Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli
organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o
approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi
ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei
medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie,
agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n.
64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
(( «18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. ))
(( 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la
programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19,
sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della
Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di
Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana,
di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. ))
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi ((
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione )) e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate
all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza
alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e
promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e
agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di
incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio
interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse
moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate
al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro
supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il
supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e,
comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo
statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri
vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso il (( Ministero degli affari
esteri )), dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia
all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'
accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il
restante personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero (( opera
nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei
capi missione )) in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma
26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300
unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione,
al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della
Rappresentanza stessa.
(( 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di
sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. ))
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui
al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata
all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita'
di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione
all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,
26-ter e 26-quater.
(( 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis,
adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei
mesi dalla costituzione a: ))
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello
sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune
intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle
attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite
tabelle di corrispondenza approvate (( con uno o piu' decreti )) del
Ministro per la pubblica amministrazione (( e la semplificazione )),
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma
26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»
7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis ((
del citato articolo 14 )), fermo restando quanto previsto (( dal
comma 26 del medesimo articolo )), con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e
delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso
istituto, (( sono individuate )) le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da realizzare ed e' definito il limite di
spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal
presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge
25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore
generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle
iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei
pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in
servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla
data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare
presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo
sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei
revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
(( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15
luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: ))
(( "7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna
S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e
da tasse. ))
(( "7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle
societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante
al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda,
al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente». ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 10. Agenzie fiscali.
1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in
deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II
del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro
istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini
ivi previsti."
--Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."
--Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6."
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti
in materia di spettacolo e attivita' culturali),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 . 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono
emanati entro il 31 dicembre 2012."
La legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma
dell'Istituto nazionale per il commercio estero" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.