ART. 29 (Diritto di copia - art. 31 del regolamento) 1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo e' calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione e' messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato alla richiesta, associato all'intero flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia. 2. La richiesta di copia e' soddisfatta solo dopo che e' pervenuta la ricevuta di versamento di cui all'articolo 27, comma 2.