ART. 29 
 
            (Diritto di copia - art. 31 del regolamento) 
 
  1. Il sistema informatico del Ministero  della  giustizia  comunica
all'interessato l'importo da versare per i  diritti  di  copia;  tale
importo e' calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative
e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al
momento dell'individuazione dei documenti di  cui  richiedere  copia.
L'informazione e' messa a disposizione dell'interessato attraverso il
servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale
dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti  ed  oneri
viene  comunicato  all'interessato  anche  l'identificativo   univoco
associato alla richiesta, associato  all'intero  flusso  di  gestione
della richiesta e rilascio della copia. 
  2. La richiesta di copia e' soddisfatta solo dopo che e'  pervenuta
la ricevuta di versamento di cui all'articolo 27, comma 2.