzionari
          civili dei Corpi di polizia; 
              m) (soppressa). 
              m-bis) coloro che sono iscritti in albi  professionali,
          elenchi,  ruoli  e  il  personale  dipendente   individuati
          nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e successive modificazioni. 
              1-bis. Non possono  essere  componenti  di  commissione
          tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i  parenti
          fino al terzo grado o gli affini in primo grado  di  coloro
          che, iscritti in albi professionali,  esercitano  anche  in
          forma  non  individuale,  le  attivita'  individuate  nella
          lettera i) del comma  1  nella  regione  e  nelle  province
          confinanti  con  la  predetta  regione  dove  ha  sede   la
          commissione tributaria provinciale. Non possono,  altresi',
          essere componenti delle commissioni tributarie regionali  i
          coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
          affini in primo grado  di  coloro  che,  iscritti  in  albi
          professionali, esercitano anche in forma non individuale le
          attivita' individuate nella lettera i) del  comma  1  nella
          regione dove ha sede la  commissione  tributaria  regionale
          ovvero nelle regioni con essa confinanti.  All'accertamento
          della sussistenza delle cause di incompatibilita'  previste
          nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
          Presidenza della giustizia tributaria. 
              2. Non possono essere componenti dello stesso  collegio
          giudicante i coniugi, i conviventi, nonche'  i  parenti  ed
          affini entro il quarto grado. 
              3. Nessuno puo' essere componente di  piu'  commissioni
          tributarie. 
              4.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie,  che
          vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al  comma
          1,  lettere  a)  e  b)  o  che   siano   nominati   giudici
          costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino  alla  data
          di cessazione dell'incompatibilita';  successivamente  alla
          suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni  anche
          in  soprannumero  presso  la  commissione   tributaria   di
          appartenenza. " 
              "Art 9. Procedimenti di  nomina  dei  componenti  delle
          commissioni tributarie - 1. I componenti delle  commissioni
          tributarie sono nominati con decreto del  Presidente  della
          Repubblica su proposta del Ministro delle  finanze,  previa
          deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine
          di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. 
              2.   Il   consiglio   di   presidenza   procede    alle
          deliberazioni di cui al  comma  1  sulla  base  di  elenchi
          formati relativamente  ad  ogni  commissione  tributaria  e
          comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
          negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno
          comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
          possesso dei requisiti prescritti. 
              2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i  posti
          da  conferire  sono  attribuiti  in  modo   da   assicurare
          progressivamente la presenza in  tali  commissioni  di  due
          terzi dei giudici selezionati tra  i  magistrati  ordinari,
          amministrativi, militari  e  contabili,  in  servizio  o  a
          riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo. 
              3. Alla comunicazione  di  disponibilita'  all'incarico
          deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza
          ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5  ed
          il  possesso   dei   requisiti   prescritti,   nonche'   la
          dichiarazione di non essere in alcuna delle  situazioni  di
          incompatibilita' indicate all'art. 8. 
              4. La formazione degli elenchi di cui  al  comma  2  e'
          fatta secondo  i  criteri  di  valutazione  ed  i  relativi
          punteggi indicati  nella  tabella  E  e  sulla  base  della
          documentazione    allegata    alla     comunicazione     di
          disponibilita' all'incarico. 
              5. Il Ministro delle  finanze  stabilisce  con  proprio
          decreto il termine e le modalita' per le  comunicazioni  di
          disponibilita'  agli  incarichi  da  conferire  e  per   la
          formazione degli elenchi di cui al comma 2. 
              6. La esclusione dagli  elenchi  di  coloro  che  hanno
          comunicato la propria  disponibilita'  all'incarico,  senza
          essere in possesso dei requisiti prescritti, e'  fatta  con
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,   su   conforme
          deliberazione del consiglio di presidenza. 
              Art. 15. Vigilanza e  sanzioni  disciplinari  -  1.  Il
          presidente di ciascuna commissione tributaria  esercita  la
          vigilanza sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna
          commissione  tributaria  segnala   alla   Direzione   della
          giustizia tributaria del  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   per    i
          provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei
          servizi  di  segreteria  della  propria   commissione.   Il
          presidente di  ciascuna  commissione  tributaria  regionale
          esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle
          commissioni  tributarie  provinciali  aventi   sede   nella
          circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 
              2.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie,  per
          comportamenti non conformi a doveri  o  alla  dignita'  del
          proprio  ufficio,  sono  soggetti  alle  seguenti  sanzioni
          disciplinari: 
              a) ammonimento, per lievi trasgressioni; 
              b) censura, per il mancato deposito  di  una  decisione
          dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva  in  altre
          trasgressioni di cui alla lettera a); 
              c) sospensione dalle funzioni per un periodo da  tre  a
          sei mesi, per tardivo deposito piu' di tre volte in un anno
          delle decisioni dopo  la  scadenza  dell'ulteriore  termine
          fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo
          l'inosservanza del termine prescritto di  sessanta  giorni,
          per  omissione  da  parte  di  presidente  di  sezione   di
          convocazione  del  collegio  giudicante  per   un   periodo
          superiore  ad  un  mese  senza  giustificato  motivo  o  di
          fissazione per piu' di tre volte da parte di presidente  di
          commissione dell'ulteriore termine per il deposito  tardivo
          di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico
          e per contegno scorretto  nell'ambito  della  sezione,  del
          collegio giudicante o verso il pubblico; 
              d) rimozione dall'incarico  nei  casi  di  recidiva  in
          trasgressioni di cui alla lettera c). " 
              Art. 17. Composizione - 1. Il consiglio  di  presidenza
          della giustizia tributaria e' costituito  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
          finanze, ed ha sede  in  Roma  presso  il  Ministero  delle
          finanze. 
              2. Il consiglio di presidenza  e'  composto  da  undici
          componenti  eletti  dai  giudici  tributari  e  da  quattro
          componenti eletti dal  Parlamento,  due  dalla  Camera  dei
          deputati e due dal Senato della  Repubblica  a  maggioranza
          assoluta dei rispettivi componenti,  tra  i  professori  di
          universita' in materie giuridiche o  i  soggetti  abilitati
          alla  difesa  dinanzi  alle  commissioni   tributarie   che
          risultino iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
          almeno dodici anni. 
              2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel  suo  seno
          un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. 
              2-ter. I componenti del consiglio di  presidenza  della
          giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
          carica, non possono esercitare attivita'  professionale  in
          ambito tributario, ne' alcuna altra attivita'  suscettibile
          di interferire con le funzioni degli  organi  di  giustizia
          tributaria. 
              3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
          da  tutti  i  componenti   delle   commissioni   tributarie
          provinciali e  regionali  con  voto  personale,  diretto  e
          segreto, e non sono rieleggibili. 
              4. " 
              Art. 24. Attribuzioni - 1. Il consiglio di presidenza: 
              a)  verifica  i  titoli  di   ammissione   dei   propri
          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 
              b)  disciplina  con  regolamento  interno  il   proprio
          funzionamento; 
              c) delibera sulle nomine e su ogni altro  provvedimento
          riguardante i componenti delle commissioni tributarie; 
              d) formula  al  Ministro  delle  finanze  proposte  per
          l'adeguamento e  l'ammodernamento  delle  strutture  e  dei
          servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; 
              e) predispone elementi per la redazione della relazione
          del Ministro delle finanze di cui  all'art.  29,  comma  2,
          anche  in  ordine  alla   produttivita'   comparata   delle
          commissioni; 
              f) stabilisce i criteri di massima  per  la  formazione
          delle sezioni e dei collegi giudicanti; 
              g) stabilisce i criteri di massima per la  ripartizione
          dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
          in sezioni; 
              h)  promuove  iniziative  intese  a   perfezionare   la
          formazione  e  l'aggiornamento  professionale  dei  giudici
          tributari; 
              i) esprime parere sugli  schemi  di  regolamento  e  di
          convenzioni previsti dal presente decreto  o  che  comunque
          riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; 
              l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni
          tributarie dei fondi stanziati nel bilancio  del  Ministero
          delle finanze per le spese di loro funzionamento; 
              m) esprime parere sul decreto di cui  all'articolo  13,
          comma 1; 
              m-bis) dispone, in caso di  necessita',  l'applicazione
          di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
          staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per  la
          durata massima di un anno (58); 
              n) delibera su ogni altra materia  ad  esso  attribuita
          dalla legge. 
              2. Il consiglio di presidenza vigila sul  funzionamento
          dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie
          e puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  del  personale
          giudicante  affidandone  l'incarico   ad   uno   dei   suoi
          componenti. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: 
              "Art. 11. Durata  dell'incarico  e  assegnazione  degli
          incarichi per trasferimento - 1.  La  nomina  a  una  delle
          funzioni  dei  componenti  delle   commissioni   tributarie
          provinciali e regionali  non  costituisce  in  nessun  caso
          rapporto di pubblico impiego. 
              2.   I   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali e regionali, indipendentemente  dalle  funzioni
          svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al  compimento
          del settantacinquesimo anno di eta'. 
              3. I presidenti di  sezione,  i  vice  presidenti  e  i
          componenti  delle  commissioni  tributarie  provinciali   e
          regionali non possono essere assegnati alla stessa  sezione
          della  medesima  commissione  per  piu'  di   cinque   anni
          consecutivi. 
              4. L'assegnazione di diverso incarico  o  del  medesimo
          incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
          tributarie  in  servizio  e'  disposta  nel  rispetto   dei
          seguenti criteri: 
              a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di
          sezione,  di  vice  presidente  e   di   componenti   delle
          commissioni   tributarie   provinciali   e   regionali   e'
          annunciata  dal  Consiglio  di  presidenza  e   portata   a
          conoscenza  di  tutti  i   componenti   delle   commissioni
          tributarie  in  servizio,  a  prescindere  dalle   funzioni
          svolte, con  indicazione  del  termine  entro  il  quale  i
          componenti  che  aspirano  all'incarico  devono  presentare
          domanda; 
              b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui  alla
          lettera a) si procede  in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo 9, commi 1, 2, 3  e  6.  La  scelta  tra  gli
          aspiranti e' fatta dal Consiglio di  presidenza  secondo  i
          criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle  E
          e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
          all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto,  tenendo
          conto  delle  attitudini,  della   laboriosita'   e   della
          diligenza di ciascuno di essi e, nel  caso  di  parita'  di
          punteggio, della maggiore anzianita' di eta'; 
              c)   i   componenti   delle   commissioni   tributarie,
          indipendentemente dalla funzione  o  dall'incarico  svolti,
          non possono concorrere all'assegnazione di altri  incarichi
          prima di due anni dal giorno  in  cui  sono  stati  immessi
          nelle funzioni dell'incarico ricoperto. 
              5. Per la copertura  dei  posti  rimasti  vacanti  dopo
          l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4,  si  applica
          il  procedimento  previsto  dall'articolo  9,  riservato  a
          coloro che aspirano, per la  prima  volta,  a  un  incarico
          nelle commissioni tributarie provinciali e regionali. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 11.  Determinazione  dell'imposta-  1.  L'imposta
          lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,  al
          netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10,  le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
              a) fino a 15. 000 euro, 23 per cento; 
              b) oltre 15. 000 euro e fino a 28.  000  euro,  27  per
          cento; 
              c) oltre 28. 000 euro e fino a 55.  000  euro,  38  per
          cento; 
              d) oltre 55. 000 euro e fino a 75.  000  euro,  41  per
          cento; 
              e) oltre 75. 000 euro, 43 per cento. 
              2.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a  7.
          500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni  per
          un importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
              2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
          di importo complessivo non superiore a 500 euro,  l'imposta
          non e' dovuta. 
              3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,  fino  alla  concorrenza  del  suo   ammontare,   le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16  nonche'
          in altre disposizioni di legge. 
              4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          d'imposta spettanti al contribuente a  norma  dell'articolo
          165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta  e'  superiore  a
          quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
          scelta,   di   computare   l'eccedenza    in    diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o  di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
          ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: 
              "Art. 2. La composizione delle commissioni tributarie -
          1. A ciascuna delle commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' preposto un presidente, che presiede anche  la
          prima sezione. 
              2. Il presidente della commissione, in caso di  assenza
          o  di  impedimento,  e'  sostituito  nelle   funzioni   non
          giurisdizionali dal  presidente  di  sezione  con  maggiore
          anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 
              3. Il presidente  di  commissione  con  oltre  quindici
          sezioni puo' delegare sue attribuzioni non  giurisdizionali
          ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
          comma 2. 
              4. A ciascuna sezione e' assegnato  un  presidente,  un
          vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari. 
              5.  Ogni  collegio   giudicante   e'   presieduto   dal
          presidente della sezione o dal  vice-presidente  e  giudica
          con numero invariabile di tre votanti. 
              6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per
          costituire il  collegio  giudicante,  il  presidente  della
          commissione designa i componenti di altre sezioni. ". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: 
              "Art. 13. Trattamento economico - 1. Il Ministro  delle
          finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del
          tesoro determina il compenso  fisso  mensile  spettante  ai
          componenti delle commissioni tributarie. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al  compenso
          mensile viene determinato un compenso aggiuntivo  per  ogni
          ricorso  definito,  anche  se  riunito  ad  altri  ricorsi,
          secondo criteri uniformi, che  debbono  tener  conto  delle
          funzioni e  dell'apporto  di  attivita'  di  ciascuno  alla
          trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
          la redazione della sentenza, nonche', per  i  residenti  in
          comuni diversi della stessa regione da  quello  in  cui  ha
          sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
          alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato  in
          relazione ad ogni provvedimento emesso. 
              3. La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta  dalla
          direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
          ha sede la commissione  tributaria  di  appartenenza  ed  i
          pagamenti relativi sono fatti  dal  dirigente  responsabile
          della  segreteria  della  commissione,  quale   funzionario
          delegato cui sono accreditati i fondi necessari. 
              3-bis. I compensi di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          cumulabili con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza
          comunque denominati. ". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto  legislativo  31   dicembre   1992,   n.   546,come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  16.  Comunicazioni  e  notificazioni  -  1.   Le
          comunicazioni sono fatte mediante avviso  della  segreteria
          della commissione tributaria consegnato alle parti, che  ne
          rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a  mezzo  del
          servizio postale in  plico  senza  busta  raccomandato  con
          avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'avviso. Le  comunicazioni  all'ufficio  del  Ministero
          delle finanze  ed  all'ente  locale  possono  essere  fatte
          mediante trasmissione di elenco in duplice  esemplare,  uno
          dei  quali,  immediatamente  datato  e   sottoscritto   per
          ricevuta, e' restituito alla segreteria  della  commissione
          tributaria.  La  segreteria  puo'   anche   richiedere   la
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 
              1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche  mediante
          l'utilizzo della posta elettronica  certificata,  ai  sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate  ai
          sensi dell'articolo 76 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'indirizzo di posta elettronica certificata del  difensore
          o delle parti e' indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto
          difensivo. . 
              2. Le notificazioni sono fatte secondo le  norme  degli
          articoli 137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile,
          salvo quanto disposto dall'art. 17. 
              3.  Le  notificazioni  possono   essere   fatte   anche
          direttamente  a  mezzo  del   servizio   postale   mediante
          spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato  con
          avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero  delle  finanze
          ed   all'ente   locale    mediante    consegna    dell'atto
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
              4. L'ufficio  del  Ministero  delle  finanze  e  l'ente
          locale provvedono alle  notificazioni  anche  a  mezzo  del
          messo comunale o di messo autorizzato  dall'amministrazione
          finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui  al
          comma 2. 
              5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto. ". 
              - Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  reca
          "Codice dell'amministrazione digitale. ". 
              - Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  vedasi
          nelle note all'articolo 37 . 
              - Per il testo vigente dell'articolo  17  della  citata
          legge n. 400 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 23 . 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  29  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "Art.    29    Concentrazione     della     riscossione
          nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
          agli atti indicati  nella  seguente  lettera  a)  emessi  a
          partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
          in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,  sono
          potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          sulle  attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione  delle
          sanzioni,   devono   contenere   anche   l'intimazione   ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
          delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  3-bis  del
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  dell'articolo
          68 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  e
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472. In tali  ultimi  casi  il  versamento  delle  somme
          dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal  ricevimento
          della raccomandata;  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 471, non si  applica  nei  casi  di  omesso,  carente  o
          tardivo versamento delle somme dovute, nei termini  di  cui
          ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorsi   sessanta   giorni   dalla   notifica   e   devono
          espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi  trenta
          giorni dal termine ultimo per il pagamento, la  riscossione
          delle somme  richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in
          materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico  agli
          agenti della  riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione
          forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle Entrate, di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato; 
              b-bis) In caso di richiesta, da parte del contribuente,
          della sospensione dell'esecuzione  dell'atto  impugnato  ai
          sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla  lettera  b)
          e' sospesa fino alla data di emanazione  del  provvedimento
          che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per
          un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data  di
          notifica dell'istanza stessa.  La  sospensione  di  cui  al
          periodo precedente non si applica con riguardo alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a  pena
          di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno
          successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con  la  documentazione  di  cui   all'articolo   161,   e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio. »; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie. ». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima. ». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11.  Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte. 
              1. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o
          sanzioni  amministrative  relativi  a  dette   imposte   di
          ammontare  complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila,
          aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti  sui
          propri o su altrui beni idonei a  rendere  in  tutto  o  in
          parte inefficace la procedura di riscossione  coattiva.  Se
          l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed   interessi   e'
          superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione  da
          un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni. ». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48  del
          decreto  legislativo  31  dicembre   1992,   n.   546,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi  di  dolo.
          ". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  16  della
          citata legge 27 dicembre 2002, n. 289: 
              "Art. 16. Chiusura delle liti fiscali pendenti - 1.  Le
          liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3,  dinanzi  alle
          commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado
          del giudizio e anche a seguito  di  rinvio  possono  essere
          definite, a domanda del soggetto  che  ha  proposto  l'atto
          introduttivo del giudizio, con il pagamento delle  seguenti
          somme: 
              a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.  000
          euro: 150 euro; 
              b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.
          000 euro: 
              1) il 10 per cento del valore della  lite  in  caso  di
          soccombenza dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,  sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'   dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite; 
              2) il 50 per cento del valore della lite,  in  caso  di
          soccombenza del contribuente nell'ultima o unica  pronuncia
          giurisdizionale  non  cautelare  resa,  sul  merito  ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto  introduttivo  del  giudizio,
          alla predetta data; 
              3) il 30 per cento del valore della lite  nel  caso  in
          cui, alla medesima data, la lite  penda  ancora  nel  primo
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia giurisdizionale non cautelare sul  merito  ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio. 
              2. Le somme dovute ai sensi del comma  1  sono  versate
          entro il 16 aprile 2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'
          previste per il versamento diretto dei tributi cui la  lite
          si  riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la   compensazione
          prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette  somme
          possono essere versate anche ratealmente in un  massimo  di
          sei rate trimestrali di pari importo o  in  un  massimo  di
          dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50. 000
          euro. L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro  il
          termine indicato nel primo periodo.  Gli  interessi  legali
          sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo  delle  rate
          successive. L'omesso versamento delle rate successive  alla
          prima entro le date indicate  non  determina  l'inefficacia
          della  definizione;  per  il  recupero  delle   somme   non
          corrisposte a tali scadenze si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  14  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni,  e  sono  altresi'   dovuti   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate, ridotta alla meta' in caso di versamento  eseguito
          entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,  e
          gli interessi legali. 
              3. Ai fini del presente articolo si intende: 
              a)  per  lite  pendente,  quella  in   cui   e'   parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione  delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  e'  stato
          proposto l'atto introduttivo del giudizio,  nonche'  quella
          per la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato  dichiarato
          inammissibile con pronuncia non passata  in  giudicato.  Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato; 
              b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno  degli
          atti indicati alla lettera a) e  comunque  quella  relativa
          all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; 
              c) per valore  della  lite,  da  assumere  a  base  del
          calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta  che  ha
          formato oggetto di contestazione in primo grado,  al  netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato provvedimento;  in  caso  di  liti  relative  alla
          irrogazione di sanzioni non  collegate  al  tributo,  delle
          stesse si tiene conto ai fini del  valore  della  lite;  il
          valore della lite e' determinato con riferimento a  ciascun
          atto  introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente   dal
          numero di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in  esso
          indicati. 
              4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato,  entro  il
          termine di cui al  comma  2,  un  separato  versamento,  se
          dovuto ai sensi del presente  articolo  ed  e'  presentata,
          entro  il  21  aprile  2003,  una   distinta   domanda   di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con provvedimento  del  direttore  del  competente  ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio. 
              5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
          scomputano quelle gia' versate  prima  della  presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di riscossione in  pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione non da' comunque luogo alla restituzione  delle
          somme gia' versate ancorche' eccedenti  rispetto  a  quanto
          dovuto per il  perfezionamento  della  definizione  stessa.
          Restano comunque dovute per intero  le  somme  relative  ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
              6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
          del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno  2004,
          salvo  che  il  contribuente  non   presenti   istanza   di
          trattazione; qualora sia stata gia' fissata la  trattazione
          della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono  sospesi  a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le  liti
          fiscali che possono essere definite ai sensi  del  presente
          articolo sono altresi' sospesi, sino  al  1°  giugno  2004,
          salvo  che  il  contribuente  non   presenti   istanza   di
          trattazione, i termini  per  la  proposizione  di  ricorsi,
          appelli,   controdeduzioni,   ricorsi    per    cassazione,
          controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
          per la costituzione in giudizio. 
              7. 
              8. Gli uffici competenti trasmettono  alle  commissioni
          tributarie, ai tribunali e alle corti  di  appello  nonche'
          alla Corte di cassazione,  entro  il  15  giugno  2004,  un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino  al  31
          dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite
          con il pagamento in un massimo di dodici rate  trimestrali.
          L'estinzione del giudizio viene  dichiarata  a  seguito  di
          comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante  la
          regolarita' della domanda di definizione  ed  il  pagamento
          integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione  deve
          essere depositata  nella  segreteria  della  commissione  o
          nella cancelleria  degli  uffici  giudiziari  entro  il  31
          dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite
          con il pagamento in un massimo di dodici rate  trimestrali.
          Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione,
          oltre  ad   essere   comunicato   alla   segreteria   della
          commissione o alla  cancelleria  degli  uffici  giudiziari,
          viene notificato, con le modalita' di cui  all'articolo  60
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  all'interessato,  il  quale  entro  sessanta
          giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale
          presso  il  quale  pende  la  lite.  Nel  caso  in  cui  la
          definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
          per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
          al diniego della definizione entro  sessanta  giorni  dalla
          sua notifica. 
              9. In caso di pagamento in misura  inferiore  a  quella
          dovuta,   qualora   sia   riconosciuta   la    scusabilita'
          dell'errore,  e'   consentita   la   regolarizzazione   del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 
              9-bis. Per l'estinzione dei  giudizi  pendenti  innanzi
          alla  Commissione  tributaria  centrale   all'esito   della
          definizione della lite trova  applicazione  l'articolo  27,
          primo comma, secondo  e  terzo  periodo,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636;  il
          Presidente della Commissione o il Presidente della  sezione
          alla quale e' stato assegnato il ricorso puo'  delegare  un
          membro della Commissione a dichiarare  cessata  la  materia
          del  contendere,  mediante  emissione   di   ordinanze   di
          estinzione; il termine per comunicare la data  dell'udienza
          alle parti e per il reclamo avverso tali  ordinanze  e'  di
          trenta giorni. 
              10. La definizione di cui  al  comma  1  effettuata  da
          parte di uno dei coobbligati  esplica  efficacia  a  favore
          degli altri, inclusi quelli per i quali  la  lite  non  sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5. ". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          citato  decreto-  legge  30   settembre   2005,   n.   203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n.  248  (Misure  di  contrasto  all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              "Art. 3. Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,  e'
          soppresso il sistema  di  affidamento  in  concessione  del
          servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
          alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia
          delle entrate, che le esercita mediante la societa' di  cui
          al comma 2, sulla quale svolge attivita' di  coordinamento,
          attraverso  la  preventiva  approvazione  dell'ordine   del
          giorno delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 
              2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti  al
          conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed  al  fine
          di un sollecito riordino della  disciplina  delle  funzioni
          relative alla riscossione nazionale, volto ad  adeguarne  i
          contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate  e
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I. N. P.  S.
          ) procedono, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  alla  costituzione   della
          «Riscossione S. p. a. », con un capitale  iniziale  di  150
          milioni  di  euro  ,  di  cui  il  51  per  cento   versato
          dall'Agenzia delle entrate  ed  il  49  per  cento  versato
          dall'INPS. 
              3. All'atto della costituzione della Riscossione S.  p.
          a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
          delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
          e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
              4. La Riscossione S. p. a. , anche  avvalendosi,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  di
          personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I. N. P. S.  ed
          anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate  ai
          sensi del comma 7: 
              a) effettua l'attivita' di riscossione mediante  ruolo,
          con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo  I,
          capo II, e al titolo II del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  l'attivita'
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 237; 
              b) puo' effettuare: 
              1) le attivita' di riscossione spontanea,  liquidazione
          ed accertamento delle entrate, tributarie  o  patrimoniali,
          degli enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  delle  loro
          societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara  ad
          evidenza  pubblica;  qualora  dette  attivita'   riguardino
          entrate delle regioni o di societa' da queste  partecipate,
          possono  essere  compiute  su   richiesta   della   regione
          interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 
              2) altre attivita', strumentali a  quelle  dell'Agenzia
          delle entrate, anche  attraverso  la  stipula  di  appositi
          contratti  di  servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere
          finanziamenti e svolgere operazioni  finanziarie  a  questi
          connesse. 
              5. Ai fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al
          comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
          i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2,  comma  4,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,  attua  forme
          di collaborazione con la Riscossione S. p. a. , secondo  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale  dello
          stesso Corpo della  Guardia  di  finanza  ed  il  direttore
          dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto  possono,
          altresi', essere stabilite le  modalita'  applicative  agli
          effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  dicembre
          1999, n. 488. 
              6. La Riscossione S. p. a.  effettua  le  attivita'  di
          riscossione senza obbligo di cauzione  ed  e'  iscritta  di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446. 
              7. La Riscossione S. p. a.  ,  previa  formulazione  di
          apposita proposta diretta alle societa' concessionarie  del
          servizio nazionale della riscossione, puo'  acquistare  una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali societa' ovvero il ramo  d'azienda  delle  banche  che
          hanno  operato  la  gestione  diretta   dell'attivita'   di
          riscossione, a condizione che  il  cedente,  a  sua  volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa Riscossione S. p. a. ; il rapporto proporzionale tra
          i prezzi di acquisto determina le percentuali del  capitale
          sociale della Riscossione S. p. a. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore  al
          51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi  dall'acquisto,  le
          azioni della Riscossione  S.  p.  a.  cosi'  trasferite  ai
          predetti soci privati possono essere alienate a terzi,  con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. 
              (Omissis). ". 
              - Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  reca
          "Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato. ".