Art. 22 
 
 
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti
       di programma con le Societa' di gestione aeroportuali. 
 
  1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «delle  opere  pubbliche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»; 
    b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono
soppresse; 
    c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente,  sentito  il
Segretario del CIPE,». 
  2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari. 
  3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  41,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento  dei  conti  pubblici",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 41. (Misure per le opere di interesse strategico) 
              Da 1 a 3. (Omissis). 
              4. Al fine di garantire la certezza  dei  finanziamenti
          destinati alla realizzazione dei progetti e  dei  programmi
          di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE,  sono
          formalizzate e trasmesse al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti  dalla
          seduta in  cui  viene  assunta  la  delibera.  In  caso  di
          criticita' procedurali tali da non consentire  il  rispetto
          del predetto termine il  Ministro  proponente,  sentito  il
          Segretario del CIPE, riferisce al  Consiglio  dei  Ministri
          per le conseguenti determinazioni.". 
              Si riporta  l'epigrafe  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27: 
              Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'" (G. U. 24 gennaio 2012,
          n. 19, S.O.). 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   11-novies   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          "Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria": 
              "Art.  11-nonies.   (Razionalizzazione   e   incremento
          dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali) 
              1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) il comma  10  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "10. La misura dei diritti  aeroportuali  di  cui  alla
          legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per  i  singoli
          aeroporti, sulla base di criteri stabiliti  dal  CIPE,  con
          decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Con i medesimi  decreti  viene  altresi'  fissata,  per  un
          periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e  cinque
          anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
          diritti  aeroportuali.   La   variazione   e'   determinata
          prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
          l'obiettivo di recupero della  produttivita'  assegnato  al
          gestore  aeroportuale,  la   remunerazione   del   capitale
          investito,  gli   ammortamenti   dei   nuovi   investimenti
          realizzati con capitale proprio  o  di  credito,  che  sono
          stabiliti in contratti di programma  stipulati  tra  l'Ente
          nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
          aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
          di   recupero   della   produttivita'   assegnato   vengono
          determinati tenendo conto: 
              a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato
          da  societa'   di   revisione   contabile,   che   consenta
          l'individuazione dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
          afferenti a  ciascuno  dei  servizi,  regolamentati  e  non
          regolamentati,   quali   lo   svolgimento   di    attivita'
          commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
              b) del livello qualitativo e quantitativo  dei  servizi
          offerti; 
              c) delle esigenze di recupero  dei  costi,  in  base  a
          criteri  di  efficienza  e  di  sviluppo  delle   strutture
          aeroportuali; 
              d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di
          tutela ambientale; 
              e) di una quota non  inferiore  al  50  per  cento  del
          margine conseguito dal gestore  aeroportuale  in  relazione
          allo svolgimento nell'ambito  del  sedime  aeroportuale  di
          attivita' non regolamentate"; 
              b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
              "10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento
          dei diritti aeroportuali applicata nei casi  di  approdo  o
          partenza nelle ore notturne, di cui  alla  legge  5  maggio
          1976, n. 324. 
              10-ter.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
          a quelle previste al comma 10, per  la  determinazione  dei
          diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi  un  traffico
          inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna  equivalente
          ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 
              10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica
          anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
          di  sicurezza  previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   del
          decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1992,  n.  217,
          nonche' per la determinazione  della  tassa  di  imbarco  e
          sbarco sulle merci trasportate per via  aerea  in  base  al
          decreto-legge 28 febbraio  1974,  n.  47,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117". 
              2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 34-bis, del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini": 
              "Art. 17. (Enti pubblici:  economie,  controlli,  Corte
          dei conti) 
              Da 1 a 34. (Omissis). 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione.".