(( Art. 17 quater
Normalizzazione
1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di
reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti
agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e
internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e
Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
))
Riferimenti normativi
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.
- Si riporta il testo della lettera l) del comma 1
dell'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, che recita Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998:
«Art.1. Definizioni preliminari.
1. (omissis)
lettera l) «organismo nazionale di normalizzazione»:
uno degli organismi elencati nell'allegato II della
direttiva 98/34/CE;.»
- Si riportano i testi degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni.
«5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e
delle amministrazioni pubbliche.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di
normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati
membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la
standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti
di norma che non costituiscono la trasposizione integrale
di una norma internazionale o europea, indicando in
particolare se la norma costituisce una nuova norma
nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di
una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso
le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui
al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi
europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di
trattare a livello europeo e secondo le procedure definite
dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto
compreso nel programma annuale di normalizzazione degli
organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si
oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna
azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di
una norma europea per la quale la Commissione europea abbia
conferito agli organismi europei di normalizzazione un
mandato con un termine determinato, gli organismi italiani
di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che
possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e
in particolare nel settore in questione non pubblicano una
norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente
conforme ad una norma europea gia' esistente.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico,
un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo
italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una
specifica tecnica o una norma relativa a determinati
prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica
concernente i medesimi prodotti. In questo caso
l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la
richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della
norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione
dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne
giustificano la formulazione.
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo
italiano di normalizzazione senza attuare le procedure
previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere
assunta come riferimento per l'adozione di atti di
riconoscimento, omologazione o utilizzazione.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di
normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita'
europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato
tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore
dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel
campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni
modifica importante degli stessi che ne altera la portata,
ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o
aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti,
sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti
competenti alla loro adozione; se il progetto di regola
tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una
norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla
trasmissione il testo della norma recepita, indicando un
semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla
documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi
che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi
prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla
quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la
procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata
del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia'
trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e'
sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6,
la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da
un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in
provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di
iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei
Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono
effettuati a cura del Ministero proponente con competenza
istituzionale prevalente per la materia.
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti
in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli
adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito
dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del
Ministero con competenza istituzionale prevalente per la
materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti
di regole tecniche, completi della relativa documentazione,
alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti
previsti dall'art. 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge deve essere indicato un riferimento alla
direttiva 98/34/CE.
3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei
soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che
esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole
tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione
europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di
regola tecnica presenta aspetti che interessano piu'
soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
riunioni di coordinamento per la verifica della completezza
delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione
europea.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una
misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere
comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in
conformita' al presente articolo, ovvero secondo la
procedura prevista dalle norme di attuazione della misura
sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e'
espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi
della direttiva 98/34/CEE, modificata dalla direttiva
98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la
commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di
un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di
salute pubblica o di tutela dei consumatori o
dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un
promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al
prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche'
alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del
consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei
rischi effettuata secondo i principi generali di
valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art.
10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si
tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3,
paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una
nuova sostanza.
6. (soppresso)».
«6. Comunicazione delle informazioni da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le informazioni acquisite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso
della procedura comunitaria di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a
disposizione delle altre amministrazioni pubbliche
interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il
flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta
elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle
informazioni da parte degli utenti, singoli od associati,
anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici
e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle
amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati
sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati
membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato
tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo
conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto
ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per quanto concerne le
specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative
ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero
3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono
fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di
costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative
ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla
liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non
sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per
quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i
pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare
misure di politica culturale, in particolare nel settore
audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha
presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto
comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica,
delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro
patrimoni culturali.».
«9. Differimento della messa in vigore di regole
tecniche.
1. La regola tecnica non puo' essere messa in vigore
prima della data di scadenza del termine di tre mesi a
decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea
quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica,
corredato della documentazione prescritta ai sensi
dell'art. 5, di seguito «data di notifica».
2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un
parere circostanziato secondo il quale il progetto di
regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare
ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera
circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento
degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno,
la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei
seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:
a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 2);
b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei
mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e
da altre regole relative ai servizi;
c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo,
quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai
servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera
il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a
quello indicato all'art. 6, comma 2.
3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da
una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al
comma 1, del presente articolo, la Commissione europea
notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una
direttiva, un regolamento o una decisione in materia
conformemente all'art. 249 del Trattato, la regola tecnica
puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di
sospensione di dodici mesi dalla data di notifica,
prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il
Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea comunica la constatazione che il progetto di regola
tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di
direttiva, di regolamento o di decisione presentata al
Consiglio dell'Unione europea conformemente all'art. 249
del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore
solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi
dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se
durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea
adotta una posizione comune.
5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4
cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della
proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di
proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero
se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del
Consiglio o della Commissione.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui
l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti
motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile
inerente alla tutela della salute delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza
e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da
motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di
tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione
grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del
sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela
dei depositanti, degli investitori e degli assicurati».
«9-bis. Adempimenti procedurali.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, l'Ispettorato
tecnico informa i soggetti di cui all'art. 5, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola
tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e
della data di scadenza del termine di tre mesi di cui
all'art. 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da detta
Commissione al relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico
osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate
dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro
dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente
art. affinche' formulino una risposta da inviare alla
Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella
quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere
conto delle osservazioni nella stesura definitiva della
regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un
parere circostanziato su un progetto di regola tecnica
formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato
membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, comunicando anche il nuovo termine di
differimento della messa in vigore della misura ai sensi
dell'art. 9. Entro tale termine detti soggetti formulano
una risposta al parere circostanziato, da inviare alla
Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella
quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare
al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e
i soggetti di cui al comma 1 del presente art. valutano
impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi
formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea
tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno
degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i
quali non e' possibile tenerne conto nella stesura
definitiva della regola tecnica.
5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al
comma 1 del presente art. i commenti che la Commissione
europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di
cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico
comunicazioni ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 su un
progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne
informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di
differimento della messa in vigore della misura ai sensi
dell'art. 9.
7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai
commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente art. ai soggetti che
hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono
effettuate anche al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei
progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa
parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto
della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai
soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui
all'art. 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati
negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la
trasmissione alla Commissione europea.».
«9-ter. Esclusione di adempimenti.
1. L'art. 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
3, 4 e 5, e l'art. 9 non si applicano alle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi
facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno
luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole
relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo
internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche
tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni
nella Comunita';
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli
atti comunitari cogenti;
d) applicano l'art. 8, paragrafo 1, della direttiva
92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
f) si limitano a modificare una regola tecnica
conformemente ad una richiesta della Commissione europea
diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le
regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi.
2. L'art. 9 non si applica alle regole tecniche che
vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la
libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri
requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'art.
1, comma 1, lettera m), numero 3).
3. L'art. 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli
accordi facoltativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero 2.».