Art. 23 - ter
Disposizioni in materia di trattamenti economici
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche
emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.
165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come
parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo
presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del
medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. ))
(( 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando
il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di
appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o
equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche
soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. ))
(( 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le
posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un
tetto massimo per i rimborsi spese. ))
(( 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui
al presente articolo sono versate annualmente al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato. ))
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"3. Personale in regime di diritto pubblico. 1. In
deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421."