Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. (( Ove convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi
gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente
imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali )) ».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30", come modificato dalla presente legge:
"Art. 29. (Appalto)
1. Omissis.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il
committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire,
nella prima difesa, il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di
entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere
intentata nei confronti del committente imprenditore o
datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del
patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere
sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in
giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o
datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio
dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente
soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro
che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali."