Art. 22 
 
     Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici 
 
  1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli  enti  e  gli
organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o
approvazione. 
  2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione  della  spesa  di
funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi
ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei
medesimi organi. 
  3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli  Enti
locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri
ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal  primo
rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei
regolamenti ivi previsti. 
  5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30  aprile  2010,  n.
64,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  spettacolo   e
attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella  legge  29
giugno 2010, n. 100, le parole «entro il  termine  di  diciotto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
dicembre 2012». 
  6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
  (( «18. E' istituita  l'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. )) 
  (( 18-bis. I  poteri  di  indirizzo  in  materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione  ed
internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la
programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
sono assunte da  una  Cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, o da persona dallo stesso designata,  dal  Presidente  della
Conferenza  delle  regioni  e  dai  Presidenti,  rispettivamente,  di
Unioncamere, della Confederazione generale  dell'industria  italiana,
di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. )) 
  19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla  normativa  vigente  e  le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  ((
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ))  e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  e
all'Agenzia di cui al comma precedente.  Le  risorse  gia'  destinate
all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di
sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere
l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza
alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e
promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e
agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di
incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 
  21. Sono organi dell'Agenzia il presidente,  nominato,  al  proprio
interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse
moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e
competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le
funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro
supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il
supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. 
  22.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti
di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
  23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in
conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,
comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo
periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 
  24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera  lo
statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri
vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni
per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso il (( Ministero  degli  affari
esteri )), dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
  25. L'Agenzia opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze
diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia
all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari
Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito
della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero (( opera
nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei
capi missione )) in linea con le strategie di  internazionalizzazione
delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministero degli affari esteri. 
  26. In sede di prima applicazione, con i decreti di  cui  al  comma
26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300
unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli
uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della
Rappresentanza stessa. 
  (( 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di
sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. )) 
  26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo  di  cui
al comma 19 e'  determinata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  e'  destinata
all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al
finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il
finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. 
  26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre  che  dai
contributi di cui al comma 26-ter, da: 
    a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di  progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; 
    b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori  pubblici  o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; 
    c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; 
    d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
  26-quinquies.   L'Agenzia   provvede   alle   proprie   spese    di
funzionamento e alle spese  relative  alle  attivita'  di  promozione
all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui  ai  commi  26-bis,  primo  periodo,
26-ter e 26-quater. 
  ((  26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida  e  di   indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma  18-bis,
adottate dal Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con  il
Ministero degli affari esteri per quanto di  competenza,  sentito  il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei
mesi dalla costituzione a: )) 
  a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25  mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune
intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; 
  b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; 
  c) una concentrazione delle attivita'  di  promozione  sui  settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
  26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del  soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite
tabelle di corrispondenza approvate (( con uno o piu' decreti ))  del
Ministro per la pubblica amministrazione (( e la semplificazione  )),
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma
26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  26-octies. I dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
  26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.» 
  7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di  cui  al  comma  18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma  26-bis  ((
del citato articolo 14 )), fermo  restando  quanto  previsto  ((  dal
comma 26 del medesimo  articolo  )),  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  degli
affari esteri, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo  e
delle altre  risorse  finanziarie  comunque  spettanti  al  soppresso
istituto, (( sono  individuate  ))  le  iniziative  di  promozione  e
internazionalizzazione da realizzare ed  e'  definito  il  limite  di
spesa per ciascuna di esse. 
  8. Il dirigente delegato di cui al comma  26-bis  dell'articolo  14
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito  dal
presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della  legge
25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al  direttore
generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione  delle
iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i
pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei
pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in
servizio presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  continua  ad  operare
presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il  controllo
sulla gestione del soppresso  ICE  e'  assicurato  dal  collegio  dei
revisori dell'Istituto stesso. 
  9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente. 
  (( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni,  dalla  Legge  15
luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: )) 
  (( "7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce  a  Fintecna
S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS  S.p.a.  in  societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette  e
da tasse. )) 
  (( "7-bis. La cessione di  cui  al  comma  7  e'  realizzata  dalle
societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante
al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa  lo  richieda,
al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di  tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 10. Agenzie fiscali. 
              1. Le  agenzie  fiscali  sono  disciplinate,  anche  in
          deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo  II
          del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla  loro
          istituzione si provvede secondo le modalita' e nei  termini
          ivi previsti." 
              --Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art.  17.  2.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il Consiglio di  Stato  e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si pronunciano entro trenta giorni  dalla  richiesta,  sono
          emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 
              --Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  5,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "5. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6." 
              --Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64  (Disposizioni  urgenti
          in  materia   di   spettacolo   e   attivita'   culturali),
          convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno  2010,
          n. 100, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 . 3. I regolamenti previsti dal  comma  1  sono
          emanati entro il 31 dicembre 2012." 
              La  legge  25  marzo  1997,  n.  68  recante   "Riforma
          dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio   estero"   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.