Art. 23 - bis 
 
Compensi  per  gli  amministratori   con   deleghe   delle   Societa'
  partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  (( 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  6,  del
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi   entro   60   giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  le
societa'  non  quotate,  direttamente   controllate   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, numero 1), del codice  civile,  sono  classificate  per  fasce
sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per
ciascuna fascia  e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
Consigli  di  amministrazione   di   dette   societa'   devono   fare
riferimento,  secondo  criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la
determinazione  degli   emolumenti   da   corrispondere,   ai   sensi
dell'articolo2389, terzo comma, del codice  civile.  L'individuazione
delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra'  essere
effettuata  anche  sulla  base  di  analisi  effettuate  da  primarie
istituzioni specializzate. )) 
  (( 2. In considerazione di mutamenti di mercato e in  relazione  al
tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare,  almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1 del presente articolo. )) 
  (( 3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile
che non potra' risultare inferiore al 30 per cento  della  componente
fissa, e che dovra' essere corrisposta  in  misura  proporzionale  al
grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi  e  specifici
determinati  preventivamente  dal   Consiglio   di   amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. )) 
  (( 4.Nella determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i  Consigli
di amministrazione delle  societa'  non  quotate,  controllate  dalle
societa' di cui al comma 1, non potranno superare il  limite  massimo
indicato dal decreto del Ministro  per  la  societa'  controllante  e
dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di  oggettivita'
e trasparenza. )) 
  (( 5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla  registrazione
della Corte dei Conti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma  6,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si
          interpreta nel senso che per enti si intendono  i  soggetti
          giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
          partecipazione sociale nell'ambito della propria  attivita'
          imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica  o
          finanziaria." 
              -- Si riporta il testo degli articoli 2359 e  2389  del
          codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati." 
              "Art. 2389. Compensi degli amministratori. 
              I  compensi  spettanti  ai  membri  del  consiglio   di
          amministrazione e del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti
          all'atto della nomina o dall'assemblea. 
              Essi possono essere costituiti in tutto o in  parte  da
          partecipazioni agli utili o dall'attribuzione  del  diritto
          di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni  di  futura
          emissione. 
              La  rimunerazione  degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          parere del collegio sindacale. Se lo  statuto  lo  prevede,
          l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per  la
          remunerazione di tutti gli amministratori,  inclusi  quelli
          investiti di particolari cariche."