Art. 23 - ter 
 
          Disposizioni in materia di trattamenti economici 
 
  (( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  viene  definito  il  trattamento  economico  annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  finanze  pubbliche
emolumenti  o  retribuzioni  nell'ambito  di   rapporti   di   lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2011,  n.
165, ivi incluso il personale in regime di diritto  pubblico  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo  come
parametro massimo di riferimento il trattamento economico  del  primo
presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in  modo
cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato  a  carico  del
medesimo o di  piu'  organismi,  anche  nel  caso  di  pluralita'  di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. )) 
  (( 2. Il personale di cui al comma 1 che e'  chiamato,  conservando
il  trattamento  economico   riconosciuto   dall'amministrazione   di
appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o
equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di
retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche
soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. )) 
  (( 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
cui al comma 1, possono  essere  previste  deroghe  motivate  per  le
posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un
tetto massimo per i rimborsi spese. )) 
  (( 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure  di  cui
al  presente  articolo  sono  versate  annualmente   al   fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del  2001,  e  successive
          modificazioni: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              -- Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "3. Personale in regime  di  diritto  pubblico.  1.  In
          deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono  disciplinati
          dai  rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato, il personale  della  carriera  diplomatica  e  della
          carriera prefettizia nonche' i dipendenti  degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'articolo  1   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle
          leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421."