ART. 27 (Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico - art. 30 del regolamento) 1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o piu' spettanze legate ad un medesimo servizio, e' costituita da un file XML, il cui XSD e' riportato nell'Allegato 5, che: a) definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento con un identificativo univoco del versamento di cui al successivo comma 5; b) contiene i dati identificativi, variabili a seconda dell'operazione per cui e' richiesto il pagamento; c) contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia; d) viene predisposta dal soggetto richiedente (portale dei servizi telematici o punto di accesso) ed inviata al sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) direttamente ovvero attraverso la componente architetturale FESP; e) puo' essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata dal soggetto pagatore, a seconda degli accordi intercorsi con il Prestatore di Servizi di pagamento (PsP). 2. La Ricevuta Telematica (RT) e' predisposta dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l'utilizzo della componente architetturale FESP ed e' restituita al soggetto richiedente a fronte di ogni singola RPT: essa e' costituita da un file XML, il cui XSD e' riportato nell'Allegato 5, che: a) definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp); b) trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA 3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell'art 30, comma 5 del regolamento- con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una autorita' di certificazione allo scopo messa a disposizione da DigitPA. 4. Al fine di qualificare in maniera univoca il versamento, e' definito l' identificativo di erogazione del servizio (CRS) che identifica univocamente una richiesta di erogazione servizio da parte dei sistemi informatici del dominio giustizia. 5. Il CRS e' generato dal portale dei servizi telematici su specifica richiesta del soggetto richiedente attraverso un servizio sincrono (tramite web service i cui WSDL sono pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici) e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove: a) <check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni); b) <identificatore univoco> e' rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche cosi' strutturate: <codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilita' nella emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a cui e' destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un codice 'non ambiguo' all'interno del dominio entro il quale viene generato. 6. Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all'interno della RT (elemento identificativoUnivocoVersamento). 7. Al momento dell'accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla che il CRS non sia stato gia' utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso viene annullato al fine di non permettere il riutilizzo della stessa RT.