Art. 21 
 
                    Soppressione enti e organismi 
 
  1. In considerazione del processo di convergenza ed  armonizzazione
del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo
contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi (( dal  1°  gennaio
2012 )) e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.  ((  Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre
2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere  solo  atti  di  ordinaria
amministrazione. )) 
  2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base
delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti
soppressi sono trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione
organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso
gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto
alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo
costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono
trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
  (( 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma  2,
le strutture centrali e periferiche degli enti  soppressi  continuano
ad espletare le attivita' connesse  ai  compiti  istituzionali  degli
stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi  incardinati  relativi  alle
attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in  giudizio
dai  professionisti  legali  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP   e
l'ENPALS. )) 
  3. L'Inps subentra, altresi', nella  titolarita'  dei  rapporti  di
lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua
durata. 
  4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 
  5. I posti corrispondenti all'incarico di componente  del  Collegio
dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello
generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
attribuiti: 
  a)  in  considerazione  dell'incremento  dell'attivita'   dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti
del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti  in  rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  tre  posti  in
rappresentanza del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
trasformati in posizioni dirigenziali  di  livello  generale  per  le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato;  le  dotazioni  organiche  dei   rispettivi   Ministeri   sono
conseguentemente  incrementate  in  attesa  della  emanazione   delle
disposizioni   regolamentari   intese   ad   adeguare    in    misura
corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi   Ministeri.    La
disposizione di cui all'articolo  3,  comma  7,  del  citato  decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che  i  relativi
posti  concorrono  alla  determinazione  delle  percentuali  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza. 
  6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera  a),  e  per
assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui
corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui  al  comma  2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente
alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 
  8. Le disposizioni dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento
all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza  e
di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige
alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i
risultati conseguiti. 
  10. Al fine di razionalizzare le  attivita'  di  approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei
territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
  11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane  e
strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono
trasferiti, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni
interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione  di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale. 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio
del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio
dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente  autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del lago di Como. Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   fino   all'avvio   del
Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nomina
un commissario e un sub commissario e, su designazione  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, un collegio dei  revisori  formato  da
tre membri, di cui uno con funzioni  di  presidente.  Dalla  data  di
insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la
costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del
lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La
denominazione «Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
«Consorzio  del  Ticino  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  Maggiore»,
«Consorzio  dell'Oglio  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo»  e
«Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla  data   di
assegnazione,  sono  determinati,  in  coerenza  con   obiettivi   di
funzionalita', efficienza,  economicita'  e  rappresentativita',  gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le  modalita'
di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e
finanziarie degli enti soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei
bilanci  di  chiusura  delle   relative   gestioni   alla   data   di
soppressione. I predetti bilanci di chiusura  sono  deliberati  dagli
organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione
redatta dall'organo interno di  controllo  in  carica  alla  medesima
data, e trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi  consorzi,  i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per
gli adempimenti di cui al precedente periodo  spetta  esclusivamente,
ove dovuto, il rimborso delle spese  effettivamente  sostenute  nella
misura prevista dai rispettivi  ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo
indeterminato  dei  soppressi  Consorzi  mantengono   l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  e  sono  inquadrati  nei  ruoli   del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si  applica  il
contratto  collettivo  nazionale  del  comparto  enti  pubblici   non
economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi
laghi  prealpini  non  puo'  eccedere  il  numero  del  personale  in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso
i soppressi Consorzi. 
  13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 
  14. Le funzioni attribuite agli enti  di  cui  al  comma  13  dalla
normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali
compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,
neppure   giudiziale,   alle   amministrazioni    giudiziale,    alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 
  15. Con decreti non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno
o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
  16. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi
sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di
controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti  dell'economia  e  delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma  13  i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.  Per  gli
adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai  componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove  dovuto,  il  rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista  dai
rispettivi ordinamenti. 
  17.   Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   attribuite,    le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato
nel  limite  massimo   delle   unita'   previste   dalle   specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi. 
  18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i  compiti  e  le
funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire
la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli
uffici gia' a tal fine utilizzati. 
  (( 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione  e  la
vigilanza in materia di  acqua,  sono  trasferite  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e
al controllo  dei  servizi  idrici,  che  vengono  esercitate  con  i
medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. )) 
  20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche
e' soppressa. 
