ART. 28 
 
   (Riscontro del pagamento telematico - art. 30 del regolamento) 
 
  1. Allo scopo di permettere  all'Amministrazione  di  verificare  e
riscontrare le ricevute generate a seguito di  pagamento  telematico,
nell'ambito del dominio giustizia e' configurato un sottosistema  per
la memorizzazione  e  gestione  delle  Ricevute  Telematiche  di  cui
all'articolo 27; il sottosistema e'  denominato  Repository  Ricevute
Telematiche (RRT) ed e' accessibile a  tutte  le  applicazioni  e  ai
sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici. 
  2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede
ad inviare la RT al sistema RRT  contestualmente  al  rilascio  della
stessa al soggetto abilitato esterno richiedente. 
  3. Per l'invio della RT al Repository Ricevute Telematiche e' messo
a disposizione un apposto servizio (web service) esposto  nell'ambito
del portale dei servizi telematici; i relativi WSDL  sono  pubblicati
nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 
  4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi  CRS
secondo le modalita' indicate nell'articolo 27. 
  5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel  sistema  di
cui al comma 1 sono messe a disposizione,  sulla  base  di  specifica
convenzione da sottoscriversi  con  il  responsabile  per  i  sistemi
informativi automatizzati, degli enti e delle agenzie  pubbliche  per
l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo  e  contrasto
all'evasione ed elusione. 
  6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i  versamenti  in  via
informatica possono consultare sul portale  dei  servizi  telematici,
previa  identificazione  informatica  di  cui  all'articolo   6,   le
informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema  di  cui  al
comma 1.