(( Art. 17 terdecies
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione
elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e
N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 75, comma 3-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:
«Art.75. Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione
(omissis)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi».