Art. 17. 
 
  Un allevamento e' considerato infetto da  brucellosi  nei  seguenti
casi: 
  1) a seguito della constatazione, in occasione del primo  controllo
o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti
ai sensi del presente decreto; 
  2)  a  seguito  della  constatazione,   nell'intervallo   tra   due
successivi controlli  previsti  nei  programmi  di  profilassi  e  di
risanamento della presenza di animali da ritenere  infetti  ai  sensi
del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata  nel
modo ritenuto piu' idoneo dal veterinario provinciale  qualora  venga
effettuata  da  veterinari  non   autorizzati   per   le   operazioni
profilattiche. 
  Qualora  gli  animali  riconosciuti  infetti  provengano  da  altra
provincia,  il  veterinario  provinciale  segnalera'  l'episodio   al
veterinario provinciale competente per territorio.