ART. 27 
 
     (Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico - 
                      art. 30 del regolamento) 
 
  1.  La  Richiesta  di  Pagamento  Telematico  (RPT),  relativa   al
versamento di una o piu' spettanze legate ad un medesimo servizio, e'
costituita da un file XML, il cui XSD e' riportato  nell'Allegato  5,
che: 
    a) definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti,
in particolare qualifica il versamento con un identificativo  univoco
del versamento di cui al successivo comma 5; 
    b)  contiene  i  dati   identificativi,   variabili   a   seconda
dell'operazione per cui e' richiesto il pagamento; 
    c) contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione)  per
inserire informazioni elaborabili automaticamente dai  sistemi  della
Giustizia; 
    d)  viene  predisposta  dal  soggetto  richiedente  (portale  dei
servizi telematici o punto di accesso)  ed  inviata  al  sistema  del
prestatore  dei  servizi  di  pagamento  (Psp)  direttamente   ovvero
attraverso la componente architetturale FESP; 
    e) puo' essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero  con
firma elettronica qualificata dal soggetto pagatore, a seconda  degli
accordi intercorsi con il Prestatore di Servizi di pagamento (PsP). 
  2. La Ricevuta Telematica  (RT)  e'  predisposta  dal  sistema  del
prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l'utilizzo
della componente architetturale FESP ed  e'  restituita  al  soggetto
richiedente a fronte di ogni singola RPT: essa e'  costituita  da  un
file XML, il cui XSD e' riportato nell'Allegato 5, che: 
    a) definisce gli elementi necessari a qualificare  il  pagamento,
tra  cui  l'esito  del  pagamento  stesso  e,   in   caso   positivo,
l'identificativo univoco del  pagamento  assegnato  dal  sistema  del
prestatore dei servizi di pagamento (Psp); 
    b) trasferisce inalterate  le  stesse  informazioni  ricevute  in
ingresso  (RPT)  relative  alla  parte  riservata   (Dati   Specifici
Riscossione) a disposizione della PA 
  3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica  (RT)  di  cui  al
comma  2,  la  sottoscrive-  ai  sensi  dell'art  30,  comma  5   del
regolamento- con firma digitale o firma  elettronica  qualificata  in
formato CAdES; a  tal  fine  possono  essere  utilizzati  certificati
emessi  da  una  autorita'  di  certificazione  allo  scopo  messa  a
disposizione da DigitPA. 
  4. Al fine di qualificare in  maniera  univoca  il  versamento,  e'
definito l' identificativo  di  erogazione  del  servizio  (CRS)  che
identifica univocamente una richiesta di erogazione servizio da parte
dei sistemi informatici del dominio giustizia. 
  5. Il CRS  e'  generato  dal  portale  dei  servizi  telematici  su
specifica richiesta del soggetto richiedente attraverso  un  servizio
sincrono (tramite web service i cui WSDL  sono  pubblicati  sull'area
pubblica del  portale  dei  servizi  telematici)  e  ha  il  seguente
formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove: 
    a) <check digit> costituisce il codice numerico di  controllo  (2
posizioni); 
    b) <identificatore univoco>  e'  rappresentato  da  33  posizioni
alfanumeriche  cosi'  strutturate:  <codice  PdA  richiedente><codice
Sistema Gestore><codice univoco operazione>; la sezione  <codice  PdA
richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilita'  nella
emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore>  (4  caratteri
alfanumerici) rappresenta il sistema a cui e' destinata la  ricevuta;
la sezione <codice univoco operazione>  (25  caratteri  alfanumerici)
contiene un codice 'non ambiguo' all'interno  del  dominio  entro  il
quale viene generato. 
  6.  Il  CRS  viene   inserito   nella   struttura   RPT   (elemento
identificativoUnivocoVersamento)  e  viene  restituito  al  punto  di
accesso o al portale dei  servizi  telematici  all'interno  della  RT
(elemento identificativoUnivocoVersamento). 
  7. Al momento dell'accettazione della  ricevuta  di  pagamento,  il
sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla che il CRS non
sia stato gia' utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso
viene annullato al fine di non permettere il riutilizzo della  stessa
RT.