(( Art. 17 bis
Finalita' e definizioni
1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita'
sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte
pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con
particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di
veicoli a trazione elettrica o ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che
consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione
elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e
a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo
scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori
sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere
e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della
Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti
infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e
dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive
nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed
extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel
settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e
privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Codice
della strada:
(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)
«Art.47.Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.
(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)
47.Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45
km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10.».
- la Direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE - Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e
che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e'
pubblicata nella GUCE del 9 maggio 2002 L124.
- Il Regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009 reca
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni
delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio
comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di
CO2 dei veicoli leggeri e' pubblicato nella GUUE del 5
giugno 2009 L140.
- la Comunicazione della Commissione al parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 reca "Una
strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul
piano energetico».