Art. 21
Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione
del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo
contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi (( dal 1° gennaio
2012 )) e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. (( Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria
amministrazione. ))
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti
soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione
organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso
gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono
trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale
dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica
dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
(( 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano
ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli
stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle
attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in giudizio
dai professionisti legali gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS. ))
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di
lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua
durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e
integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio
dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello
generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi'
attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti
del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono
trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle
disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura
corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La
disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente
alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento
all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,
previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e
di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,
promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e
delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i
risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei
territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono
trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale
gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del
Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina
un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da
tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di
insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
«Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore»,
«Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e
«Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita'
di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di
soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli
organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione
redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima
data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per
gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente,
ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella
misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo
indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il
contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non
economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso
i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla
normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi
sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli
adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato
nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati.
(( 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e
al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i
medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. ))
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche
e' soppressa.
ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico
(( 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in
via transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto
di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto alla
contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle
garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed
i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti
all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA). ))
21. Dall'attuazione dei commi (( da 13 a 20-bis )) non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2001):
"19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di
custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi,
di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle
dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto
dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165."
-- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art.
16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12
del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo
il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 2 e 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza):
"1. ..... Omissis......
2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il
consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei
sindaci; d) il direttore generale.
3-6......Omissis......."
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8-11...... Omissis......"
--Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati
nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso
superare la percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato."
--Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 62, le Autorita' di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di
bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione."
--La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n.
270, S.O.