Art. 20 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 
   1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti  pubblici).  -  1.
Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del (( codice dell'amministrazione digitale,  di
cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale  fanno
parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
  4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
  6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
comma 10, del presente decreto.»; 
  b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono  inserite
le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»; 
  2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Ai  contratti
di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad  oggetto
beni culturali si applicano altresi'  le  disposizioni  dell'articolo
199-bis del presente codice.»; 
  c) all'articolo 27, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»; 
  d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo  di  un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»; 
  e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,   le   parole:   «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
  f) all'articolo 48, comma 1,  le  parole:  «prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
  g)  all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:   «i
certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
all'allegato XXII» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.»; 
  h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
  «Art. 199-bis. (Disciplina delle  procedure  per  la  selezione  di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
sponsorizzazione tecnica. 
  2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
lavori dell'anno successivo. 
  3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.». 
  2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 73, comma 3, alinea, ((  dopo  le  parole  )):  «In
aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite  le  seguenti:  «in
caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,»; 
  b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 84. (Criteri di accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo. 
  2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato  ((;  da  essa
risultano )) i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il  loro
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
italiane all'estero. 
  3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
  4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati. 
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
esteri.». 
  4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  62-bis  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
              "Art.  62-bis.  (Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici) 
              1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
          derivanti  dagli   obblighi   informativi   ed   assicurare
          l'efficacia, la trasparenza e il controllo in  tempo  reale
          dell'azione amministrativa per  l'allocazione  della  spesa
          pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine  del
          rispetto  della  legalita'  e  del  corretto  agire   della
          pubblica   amministrazione   e   prevenire   fenomeni    di
          corruzione,  si  utilizza  la  "Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici" (BDNCP) istituita,  presso  l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163,  e  disciplinata,  ai  sensi  del   medesimo   decreto
          legislativo, dal relativo regolamento attuativo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6, comma  10,  7,
          26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42,  48,  comma  1,  128,  189,
          comma 3, 201, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, recante "Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE", come  modificati  dalla  presente
          legge:: 
              "Art. 5. (Regolamento e capitolati) 
              1.  Lo  Stato  detta  con  regolamento  la   disciplina
          esecutiva e attuativa del presente codice in  relazione  ai
          contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
          amministrazioni  ed  enti  statali  e,  limitatamente  agli
          aspetti di cui all'articolo 4, comma  3,  in  relazione  ai
          contratti  di  ogni  altra   amministrazione   o   soggetto
          equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o   attuative   di   disposizioni   rientranti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
          esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e  province
          autonome. 
              3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con  la
          procedura di cui al presente  comma  si  provvede  altresi'
          alle   successive   modificazioni   e   integrazioni    del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a) programmazione dei lavori pubblici; 
              b) rapporti funzionali tra i  soggetti  che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
              d) progettazione dei lavori, servizi e  forniture,  con
          le annesse normative tecniche; 
              e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli  atti
          procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; 
              f)  modalita'  di  istituzione  e  gestione  del   sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
              g)  requisiti  soggettivi   compresa   la   regolarita'
          contributiva  attestata  dal  documento   unico,   di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e di idee, gli affidamenti in economia, i  requisiti  e  le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 
              i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e   forniture   e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
              l) procedure di esame delle proposte di variante; 
              m)  ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo   dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
              n) quota subappaltabile dei  lavori  appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; 
              o)  norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie   per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
              p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
          il  contratto  di  acconti  in  relazione  allo  stato   di
          avanzamento della esecuzione; 
              q) tenuta dei documenti contabili; 
              r) intervento sostitutivo della stazione appaltante  in
          caso   di   inadempienza   retributiva    e    contributiva
          dell'appaltatore; 
              s)     collaudo     e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
              s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali." 
              "Art.  6.(Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture) 
              Da 1 a 9. (Omissis). 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i   dati
          riguardanti gli operatori economici oggetto di  istruttoria
          da  parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino   alla
          conclusione  dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto   di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio." 
              "Art. 7.(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture) 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati (36); 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 150.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali." 
              "Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione) 
              1. Ai contratti di sponsorizzazione e  ai  contratti  a
          questi assimilabili, di cui siano parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor per importi superiori a  quarantamila
          euro, si applicano i principi del Trattato  per  la  scelta
          dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti  di  qualificazione  dei  progettisti   e   degli
          esecutori del contratto. 
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto. 
              2-bis. Ai  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi e forniture aventi ad  oggetto  beni  culturali  si
          applicano altresi' le  disposizioni  dell'articolo  199-bis
          del presente codice". 
              "Art. 27. (Principi relativi ai contratti esclusi) 
              1.  L'affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad
          oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto  o  in
          parte, dall'ambito di applicazione oggettiva  del  presente
          codice, avviene nel rispetto dei principi di  economicita',
          efficacia,   imparzialita',   parita'    di    trattamento,
          trasparenza, proporzionalita'.  L'affidamento  deve  essere
          preceduto  da  invito  ad  almeno  cinque  concorrenti,  se
          compatibile con l'oggetto del  contratto.L'affidamento  dei
          contratti  di  finanziamento,   comunque   stipulati,   dai
          concessionari di lavori pubblici che  sono  amministrazioni
          aggiudicatrici o enti aggiudicatori  avviene  nel  rispetto
          dei principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
          preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. 
              2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
          ammesso o meno il subappalto, e, in  caso  affermativo,  le
          relative    condizioni    di    ammissibilita'.    Se    le
          amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
          applica l'articolo 118." 
              "Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria) 
              1. Fatto salvo  quanto  previsto  per  gli  appalti  di
          forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per
          i contratti pubblici di  rilevanza  comunitaria  il  valore
          stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)
          e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 211.000 euro; 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 
              c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici." 
              "Art. 38. (Requisiti di ordine generale) 
              1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure  di
          affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,
          forniture e  servizi,  ne'  possono  essere  affidatari  di
          subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti  i
          soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
          l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
          7, comma 10, per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione in merito  a  requisiti  e  condizioni
          rilevanti per la partecipazione a procedure di gara  e  per
          l'affidamento dei subappalti; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68,  salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis) nei cui confronti, ai  sensi  dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA. 
              m-ter) di  cui  alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria,  salvo   che   ricorrano   i   casi   previsti
          dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
          emergere dagli indizi a base della richiesta  di  rinvio  a
          giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
          antecedente alla pubblicazione  del  bando  e  deve  essere
          comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
          omesso  la  predetta  denuncia,   dal   procuratore   della
          Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,
          la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. Le cause di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento, o finanziario. 
              1-ter. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), fino ad un anno, decorso il quale  l'iscrizione
          e' cancellata e perde comunque efficacia. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui  all'articolo  48-bis,
          commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   costituiscono
          violazioni  definitivamente   accertate   quelle   relative
          all'obbligo di pagamento di  debiti  per  imposte  e  tasse
          certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma  1,  lettera
          i), si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio
          del documento unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui  all'articolo  47,
          comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
          possesso degli stessi requisiti prescritti per il  rilascio
          del documento unico di regolarita'  contributiva.  Ai  fini
          del comma 1,  lettera  m-quater),  il  concorrente  allega,
          alternativamente: a) la dichiarazione di  non  trovarsi  in
          alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice  civile  rispetto  ad  alcun  soggetto,  e  di  aver
          formulato l'offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di
          non essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima
          procedura  di  soggetti  che  si   trovano,   rispetto   al
          concorrente, in una delle situazioni di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359 del codice civile, e  di  aver  formulato
          l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione  di  essere  a
          conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di
          soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  Nelle
          ipotesi di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  la  stazione
          appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
          relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico   centro
          decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica  e
          l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura  delle
          buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43, del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,  per  l'affidatario,
          l'obbligo di presentare la  certificazione  di  regolarita'
          contributiva di cui all'articolo 2, del  decreto  legge  25
          settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22  novembre
          2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del  decreto
          legislativo  14  agosto   1996,   n.   494   e   successive
          modificazioni e integrazioni. In  sede  di  verifica  delle
          dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni  appaltanti
          chiedono al competente ufficio del  casellario  giudiziale,
          relativamente ai candidati o ai concorrenti, i  certificati
          del  casellario  giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33,  comma  1,
          del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza." 
              "Art. 39. (Requisiti di idoneita' professionale) 
              1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o  di
          altro Stato membro  residenti  in  Italia,  possono  essere
          invitati a provare la loro iscrizione  nel  registro  della
          camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          nel   registro   delle    commissioni    provinciali    per
          l'artigianato, o presso i competenti ordini  professionali.
          Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 
              2. Se si tratta di un cittadino di altro  Stato  membro
          non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
          la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
          di  residenza,  in  uno  dei   registri   professionali   o
          commerciali di  cui  all'allegato  XI  A  per  gli  appalti
          pubblici di lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli  appalti
          pubblici di forniture e all'allegato XI C per  gli  appalti
          pubblici  di  servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o
          secondo le modalita' vigenti nello Stato membro  nel  quale
          e' stabilito. 
              3. I fornitori appartenenti  a  Stati  membri  che  non
          figurano nei citati allegati attestano,  sotto  la  propria
          responsabilita',  che  il  certificato  prodotto  e'  stato
          rilasciato da uno dei registri professionali o  commerciali
          istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
              4. Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti  devono
          essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  paese  d'origine  il  servizio   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi." 
              "Art. 40. (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) 
              1. I soggetti esecutori a qualsiasi  titolo  di  lavori
          pubblici devono essere qualificati  e  improntare  la  loro
          attivita'    ai    principi    della    qualita',     della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con il regolamento previsto dall'articolo  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di cui all'articolo 5 possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC   17000.   I   soggetti
          accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui
          alla presente lettera relativa alle imprese  esecutrici  di
          lavori  pubblici  nell'elenco  ufficiale  istituito  presso
          l'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  di  cui
          all' articolo 4, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.
          99; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
              a). 
              b) le modalita' e i  criteri  di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere. 
              c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
              d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'articolo 38, e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale. 
              e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
          l'inderogabilita' dei minimi tariffari; 
              f) le modalita' di verifica  della  qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
              f-bis) le modalita' per assicurare,  nel  quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
          fino   alla   decadenza   dell'autorizzazione,    per    le
          irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'  commesse
          dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'  in  caso
          di  inerzia  delle  stesse  a  seguito  di   richiesta   di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
              g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive,  fino
          alla decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione,  nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
              h) la formazione di elenchi,  su  base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente dall'articolo 75  e  dall'articolo
          113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
          50 per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere le  imprese  per  essere  affidatarie  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'articolo 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'articolo 6, comma 11. In  ogni  caso  le  SOA  restano
          tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
          di cui al primo  periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso
          termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione. 
              9-quater.   In   caso   di   presentazione   di   falsa
          dichiarazione  o  falsa  documentazione,  ai   fini   della
          qualificazione, le SOA ne danno segnalazione  all'Autorita'
          che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
          in considerazione della  rilevanza  o  della  gravita'  dei
          fatti   oggetto   della   falsa   dichiarazione   o   della
          presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
          nel casellario informatico ai  fini  dell'esclusione  dalle
          procedure di gara e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai
          sensi dell'articolo 38, comma 1,  lettera  m-bis),  per  un
          periodo di  un  anno,  decorso  il  quale  l'iscrizione  e'
          cancellata e perde comunque efficacia." 
              "Art.  41.  (Capacita'  economica  e  finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) 
              1.  Negli  appalti   di   forniture   o   servizi,   la
          dimostrazione  della  capacita'  finanziaria  ed  economica
          delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante  uno
          o piu' dei seguenti documenti: 
              a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
              b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445; 
              c)  dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445,  concernente  il  fatturato  globale
          d'impresa e l'importo relativo ai servizi o  forniture  nel
          settore oggetto della gara,  realizzati  negli  ultimi  tre
          esercizi. 
              2. Le amministrazioni precisano nel  bando  di  gara  i
          requisiti che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.  I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti a prestatori di servizi o di forniture  stabiliti
          in Stati membri che  non  prevedono  la  pubblicazione  del
          bilancio. 
              3. Se il concorrente non e' in grado, per  giustificati
          motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione  o
          l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di  presentare
          le referenze richieste, puo' provare la  propria  capacita'
          economica e finanziaria mediante qualsiasi altro  documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c)." 
              "Art.  42.  (Capacita'  tecnica  e  professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) 
              1.  Negli   appalti   di   servizi   e   forniture   la
          dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
          essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi,  a  seconda
          della natura, della quantita' o dell'importanza e  dell'uso
          delle forniture o dei servizi: 
              a) presentazione dell'elenco dei principali  servizi  o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
              b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
              c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
              d) controllo, effettuato dalla stazione  appaltante  o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          Ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
              e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  o   dei   dirigenti   dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
              f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
          nei casi  appropriati,  stabiliti  dal  regolamento,  delle
          misure  di  gestione  ambientale  che  l'operatore   potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
              g) per gli appalti di servizi, indicazione  del  numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
              h) per gli appalti di servizi, dichiarazione  indicante
          l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
          cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per   eseguire
          l'appalto; 
              i)  indicazione  della  quota   di   appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
              l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
              m) nel caso di  forniture,  produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              3-bis. Le stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire
          nella Banca dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui
          all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il  modello
          predisposto   e   pubblicato   dall'Autorita'   nel    sito
          informatico  presso  l'Osservatorio,  previo   parere   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   la
          certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1,
          lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e  dai
          prestatori di servizi, entro  trenta  giorni  dall'avvenuto
          rilascio;  in  caso  di  inadempimento  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 11. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
          documentazione probatoria, a conferma di quanto  dichiarato
          in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi." 
              "Art. 48. (Controlli sul possesso dei requisiti) 
              1.  Le   stazioni   appaltanti   prima   di   procedere
          all'apertura  delle   buste   delle   offerte   presentate,
          richiedono ad un numero di offerenti non  inferiore  al  10
          per cento delle offerte presentate, arrotondato  all'unita'
          superiore, scelti con sorteggio  pubblico,  di  comprovare,
          entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,  il
          possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
          tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
          gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
          o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in  sede
          di controllo,  verificano  il  possesso  del  requisito  di
          qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
          informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10,   ovvero
          attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti per i contratti affidati a  contraente  generale;
          per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
          del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
          lettera a), del presente codice e'  effettuata  tramite  la
          Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici   di   cui
          all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando  tale  prova
          non sia  fornita,  ovvero  non  confermi  le  dichiarazioni
          contenute nella domanda di partecipazione  o  nell'offerta,
          le  stazioni  appaltanti   procedono   all'esclusione   del
          concorrente  dalla  gara,  all'escussione  della   relativa
          cauzione  provvisoria  e  alla   segnalazione   del   fatto
          all'Autorita' per i provvedimenti  di  cui  all'articolo  6
          comma 11. L'Autorita' dispone altresi'  la  sospensione  da
          uno a dodici mesi dalla partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento." 
              "Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici) 
              1. L'attivita' di realizzazione dei lavori  di  cui  al
          presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
          si svolge sulla base di un programma triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico   -
          artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue
          componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio    -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio  di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000 di euro, alla previa  approvazione  almeno  della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti." 
              "Art. 189. (Requisiti di ordine speciale) 
              Da 1 a 2. (Omissis). 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'articolo 3,  comma  7  quelli
          aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente
          ai  bisogni  del  committente,  con   piena   liberta'   di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e  gestione,  aggiudicate  con   procedura   di   gara.   I
          certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e  il
          luogo di esecuzione  e  precisano  se  questi  siano  stati
          effettuati  a  regola  d'arte  e  con  buon  esito.   Detti
          certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto
          del contratto, ivi  compresi  quelli  affidati  a  terzi  o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  ai
          modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
          lavorazioni eseguite direttamente dal  contraente  generale
          nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a  soggetti
          terzi ovvero eseguite da imprese controllate o  interamente
          possedute;  le   suddette   lavorazioni,   risultanti   dai
          certificati,  possono  essere  utilizzate  ai  fini   della
          qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie." 
              "Art. 201. (Qualificazione) 
              1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli
          specifici  requisiti   di   qualificazione   dei   soggetti
          esecutori  dei  lavori  di   cui   all'articolo   198,   ad
          integrazione  di  quelli  generali  definiti  dal  medesimo
          regolamento. 
              2. In particolare, per i soggetti esecutori dei  lavori
          di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina: 
              a) la puntuale verifica,  in  sede  di  rilascio  delle
          attestazioni di qualificazione, del possesso dei  requisiti
          specifici  da  parte  dei  soggetti  esecutori  dei  lavori
          indicati all'articolo 198; 
              b) la definizione di nuove categorie di  qualificazione
          che tengano conto delle specificita' dei settori nei  quali
          si suddividono gli interventi dei predetti lavori; 
              c) i contenuti e la  rilevanza  delle  attestazioni  di
          regolare esecuzione dei  predetti  lavori,  ai  fini  della
          qualificazione degli esecutori,  anche  in  relazione  alle
          professionalita' utilizzate; 
              d) forme di  verifica  semplificata  del  possesso  dei
          requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
          delle imprese artigiane. 
