Art. 23 - bis
Compensi per gli amministratori con deleghe delle Societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
(( 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le
societa' non quotate, direttamente controllate dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce
sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per
ciascuna fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
Consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la
determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi
dell'articolo2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione
delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra' essere
effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie
istituzioni specializzate. ))
(( 2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al
tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare, almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1 del presente articolo. ))
(( 3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile
che non potra' risultare inferiore al 30 per cento della componente
fissa, e che dovra' essere corrisposta in misura proporzionale al
grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici
determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. ))
(( 4.Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli
di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle
societa' di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo
indicato dal decreto del Ministro per la societa' controllante e
dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita'
e trasparenza. ))
(( 5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione
della Corte dei Conti. ))
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si
interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti
giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria."
-- Si riporta il testo degli articoli 2359 e 2389 del
codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati."
"Art. 2389. Compensi degli amministratori.
I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche."