Art. 23 
 
Riduzione dei costi di funzionamento di  Autorita'  di  Governo,  del
  CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.  
 
  1. Al fine di perseguire il contenimento  della  spesa  complessiva
per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti,  il
numero dei componenti: 
    a)  del  Consiglio   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. ((
Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione  per  le
infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da
quattro a due, escluso il Presidente e quello  dei  componenti  della
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31  luglio  1997,  n.  249,  e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; )) 
    (( b) dell'Autorita' per la vigilanza )) sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il
Presidente; 
    c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto  da
cinque a tre, compreso il Presidente; 
    d) dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    e) della Commissione nazionale per la  societa'  e  la  borsa  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    f)  del  Consiglio   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a
tre, compreso il Presidente; 
    g) della Commissione per  la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; 
    h)  della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a
tre, compreso il Presidente; 
    i) della Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a
cinque, compreso il Presidente. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai  componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere
dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  ((  Ove  il  numero  dei  componenti,  incluso  il
Presidente, risulti pari, ai fini delle  deliberazioni,  in  caso  di
parita', il voto del Presidente vale doppio. )) 
  (( 2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento  della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8  aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso; )) 
    (( b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non
meno di quattro voti  favorevoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla Commissione»; )) 
    (( c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole:  e  con
non meno di quattro voti favorevoli sono soppresse; )) 
    (( d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non  meno
di quattro voti favorevoli» sono soppresse; )) 
    (( e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso. )) 
  (( 2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985,  n.  281,  sono
apportate le seguenti modificazioni: )) 
    (( a) al  quinto  comma,  le  parole:  «assume  le  deliberazioni
occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti
commi con non meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle
seguenti: «con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
ai commi terzo e quarto»; )) 
    (( b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di  quattro  voti
favorevoli» sono soppresse. )) 
  3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla
carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  «3-bis.  I  Comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.» 
  5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite
successivamente al 31 marzo 2012. 
  6. Fermi restando i divieti e le  incompatibilita'  previsti  dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato. 
  7. Ove alla data del 31 dicembre 2011  la  Commissione  governativa
per  il   livellamento   retributivo   Italia   -   Europa   prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28  luglio  2011  non
abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della  media
dei  trattamenti  economici  di  cui  all'articolo  1  del   predetto
decreto-legge  n.  98  del  2011,  riferiti  all'anno  precedente  ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni  dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia
e finanza, (( il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito  delle
proprie  attribuzioni,  assumono  immediate   iniziative   idonee   a
conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 98 del 2011. )) 
  8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    (( a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: )) 
    (( «Art. 2. - (Composizione del Consiglio). )) 
  (( 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da esperti, e da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  da
rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantaquattro,  oltre
al presidente, secondo la seguente ripartizione: )) 
    ((  a)  dieci  esperti,  qualificati  esponenti   della   cultura
economica,  sociale  e  giuridica,  dei  quali  otto   nominati   dal
Presidente  della  Repubblica  e  due  proposti  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; )) 
    (( b) quarantotto rappresentanti delle categorie  produttive  dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in
rappresentanza dei  dirigenti  e  quadri  pubblici  e  privati,  nove
rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
diciassette rappresentanti delle imprese; )) 
    (( c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei  quali,  rispettivamente,
tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e  tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. )) 
  (( 2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti  »;
)) 
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedura  di
nomina dei componenti»; 
      2) al comma 2, le parole: «lettera b)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere b) e c)»; 
    c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedura  di
nomina dei rappresentanti»; 
      2) il comma 10 e' soppresso. 
  9. Entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  si  provvede  alla
nomina dei componenti del Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge  30
dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,  come  modificato
dal comma 8. In sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  evitare
soluzione di continuita' nel  funzionamento  del  Consiglio,  restano
confermati, fino  alla  nomina  dei  nuovi  componenti,  gli  attuali
esperti, gli attuali rappresentanti  delle  categorie  produttive  di
beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede
di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche'  l'assegnazione
dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene  conto  dei
seguenti criteri: 
    a) maggiore rappresentativita' nella  categoria  di  riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; 
    b) pluralismo. 
