Art. 19. A richiesta dei proprietari interessati, e' consentita la vaccinazione col «Buck 19» delle vitelle di eta' compresa tra 5 e 8 mesi. Nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che interessino provincie in cui risulta particolarmente diffusa la brucellosi bovina, puo' essere proposta la vaccinazione indicata al precedente comma, da eseguirsi in associazione alle altre misure profilattiche del presente decreto oppure, se del caso, come unico intervento. Le vitelle vaccinate debbono essere contrassegnate nel modo previsto dal precedente articolo 4.