ALLEGATO A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  (( 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza  nucleare,  in
via transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del  decreto
di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto  alla
contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso  delle
garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed
i  compiti  facenti   capo   all'ente   soppresso   sono   attribuiti
all'Istituto Superiore per la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA). )) 
  21. Dall'attuazione dei commi (( da  13  a  20-bis  ))  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  43,  comma  19,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          legge finanziaria 2001): 
              "19.  I  lavoratori,   gia'   dipendenti   degli   enti
          previdenziali, addetti  al  servizio  di  portierato  o  di
          custodia e vigilanza degli immobili che  vengono  dismessi,
          di  proprieta'  degli  enti  previdenziali,  restano   alle
          dipendenze dell'ente medesimo. Si applica  quanto  disposto
          dagli articoli 33 e 34 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165." 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva. 
              (Art. 35 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993  e  dall'art.
          16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs.
          n. 80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  12
          del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
              1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
          soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
          relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla   situazione
          finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
          dall'articolo 6, comma 1,  terzo  e  quarto  periodo,  sono
          tenute ad osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo dandone immediata  comunicazione  al  Dipartimento
          della funzione pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono  alla
          ricognizione  annuale  di  cui  al  comma  1  non   possono
          effettuare assunzioni o instaurare rapporti di  lavoro  con
          qualunque tipologia di contratto  pena  la  nullita'  degli
          atti posti in essere. 
              3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo da parte del  dirigente  responsabile  e'
          valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 
              4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente  articolo
          il  dirigente   responsabile   deve   dare   un'informativa
          preventiva alle rappresentanze  unitarie  del  personale  e
          alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. 
              5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
          personale in situazione  di  soprannumero  o  di  eccedenza
          nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
          ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro
          o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero   presso   altre
          amministrazioni, previo accordo  con  le  stesse,  comprese
          nell'ambito della regione  tenuto  anche  conto  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 29,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni al di fuori del territorio  regionale
          che, in relazione  alla  distribuzione  territoriale  delle
          amministrazioni o alla situazione del mercato  del  lavoro,
          sia  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali.   Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
              7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  3,  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del
          2009." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi  2  e  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
          modificazioni  ed  integrazioni  (Attuazione  della  delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
          n. 537, in materia  di  riordino  e  soppressione  di  enti
          pubblici di previdenza e assistenza): 
              "1. ..... Omissis...... 
              2. Sono organi degli Enti:  a)  il  presidente;  b)  il
          consiglio di indirizzo e  vigilanza;  c)  il  collegio  dei
          sindaci; d) il direttore generale. 
              3-6......Omissis......." 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente. 
              8-11...... Omissis......" 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "19. Incarichi di funzioni dirigenziali. 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli Enti locali, che risultano  collocati
          nella classe di virtuosita' di cui all'articolo  20,  comma
          3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          individuati con il decreto di cui al comma 2  del  medesimo
          articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
          nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
          dell'articolo 110, comma 1, del  Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in  ogni  caso
          superare  la  percentuale  del  diciotto  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi." 
              --Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "66. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli
          obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
          e seguenti l'INPS,  I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nell'ambito della propria  autonomia,  adottano  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento in misura non inferiore  all'importo
          complessivo, in termini di saldo netto, di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
          16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e' stabilito  il  riparto  dell'importo  di  cui  al  primo
          periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
          nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
          individuati con il medesimo decreto. Le  somme  provenienti
          dalle riduzioni di spesa di  cui  al  presente  comma  sono
          versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
          decreto ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato." 
              --Si riporta il testo dell'articolo 63,  comma  8,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              "8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
          sensi dell'articolo 62, le Autorita' di bacino coordinano e
          sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
          consorzi di bonifica integrale di cui al regio  decreto  13
          febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del  Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  Maggiore,  del  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo  e  del
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di   Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
          manutenzione ed  esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di
          bonifica, alla  realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia
          ambientale e di risanamento  delle  acque,  anche  al  fine
          della loro utilizzazione irrigua,  alla  rinaturalizzazione
          dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione." 
              --La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme  per
          la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'" 
              e' pubblicata nella Gazz. Uff.  18  novembre  1995,  n.
          270, S.O.