  10. La durata in carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri (( di cui al
comma  9  )),  ha  scadenza  coincidente  con   quella   dell'attuale
consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015. 
  11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei  componenti  del
Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della
legge n. 936 del 1986. 
  12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo. 
  13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8  a  12  non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
e di coordinamento delle attivita' dei Comuni  nelle  materie  e  nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le  rispettive
competenze. 
  15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni. 
  16. Il Consiglio provinciale e'  composto  da  non  piu'  di  dieci
componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite
con legge dello Stato entro il (( 31 dicembre 2012 )). 
  17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'  eletto   dal   Consiglio
provinciale tra i suoi componenti (( secondo le  modalita'  stabilite
dalla legge statale di cui al comma 16 )). 
  18. Fatte salve le funzioni di cui al  comma  14,  lo  Stato  e  le
Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro il (( 31 dicembre  2012  )),
le funzioni conferite dalla normativa vigente  alle  Province,  salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano  acquisite
dalle  Regioni,  sulla   base   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. In  caso  di  mancato  trasferimento
delle funzioni da parte delle Regioni entro il ((  31  dicembre  2012
)), si provvede in via sostitutiva, ai sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 
  19. Lo Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando
nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia. 
  (( 20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il
31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo  2013,  l'articolo  141
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali
che devono essere  rinnovati  successivamente  al  31  dicembre  2012
restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i  termini  di
cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei  nuovi
organi provinciali di cui ai commi 16 e 17. )) 
  ((  20-bis.  Le  Regioni  a  Statuto  speciale  adeguano  i  propri
ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a  20  entro  sei
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le  medesime
disposizioni non trovano applicazione per  le  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano. )) 
  21. I Comuni possono istituire unioni  o  organi  di  raccordo  per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa. 
  22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di  natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna
forma di remunerazione, indennita' o  gettone  di  presenza,  ((  con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, nono comma, del
          decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95  (Disposizioni  relative
          al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale  dei  titoli
          azionari), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          giugno  1974,  n.  216  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 .I  predetti  regolamenti  sono  sottoposti  al
          Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il
          Ministro  del  tesoro,  ne  verifica  la  legittimita'   in
          relazione alle norme del  presente  decreto,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, e  li  rende  esecutivi,  con
          proprio decreto, entro  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento, ove non intenda formulare,  entro  il  termine
          suddetto, proprie  eventuali  osservazioni.  Queste  ultime
          devono essere effettuate, in unico  contesto,  sull'insieme
          del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso,
          trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento  senza
          che  siano  state  formulate  osservazioni,  i  regolamenti
          divengono esecutivi." 
              -- Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge  n.  95  del  1974,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "2.  E'  istituito  un  apposito  ruolo  del  personale
          dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa. 
              Il numero dei posti previsti dalla pianta  organica  e'
          aumentato fino a trecentocinquanta unita'. 
              Il trattamento giuridico ed economico del  personale  e
          l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
          di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in  base  ai
          criteri fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro  in
          vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
          esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.  Il
          regolamento detta altresi'  norme  per  l'adeguamento  alle
          modificazioni del trattamento giuridico  ed  economico  che
          intervengano nel predetto contratto collettivo,  in  quanto
          applicabili. 
              Il regolamento di cui  all'articolo  1,  ottavo  comma,
          prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di
          direttore   generale   e   di    vicedirettore    generale,
          determinandone le funzioni. Il direttore generale  risponde
          del proprio  operato  alla  Commissione.  Le  deliberazioni
          relative  alla  nomina  del  direttore   generale   e   del
          vicedirettore generale sono adottate dalla Commissione. Per
          il  supporto  delle  attivita'  della  Commissione  e   del
          Presidente  puo'   essere   nominato,   su   proposta   del
          Presidente, un segretario generale. 
              Gli  incarichi  e  le  qualifiche   dirigenziali   sono
          attribuiti   dalla   Commissione,   anche   in   sede    di
          inquadramento, con deliberazione. 
              Al personale in servizio presso la  Commissione  e'  in
          ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
          incarico o esercitare attivita' professionali,  commerciali
          o industriali. 
              L'assunzione  del  personale   avviene   per   pubblici
          concorsi per titoli ed  esami  con  richiesta  di  rigorosi
          requisiti  di  competenza  ed  esperienza  nei  settori  di
          attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi  sono
          indetti dalla stessa Commissione nazionale  e  si  svolgono
          secondo i bandi appositamente emanati. 
              La   Commissione,   per   l'esercizio   delle   proprie
          attribuzioni, puo'  assumere  direttamente  dipendenti  con
          contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme  di
          diritto privato, in numero di centoventicinque unita'. 
              La   Commissione   puo'   inoltre   avvalersi,   quando
          necessario, di esperti da consultare su  specifici  temi  e
          problemi e da remunerare secondo le tariffe  professionali.
          La Commissione adotta i provvedimenti  di  sua  competenza,
          previa contestazione agli interessati e tenuto conto  delle
          deduzioni eventualmente presentate, nel termine  di  trenta
          giorni." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  4
          giugno 1985, n. 281  (Disposizioni  sull'ordinamento  della
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per
          l'identificazione  dei  soci  delle  societa'  con   azioni
          quotate in borsa e delle societa' per azioni  esercenti  il
          credito; norme di attuazione delle  direttive  CEE  79/279,
          80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori  mobiliari
          e  disposizioni  per  la  tutela   del   risparmio),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4.  Il  regolamento  concernente  il  trattamento
          giuridico ed economico del personale di cui al terzo  comma
          dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95  ,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge,
          e'   deliberato   dalla   Commissione   nel   termine    di
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. Qualora a tale data  risultino  in  vigore,
          nella materia, norme regolamentari  emanate  in  virtu'  di
          previgenti   disposizioni   legislative,   la   Commissione
          provvede ai necessari adeguamenti. 
              Per il periodo di un anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  la  Commissione  puo',  in
          eccedenza   al   limite   stabilito    dall'ottavo    comma
          dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95  ,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge,
          e con le modalita' ivi previste,  assumere  dipendenti  con
          contratto a tempo determinato in numero non superiore a  25
          unita'. I relativi  contratti  non  possono  in  ogni  caso
          eccedere la durata di  tre  anni  a  decorrere  dalla  data
          suddetta. 
              Per lo stesso periodo la Commissione puo' ulteriormente
          avvalersi di personale delle  amministrazioni  dello  Stato
          anche ad  ordinamento  autonomo,  di  enti  pubblici  anche
          economici  e  di  aziende  e  istituti  di  credito.  Detto
          personale, sommato a quello di uguale provenienza  gia'  in
          servizio in forza di provvedimenti nominativi  di  messa  a
          disposizione adottati prima  o  dopo  l'entrata  in  vigore
          della legge 30 aprile 1981, n. 175 , non puo'  superare  le
          cento unita'. 
              Il personale di cui al precedente comma e'  individuato
          dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  in
          base ad apposite selezioni da eseguirsi  previa  diffusione
          presso gli appartenenti alle categorie  sopra  indicate  di
          avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed e'
          assegnato alla  Commissione  stessa,  con  l'assenso  degli
          interessati,   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti,   con   provvedimenti   assunti    ai    sensi
          dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 . 
              La Commissione con proprie deliberazioni da' attuazione
          alle norme di cui ai commi terzo e quarto. 
              L'inquadramento  in  ruolo   del   personale   di   cui
          all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile  1981,
          n. 175 , e' effettuato nel termine di trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del  regolamento  concernente  il
          trattamento giuridico ed economico del personale.  Ultimate
          le relative operazioni, e' altresi' inquadrato in ruolo  il
          personale che, alla stessa data, presta servizio presso  la
          Commissione in forza di provvedimenti  nominativi  adottati
          ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 , e, successivamente,  il
          personale chiamato in  servizio  ai  sensi  dei  precedenti
          terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di
          entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175  ,  e'
          corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella
          del  provvedimento   che   dispone   l'inquadramento,   una
          indennita' determinata con il  regolamento  concernente  il
          trattamento giuridico  ed  economico  del  personale.  Tale
          indennita' e'  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
          economico effettivamente percepito nello stesso  periodo  e
          quello che sarebbe spettato al personale suddetto  in  base
          alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo  2
          del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95  ,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
          , come modificato dall'articolo 1  della  citata  legge  30
          aprile 1981, n. 175. 
              L'inquadramento ha luogo, a  domanda  dell'interessato,
          nella  posizione  determinata   da   apposita   commissione
          esaminatrice  a  seguito   di   esame-colloquio   e   della
          valutazione, da effettuarsi in  base  a  criteri  oggettivi
          predeterminati dalla stessa commissione  esaminatrice,  dei
          titoli culturali, professionali e di merito con particolare
          riguardo alla qualita' del servizio prestato, della  durata
          del periodo di effettivo  servizio  presso  la  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa,  delle  qualifiche  e
          dei gradi  rivestiti,  nonche'  delle  anzianita'  maturate
          presso le amministrazioni e gli  enti  di  provenienza.  La
          Commissione esaminatrice,  composta  da  non  meno  di  tre
          membri, e' presieduta dal presidente  o  da  un  componente
          della Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa.
          Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono
          essere scelti tra docenti universitari ovvero  tra  esperti
          che  non  abbiano  con  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la  borsa  rapporti  di  lavoro  dipendente.  Le
          materie oggetto dell'esame colloquio sono determinate dalla
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  in
          relazione  ai  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione
          delle altre modalita' per l'espletamento  delle  operazioni
          di inquadramento. 
              Le  deliberazioni  di  cui  al  precedente  comma  sono
          assunte dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
          borsa. 
              Il trattamento economico del  personale  inquadrato  in
          ruolo cessa di essere  a  carico  delle  amministrazioni  e
          degli enti di  appartenenza  a  partire  dalla  data  della
          relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa. Il personale che  non  richieda
          l'inquadramento in  ruolo  restera'  a  disposizione  della
          Commissione, salvo diversa determinazione di  quest'ultima,
          fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti  in
          applicazione dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 . 
              A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli
          enti  di  appartenenza  trasferiscono  all'INPS  le   somme
          necessarie per la costituzione della posizione assicurativa
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'intero
          periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza
          sostitutive,  esclusive  ed  esonerative   della   predetta
          assicurazione generale. 
              Le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al  precedente
          comma  trasferiscono  alla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  i   capitali   necessari   per   la
          ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonche'  dei
          trattamenti   previdenziali   integrativi   o    aggiuntivi
          dell'assicurazione    generale    obbligatoria,    comunque
          denominati, ai  quali  ciascun  dipendente  inquadrato  nel
          ruolo della Commissione aveva diritto. 
              Ai fini del trattamento di previdenza per il  personale
          proveniente dalle amministrazioni statali  si  provvedera',
          da parte  dell'ENPAS,  al  trasferimento  alla  Commissione
          delle  somme  maturate  dagli  interessati  a   titolo   di
          buonuscita." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art  1.  3.  La  ricognizione  delle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  al  comma  2  e'  operata   annualmente
          dall'ISTAT con proprio  provvedimento  e  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3,  della
          legge 31 luglio 1997, n.  249  (Istituzione  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo): 
              "Art. 1 . 3. Sono organi dell'Autorita' il  presidente,
          la  commissione  per  le  infrastrutture  e  le  reti,   la
          commissione per i servizi e  i  prodotti  e  il  consiglio.
          Ciascuna commissione e' organo  collegiale  costituito  dal
          presidente  dell'Autorita'  e  da  quattro  commissari.  Il
          consiglio  e'  costituito  dal  presidente  e  da  tutti  i
          commissari. Il Senato della  Repubblica  e  la  Camera  dei
          deputati eleggono  quattro  commissari  ciascuno,  i  quali
          vengono  nominati  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime  il
          voto indicando due nominativi, uno per la  commissione  per
          le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per
          i servizi e i prodotti. In caso di morte, di  dimissioni  o
          di impedimento di  un  commissario,  la  Camera  competente
          procede all'elezione di un nuovo commissario che  resta  in
          carica  fino  alla  scadenza  ordinaria  del  mandato   dei
          componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri  quando
          mancano meno di tre anni alla predetta  scadenza  ordinaria
          non si applica il divieto di conferma di  cui  all'articolo
          2, comma 8, della legge 14  novembre  1995,  n.  481  .  Il
          presidente  dell'Autorita'  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica su proposta del Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  d'intesa  con  il  Ministro  delle
          comunicazioni.   La   designazione   del   nominativo   del
          presidente  dell'Autorita'  e'  previamente  sottoposta  al
          parere delle competenti Commissioni parlamentari  ai  sensi
          dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481." 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  33  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33.Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da
          centrali di committenza. 
              1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          possono  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  facendo
          ricorso a centrali di  committenza,  anche  associandosi  o
          consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'articolo  32,  lettere  b),  c),  f),  non  possono
          affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
          funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
          pubblici.  Tuttavia   le   amministrazioni   aggiudicatrici
          possono affidare le  funzioni  di  stazione  appaltante  di
          lavori  pubblici  ai  servizi  integrati  infrastrutture  e
          trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,  sulla
          base di  apposito  disciplinare  che  prevede  altresi'  il
          rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le  attivita'
          espletate, nonche' a centrali di committenza. 
              3-bis. I Comuni con popolazione non superiore  a  5.000
          abitanti ricadenti nel  territorio  di  ciascuna  Provincia
          affidano  obbligatoriamente   ad   un'unica   centrale   di
          committenza l'acquisizione di lavori, servizi  e  forniture
          nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
          accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi  dei
          competenti uffici." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 47, secondo comma,
          della legge 24 aprile 1980, n.  146  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 1980): 
              "Art. 47 . 2. I  dipendenti  dello  Stato  e  di  altre
          pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti degli  enti
          e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla
          vigilanza dello Stato, che non siano membri del  Parlamento
          e   siano   chiamati   all'ufficio   di   Ministro   e   di
          Sottosegretario,  sono  collocati  in  aspettativa  per  il
          periodo durante  il  quale  esercitano  le  loro  funzioni,
          conservando  per  intero  il  trattamento  economico   loro
          spettante,  in  misura  comunque  non  superiore  a  quella
          dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento." 
              -- Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa  1.  Il
          trattamento    economico    omnicomprensivo     annualmente
          corrisposto,  in  funzione   della   carica   ricoperta   o
          dell'incarico svolto, ai titolari di  cariche  elettive  ed
          incarichi  di  vertice   o   quali   componenti,   comunque
          denominati, degli  organismi,  enti  e  istituzioni,  anche
          collegiali, di cui all'allegato A,  non  puo'  superare  la
          media ponderata rispetto al PIL degli analoghi  trattamenti
          economici percepiti annualmente dai  titolari  di  omologhe
          cariche  e  incarichi  negli  altri  sei  principali  Stati
          dell'Area  Euro.  Fermo  il  principio  costituzionale   di
          autonomia, per i componenti del Senato della  Repubblica  e
          della Camera dei deputati il costo relativo al  trattamento
          economico  omnicomprensivo   annualmente   corrisposto   in
          funzione della carica ricoperta non puo' superare la  media
          ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai  componenti
          dei Parlamenti nazionali. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si applica,  oltre
          che alle cariche e agli incarichi negli organismi,  enti  e
          istituzioni, anche collegiali, di cui  all'allegato  A  del
          medesimo comma, anche ai segretari generali,  ai  capi  dei
          dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori
          generali degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi
          equiparati delle amministrazioni centrali dello  Stato.  Ai
          fini  del  presente   comma   per   trattamento   economico
          omnicomprensivo si intende il complesso delle  retribuzioni
          e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche   finanze
          percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
          quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, e'  istituita  una  Commissione,  presieduta  dal
          Presidente dell'ISTAT e  composta  da  quattro  esperti  di
          chiara fama, tra cui un  rappresentante  di  Eurostat,  che
          durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°  luglio
          di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   provvede   alla
          ricognizione   e   all'individuazione   della   media   dei
          trattamenti economici di cui al comma 1  riferiti  all'anno
          precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
          previsioni dell'indice armonizzato dei  prezzi  al  consumo
          contenute  nel  Documento  di  economia   e   finanza.   La
          partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In
          sede di prima applicazione, il decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e'  adottato
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto;  tenuto  conto  dei  tempi  necessari  a
          stabilire la metodologia di  calcolo  e  a  raccogliere  le
          informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione
          riferite all'anno  2010  sono  provvisoriamente  effettuate
          entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il
          31 marzo 2012. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2   e   3
          costituiscono, ai sensi  dell'articolo  117,  terzo  comma,
          della  Costituzione,  norme  di  principio  in  materia  di
          coordinamento della finanza pubblica. Le regioni  adeguano,
          entro il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente  decreto,  la  propria  legislazione
          alle previsioni di cui ai  medesimi  commi.  Le  regioni  a
          statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria legislazione alle  disposizioni
          stesse, secondo i rispettivi statuti e  relative  norme  di
          attuazione. 
              5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che
          siano dipendenti pubblici, sono  collocati  in  aspettativa
          non retribuita, salvo che optino per  il  mantenimento,  in
          via     esclusiva,      del      trattamento      economico
          dell'amministrazione di appartenenza. 
              6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano  a
          decorrere dalle prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,
          comunque, per i compensi, le retribuzioni e  le  indennita'
          che non siano stati ancora determinati alla data di entrata
          in vigore del presente decreto." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3 della  legge  30
          dicembre 1986, n. 936, e  successive  modificazioni  (Norme
          sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro): 
              "3.Procedura di nomina dei componenti. 
              1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del
          precedente  articolo  2  sono  nominati  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica. 
              2. I membri di cui al comma 1, lettere  b)  e  c),  del
          precedente  articolo  2  sono  nominati  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica su proposta del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri." 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  citata
          legge n. 936  del  1986,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "4.Procedura di nomina dei rappresentanti. 
              1. Nove mesi  prima  della  scadenza  del  mandato  dei
          membri del  Consiglio,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini  di  cui
          al presente  articolo,  con  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              2. Le organizzazioni sindacali di carattere  nazionale,
          entro trenta giorni dalla pubblicazione  dell'avviso  nella
          Gazzetta Ufficiale, fanno  pervenire  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri le designazioni  dei  rappresentanti
          delle categorie produttive di cui all'articolo 2. 
              2-bis.   I   rappresentanti   delle   associazioni   di
          promozione sociale e delle organizzazioni  di  volontariato
          sono  designati  ai   sensi   delle   norme   vigenti.   Le
          designazioni sono comunicate al  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta
          giorni successivi, uditi i Ministri interessati,  definisce
          l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative  e  lo  comunica  a  tutte  le
          organizzazioni designanti. 
              4. Il ricorso avverso tale  atto  e'  presentato  dalle
          organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del
          medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  che
          ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate. 
              5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a  fornire
          tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
          grado  di  rappresentativita',  con  particolare   riguardo
          all'ampiezza  e  alla  diffusione  delle   loro   strutture
          organizzative,  alla  consistenza   numerica,   alla   loro
          partecipazione   effettiva   alla   formazione    e    alla
          stipulazione dei contratti o accordi  collettivi  nazionali
          di  lavoro   e   alle   composizioni   delle   controversie
          individuali e collettive di lavoro. 
              6.  Analoga  documentazione,  a   tutela   dei   propri
          interessi,  possono  fornire,  entro  i  successivi  trenta
          giorni  dalla  notifica  del  ricorso,  le   organizzazioni
          controinteressate. 
              7.  Il  ricorso  e'  deciso,  udite  le  parti,   entro
          quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri. 
              8. Le norme di cui al presente  articolo  si  applicano
          anche  alle  imprese  a  carattere  nazionale  a   gestione
          pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le
          quali intendano procedere a designazioni nell'ambito  della
          rappresentanza delle  imprese.  In  caso  di  ricorso,  gli
          interessati  sono  tenuti  a  fornire  tutti  gli  elementi
          necessari dai quali si possa desumere il proprio  grado  di
          rappresentativita'  nel  settore   di   appartenenza,   con
          particolare riferimento al  valore  aggiunto  e  all'indice
          occupazionale. 
              9. Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  non  si
          applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM,
          le cui designazioni sono effettuate dai  rispettivi  organi
          deliberanti,   nonche'   ai   rappresentanti   dei   liberi
          professionisti, le cui designazioni sono  effettuate  dagli
          ordini nazionali dei professionisti  scelti,  di  volta  in
          volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              10." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
          presente legge: 
              "2. Gli articoli 6,  comma  1,  e  15  della  legge  30
          dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresi' abrogata,
          o coerentemente modificata, ogni altra norma  incompatibile
          con le disposizioni di cui al presente articolo." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              "8.Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione  sul
          potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo  141  del  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267   e   successive
          modificazioni (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali): 
              "141. Scioglimento e sospensione dei consigli  comunali
          e provinciali. 
              1. I consigli comunali e  provinciali  vengono  sciolti
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Ministro dell'interno: 
              a) quando compiano atti contrari  alla  Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
              b)  quando  non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
              1)  impedimento   permanente,   rimozione,   decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
              2)  dimissioni  del  sindaco  o  del  presidente  della
          provincia; 
              3) cessazione dalla carica per dimissioni  contestuali,
          ovvero   rese   anche    con    atti    separati    purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
              4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
          di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; 
              c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
              c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di
          sopra dei mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  Giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti  dal  numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
              4.  Il  rinnovo  del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
              6. Al decreto di scioglimento e' allegata la  relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana. 
              7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
              8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali
          le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
          in quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno." 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  186,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191   e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010): 
              "186. Al fine del coordinamento della finanza  pubblica
          e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
          adottare le seguenti misure: 
              a)  soppressione  della  figura  del  difensore  civico
          comunale di cui all' articolo  11  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  funzioni  del
          difensore  civico  comunale  possono   essere   attribuite,
          mediante apposita convenzione, al  difensore  civico  della
          provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
          tale  caso  il  difensore  civico  provinciale  assume   la
          denominazione di  «difensore  civico  territoriale»  ed  e'
          competente a garantire l'imparzialita' e il buon  andamento
          della  pubblica  amministrazione,  segnalando,   anche   di
          propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
          i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
              b) soppressione delle circoscrizioni  di  decentramento
          comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e  successive
          modificazioni, tranne che  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  250.000  abitanti,  che  hanno  facolta'   di
          articolare il loro territorio  in  circoscrizioni,  la  cui
          popolazione  media  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
          abitanti; e' fatto salvo il comma 5  dell'articolo  17  del
          Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              c)  possibilita'  di  delega  da  parte   del   sindaco
          dell'esercizio di  proprie  funzioni  a  non  piu'  di  due
          consiglieri, in alternativa alla  nomina  degli  assessori,
          nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; 
              d) soppressione della figura  del  direttore  generale,
          tranne che nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti; 
              e) soppressione dei consorzi di funzioni tra  gli  enti
          locali, ad eccezione dei  bacini  imbriferi  montani  (BIM)
          costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
          delle funzioni gia' esercitate  dai  consorzi  soppressi  e
          delle relative risorse e  con  successione  dei  comuni  ai
          medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
          altro effetto."