(( Art. 17 decies
Incentivi per l'acquisto di veicoli
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati
tra il 1ยบ gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in
precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla
medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma
2, lettera d). ))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 recita Regolamento recante norme per
la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.