Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1.
Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del (( codice dell'amministrazione digitale, di
cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno
parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e'
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6,
comma 10, del presente decreto.»;
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite
le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti
di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto
beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo
199-bis del presente codice.»;
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque
stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel
rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i
certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.»;
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
«Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli
interventi relativi ai beni culturali integrano il programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per
i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello
sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le
offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata
all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della
procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei
lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita'
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di
capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.».
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, (( dopo le parole )): «In
aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in
caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,»;
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari
esteri, con spese a carico del medesimo interessato ((; da essa
risultano )) i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei
lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari
italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano
ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato
italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la
trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga
piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare
riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari
esteri.».
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"Art. 62-bis. (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici)
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa
pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei
contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, dal relativo regolamento attuativo.".
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, comma 10, 7,
26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, comma 1, 128, 189,
comma 3, 201, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificati dalla presente
legge::
"Art. 5. (Regolamento e capitolati)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina
esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli
aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province
autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le
modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali."
"Art. 6.(Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
Da 1 a 9. (Omissis).
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio."
"Art. 7.(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati (36);
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali."
"Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a
questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila
euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta
dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli
esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del contratto.
2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis
del presente codice".
"Art. 27. (Principi relativi ai contratti esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto.L'affidamento dei
contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai
concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto
dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le
relative condizioni di ammissibilita'. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
applica l'articolo 118."
"Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di
forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per
i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici."
"Art. 38. (Requisiti di ordine generale)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza."
"Art. 39. (Requisiti di idoneita' professionale)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di
altro Stato membro residenti in Italia, possono essere
invitati a provare la loro iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti
pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti
pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti
pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale
e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non
figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilita', che il certificato prodotto e' stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono
essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio paese d'origine il servizio in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi."
"Art. 40. (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati e improntare la loro
attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il
regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni,
le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa
richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui
alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di
lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a).
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale decadenza nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere.
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il
periodo di durata della validita' delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le
irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso
di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino
alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei
confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita'
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di
qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non
veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di
cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il
rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano
tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso
termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita'
di attestazione.
9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravita' dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e'
cancellata e perde comunque efficacia."
"Art. 41. (Capacita' economica e finanziaria dei
fornitori e dei prestatori di servizi)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la
dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno
o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente,
nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma
1, lettere b) e c)."
"Art. 42. (Capacita' tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi)
1. Negli appalti di servizi e forniture la
dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda
della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso
delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da
consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o
dal prestatore del servizio per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo
Ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il
concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno
scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del
concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per
il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle
misure di gestione ambientale che l'operatore potra'
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire
l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni,
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticita' sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita' dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o
nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque,
tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello
predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito
informatico presso l'Osservatorio, previo parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai
prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto
rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto
previsto dall'articolo 6, comma 11.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente
articolo possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita'
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi."
"Art. 48. (Controlli sul possesso dei requisiti)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede
di controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero
attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati a contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 6
comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento."
"Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al
presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti."
"Art. 189. (Requisiti di ordine speciale)
Da 1 a 2. (Omissis).
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente
ai bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione, aggiudicate con procedura di gara. I
certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il
luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati
effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti
certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto
del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' ai
modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale
nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti
terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai
certificati, possono essere utilizzate ai fini della
qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie."
"Art. 201. (Qualificazione)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad
integrazione di quelli generali definiti dal medesimo
regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori
di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle
attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti
specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori
indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione
che tengano conto delle specificita' dei settori nei quali
si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di
regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della
qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle
professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei
requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli
definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al
fine di consentire la partecipazione delle imprese
artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo
198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria
di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale
che il valore degli interventi sui beni tutelati assume
nell'appalto complessivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137":
"Art. 120. (Sponsorizzazione di beni culturali)
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla
tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione
iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici o
di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprieta'. La verifica della compatibilita' di dette
iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente
codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attivita' o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi'
definite le modalita' di erogazione del contributo nonche'
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante
"Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo":
"Art. 2. (Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei)
Da 1 a 6. (Omissis).
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" (G. U. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.).
Si riporta il testo degli articoli 8, 73, comma 3, e 84
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE"", come modificati dalla presente legge:
"Art. 8. (Casellario informatico)
1. Il casellario informatico istituito ai sensi
dell'articolo 7, comma 10, del codice e' articolato in tre
sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori
economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai
lavori e' articolata in due subsezioni rispettivamente per
le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di
contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le
sezioni.
2. Nella subsezione del casellario relativa alle
imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono
inseriti i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di
matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) generalita', compreso il codice fiscale, dei
soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori
tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione
conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione
di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato
l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio
precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita,
con indicazione specifica del costo relativo a operai,
tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario,
laurea, laurea breve;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti
figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e,
suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a
cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per
attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente
la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni
categoria nel quinquennio precedente l'ultima
qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in
locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente
all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla
retribuzione corrisposta ai dipendenti;
n) stato di liquidazione o cessazione di attivita';
o) procedure concorsuali pendenti;
p) episodi di grave negligenza o errore grave
nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle
norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da
rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b);
q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38,
comma 1, lettera c), del codice;
r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
s) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1,
lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione
nel casellario;
t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese
attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di
incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA,
nonche' l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi
a disposizione dell'impresa ausiliaria;
z) le certificazioni di qualita' aziendali rilasciate
dagli organismi di certificazione;
aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
bb) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione
di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le
pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che,
anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono
dall'Autorita' ritenute utili ai fini della tenuta del
casellario, compresa la scadenza del certificato del
sistema di qualita' aziendale.
I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e
bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalita'
telematiche previste dall'Autorita'; i dati di cui alla
lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Autorita' nei
casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79,
comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd)
sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di
segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono
inseriti direttamente dall'Autorita'; i dati di cui alla
lettera cc) sono inseriti dall'Autorita' a seguito di
segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre
inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma
7:
a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9,
del codice;
b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40,
comma 3, lettera b), del codice;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui
all'articolo 49, comma 2, del codice;
d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4,
da parte degli organismi di certificazione;
e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli
articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo
84;
g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86,
comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83,
comma 6;
h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle
imprese di cui al comma 6.
I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti
nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono
inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di trasmissione
delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla
lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito
di segnalazione da parte degli organismi di certificazione;
i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA;
i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla
competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri.
4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro,
nonche' per i fornitori di prodotti e per i prestatori di
servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle
imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici,
nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella
sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a
cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati
di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s),
z), aa), bb) e cc), nonche' i dati di cui al comma 3,
lettera c). Per i servizi e le forniture di importo
superiore a 150.000 euro sono altresi' inseriti, nelle
rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a).
Sono altresi' inserite tutte le altre notizie riguardanti i
predetti operatori economici che, anche indipendentemente
dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono
dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del
casellario.
5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a
comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di
ordine generale previsti dall'articolo 78.
6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la
presentazione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il
recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul
comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta
secondo la scheda tipo definita dall'Autorita' e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione e' predisposta dal
responsabile del procedimento, eventualmente integrata con
ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante,
ed e' trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero
entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal
recesso dal contratto.
7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), la competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive
competenze individuate al comma 3, ultimo periodo,
inseriscono nel casellario informatico, secondo le
modalita' telematiche previste dall'Autorita':
a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40,
comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla
richiesta dell'esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2,
del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), entro trenta giorni
dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata
aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento
conclusivo della procedura;
c) le certificazioni per i lavori eseguiti all'estero,
di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione
da parte della competente struttura centrale del Ministero
degli affari esteri della certificazione di cui
all'articolo 84, comma 3;
d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro
trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della
SOA;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle
imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi
previsto;
f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei
termini previsti dal codice;
g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d),
segnalate da parte degli organismi di certificazione nei
termini previsti dall'articolo 63, comma 4;
h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei
termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.
8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma
7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma
11, del codice. Inoltre, l'operatore economico puo'
produrre l'originale o copia autentica del documento
direttamente all'Autorita', che, previa verifica della sua
autenticita', ne dispone l'inserzione nel casellario.
9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti
relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di
decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle
SOA.
10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i
dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura
dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione
degli operatori economici nei cui confronti sussistono
cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche'
delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione
e di verifica e controllo.
11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della
normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b).
12. Per l'inserimento dei dati nel casellario,
l'Autorita' assicura, in relazione alle specifiche
caratteristiche e circostanze, la partecipazione al
procedimento secondo le disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni."
"Art. 73. (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA
- Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione)
Da 1 a 2. Omissis.
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di
violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave, si applica la
sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di
piu' violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di
cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in
caso di piu' violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova
violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per
violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino ad un anno, in caso di piu'
violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui
al comma 2 dopo una precedente sanzione.
Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova
violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo
di sospensione da irrogare per la nuova violazione,
cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a
trecentosessanta giorni, nonche' nel caso di nuova
violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la
sospensione per un periodo complessivamente superiore a
centoventi giorni."
"Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero)
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede
legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla
copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori
eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o
del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del
medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori
eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i
tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche'
la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono
inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per
la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice,
del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori
eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il
Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di
competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione
da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane,
i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato
rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e,
qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il
certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana
ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da
una traduzione certificata conforme in lingua italiana
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un
traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una
volta conseguita la certificazione, la trasmette alla
competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico
di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite
dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non
disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di
esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta'
nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura
competente del Ministero degli affari esteri.".