              3. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  ulteriori  specifici
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli
          definiti dal regolamento di cui all'articolo  5,  anche  al
          fine  di  consentire  la   partecipazione   delle   imprese
          artigiane. 
              4. Per l'esecuzione dei  lavori  indicati  all'articolo
          198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria
          di riferimento, a  prescindere  dall'incidenza  percentuale
          che il valore degli interventi  sui  beni  tutelati  assume
          nell'appalto complessivo.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  "Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della L. 6 luglio 2002, n. 137": 
              "Art. 120. (Sponsorizzazione di beni culturali) 
              1.  E'  sponsorizzazione   di   beni   culturali   ogni
          contributo,  anche  in  beni  o  servizi,  erogato  per  la
          progettazione o l'attuazione di iniziative in  ordine  alla
          tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
          con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
          l'attivita'  o  il  prodotto  dell'attivita'  del  soggetto
          erogante.  Possono  essere  oggetto   di   sponsorizzazione
          iniziative del Ministero, delle regioni, degli  altri  enti
          pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici  o
          di persone giuridiche private senza fine di  lucro,  ovvero
          iniziative di soggetti privati su beni  culturali  di  loro
          proprieta'.  La  verifica  della  compatibilita'  di  dette
          iniziative con le esigenze della tutela e'  effettuata  dal
          Ministero in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          codice. 
              2. La promozione di cui al comma 1  avviene  attraverso
          l'associazione  del  nome,  del   marchio,   dell'immagine,
          dell'attivita' o del prodotto  all'iniziativa  oggetto  del
          contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
          o storico, l'aspetto e il  decoro  del  bene  culturale  da
          tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il  contratto  di
          sponsorizzazione. 
              3. Con il contratto di sponsorizzazione  sono  altresi'
          definite le modalita' di erogazione del contributo  nonche'
          le forme del controllo, da  parte  del  soggetto  erogante,
          sulla realizzazione dell'iniziativa cui  il  contributo  si
          riferisce.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  recante
          "Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo": 
              "Art.  2.  (Potenziamento  delle  funzioni  di   tutela
          dell'area archeologica di Pompei) 
              Da 1 a 6. (Omissis). 
              7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
          provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
          lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
          gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
          trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
          articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
          finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
          realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
          straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
          la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
          due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
          giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
          realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
          stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
          presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
          sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
          ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
          correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
          dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
          o   insufficiente   presentazione   di   candidature,    il
          Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
          altre formalita' e anche mediante trattativa privata.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 
              Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207, recante "Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE" (G. U. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.). 
              Si riporta il testo degli articoli 8, 73, comma 3, e 84
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207, recante "Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE"", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 8. (Casellario informatico) 
              1.  Il  casellario  informatico  istituito   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 10, del codice e' articolato in  tre
          sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori
          economici per  l'esecuzione  di  lavori,  la  fornitura  di
          prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai
          lavori e' articolata in due subsezioni rispettivamente  per
          le imprese qualificate SOA e non qualificate;  in  caso  di
          contratti misti, i dati sono inseriti in  tutte  e  tre  le
          sezioni. 
              2.  Nella  subsezione  del  casellario  relativa   alle
          imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici  sono
          inseriti i seguenti dati: 
              a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero  di
          matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria
          e artigianato; 
              b)  generalita',  compreso  il  codice   fiscale,   dei
          soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei  direttori
          tecnici e degli organi con potere di rappresentanza; 
              c)   categorie   ed   importi   della    qualificazione
          conseguita; 
              d) data di cessazione dell'efficacia  dell'attestazione
          di qualificazione; 
              e)  ragione  sociale  della  SOA  che   ha   rilasciato
          l'attestazione; 
              f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio
          precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; 
              g)  costo  del  personale  sostenuto  nel   quinquennio
          precedente la data dell'ultima  qualificazione  conseguita,
          con indicazione specifica  del  costo  relativo  a  operai,
          tecnici,  diplomati,  titolari  di  diploma  universitario,
          laurea, laurea breve; 
              h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti
          figurativi  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e,
          suddivisi tra quelli con durata  superiore  e  inferiore  a
          cinque  anni,  dei  canoni  di  noleggio  a   freddo,   per
          attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio  precedente
          la data dell'ultima qualificazione conseguita; 
              i) natura  ed  importo  dei  lavori  eseguiti  in  ogni
          categoria    nel    quinquennio     precedente     l'ultima
          qualificazione  conseguita,  risultanti   dai   certificati
          rilasciati dalle stazioni appaltanti; 
              l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o  in
          locazione finanziaria; 
              m) importo dei  versamenti  effettuati  rispettivamente
          all'INPS, all'INAIL e  alle  casse  edili  in  ordine  alla
          retribuzione corrisposta ai dipendenti; 
              n) stato di liquidazione o cessazione di attivita'; 
              o) procedure concorsuali pendenti; 
              p)  episodi  di  grave  negligenza   o   errore   grave
          nell'esecuzione dei  contratti  ovvero  gravi  inadempienze
          contrattuali, anche  in  riferimento  all'osservanza  delle
          norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da
          rapporto  di  lavoro,  comunicate  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
              q) provvedimenti di condanna di  cui  all'articolo  38,
          comma 1, lettera c), del codice; 
              r) provvedimenti di esclusione  dalle  gare,  ai  sensi
          delle  vigenti  disposizioni  in  materia,   adottati   dai
          soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
              s) falsita'  nelle  dichiarazioni  rese  in  merito  ai
          requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
          alle procedure di gara e per l'affidamento dei  subappalti;
          il periodo annuale, ai  fini  dell'articolo  38,  comma  1,
          lettera h), del codice, decorre dalla  data  di  iscrizione
          nel casellario; 
              t) le sanzioni di cui all'articolo 74; 
              u)  l'elenco  dei  direttori  tecnici   delle   imprese
          attestate dalle SOA ai fini del rispetto  dell'unicita'  di
          incarico prevista dall'articolo 87, comma 3; 
              v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA,
          nonche' l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi
          a disposizione dell'impresa ausiliaria; 
              z) le certificazioni di qualita'  aziendali  rilasciate
          dagli organismi di certificazione; 
              aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi
          relativi al pagamento di imposte e tasse; 
              bb) falsita' nelle  dichiarazioni  rese  in  merito  ai
          requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione
          di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; 
              cc) i provvedimenti interdittivi  a  contrarre  con  le
          pubbliche amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare
          pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
              dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese  che,
          anche indipendentemente dall'esecuzione  dei  lavori,  sono
          dall'Autorita' ritenute utili  ai  fini  della  tenuta  del
          casellario,  compresa  la  scadenza  del  certificato   del
          sistema di qualita' aziendale. 
              I dati di cui alle lettere da a) a m), da u)  a  z),  e
          bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le  modalita'
          telematiche previste dall'Autorita'; i  dati  di  cui  alla
          lettera bb) sono inseriti direttamente  dall'Autorita'  nei
          casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5,  e  79,
          comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e  dd)
          sono  inseriti,  a  cura  dell'Autorita',  a   seguito   di
          segnalazioni da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera b); i dati di cui  alla  lettera  t)  sono
          inseriti direttamente dall'Autorita'; i dati  di  cui  alla
          lettera cc)  sono  inseriti  dall'Autorita'  a  seguito  di
          segnalazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              3. Nella subsezione di cui  al  comma  2  sono  inoltre
          inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma
          7: 
              a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3,
          comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9,
          del codice; 
              b) i certificati dei lavori  di  cui  all'articolo  40,
          comma 3, lettera b), del codice; 
              c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,  di  cui
          all'articolo 49, comma 2, del codice; 
              d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63,  comma  4,
          da parte degli organismi di certificazione; 
              e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi  degli
          articoli 70, comma 6, e 77, comma 7; 
              f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo
          84; 
              g) i certificati di  lavori  di  cui  all'articolo  86,
          comma 7, trasmessi dalle SOA, ai  sensi  dell'articolo  83,
          comma 6; 
              h) le relazioni  dettagliate  sul  comportamento  delle
          imprese di cui al comma 6. 
              I dati di cui alle lettere a), b) e  h)  sono  inseriti
          nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c)  sono
          inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di  trasmissione
          delle  dichiarazioni  da  parte   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b); i  dati  di  cui  alla
          lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a  seguito
          di segnalazione da parte degli organismi di certificazione;
          i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA;
          i  dati  di  cui  alla  lettera  f)  sono  inseriti   dalla
          competente struttura centrale del  Ministero  degli  affari
          esteri. 
              4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori
          pubblici di  importo  pari  o  inferiore  a  150.000  euro,
          nonche' per i fornitori di prodotti e per i  prestatori  di
          servizi, rispettivamente  nella  subsezione  relativa  alle
          imprese non  qualificate  esecutrici  di  lavori  pubblici,
          nella sezione relativa  ai  fornitori  di  prodotti,  nella
          sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a
          cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei
          soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati
          di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r),  s),
          z), aa), bb) e cc), nonche' i  dati  di  cui  al  comma  3,
          lettera c).  Per  i  servizi  e  le  forniture  di  importo
          superiore a 150.000  euro  sono  altresi'  inseriti,  nelle
          rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3,  lettera  a).
          Sono altresi' inserite tutte le altre notizie riguardanti i
          predetti operatori economici che,  anche  indipendentemente
          dall'esecuzione  dei  lavori,  forniture  e  servizi,  sono
          dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della  tutela  del
          casellario. 
              5. Le imprese qualificate per i lavori  sono  tenute  a
          comunicare all'Osservatorio, entro trenta  giorni  dal  suo
          verificarsi,  ogni  variazione  relativa  ai  requisiti  di
          ordine generale previsti dall'articolo 78. 
              6. Per le imprese qualificate per i lavori, i  soggetti
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la
          presentazione del certificato di collaudo o del certificato
          di regolare esecuzione, ovvero dopo  la  risoluzione  o  il
          recesso, una  relazione  dettagliata  all'Osservatorio  sul
          comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori,  redatta
          secondo la scheda tipo definita dall'Autorita' e pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione e' predisposta dal
          responsabile del procedimento, eventualmente integrata  con
          ulteriori valutazioni espresse dalla  stazione  appaltante,
          ed e' trasmessa entro sessanta  giorni  dall'emissione  del
          certificato di collaudo o di  regolare  esecuzione,  ovvero
          entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal
          recesso dal contratto. 
              7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
          b), la competente struttura centrale  del  Ministero  degli
          affari  esteri  e  le  SOA,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze  individuate  al  comma   3,   ultimo   periodo,
          inseriscono  nel   casellario   informatico,   secondo   le
          modalita' telematiche previste dall'Autorita': 
              a) i certificati dei lavori  di  cui  all'articolo  40,
          comma 3, lettera b), del codice entro trenta  giorni  dalla
          richiesta dell'esecutore; 
              b) le dichiarazioni di cui all'articolo  49,  comma  2,
          del codice, trasmesse dai soggetti di cui  all'articolo  3,
          comma    1,    lettera    b),    entro    trenta     giorni
          dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di  mancata
          aggiudicazione,  entro  trenta  giorni  dal   provvedimento
          conclusivo della procedura; 
              c) le certificazioni per i lavori eseguiti  all'estero,
          di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione
          da parte della competente struttura centrale del  Ministero
          degli   affari   esteri   della   certificazione   di   cui
          all'articolo 84, comma 3; 
              d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro
          trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della
          SOA; 
              e) le relazioni  dettagliate  sul  comportamento  delle
          imprese esecutrici di cui  al  comma  6,  nel  termine  ivi
          previsto; 
              f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a),  nei
          termini previsti dal codice; 
              g) le comunicazioni di cui  al  comma  3,  lettera  d),
          segnalate da parte degli organismi  di  certificazione  nei
          termini previsti dall'articolo 63, comma 4; 
              h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera  e),  nei
          termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7. 
              8. In caso di inosservanza dei termini di cui al  comma
          7, si applicano le sanzioni di cui  all'articolo  6,  comma
          11,  del  codice.  Inoltre,  l'operatore   economico   puo'
          produrre  l'originale  o  copia  autentica  del   documento
          direttamente all'Autorita', che, previa verifica della  sua
          autenticita', ne dispone l'inserzione nel casellario. 
              9.  Nel  casellario  sono  inseriti   i   provvedimenti
          relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di
          decadenza previste dall'articolo  73  nei  confronti  delle
          SOA. 
              10. Fermo quanto previsto dal successivo  comma  11,  i
          dati aggregati del casellario sono  resi  pubblici  a  cura
          dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b),  per  l'individuazione
          degli operatori  economici  nei  cui  confronti  sussistono
          cause di  esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  nonche'
          delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione
          e di verifica e controllo. 
              11.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati
          riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute  nel
          casellario sono riservati e  tutelati  nel  rispetto  della
          normativa vigente, fatte salve le segnalazioni  cui  devono
          provvedere i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera b). 
              12.  Per  l'inserimento  dei   dati   nel   casellario,
          l'Autorita'  assicura,   in   relazione   alle   specifiche
          caratteristiche  e  circostanze,   la   partecipazione   al
          procedimento secondo le disposizioni della legge  7  agosto
          1990, n. 241 e successive modificazioni." 
              "Art. 73. (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle  SOA
          - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione) 
              Da 1 a 2. Omissis. 
              3. In aggiunta alla sanzione  pecuniaria,  in  caso  di
          violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
          dell'Autorita', con dolo  o  colpa  grave,  si  applica  la
          sanzione della sospensione: 
              a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso  di
          piu' violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di
          cui al comma 1 dopo una precedente sanzione; 
              b) per un periodo fino a  duecentoquaranta  giorni,  in
          caso di piu' violazioni di cui ai commi 1 e 2, o  di  nuova
          violazione del comma 2 dopo  una  precedente  sanzione  per
          violazioni di cui al comma 1, o viceversa; 
              c) per un periodo fino ad un  anno,  in  caso  di  piu'
          violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di  cui
          al comma 2 dopo una precedente sanzione. 
              Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova
          violazione dopo una precedente sospensione, se  il  periodo
          di  sospensione  da  irrogare  per  la  nuova   violazione,
          cumulato con quella precedente,  sia  pari  o  superiore  a
          trecentosessanta  giorni,  nonche'  nel   caso   di   nuova
          violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato  la
          sospensione per un  periodo  complessivamente  superiore  a
          centoventi giorni." 
              "Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei
          lavori eseguiti all'estero) 
              1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede
          legale in  Italia,  il  richiedente  produce  alla  SOA  la
          certificazione di esecuzione dei  lavori,  corredata  dalla
          copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori
          eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 
              2.  La  certificazione  e'  rilasciata,  su   richiesta
          dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato  o
          del Ministero degli affari esteri, con spese a  carico  del
          medesimo  interessato,  dalla  quale  risultano  i   lavori
          eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i
          tempi   di   esecuzione,   indicazioni    utili    relative
          all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche'
          la  dichiarazione  che  i  lavori   sono   stati   eseguiti
          regolarmente e con buon  esito.  I  relativi  importi  sono
          inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie  per
          la completa  individuazione  dell'impresa  subappaltatrice,
          del periodo di esecuzione  e  della  categoria  dei  lavori
          eseguiti. La certificazione e' rilasciata  secondo  modelli
          semplificati,  individuati   dall'Autorita',   sentito   il
          Ministero  per  gli  affari  esteri  per  gli  aspetti   di
          competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione
          da parte delle autorita' consolari italiane all'estero. 
              3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese  italiane,
          i  subappaltatori,  ai   fini   del   conseguimento   della
          qualificazione,   possono   utilizzare    il    certificato
          rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma  2  e,
          qualora  non  sia  stato   richiesto   dall'esecutore,   il
          certificato  puo'   essere   richiesto   direttamente   dal
          subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
              4. La certificazione e'  prodotta  in  lingua  italiana
          ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da
          una traduzione  certificata  conforme  in  lingua  italiana
          rilasciata dalla  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
          ovvero una traduzione in lingua  italiana  eseguita  da  un
          traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una
          volta  conseguita  la  certificazione,  la  trasmette  alla
          competente struttura centrale del  Ministero  degli  affari
          esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico
          di  cui  all'articolo  8,  con   le   modalita'   stabilite
          dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati. 
              5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e  non
          disponga  piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di
          esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
          a pieno le proprie funzioni a causa di  palesi  difficolta'
          nel medesimo Paese, puo' fare  riferimento  alla  struttura
          competente del Ministero degli affari esteri.".