Art. 23 - bis Compensi per gli amministratori con deleghe delle Societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. (( 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le societa' non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e' determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate. )) (( 2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo. )) (( 3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potra' risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovra' essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. )) (( 4.Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro per la societa' controllante e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita' e trasparenza. )) (( 5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. ))
Riferimenti normativi -- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: "6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria." -- Si riporta il testo degli articoli 2359 e 2389 del codice civile: "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati." "Art. 2389. Compensi degli amministratori. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dello statuto e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."