Art. 17. Un allevamento e' considerato infetto da brucellosi nei seguenti casi: 1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto; 2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei programmi di profilassi e di risanamento della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo ritenuto piu' idoneo dal veterinario provinciale qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per le operazioni profilattiche. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da altra provincia, il veterinario provinciale segnalera' l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.