Art. 40 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e di ((2.850  milioni  di  euro  per  l'anno  2012)).  Le
risorse finanziarie di cui al primo  periodo  per  l'anno  2012  sono
destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa  all'anno
medesimo. 
((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  dall'articolo  1,  comma  13,  terzo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono  resi  definitivi
con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo  periodo
del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al  miglioramento
dei saldi di finanza pubblica. 
  1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore  fiscale  di  cui
all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del
20 per cento a decorrere  dall'anno  2014.  Per  i  casi  in  cui  la
disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
con riferimento ai singoli regimi interessati. 
  1-quater. La disposizione di cui al  comma  1-ter  non  si  applica
qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014)). 
  2.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo
21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,
((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera  a),  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari  complessivamente  a  ((1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro  per
l'anno 2012)), a  1.435,763  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  a
1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014,  a  1.642,563  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016,  a
542,563 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
rispettivamente: 
    a) quanto a ((1.490,463 milioni di  euro  per  l'anno  2011)),  a
((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763  milioni  di
euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2016, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
    b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni
di euro per l'anno 2012,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
minori spese recate dall'articolo  10,  comma  2,  dall'articolo  13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5,  e  dall'articolo  21,
comma 7; 
    c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,  e,
quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e  a  1.000  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al  ((2016)),  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011  mediante  corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per pari  importo,  di  una  quota
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ». 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e   di   finanza   pubblica)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2. 215,5 milioni di euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1. ". 
              - Si riporta il testo  del  comma  13  dell'articolo  1
          della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220: 
              "13. Dall'attuazione dei  commi  da  8  a  12  derivano
          proventi stimati non inferiori a 2. 400 milioni di euro. Le
          procedure di assegnazione  devono  concludersi  in  termini
          tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
          versati all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il  30
          settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione  del
          presente comma, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
          con proprio decreto,  alla  riduzione  lineare,  fino  alla
          concorrenza  dello  scostamento  finanziario   riscontrato,
          delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte   a   legislazione
          vigente,  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di   cui
          all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
          196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
          Dalle predette riduzioni  sono  esclusi  il  Fondo  per  il
          finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le
          risorse destinate  alla  ricerca  e  al  finanziamento  del
          cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
          n. 163, e le risorse destinate alla  manutenzione  ed  alla
          conservazione  dei  beni  culturali.   Eventuali   maggiori
          entrate accertate rispetto alla stima di  cui  al  presente
          comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
          sviluppo economico per misure di sostegno  al  settore,  da
          definire con apposito decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Una quota, non superiore al  50  per  cento,
          delle eventuali maggiori entrate  accertate  rispetto  alla
          stima di cui  al  presente  comma  sono  riassegnate  nello
          stesso anno  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per
          misure di sostegno al settore,  da  definire  con  apposito
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze;  una  quota
          del 10 per  cento  delle  predette  maggiori  entrate  puo'
          essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9.
          In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro
          ivi previsto". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  della  gia'
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete".