Art. 19. 
 
  A  richiesta  dei  proprietari  interessati,   e'   consentita   la
vaccinazione col «Buck 19» delle vitelle di eta' compresa tra 5  e  8
mesi. 
  Nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
che interessino provincie in cui risulta particolarmente  diffusa  la
brucellosi bovina, puo' essere proposta la vaccinazione  indicata  al
precedente comma, da eseguirsi  in  associazione  alle  altre  misure
profilattiche del presente decreto oppure, se del  caso,  come  unico
intervento. 
  Le  vitelle  vaccinate  debbono  essere  contrassegnate  nel   modo
previsto dal precedente articolo 4.