(( Art. 17 undecies
Fondo per l'erogazione degli incentivi
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per
l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c),
erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando
comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari
al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e),
esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione
all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota
non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies,
comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi
graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima
dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le
ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della
dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli
incentivi relativo all'anno precedente. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 82 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art.82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e'
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo' essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 80 a euro 318.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario».