Art. 22
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti
di programma con le Societa' di gestione aeroportuali.
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle
seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono
soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE,».
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti
aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il
completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei
contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai
sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre
2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi
modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di
programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 41. (Misure per le opere di interesse strategico)
Da 1 a 3. (Omissis).
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti
destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi
di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE, sono
formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei
Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla
seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di
criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto
del predetto termine il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE, riferisce al Consiglio dei Ministri
per le conseguenti determinazioni.".
Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27:
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'" (G. U. 24 gennaio 2012,
n. 19, S.O.).
Si riporta il testo dell'articolo 11-novies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria":
"Art. 11-nonies. (Razionalizzazione e incremento
dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali)
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal
seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli
aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un
periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali. La variazione e' determinata
prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al
gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale
investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti
realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di recupero della produttivita' assegnato vengono
determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato
da societa' di revisione contabile, che consenta
l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non
regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture
aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di
tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del
margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione
allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di
attivita' non regolamentate";
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento
dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o
partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei
diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico
inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica
anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117".
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"Art. 17. (Enti pubblici: economie, controlli, Corte
dei conti)
Da 1 a 34. (Omissis).
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.".