Art. 21 
 
 
               Responsabilita' solidale negli appalti 
 
  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  «2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento. (( Ove convenuto in  giudizio  per  il  pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di
lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della
preventiva escussione del patrimonio  dell'appaltatore  medesimo.  In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale  di  entrambi
gli obbligati,  ma  l'azione  esecutiva  puo'  essere  intentata  nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'  stato  convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il  lavoratore   puo'   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente
imprenditore o datore di lavoro che ha  eseguito  il  pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali )) ». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  29,  comma  2,  del
          decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  recante
          "Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 29. (Appalto) 
              1. Omissis. 
              2. In caso  di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il responsabile dell'inadempimento. Ove  convenuto  in
          giudizio per il pagamento  unitamente  all'appaltatore,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro puo'  eccepire,
          nella  prima  difesa,   il   beneficio   della   preventiva
          escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal
          caso il giudice  accerta  la  responsabilita'  solidale  di
          entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva  puo'  essere
          intentata nei  confronti  del  committente  imprenditore  o
          datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione  del
          patrimonio  dell'appaltatore.   L'eccezione   puo'   essere
          sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto  in
          giudizio, ma in tal  caso  il  committente  imprenditore  o
          datore di  lavoro  deve  indicare  i  beni  del  patrimonio
          dell'appaltatore sui quali il lavoratore  puo'  agevolmente
          soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro
          che ha eseguito il pagamento puo'  esercitare  l'azione  di
          regresso nei confronti del coobbligato  secondo  le  regole
          generali."