Art. 40
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per
l'anno 2011 e di ((2.850 milioni di euro per l'anno 2012)). Le
risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono
destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno
medesimo.
((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi
con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo
del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui
all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del
20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la
disposizione del primo periodo del presente comma non sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma
con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica
qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il
riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014)).
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo
21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,
((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera a), e dal
comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a ((1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro per
l'anno 2012)), a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a
1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di
euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a
542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a ((1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a
((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763 milioni di
euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni
di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle
minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21,
comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,
quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al ((2016)), l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2. 215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1. ".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220:
"13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano
proventi stimati non inferiori a 2. 400 milioni di euro. Le
procedure di assegnazione devono concludersi in termini
tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente
comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da
definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento,
delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello
stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per
misure di sostegno al settore, da definire con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota
del 10 per cento delle predette maggiori entrate puo'
essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9.
In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro
ivi previsto".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della gia'
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete".