ART. 28 (Riscontro del pagamento telematico - art. 30 del regolamento) 1. Allo scopo di permettere all'Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell'ambito del dominio giustizia e' configurato un sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all'articolo 27; il sottosistema e' denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed e' accessibile a tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici. 2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede ad inviare la RT al sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno richiedente. 3. Per l'invio della RT al Repository Ricevute Telematiche e' messo a disposizione un apposto servizio (web service) esposto nell'ambito del portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi CRS secondo le modalita' indicate nell'articolo 27. 5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da sottoscriversi con il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, degli enti e delle agenzie pubbliche per l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo e contrasto all'evasione ed elusione. 6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via informatica possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.