Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento di Autorita' di Governo, del
CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva
per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il
numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. ((
Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le
infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da
quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; ))
(( b) dell'Autorita' per la vigilanza )) sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il
Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a
tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a
tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a
cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. (( Ove il numero dei componenti, incluso il
Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di
parita', il voto del Presidente vale doppio. ))
(( 2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso; ))
(( b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non
meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Commissione»; ))
(( c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con
non meno di quattro voti favorevoli sono soppresse; ))
(( d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno
di quattro voti favorevoli» sono soppresse; ))
(( e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
(( 2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono
apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni
occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti
commi con non meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle
seguenti: «con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
ai commi terzo e quarto»; ))
(( b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di quattro voti
favorevoli» sono soppresse. ))
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla
carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione,
eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato
utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa
per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non
abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media
dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia
e finanza, (( il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle
proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a
conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 98 del 2011. ))
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: ))
(( «Art. 2. - (Composizione del Consiglio). ))
(( 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da esperti, e da rappresentanti delle categorie produttive e da
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre
al presidente, secondo la seguente ripartizione: ))
(( a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura
economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal
Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; ))
(( b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in
rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove
rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e
diciassette rappresentanti delle imprese; ))
(( c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente,
tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. ))
(( 2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti »;
))
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di
nomina dei componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di
nomina dei rappresentanti»;
2) il comma 10 e' soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla
nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato
dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare
soluzione di continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano
confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali
esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di
beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede
di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione
dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei
seguenti criteri:
a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri (( di cui al
comma 9 )), ha scadenza coincidente con quella dell'attuale
consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della
legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni.
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci
componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite
con legge dello Stato entro il (( 31 dicembre 2012 )).
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio
provinciale tra i suoi componenti (( secondo le modalita' stabilite
dalla legge statale di cui al comma 16 )).
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le
Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro il (( 31 dicembre 2012 )),
le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite
dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento
delle funzioni da parte delle Regioni entro il (( 31 dicembre 2012
)), si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.
(( 20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il
31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali
che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012
restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di
cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi
organi provinciali di cui ai commi 16 e 17. ))
(( 20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri
ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime
disposizioni non trovano applicazione per le Province Autonome di
Trento e di Bolzano. ))
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa.
22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, (( con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, nono comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 .I predetti regolamenti sono sottoposti al
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il
Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in
relazione alle norme del presente decreto, e successive
modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con
proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine
suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime
devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme
del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso,
trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate osservazioni, i regolamenti
divengono esecutivi."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, come modificato dalla
presente legge:
"2. E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e'
aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico che
intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma,
prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di
direttore generale e di vicedirettore generale,
determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni
relative alla nomina del direttore generale e del
vicedirettore generale sono adottate dalla Commissione. Per
il supporto delle attivita' della Commissione e del
Presidente puo' essere nominato, su proposta del
Presidente, un segretario generale.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono
attribuiti dalla Commissione, anche in sede di
inquadramento, con deliberazione.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici
concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono
secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di centoventicinque unita'.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza,
previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle
deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta
giorni."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 4
giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per
l'identificazione dei soci delle societa' con azioni
quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il
credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279,
80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari
e disposizioni per la tutela del risparmio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Il regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge,
e' deliberato dalla Commissione nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore,
nella materia, norme regolamentari emanate in virtu' di
previgenti disposizioni legislative, la Commissione
provvede ai necessari adeguamenti.
Per il periodo di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Commissione puo', in
eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge,
e con le modalita' ivi previste, assumere dipendenti con
contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25
unita'. I relativi contratti non possono in ogni caso
eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data
suddetta.
Per lo stesso periodo la Commissione puo' ulteriormente
avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche
economici e di aziende e istituti di credito. Detto
personale, sommato a quello di uguale provenienza gia' in
servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a
disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore
della legge 30 aprile 1981, n. 175 , non puo' superare le
cento unita'.
Il personale di cui al precedente comma e' individuato
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione
presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di
avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed e'
assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli
interessati, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 .
La Commissione con proprie deliberazioni da' attuazione
alle norme di cui ai commi terzo e quarto.
L'inquadramento in ruolo del personale di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981,
n. 175 , e' effettuato nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate
le relative operazioni, e' altresi' inquadrato in ruolo il
personale che, alla stessa data, presta servizio presso la
Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati
ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 , e, successivamente, il
personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti
terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 , e'
corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella
del provvedimento che dispone l'inquadramento, una
indennita' determinata con il regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale. Tale
indennita' e' pari alla differenza tra il trattamento
economico effettivamente percepito nello stesso periodo e
quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base
alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
, come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30
aprile 1981, n. 175.
L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato,
nella posizione determinata da apposita commissione
esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della
valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi
predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei
titoli culturali, professionali e di merito con particolare
riguardo alla qualita' del servizio prestato, della durata
del periodo di effettivo servizio presso la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, delle qualifiche e
dei gradi rivestiti, nonche' delle anzianita' maturate
presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La
Commissione esaminatrice, composta da non meno di tre
membri, e' presieduta dal presidente o da un componente
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono
essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti
che non abbiano con la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le
materie oggetto dell'esame colloquio sono determinate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, in
relazione ai profili professionali corrispondenti alle
qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione
delle altre modalita' per l'espletamento delle operazioni
di inquadramento.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono
assunte dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il trattamento economico del personale inquadrato in
ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e
degli enti di appartenenza a partire dalla data della
relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa. Il personale che non richieda
l'inquadramento in ruolo restera' a disposizione della
Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima,
fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in
applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 .
A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli
enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme
necessarie per la costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero
periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza
sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta
assicurazione generale.
Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente
comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa i capitali necessari per la
ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonche' dei
trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque
denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel
ruolo della Commissione aveva diritto.
Ai fini del trattamento di previdenza per il personale
proveniente dalle amministrazioni statali si provvedera',
da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione
delle somme maturate dagli interessati a titolo di
buonuscita."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art 1. 3. La ricognizione delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente
dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
"Art. 1 . 3. Sono organi dell'Autorita' il presidente,
la commissione per le infrastrutture e le reti, la
commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio.
Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorita' e da quattro commissari. Il
consiglio e' costituito dal presidente e da tutti i
commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali
vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il
voto indicando due nominativi, uno per la commissione per
le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per
i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o
di impedimento di un commissario, la Camera competente
procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in
carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei
componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando
mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria
non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo
2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Il
presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del
presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481."
-- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 33.Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da
centrali di committenza.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono
affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare le funzioni di stazione appaltante di
lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla
base di apposito disciplinare che prevede altresi' il
rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita'
espletate, nonche' a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici."
-- Si riporta il testo dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 1980):
"Art. 47 . 2. I dipendenti dello Stato e di altre
pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti
e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento
e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di
Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il
periodo durante il quale esercitano le loro funzioni,
conservando per intero il trattamento economico loro
spettante, in misura comunque non superiore a quella
dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa 1. Il
trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o
dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed
incarichi di vertice o quali componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la
media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti
economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe
cariche e incarichi negli altri sei principali Stati
dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di
autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento
economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in
funzione della carica ricoperta non puo' superare la media
ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti
dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre
che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori
generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi
equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai
fini del presente comma per trattamento economico
omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni
e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze
percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal
Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di
chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che
durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio
di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei
trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno
precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo
contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In
sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a
stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le
informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione
riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate
entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il
31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, norme di principio in materia di
coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la propria legislazione
alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni
stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che
siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa
non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in
via esclusiva, del trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a
decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e,
comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita'
che non siano stati ancora determinati alla data di entrata
in vigore del presente decreto."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni (Norme
sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro):
"3.Procedura di nomina dei componenti.
1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del
precedente articolo 2 sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica.
2. I membri di cui al comma 1, lettere b) e c), del
precedente articolo 2 sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
"4.Procedura di nomina dei rappresentanti.
1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei
membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui
al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale,
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti
delle categorie produttive di cui all'articolo 2.
2-bis. I rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le
designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta
giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce
l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le
organizzazioni designanti.
4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle
organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del
medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.
5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire
tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
grado di rappresentativita', con particolare riguardo
all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture
organizzative, alla consistenza numerica, alla loro
partecipazione effettiva alla formazione e alla
stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali
di lavoro e alle composizioni delle controversie
individuali e collettive di lavoro.
6. Analoga documentazione, a tutela dei propri
interessi, possono fornire, entro i successivi trenta
giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni
controinteressate.
7. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro
quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche alle imprese a carattere nazionale a gestione
pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le
quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della
rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli
interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi
necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di
rappresentativita' nel settore di appartenenza, con
particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice
occupazionale.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si
applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM,
le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi
deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi
professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli
ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in
volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10."
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresi' abrogata,
o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile
con le disposizioni di cui al presente articolo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"8.Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112."
-- Si riporta il testo dell'articolo 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
"141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali
e provinciali.
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di
sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 186,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010):
"186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all' articolo 11 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto."